TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 23/06/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 769/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice rel. sulle conclusioni precisate all'udienza del 15.1.2025, tenutasi nelle forme dell'udienza cartolare e preceduta dal deposito delle note di trattazione scritta, all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, ha pronunciato la seguente ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 769/2021 R.G., avente ad oggetto querela di falso promossa da:
(CF. nato a [...] Parte_1 C.F._1
Avellana (IS) il 9.10.1963;
Rappresentato e difeso nell'ambito del presente giudizio dall'Avv. Antonio Di
Silvestro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castel Di Sangro, Via
Panoramica 16/a (PEC ) Email_1
Attore contro
(C.F. e P.I. in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t. sig. CP_1
Rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Gaetano Biasella e
Claudia Iacobucci, (PEC e Email_2
e elettivamente domiciliata presso il loro studio Email_3 in Piazza Teofilo Patini, n.1, Castel di Sangro (AQ)
Convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti:
Attore: “In accoglimento della proposta querela di falso e sulla base degli elementi emersi nella fase della trattazione e della istruzione probatoria: a) Dichiarare la falsità materiale della prima pagina della dichiarazione datata 1 dicembre 2021 e dei due allegati conteggi senza data e senza firma, in quanto abusivamente compilati, senza alcuna autorizzazione da parte dell'odierno attore, in sua assenza ed estranei alla intesa che ha portato alla sottoscrizione della seconda pagina di detta dichiarazione, a maggio del 2011 e non il 1 dicembre 2011; b) Condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite, Controparte_1 in favore del sig. , anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in via Parte_1 equitativa;
c) Assumere ogni altro provvedimento conseguenziale di legge”.
Convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in composizione collegiale, 1) rigettare la domanda avanzata dall'attore in quanto destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
2) condannare l'attore al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio;
3) condannare l'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art.96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire conclusioni
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione per querela di falso la società Manhattan Srl ha convenuto in giudizio la società al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “a) dichiarare la falsità materiale della prima pagina della dichiarazione datata 1 dicembre 2021 e, pertanto, la falsità materiale della dichiarazione datata 1 dicembre 2011, in quanto estranea agli accordi che hanno portato alla firma della seconda pagina, apposta a maggio del 2011 e non il 1 dicembre 2011; b) adottare ogni conseguenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 cpc, in esito all'accertamento della falsità; c) condannare in via generica la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore, danni da liquidarsi in separato giudizio;
d) vittoria di spese e compensi di lite”.
A sostegno della propria pretesa ha dedotto:
- che con atto di citazione del 23.07.2020 la società ha Controparte_1
pag. 2/11 citato in giudizio la società Manhattan Srl dinanzi al Tribunale di Sulmona, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 138.481,73, oltre iva,
a titolo di corrispettivo per lavori asseritamente svolti;
- che la società a fondamento della richiesta di Controparte_1 pagamento, ha allegato, tra gli altri documenti, una dichiarazione del 1° dicembre 2011, a firma quale socio della Manhattan Srl, Parte_1 composta da due fogli, di cui solo il secondo firmato;
- che la citata dichiarazione è falsa, atteso che il testo riportato sul primo foglio
è stato alterato, mediante sostituzione della pagina, conseguendo la mancanza assoluta di ogni collegamento logico della stessa con la seconda pagina e la necessità di promuovere querela di falso;
- che la seconda pagina fa riferimento ad alcuni lavori da eseguire e alle modalità di pagamento degli stessi - come riportato nell'originaria prima pagina non alterata e non contenente il richiamo ad altra documentazione - e la dichiarazione è stata sottoscritta al solo fine di consentire alla società
[...]
l'ottenimento di uno sconto bancario dalla BCC di Roma, Controparte_1 così come dalla stessa richiesto ed ottenuto nel periodo maggio-giugno 2011;
- che nella prima pagina alterata, al contrario, si fa riferimento a 96 rapportini per lavori eseguiti, con data fino a novembre 2011;
- che la dichiarazione originale è stata redatta dalla società Controparte_1
e portata all'albergo Manhattan già compilata ed è stata sottoscritta a
[...] maggio 2011 (e non il 1° dicembre 2011), alla presenza di , CP_2 segretaria amministrativa, con contestuale consegna, da parte di Manhattan, di due assegni bancari, ciascuno dell'importo di € 10.000,00, depositati presso la BCC di Roma Ag. 39 per il conseguimento dello sconto bancario, il
23.05.2011 ed il 15.06.2011, non incassati e ritirati il 12.09.2011 e il
18.11.2011.
Ha concluso come in atti.
1.1 Con comparsa del 21.03.2022 si è costituita la società Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda avanzata dall'attore, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cpc da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
A sostegno della domanda parte resistente ha dedotto:
pag. 3/11 - che col documento impugnato, ha sottoscritto una Parte_1 dichiarazione di accettazione di tutti i lavori effettuati dalla società convenuta presso gli impianti sportivi del Manhattan Village Hotel di Sulmona, come analiticamente descritti nei 96 rapportini emessi dall'impresa tutti CP_1 controfirmati dal sig. a ciò debitamente incaricato;
Parte_2
- che nella menzionata dichiarazione ha dichiarato la correttezza dei Pt_1 lavori effettuati, la metodologia per la quantificazione economica degli stessi, dando atto di aver versato per gli stessi un acconto di € 10.000,00 IVA compresa, impegnandosi a versare la restante somma dovuta nel corso dei successivi sei mesi a partire dal 01.01.2012;
- che l'accordo per l'effettuazione dei lavori commissionati alla convenuta si è concluso nei primi mesi dell'anno 2011 e, a stato avanzamento lavori, ha rilasciato diversi assegni che tuttavia, posti all'incasso, non sono Pt_1 stati onorati per difetto di provvista e successivamente richiamati dalla odierna convenuta per evitare spiacevoli segnalazioni nell'anagrafe bancaria;
- che, nonostante le numerose richieste verbali e telefoniche, la società
Manhattan Srl nulla ha corrisposto alla società Controparte_1 costringendola ad adire le vie giudiziarie per ottenere il pagamento dovuto per i lavori effettuati dal 2011 al 2014;
- che non corrisponde al vero la circostanza, dedotta da controparte, secondo la quale la dichiarazione “originale” doveva essere utilizzata dalla società per ottenere uno sconto bancario, come provato dagli estratti CP_1 conto depositati, nei quali non si rinvengono operazioni simili;
- che dall'esame della seconda, e non contestata, pagina, si evince che la scrittura privata è stata redatta in duplice copia e firmata da entrambe le parti;
- che non ha prodotto copia della scrittura privata in suo possesso. Pt_1
Da qui le conclusioni riportate.
