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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1459/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3316/2025 spedito il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Ammiraglio Toscano N 39 95053 Pedara CT
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220023301246 IMU 2014
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Ammiraglio Toscano N 39 95053 Pedara CT
contro
Comune di San AN La TA - Municipio 95037 San AN La TA CT Difeso da
Difensore1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1875 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2258 IMU 2015
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
La Corte, in composizione monocratica, dà avviso della possibilità di decidere il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti ex art. 47 ter D.Lgs. 546/92 e l'avv. Nominativo_2 nulla osta al riguardo.
Trattiene, pertanto, il ricorso in decisione.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso pervenuto il giorno 29.5.2025 Ricorrente1 ha proposto opposizione avverso un preavviso di fermo ricevuto il 21.2.2025, relativo a ruoli IMU degli anni 2014, 2015 e 2016 formati dal Comune di San
AN La TA.
Lamenta, in sintesi, il ricorrente:
la mancata notifica degli atti presupposti;
l'illegittimità ed infondatezza della pretesa creditoria.
La decadenza dell'ente impositore e la a prescrizione dei crediti.
Ha chiesto pertanto dichiarare – previa sospensione - la nullità degli atti opposti e la non debenza delle somme richieste.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita resistendo al ricorso ed eccependone l'inammissibilità
e la legittimità del procedimento di riscossione.
Il Comune di San AN La TA ha resistito al ricorso eccependone l'inammissibilità e nullità perché non proposto con l'assistenza di difensore abilitato e comunque l'infondatezza delle doglianze.
Con ordinanza resa il 23.10.2025 il ricorrente è stato invitato alla nomina di un difensore.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione in forma semplificata Osserva il decidente che il ricorrente ha proposto il ricorso in esame senza il patrocinio di un difensore seppure il valore complessivo della lite superi ampiamente il limiti di euro 3.000,00 (risultando pari ad
€ 4.533,00).
Nonostante l'apposito rinvio della trattazione (con ordinanza del 23.10.2025, comunicata al Ricorrente1) lo stesso non si è munito di difensore.
Ne deriva l'inammissibilità del presente ricorso poiché proposto senza difesa tecnica, in contrasto con quanto dispone art.12 del D. legisl. 546/1992, il che assorbe ogni altra questione.
Le spese del giudizio – liquidate in favore degli enti resistenti come da dispositivo in relazione al valore della controversia - vanno poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ricorrente1 alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 480,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed in euro 600,00 oltre accessori di legge, in favore del Comune di San AN La
TA.
Cosi deciso in Catania, 12.2.2026.
Il Giudice monocratico dott. Roberto Paolo Cordio
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3316/2025 spedito il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Ammiraglio Toscano N 39 95053 Pedara CT
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220023301246 IMU 2014
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Ammiraglio Toscano N 39 95053 Pedara CT
contro
Comune di San AN La TA - Municipio 95037 San AN La TA CT Difeso da
Difensore1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1875 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2258 IMU 2015
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
La Corte, in composizione monocratica, dà avviso della possibilità di decidere il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti ex art. 47 ter D.Lgs. 546/92 e l'avv. Nominativo_2 nulla osta al riguardo.
Trattiene, pertanto, il ricorso in decisione.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso pervenuto il giorno 29.5.2025 Ricorrente1 ha proposto opposizione avverso un preavviso di fermo ricevuto il 21.2.2025, relativo a ruoli IMU degli anni 2014, 2015 e 2016 formati dal Comune di San
AN La TA.
Lamenta, in sintesi, il ricorrente:
la mancata notifica degli atti presupposti;
l'illegittimità ed infondatezza della pretesa creditoria.
La decadenza dell'ente impositore e la a prescrizione dei crediti.
Ha chiesto pertanto dichiarare – previa sospensione - la nullità degli atti opposti e la non debenza delle somme richieste.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita resistendo al ricorso ed eccependone l'inammissibilità
e la legittimità del procedimento di riscossione.
Il Comune di San AN La TA ha resistito al ricorso eccependone l'inammissibilità e nullità perché non proposto con l'assistenza di difensore abilitato e comunque l'infondatezza delle doglianze.
Con ordinanza resa il 23.10.2025 il ricorrente è stato invitato alla nomina di un difensore.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione in forma semplificata Osserva il decidente che il ricorrente ha proposto il ricorso in esame senza il patrocinio di un difensore seppure il valore complessivo della lite superi ampiamente il limiti di euro 3.000,00 (risultando pari ad
€ 4.533,00).
Nonostante l'apposito rinvio della trattazione (con ordinanza del 23.10.2025, comunicata al Ricorrente1) lo stesso non si è munito di difensore.
Ne deriva l'inammissibilità del presente ricorso poiché proposto senza difesa tecnica, in contrasto con quanto dispone art.12 del D. legisl. 546/1992, il che assorbe ogni altra questione.
Le spese del giudizio – liquidate in favore degli enti resistenti come da dispositivo in relazione al valore della controversia - vanno poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ricorrente1 alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 480,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed in euro 600,00 oltre accessori di legge, in favore del Comune di San AN La
TA.
Cosi deciso in Catania, 12.2.2026.
Il Giudice monocratico dott. Roberto Paolo Cordio