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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5179 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 750 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione il giorno 9 settembre 2025 e vertente TRA
(c.f. e p. iva ) Parte_1 P.IVA_1 con l'avvocato Marco De Pascalis PARTE APPELLANTE E
(c.f. e P.IVA ) con Controparte_1 P.IVA_2 gli avvocati Monica Iacoviello e Giulio Missera PARTE APPELLATA E (c.f. e P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_3 con gli avvocati Marco Padovan, Renato Costagliola e Pierluigi Salvati PARTE APPELLATA
OGGETTO: impugnazione del Lodo emesso dal Collegio Arbitrale in data 15 dicembre 2022 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare di ricapitalizzazione ex art. 2447 c.c. della società del 29 marzo Controparte_2
2022. FATTO E DIRITTO
§ 1. — ha proposto Parte_1 impugnazione avverso emesso dal Collegio Arbitrale in data Per_1
15 dicembre 2022 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare di ricapitalizzazione ex art. 2447 c.c. della società del 29 marzo 2022. Controparte_2
1 § 2. — e Controparte_1 Controparte_2 hanno resistito all'impugnazione. ha successivamente depositato Parte_1 atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. notificato alle controparti nonché atto di accettazione da parte di
[...]
CP_2
Il giudizio è stato posto in decisione il giorno 9 settembre 2025.
§ 3. — Considerata la ritualità della rinuncia agli atti del giudizio e dell'accettazione della e non Controparte_2 avendo interesse alla prosecuzione della Controparte_1 causa, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
contro il Lodo emesso tra le parti
[...] Controparte_2 dal Collegio Arbitrale in data 15 dicembre 2022, così provvede:
1. — visto l'art. 306 c.p.c, dichiara l'estinzione del giudizio;
2. — compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di impugnazione. Così deciso in Roma il giorno 9 settembre 2025. Il presidente
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(c.f. e p. iva ) Parte_1 P.IVA_1 con l'avvocato Marco De Pascalis PARTE APPELLANTE E
(c.f. e P.IVA ) con Controparte_1 P.IVA_2 gli avvocati Monica Iacoviello e Giulio Missera PARTE APPELLATA E (c.f. e P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_3 con gli avvocati Marco Padovan, Renato Costagliola e Pierluigi Salvati PARTE APPELLATA
OGGETTO: impugnazione del Lodo emesso dal Collegio Arbitrale in data 15 dicembre 2022 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare di ricapitalizzazione ex art. 2447 c.c. della società del 29 marzo Controparte_2
2022. FATTO E DIRITTO
§ 1. — ha proposto Parte_1 impugnazione avverso emesso dal Collegio Arbitrale in data Per_1
15 dicembre 2022 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare di ricapitalizzazione ex art. 2447 c.c. della società del 29 marzo 2022. Controparte_2
1 § 2. — e Controparte_1 Controparte_2 hanno resistito all'impugnazione. ha successivamente depositato Parte_1 atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. notificato alle controparti nonché atto di accettazione da parte di
[...]
CP_2
Il giudizio è stato posto in decisione il giorno 9 settembre 2025.
§ 3. — Considerata la ritualità della rinuncia agli atti del giudizio e dell'accettazione della e non Controparte_2 avendo interesse alla prosecuzione della Controparte_1 causa, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
contro il Lodo emesso tra le parti
[...] Controparte_2 dal Collegio Arbitrale in data 15 dicembre 2022, così provvede:
1. — visto l'art. 306 c.p.c, dichiara l'estinzione del giudizio;
2. — compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di impugnazione. Così deciso in Roma il giorno 9 settembre 2025. Il presidente
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