2. La prima udienza di comparizione, differita al 22.3.22, si è tenuta in data
09.06.2022 dinanzi al Giudice dott. Luca Pelliccia, designato per la trattazione del procedimento a seguito di variazione tabellare esecutiva dal 25.01.2022.
Con provvedimento del 6.06.2022 il Giudice ha disposto la comunicazione del procedimento al Pubblico Ministero.
All'udienza del 09.06.2022 l'attore ha eccepito l'inammissibilità della costituzione pag. 4/11 della convenuta per assenza di idonea procura ad litem; con ordinanza del
21.11.2023 il Giudice ha rigettato l'eccezione di parte attrice, ritenendo la procura prodotta agli atti idonea in ordine alla certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e alla riferibilità della stessa al giudizio cui l'atto accede, rinviando per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 08.02.2024.
Alla predetta udienza, alla richiesta del Giudicante di esibire il documento originale oggetto di querela di falso, l'attore, per il tramite del proprio procuratore, ha dichiarato di non esserne in possesso, per non averlo mai ricevuto dalla convenuta;
all'esito di tale dichiarazione la società ha provveduto ad esibire e CP_1 depositare il documento in originale, previa consegna nelle mani del cancelliere presente in aula, che è stato successivamente conservato in cassaforte.
Con ordinanza del 30.05.2024 il Giudicante ha ammesso i mezzi istruttori articolati dall'attore, riservando all'esito di decidere sull'ammissione di ulteriori testi e di eventuali altri capitoli di prova e fissando per l'assunzione della prova orale l'udienza del 10.10.2024, poi differita al 16.10.2024 dinanzi al Giudice Dott.ssa Giamminonni, alla quale la causa è stata assegnata giusta variazione tabellare presidenziale esecutiva dal 26.06.2024.
All'esito dell'escussione testimoniale del teste di parte attrice , il CP_2
Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rigettato le ulteriori richieste di prova avanzate dall'attore, risultando irrilevanti e comunque superflue ai fini della decisione, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza cartolare del 15.1.2025. Successivamente la causa è stata presa in riserva per la decisione collegiale, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
***
3. In via preliminare deve essere confermata, per i motivi esplicitati che devono qui intendersi per richiamati, l'ordinanza del 21.11.2023 resa dal giudice istruttore, dovendosi quindi disattendere l'eccezione avanzata dalla difesa di parte attrice in relazione al difetto di valida procura rilasciata dalla parte convenuta al difensore.
4. Nel merito, la domanda di querela di falso promossa da è Parte_1 infondata e deve essere rigettata.
4.1. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il procedimento per querela di falso ha lo scopo di privare un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il pag. 5/11 risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione;
per cui, la querela di falso può essere proposta soltanto allo scopo di togliere a un documento (atto pubblico o scrittura privata) la propria idoneità a far fede come prova di determinati rapporti. La falsità può riguardare il profilo estrinseco del documento (si parla in tal caso di falsità materiale), ovvero la sua genuinità, manifestandosi nelle forme della contraffazione e dell'alterazione; quando invece la falsità riguarda la verità del documento, cioè
l'enunciazione falsa del suo contenuto, si è al cospetto di una falsità ideologica, la quale può formare oggetto di querela di falso, limitatamente per ciò che concerne l'estrinseco del documento." (cfr. Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1185/2022 del 18-08-2022).
Nel caso di specie l'attore ha chiesto accertarsi la falsità materiale della prima pagina della dichiarazione datata 1° dicembre 2011, prodotta dalla società Controparte_1
a sostegno della domanda instaurata nel giudizio rubricato al n. 501/2020 R.G.
[...] del Tribunale di Sulmona.
Il documento impugnato da , denominato “dichiarazione del 1° Parte_1 dicembre 2011”, si compone di quattro fogli, e precisamente di una dichiarazione composta da due fogli, dei quali solo il secondo firmato dalle parti e di ulteriori 2 pagine allegate, contenenti le tariffe per il costo della manodopera dell'edilizia in provincia di L'Aquila pubblicate da ANCE L'Aquila in vigore dal 1° gennaio 2011.
Il primo foglio del documento concerne una dichiarazione con la quale Parte_1
nella sua qualità di socio dell'Hotel “Manhattan Village Hotel”, dichiara
[...] che i lavori effettuati dall'impresa nell'arco dell'anno 2011 Controparte_1 come elencati nei vari rapportini controfirmati da (incaricato da Parte_2
, sono esatti e potranno essere contabilizzati come lavori in economia, Pt_1 secondo la tariffa regionale pubblicata il 1° gennaio 2011 da ANCE L'Aquila, mentre per le ore in economia dei mezzi impiegati per le lavorazioni si farà riferimento alle tariffe del nolo della macchina a caldo della società MIC di Castel di Sangro.
Nella prima pagina della dichiarazione, inoltre, si dà atto che sui lavori eseguiti è stato versato un acconto di € 10.000,00 IVA compresa, come indicato nella fattura n. 13 del 15 luglio 2011.
Sul secondo foglio della dichiarazione, che l'attore riconosce come autentico, si dà
pag. 6/11 atto che la restante somma sarà saldata nel corso di sei mesi a partire dal 1° gennaio
2012 e si certifica che il documento viene redatto in duplice copia e firmato da entrambe le parti. Effettivamente il secondo foglio risulta sottoscritto da entrambe le parti in causa.
Secondo la tesi attorea, la dichiarazione de qua risulterebbe falsa, poiché la società ne avrebbe alterato il contenuto, sostituendo il primo foglio Controparte_1 del documento in assenza di e in spregio ad ogni intesa. Pt_1
La seconda pagina della dichiarazione impugnata, inoltre - l'unica autentica e sottoscritta da entrambe le parti - farebbe riferimento ad alcuni lavori ancora da eseguirsi e alle modalità di pagamento degli stessi da parte di e Pt_1 costituirebbe la logica prosecuzione dell'atto concepito in origine (e riportato nell'originaria prima pagina), mentre, di converso, a dire dell'attore non risulterebbe avere alcun collegamento logico con il contenuto del primo foglio alterato, rendendo evidente la falsità materiale di tutto il documento.
La dichiarazione, inoltre, secondo la ricostruzione dell'attore, sarebbe stata sottoscritta da ambo le parti nel mese di maggio 2011 e non il 1° dicembre 2011, al solo fine di consentire alla società l'ottenimento di uno sconto Controparte_1 bancario presso la BCC di Roma, così come poi richiesto ed ottenuto nel periodo maggio-giugno 2011; diversamente, nel primo foglio “alterato” si fa riferimento a 96 rapportini per lavori effettuati (dalla società fino a novembre Controparte_1
2011, con evidente incongruità logica del contenuto dei due fogli e dell'intera dichiarazione.
4.2. In punto di diritto, deve rilevarsi che nel giudizio di falso, affinché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda - sia essa proposta in via incidentale o in via principale – è necessario che il querelante fornisca la prova univoca della falsità del documento impugnato (Ex multis, cfr. Cass., n. 4571/1983,
Cass. N. 6050/1998; Cass. Civ., ordinanza 2126/2019; Tribunale di Nocera inferiore, sent. n. 12568/2025: “La prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante per pervenire all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o principale, gravando su esso querelante l'onere di fornire il riscontro probatorio della falsità del documento impugnato con prova connotata da caratteri di unicità”).
4.3 Nel caso che ci occupa, l'attore non ha assolto all'onere probatorio lui imposto.
In primo luogo, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto asserito da Pt_1
pag. 7/11 dall'esame della documentazione versata in atti, in particolare degli estratti conto della società convenuta, non risulta che la società abbia mai Controparte_1 richiesto né ottenuto, nel periodo indicato, uno sconto bancario e/o anticipazione bancaria.
Emerge, di contro, che la società convenuta ha incassato assegni da Manhattan Srl per importi relativi a prestazioni già eseguite, e che gli stessi sono stati richiamati dalla stessa convenuta per mancanza di provvista, circostanza che contrasta con la tesi attorea di una frode documentale finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi.
Peraltro, a sostegno della veridicità del primo foglio, risulta la fattura quietanzata n.
13 datata 15.07.2011 prodotta in giudizio da entrambe le parti, che attesta che a tale data la società Manhattan ha effettivamente provveduto al pagamento dell'importo di € 10.000,00 IVA compresa e, soprattutto, che tale somma costituiva il primo acconto dei lavori svolti dalla società in perfetta Controparte_1 corrispondenza con quanto dichiarato nella prima pagina del documento oggetto di causa.
L'attore, altresì, non ha fornito elementi certi e univoci sulla dedotta alterazione, rectius sostituzione – ad opera della società convenuta – del primo foglio della dichiarazione impugnata.
Nessuna valenza probatoria, altresì, può essere attribuita all'ulteriore documentazione versata in atti da a sostegno della presunta falsità della Pt_1 dichiarazione impugnata e dei 96 rapportini di lavoro posti a fondamento della stessa.
Secondo l'attore, l'alterazione della dichiarazione datata 1 dicembre 2011 sarebbe comprovata dal verbale unico di accertamento della Direzione Territoriale del
Lavoro di L'Aquila del 16.12.2013 (prodotto in sede di memoria ex art. 183, 6 comma n. 2 cpc), dal quale risulterebbe che era a riposo nei giorni indicati Parte_2 nei rapportini n. 37 del 19.04.2011, n.39 del 21.04.2011, n. 41 del 26.04.2011,n.43 del
28.04.3.2011, n. 45 del 30.04.2011, n.47 del 03.05.2011, n. 49 del 05.05.2011, n. 51
del 07.05.2011, n. 53 del 10.05.2011,, n. 55 del 12.05.2011, n.57 del 14.05.2011, n.58
del 17.05.2011, n. 60 del 19.05.2011, n. 63 del 24.05.2011,n. 65 del 26.05.2011, n. 68
del 31.05.2011, n. 72 del 07.06.2011, n. 74 del 09.06.2011,n. 76 del 11.06.2011, n. 79
del 23.06.2011, n. 82 del 28.06.2011,,n. 85 del 16.07.2011, n. 87 del 13.09.2011, n. 89
del 15.09.2011, n. 91 del 20.09.2011, n. 93 del 22.09.2011, n. 96 del 05.11.2011, e che attesterebbero la falsità dei rapportini controfirmati da (citati nel primo Parte_2
pag. 8/11 foglio della dichiarazione impugnata) e certificherebbero l'inattendibilità del delegato e la falsità del primo foglio della dichiarazione.
L'assunto di parte attrice è privo di pregio.
Dalla documentazione richiamata da invero, emerge che Pt_1 Parte_2 ha svolto la propria attività alle dipendenze della società Manhattan in virtù di una pluralità di contratti di lavoro, a far data dal 5.06.2009 e sino alla data del
20.01.2012, rinnovati di volta in volta senza il rispetto degli intervalli prescritti tra un contratto a termine (e da considerarsi quindi come unico contratto a tempo indeterminato) e che il dipendente ha prestato la propria attività di lavoro anche nei periodi in cui è risultato formalmente inoccupato;
dagli accertamenti ispettivi, inoltre, è stata acquisita la prova che ha prestato la propria attività di Parte_2 lavoro anche nel periodo dal 1.05.2011 al 15.05.2011, pur risultando irregolarmente occupato.
Da ultimo gli ispettori hanno accertato che lo stesso lavoratore (proprio nel periodo di riferimento dei rapportini di lavoro indicati nella dichiarazione impugnata) ha svolto mansioni di portiere di notte, per tre notti a settimana, mentre di giorno ha svolto mansioni di manutentore, effettuando un orario di lavoro in violazione delle norme di riposo giornaliero, di riposi settimanali e con evidente superamento dell'orario di lavoro notturno, con conseguenti sanzioni in capo alla società
Manhattan Srl e all'amministratore unico Pt_1
È quindi presumibile, tenuto conto delle risultanze dell'accertamento, che anche in altre date, pur risultando formalmente assente, sia stato presente sui Parte_2 luoghi di causa al momento della sottoscrizione dei rapportini.
Tale dato, dunque, non è prova decisiva e univoca per sconfessare l'autenticità della scrittura che si assume materialmente falsa.
Neppure dirimente è la dichiarazione testimoniale del teste di parte attorea
[...]
. Le dichiarazioni rese dalla stessa non hanno consentito di provare la falsità CP_2 materiale del documento, atteso che, in sede di escussione, si è acclarato che la stessa non ha avuto conoscenza diretta del contenuto del documento.
La teste escussa, invero, ha affermato di non aver letto il documento né di conoscere il contenuto del medesimo, per cui nessuna rilevanza, ai fini del presente giudizio, può attribuirsi alle ulteriori dichiarazioni rese nel corso dell'esame testimoniale, non potendosi desumere che la sottoscrizione alla quale la stessa ha assistito, a suo dire nel maggio del 2011, sia corrispondente a quella per cui è causa.
pag. 9/11 Alcun indizio di falsità della scrittura può desumersi dal verbale della Guardia di
Finanza del 14 aprile 2011, essendo stato l'accesso funzionale ad acquisire e o reperire la documentazione contabile ed extracontabile della società e che è stato identificato il personale dipendente presente nonché la signora Parte_3 la quale era stata individuata mentre collaborava con il personale addetto al riassetto delle camere.
Tenuto conto delle finalità dell'accertamento non si comprende il motivo per il quale gli operanti avrebbero dovuto dare atto della presenza di valori all'esterno della struttura diversi da quelli effettivamente impiegati nell'attività alberghiera.
Alcuna prova univoca della falsità della scrittura può, inoltre, desumersi dalla circostanza che durante il medesimo arco temporale anche altri operai di altra ditta erano presenti sul luogo, non essendo stato provato che le due ditte erano state incaricate di eseguire i medesimi lavori.
In ultima analisi, deve essere evidenziato che appare inverosimile che, nonostante sulla seconda pagina della dichiarazione si espliciti “documento redatto in duplice copia e firmato da entrambe le parti”, l'attore non abbia conservato nella contabilità dell'albergo, anche per il tramite della segretaria a ciò delegata, una copia della scrittura oggetto di querela.
Alla luce delle già indicate argomentazioni, le accuse mosse dall'attore alla società
che, in spregio agli intervenuti accordi delle parti, avrebbe Controparte_1 fraudolentemente sostituito il primo foglio della dichiarazione sottoscritta, sono rimaste sfornite di qualsiasi supporto probatorio.
Dall'esame della precitata scrittura privata, di contro, si evince conseguenzialità logica e grammaticale tra l'ultima parola del primo foglio e la prima della pagina successiva.
L'attore, infine, non ha provato che la sottoscrizione è avvenuta in calce ad una dichiarazione differente da quella esibita dalla convenuta, né, tanto meno, ha indicato e/o provato quale sarebbe stato, a suo dire, il contenuto dell'originario ed effettivo accordo intervenuto fra le parti, né infine, che il contenuto della prima pagina della scrittura sia avvenuto absque pactis, in assenza di qualsiasi accordo in tal senso.
In conclusione, la domanda proposta da è destituita di fondamento e deve Pt_1 essere rigettata.
Non sussistono i presupposti per la condanna di alcuna delle parti ai sensi dell'art.
pag. 10/11 96 c.p.c.
5. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto del valore della causa ( indeterminabile di complessità bassa) e della natura delle questioni trattate con applicazione dei valori medi, rilevandosi che, essendo stato il presente giudizio stato introdotto
(notificazione dell'atto di citazione avvenuta nel novembre 2021) prima dell'entrata in vigore del DM 147/22, entrato in vigore il 23.10.22, le spese legali verranno parametrate al DM 140/22 per le fasi di studio e introduttiva e le successive al DM
142/22, sotto la vigenza del quale la prestazione difensiva è stata svolta, riducendosi del 50% l'importo della fase decisionale essendosi tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
➢ rigetta la domanda di querela di falso promossa da , nella Parte_1 sua qualità;
➢ ordina la restituzione del documento conservato in cassaforte alla convenuta e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale della scrittura privata;
➢ condanna , nella qualità di socio della società Manhattan Parte_1
Srl, alla pena pecuniaria di € 20,00;
➢ Rigetta le altre domande;
➢ condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte convenuta che si liquidano in € 5.305,50 per Controparte_3 compensi professionali, oltre accessori previdenziali e fiscali se dovuti e rimborso forfettario (15%);
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 10.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Irene Giamminonni dott. Pierfilippo Mazzagreco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Ester Volpe, Addetta all'Ufficio del Processo.
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice rel. sulle conclusioni precisate all'udienza del 15.1.2025, tenutasi nelle forme dell'udienza cartolare e preceduta dal deposito delle note di trattazione scritta, all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, ha pronunciato la seguente ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 769/2021 R.G., avente ad oggetto querela di falso promossa da:
(CF. nato a [...] Parte_1 C.F._1
Avellana (IS) il 9.10.1963;
Rappresentato e difeso nell'ambito del presente giudizio dall'Avv. Antonio Di
Silvestro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castel Di Sangro, Via
Panoramica 16/a (PEC ) Email_1
Attore contro
(C.F. e P.I. in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t. sig. CP_1
Rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Gaetano Biasella e
Claudia Iacobucci, (PEC e Email_2
e elettivamente domiciliata presso il loro studio Email_3 in Piazza Teofilo Patini, n.1, Castel di Sangro (AQ)
Convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti:
Attore: “In accoglimento della proposta querela di falso e sulla base degli elementi emersi nella fase della trattazione e della istruzione probatoria: a) Dichiarare la falsità materiale della prima pagina della dichiarazione datata 1 dicembre 2021 e dei due allegati conteggi senza data e senza firma, in quanto abusivamente compilati, senza alcuna autorizzazione da parte dell'odierno attore, in sua assenza ed estranei alla intesa che ha portato alla sottoscrizione della seconda pagina di detta dichiarazione, a maggio del 2011 e non il 1 dicembre 2011; b) Condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite, Controparte_1 in favore del sig. , anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in via Parte_1 equitativa;
c) Assumere ogni altro provvedimento conseguenziale di legge”.
Convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in composizione collegiale, 1) rigettare la domanda avanzata dall'attore in quanto destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
2) condannare l'attore al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio;
3) condannare l'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art.96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”.
Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire conclusioni
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione per querela di falso la società Manhattan Srl ha convenuto in giudizio la società al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “a) dichiarare la falsità materiale della prima pagina della dichiarazione datata 1 dicembre 2021 e, pertanto, la falsità materiale della dichiarazione datata 1 dicembre 2011, in quanto estranea agli accordi che hanno portato alla firma della seconda pagina, apposta a maggio del 2011 e non il 1 dicembre 2011; b) adottare ogni conseguenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 cpc, in esito all'accertamento della falsità; c) condannare in via generica la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore, danni da liquidarsi in separato giudizio;
d) vittoria di spese e compensi di lite”.
A sostegno della propria pretesa ha dedotto:
- che con atto di citazione del 23.07.2020 la società ha Controparte_1
pag. 2/11 citato in giudizio la società Manhattan Srl dinanzi al Tribunale di Sulmona, per sentirla condannare al pagamento della somma di € 138.481,73, oltre iva,
a titolo di corrispettivo per lavori asseritamente svolti;
- che la società a fondamento della richiesta di Controparte_1 pagamento, ha allegato, tra gli altri documenti, una dichiarazione del 1° dicembre 2011, a firma quale socio della Manhattan Srl, Parte_1 composta da due fogli, di cui solo il secondo firmato;
- che la citata dichiarazione è falsa, atteso che il testo riportato sul primo foglio
è stato alterato, mediante sostituzione della pagina, conseguendo la mancanza assoluta di ogni collegamento logico della stessa con la seconda pagina e la necessità di promuovere querela di falso;
- che la seconda pagina fa riferimento ad alcuni lavori da eseguire e alle modalità di pagamento degli stessi - come riportato nell'originaria prima pagina non alterata e non contenente il richiamo ad altra documentazione - e la dichiarazione è stata sottoscritta al solo fine di consentire alla società
[...]
l'ottenimento di uno sconto bancario dalla BCC di Roma, Controparte_1 così come dalla stessa richiesto ed ottenuto nel periodo maggio-giugno 2011;
- che nella prima pagina alterata, al contrario, si fa riferimento a 96 rapportini per lavori eseguiti, con data fino a novembre 2011;
- che la dichiarazione originale è stata redatta dalla società Controparte_1
e portata all'albergo Manhattan già compilata ed è stata sottoscritta a
[...] maggio 2011 (e non il 1° dicembre 2011), alla presenza di , CP_2 segretaria amministrativa, con contestuale consegna, da parte di Manhattan, di due assegni bancari, ciascuno dell'importo di € 10.000,00, depositati presso la BCC di Roma Ag. 39 per il conseguimento dello sconto bancario, il
23.05.2011 ed il 15.06.2011, non incassati e ritirati il 12.09.2011 e il
18.11.2011.
Ha concluso come in atti.
1.1 Con comparsa del 21.03.2022 si è costituita la società Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda avanzata dall'attore, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cpc da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
A sostegno della domanda parte resistente ha dedotto:
pag. 3/11 - che col documento impugnato, ha sottoscritto una Parte_1 dichiarazione di accettazione di tutti i lavori effettuati dalla società convenuta presso gli impianti sportivi del Manhattan Village Hotel di Sulmona, come analiticamente descritti nei 96 rapportini emessi dall'impresa tutti CP_1 controfirmati dal sig. a ciò debitamente incaricato;
Parte_2
- che nella menzionata dichiarazione ha dichiarato la correttezza dei Pt_1 lavori effettuati, la metodologia per la quantificazione economica degli stessi, dando atto di aver versato per gli stessi un acconto di € 10.000,00 IVA compresa, impegnandosi a versare la restante somma dovuta nel corso dei successivi sei mesi a partire dal 01.01.2012;
- che l'accordo per l'effettuazione dei lavori commissionati alla convenuta si è concluso nei primi mesi dell'anno 2011 e, a stato avanzamento lavori, ha rilasciato diversi assegni che tuttavia, posti all'incasso, non sono Pt_1 stati onorati per difetto di provvista e successivamente richiamati dalla odierna convenuta per evitare spiacevoli segnalazioni nell'anagrafe bancaria;
- che, nonostante le numerose richieste verbali e telefoniche, la società
Manhattan Srl nulla ha corrisposto alla società Controparte_1 costringendola ad adire le vie giudiziarie per ottenere il pagamento dovuto per i lavori effettuati dal 2011 al 2014;
- che non corrisponde al vero la circostanza, dedotta da controparte, secondo la quale la dichiarazione “originale” doveva essere utilizzata dalla società per ottenere uno sconto bancario, come provato dagli estratti CP_1 conto depositati, nei quali non si rinvengono operazioni simili;
- che dall'esame della seconda, e non contestata, pagina, si evince che la scrittura privata è stata redatta in duplice copia e firmata da entrambe le parti;
- che non ha prodotto copia della scrittura privata in suo possesso. Pt_1
Da qui le conclusioni riportate.
2. La prima udienza di comparizione, differita al 22.3.22, si è tenuta in data
09.06.2022 dinanzi al Giudice dott. Luca Pelliccia, designato per la trattazione del procedimento a seguito di variazione tabellare esecutiva dal 25.01.2022.
Con provvedimento del 6.06.2022 il Giudice ha disposto la comunicazione del procedimento al Pubblico Ministero.
All'udienza del 09.06.2022 l'attore ha eccepito l'inammissibilità della costituzione pag. 4/11 della convenuta per assenza di idonea procura ad litem; con ordinanza del
21.11.2023 il Giudice ha rigettato l'eccezione di parte attrice, ritenendo la procura prodotta agli atti idonea in ordine alla certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e alla riferibilità della stessa al giudizio cui l'atto accede, rinviando per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 08.02.2024.
Alla predetta udienza, alla richiesta del Giudicante di esibire il documento originale oggetto di querela di falso, l'attore, per il tramite del proprio procuratore, ha dichiarato di non esserne in possesso, per non averlo mai ricevuto dalla convenuta;
all'esito di tale dichiarazione la società ha provveduto ad esibire e CP_1 depositare il documento in originale, previa consegna nelle mani del cancelliere presente in aula, che è stato successivamente conservato in cassaforte.
Con ordinanza del 30.05.2024 il Giudicante ha ammesso i mezzi istruttori articolati dall'attore, riservando all'esito di decidere sull'ammissione di ulteriori testi e di eventuali altri capitoli di prova e fissando per l'assunzione della prova orale l'udienza del 10.10.2024, poi differita al 16.10.2024 dinanzi al Giudice Dott.ssa Giamminonni, alla quale la causa è stata assegnata giusta variazione tabellare presidenziale esecutiva dal 26.06.2024.
All'esito dell'escussione testimoniale del teste di parte attrice , il CP_2
Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rigettato le ulteriori richieste di prova avanzate dall'attore, risultando irrilevanti e comunque superflue ai fini della decisione, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza cartolare del 15.1.2025. Successivamente la causa è stata presa in riserva per la decisione collegiale, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
***
3. In via preliminare deve essere confermata, per i motivi esplicitati che devono qui intendersi per richiamati, l'ordinanza del 21.11.2023 resa dal giudice istruttore, dovendosi quindi disattendere l'eccezione avanzata dalla difesa di parte attrice in relazione al difetto di valida procura rilasciata dalla parte convenuta al difensore.
4. Nel merito, la domanda di querela di falso promossa da è Parte_1 infondata e deve essere rigettata.
4.1. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il procedimento per querela di falso ha lo scopo di privare un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il pag. 5/11 risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione;
per cui, la querela di falso può essere proposta soltanto allo scopo di togliere a un documento (atto pubblico o scrittura privata) la propria idoneità a far fede come prova di determinati rapporti. La falsità può riguardare il profilo estrinseco del documento (si parla in tal caso di falsità materiale), ovvero la sua genuinità, manifestandosi nelle forme della contraffazione e dell'alterazione; quando invece la falsità riguarda la verità del documento, cioè
l'enunciazione falsa del suo contenuto, si è al cospetto di una falsità ideologica, la quale può formare oggetto di querela di falso, limitatamente per ciò che concerne l'estrinseco del documento." (cfr. Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1185/2022 del 18-08-2022).
Nel caso di specie l'attore ha chiesto accertarsi la falsità materiale della prima pagina della dichiarazione datata 1° dicembre 2011, prodotta dalla società Controparte_1
a sostegno della domanda instaurata nel giudizio rubricato al n. 501/2020 R.G.
[...] del Tribunale di Sulmona.
Il documento impugnato da , denominato “dichiarazione del 1° Parte_1 dicembre 2011”, si compone di quattro fogli, e precisamente di una dichiarazione composta da due fogli, dei quali solo il secondo firmato dalle parti e di ulteriori 2 pagine allegate, contenenti le tariffe per il costo della manodopera dell'edilizia in provincia di L'Aquila pubblicate da ANCE L'Aquila in vigore dal 1° gennaio 2011.
Il primo foglio del documento concerne una dichiarazione con la quale Parte_1
nella sua qualità di socio dell'Hotel “Manhattan Village Hotel”, dichiara
[...] che i lavori effettuati dall'impresa nell'arco dell'anno 2011 Controparte_1 come elencati nei vari rapportini controfirmati da (incaricato da Parte_2
, sono esatti e potranno essere contabilizzati come lavori in economia, Pt_1 secondo la tariffa regionale pubblicata il 1° gennaio 2011 da ANCE L'Aquila, mentre per le ore in economia dei mezzi impiegati per le lavorazioni si farà riferimento alle tariffe del nolo della macchina a caldo della società MIC di Castel di Sangro.
Nella prima pagina della dichiarazione, inoltre, si dà atto che sui lavori eseguiti è stato versato un acconto di € 10.000,00 IVA compresa, come indicato nella fattura n. 13 del 15 luglio 2011.
Sul secondo foglio della dichiarazione, che l'attore riconosce come autentico, si dà
pag. 6/11 atto che la restante somma sarà saldata nel corso di sei mesi a partire dal 1° gennaio
2012 e si certifica che il documento viene redatto in duplice copia e firmato da entrambe le parti. Effettivamente il secondo foglio risulta sottoscritto da entrambe le parti in causa.
Secondo la tesi attorea, la dichiarazione de qua risulterebbe falsa, poiché la società ne avrebbe alterato il contenuto, sostituendo il primo foglio Controparte_1 del documento in assenza di e in spregio ad ogni intesa. Pt_1
La seconda pagina della dichiarazione impugnata, inoltre - l'unica autentica e sottoscritta da entrambe le parti - farebbe riferimento ad alcuni lavori ancora da eseguirsi e alle modalità di pagamento degli stessi da parte di e Pt_1 costituirebbe la logica prosecuzione dell'atto concepito in origine (e riportato nell'originaria prima pagina), mentre, di converso, a dire dell'attore non risulterebbe avere alcun collegamento logico con il contenuto del primo foglio alterato, rendendo evidente la falsità materiale di tutto il documento.
La dichiarazione, inoltre, secondo la ricostruzione dell'attore, sarebbe stata sottoscritta da ambo le parti nel mese di maggio 2011 e non il 1° dicembre 2011, al solo fine di consentire alla società l'ottenimento di uno sconto Controparte_1 bancario presso la BCC di Roma, così come poi richiesto ed ottenuto nel periodo maggio-giugno 2011; diversamente, nel primo foglio “alterato” si fa riferimento a 96 rapportini per lavori effettuati (dalla società fino a novembre Controparte_1
2011, con evidente incongruità logica del contenuto dei due fogli e dell'intera dichiarazione.
4.2. In punto di diritto, deve rilevarsi che nel giudizio di falso, affinché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda - sia essa proposta in via incidentale o in via principale – è necessario che il querelante fornisca la prova univoca della falsità del documento impugnato (Ex multis, cfr. Cass., n. 4571/1983,
Cass. N. 6050/1998; Cass. Civ., ordinanza 2126/2019; Tribunale di Nocera inferiore, sent. n. 12568/2025: “La prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante per pervenire all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o principale, gravando su esso querelante l'onere di fornire il riscontro probatorio della falsità del documento impugnato con prova connotata da caratteri di unicità”).
4.3 Nel caso che ci occupa, l'attore non ha assolto all'onere probatorio lui imposto.
In primo luogo, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto asserito da Pt_1
pag. 7/11 dall'esame della documentazione versata in atti, in particolare degli estratti conto della società convenuta, non risulta che la società abbia mai Controparte_1 richiesto né ottenuto, nel periodo indicato, uno sconto bancario e/o anticipazione bancaria.
Emerge, di contro, che la società convenuta ha incassato assegni da Manhattan Srl per importi relativi a prestazioni già eseguite, e che gli stessi sono stati richiamati dalla stessa convenuta per mancanza di provvista, circostanza che contrasta con la tesi attorea di una frode documentale finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi.
Peraltro, a sostegno della veridicità del primo foglio, risulta la fattura quietanzata n.
13 datata 15.07.2011 prodotta in giudizio da entrambe le parti, che attesta che a tale data la società Manhattan ha effettivamente provveduto al pagamento dell'importo di € 10.000,00 IVA compresa e, soprattutto, che tale somma costituiva il primo acconto dei lavori svolti dalla società in perfetta Controparte_1 corrispondenza con quanto dichiarato nella prima pagina del documento oggetto di causa.
L'attore, altresì, non ha fornito elementi certi e univoci sulla dedotta alterazione, rectius sostituzione – ad opera della società convenuta – del primo foglio della dichiarazione impugnata.
Nessuna valenza probatoria, altresì, può essere attribuita all'ulteriore documentazione versata in atti da a sostegno della presunta falsità della Pt_1 dichiarazione impugnata e dei 96 rapportini di lavoro posti a fondamento della stessa.
Secondo l'attore, l'alterazione della dichiarazione datata 1 dicembre 2011 sarebbe comprovata dal verbale unico di accertamento della Direzione Territoriale del
Lavoro di L'Aquila del 16.12.2013 (prodotto in sede di memoria ex art. 183, 6 comma n. 2 cpc), dal quale risulterebbe che era a riposo nei giorni indicati Parte_2 nei rapportini n. 37 del 19.04.2011, n.39 del 21.04.2011, n. 41 del 26.04.2011,n.43 del
28.04.3.2011, n. 45 del 30.04.2011, n.47 del 03.05.2011, n. 49 del 05.05.2011, n. 51
del 07.05.2011, n. 53 del 10.05.2011,, n. 55 del 12.05.2011, n.57 del 14.05.2011, n.58
del 17.05.2011, n. 60 del 19.05.2011, n. 63 del 24.05.2011,n. 65 del 26.05.2011, n. 68
del 31.05.2011, n. 72 del 07.06.2011, n. 74 del 09.06.2011,n. 76 del 11.06.2011, n. 79
del 23.06.2011, n. 82 del 28.06.2011,,n. 85 del 16.07.2011, n. 87 del 13.09.2011, n. 89
del 15.09.2011, n. 91 del 20.09.2011, n. 93 del 22.09.2011, n. 96 del 05.11.2011, e che attesterebbero la falsità dei rapportini controfirmati da (citati nel primo Parte_2
pag. 8/11 foglio della dichiarazione impugnata) e certificherebbero l'inattendibilità del delegato e la falsità del primo foglio della dichiarazione.
L'assunto di parte attrice è privo di pregio.
Dalla documentazione richiamata da invero, emerge che Pt_1 Parte_2 ha svolto la propria attività alle dipendenze della società Manhattan in virtù di una pluralità di contratti di lavoro, a far data dal 5.06.2009 e sino alla data del
20.01.2012, rinnovati di volta in volta senza il rispetto degli intervalli prescritti tra un contratto a termine (e da considerarsi quindi come unico contratto a tempo indeterminato) e che il dipendente ha prestato la propria attività di lavoro anche nei periodi in cui è risultato formalmente inoccupato;
dagli accertamenti ispettivi, inoltre, è stata acquisita la prova che ha prestato la propria attività di Parte_2 lavoro anche nel periodo dal 1.05.2011 al 15.05.2011, pur risultando irregolarmente occupato.
Da ultimo gli ispettori hanno accertato che lo stesso lavoratore (proprio nel periodo di riferimento dei rapportini di lavoro indicati nella dichiarazione impugnata) ha svolto mansioni di portiere di notte, per tre notti a settimana, mentre di giorno ha svolto mansioni di manutentore, effettuando un orario di lavoro in violazione delle norme di riposo giornaliero, di riposi settimanali e con evidente superamento dell'orario di lavoro notturno, con conseguenti sanzioni in capo alla società
Manhattan Srl e all'amministratore unico Pt_1
È quindi presumibile, tenuto conto delle risultanze dell'accertamento, che anche in altre date, pur risultando formalmente assente, sia stato presente sui Parte_2 luoghi di causa al momento della sottoscrizione dei rapportini.
Tale dato, dunque, non è prova decisiva e univoca per sconfessare l'autenticità della scrittura che si assume materialmente falsa.
Neppure dirimente è la dichiarazione testimoniale del teste di parte attorea
[...]
. Le dichiarazioni rese dalla stessa non hanno consentito di provare la falsità CP_2 materiale del documento, atteso che, in sede di escussione, si è acclarato che la stessa non ha avuto conoscenza diretta del contenuto del documento.
La teste escussa, invero, ha affermato di non aver letto il documento né di conoscere il contenuto del medesimo, per cui nessuna rilevanza, ai fini del presente giudizio, può attribuirsi alle ulteriori dichiarazioni rese nel corso dell'esame testimoniale, non potendosi desumere che la sottoscrizione alla quale la stessa ha assistito, a suo dire nel maggio del 2011, sia corrispondente a quella per cui è causa.
pag. 9/11 Alcun indizio di falsità della scrittura può desumersi dal verbale della Guardia di
Finanza del 14 aprile 2011, essendo stato l'accesso funzionale ad acquisire e o reperire la documentazione contabile ed extracontabile della società e che è stato identificato il personale dipendente presente nonché la signora Parte_3 la quale era stata individuata mentre collaborava con il personale addetto al riassetto delle camere.
Tenuto conto delle finalità dell'accertamento non si comprende il motivo per il quale gli operanti avrebbero dovuto dare atto della presenza di valori all'esterno della struttura diversi da quelli effettivamente impiegati nell'attività alberghiera.
Alcuna prova univoca della falsità della scrittura può, inoltre, desumersi dalla circostanza che durante il medesimo arco temporale anche altri operai di altra ditta erano presenti sul luogo, non essendo stato provato che le due ditte erano state incaricate di eseguire i medesimi lavori.
In ultima analisi, deve essere evidenziato che appare inverosimile che, nonostante sulla seconda pagina della dichiarazione si espliciti “documento redatto in duplice copia e firmato da entrambe le parti”, l'attore non abbia conservato nella contabilità dell'albergo, anche per il tramite della segretaria a ciò delegata, una copia della scrittura oggetto di querela.
Alla luce delle già indicate argomentazioni, le accuse mosse dall'attore alla società
che, in spregio agli intervenuti accordi delle parti, avrebbe Controparte_1 fraudolentemente sostituito il primo foglio della dichiarazione sottoscritta, sono rimaste sfornite di qualsiasi supporto probatorio.
Dall'esame della precitata scrittura privata, di contro, si evince conseguenzialità logica e grammaticale tra l'ultima parola del primo foglio e la prima della pagina successiva.
L'attore, infine, non ha provato che la sottoscrizione è avvenuta in calce ad una dichiarazione differente da quella esibita dalla convenuta, né, tanto meno, ha indicato e/o provato quale sarebbe stato, a suo dire, il contenuto dell'originario ed effettivo accordo intervenuto fra le parti, né infine, che il contenuto della prima pagina della scrittura sia avvenuto absque pactis, in assenza di qualsiasi accordo in tal senso.
In conclusione, la domanda proposta da è destituita di fondamento e deve Pt_1 essere rigettata.
Non sussistono i presupposti per la condanna di alcuna delle parti ai sensi dell'art.
pag. 10/11 96 c.p.c.
5. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto del valore della causa ( indeterminabile di complessità bassa) e della natura delle questioni trattate con applicazione dei valori medi, rilevandosi che, essendo stato il presente giudizio stato introdotto
(notificazione dell'atto di citazione avvenuta nel novembre 2021) prima dell'entrata in vigore del DM 147/22, entrato in vigore il 23.10.22, le spese legali verranno parametrate al DM 140/22 per le fasi di studio e introduttiva e le successive al DM
142/22, sotto la vigenza del quale la prestazione difensiva è stata svolta, riducendosi del 50% l'importo della fase decisionale essendosi tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
➢ rigetta la domanda di querela di falso promossa da , nella Parte_1 sua qualità;
➢ ordina la restituzione del documento conservato in cassaforte alla convenuta e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale della scrittura privata;
➢ condanna , nella qualità di socio della società Manhattan Parte_1
Srl, alla pena pecuniaria di € 20,00;
➢ Rigetta le altre domande;
➢ condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte convenuta che si liquidano in € 5.305,50 per Controparte_3 compensi professionali, oltre accessori previdenziali e fiscali se dovuti e rimborso forfettario (15%);
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 10.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Irene Giamminonni dott. Pierfilippo Mazzagreco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Ester Volpe, Addetta all'Ufficio del Processo.
pag. 11/11