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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/05/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§ OGGETTO
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione a intimazione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di pagamento
pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4461/24 R.G. Affari
N. 4461/24 Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
ter cpc nel termine fissato del giorno 06.05.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
“Opposizione a intimazione di pagamento”; e vertente N. _______________
tra
[...]Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. N. ______________
L. Montera del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al n. 052/2025 R.B. Prev.
ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Salerno, Via A. Diaz, n. 12;
Discusso nel termine
Ricorrente del 06.05.2025 con scambio di note e scritte ex art. 127 ter cpc
in persona del legale
Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. F. Grimaldi del
Deposito minuta Foro di Salerno in virtù di procura allegata alla memoria difensiva,
_________________ elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Piano di
Sorrento (Na), Via Cavoniello, n. 2;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 4461/24 R.G. Cortese c/o + 1 pag. 1 CP_2 e
, in persona del CP_3 Parte_2
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 06.05.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 02.09.2024, Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava
[...]
l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90110962 37 000, notificata dall in data 08.08.2024, per complessivi Controparte_1
euro 118.001,14, relativamente a n. 25 avvisi di addebito per contributi
(oltre ad altri atti impositivi non oggetto di impugnazione, non CP_3
rientranti nella competenza del Tribunale del Lavoro), e ne chiedeva l'annullamento, con condanna delle parti resistenti al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano in giudizio le parti resistenti, le quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei
Giudizio n. 4461/24 R.G. Cortese c/o + 1 pag. 2 CP_2 documenti allegati, nel termine fissato del giorno 06.05.2025 le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato Parte_1
e, pertanto, va rigettato.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di inesistenza/nullità degli atti impugnati, in quanto effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non riportata in alcun pubblico registro.
Infatti, in forza del combinato disposto dell'art. 149 bis cpc e dell'art. 16 ter del D.L. n. 179/12, introdotto dalla legge di conversione n. 221/2012 del 2012, “……… il mancato utilizzo dell'indirizzo risultante dal
Reginde rileva solo per la notificazione degli atti giudiziari e tale non può considerarsi l'intimazione di pagamento né la cartella” (cfr. Cass. n.
15784/2018). D'altra parte, la notifica a mezzo pec presenta, rispetto a quella effettuata secondo la posta elettronica ordinaria, alcune caratteristiche ulteriori che permettono di risalire con certezza al mittente del documento e, quindi, all'autorità da cui lo stesso proviene. In particolare, la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento (presenti, quindi, sia in quella analogica che in quella informatica) anche dai dati di certificazione (ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. r) del DM 2.11.2005, per “dati di certificazione” si intendono ad esempio data ed ora dell'invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di posta certificata del mittente;
tali dati sono inseriti nelle ricevute e sono trasferiti al titolare destinatario insieme al messaggio originario per mezzo di una busta di trasporto), contenuti, con carattere immodificabile, nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso Gestore, nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Infatti, ciascun dominio pec è attribuibile dal
Giudizio n. 4461/24 R.G. Cortese c/o + 1 pag. 3 CP_2 Gestore unicamente a un soggetto determinato e che quello assegnato all' riporta esattamente il nome della Controparte_1
stessa, non lasciando, quindi, spazio a dubbi circa il soggetto mittente.
Tuttavia, qualora il destinatario di una e-mail certificata avesse dei dubbi circa il soggetto mittente (e quindi volesse verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio), ben potrebbe consultare la c.d. “Anagrafe dei domini internet” rappresentata, per quelli con estensione - come nel caso di specie “.it”, da “Registro.it”, accessibile attraverso il link http://nic.it/: detto registro, offre il servizio “who is” che permette, per ciascun dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/mail, la data di creazione del dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”. Nel caso concreto, inserendo negli applicativi, sopra, nell'apposito campo di ricerca, il dominio “ Email_1
si ottengono le relative conferme di identità. In seno al
[...]
suindicato sito è pubblicato, tra l'altro, anche il “Regolamento per la assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it”, che nella sezione dedicata alla registrazione specifica, al punto n. 7, che “un nome
a dominio è assegnato al Registrante soltanto dopo che il richiedente abbia indicato i propri dati, accettato le condizioni e le responsabilità stabilite per la registrazione di un nome a dominio (…) e abbia preso conoscenza degli oneri a suo carico”.
Tra le dichiarazioni che il registrante è tenuto a rendere compare, in particolare, anche quella di “avere titolo all'uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale richiesta di registrazione, diritti di terzi”. Tale dichiarazione è soggetta a verifica da parte del Registro, il quale può chiedere anche evidenza documentale di quanto sostenuto dal dichiarante. Pertanto, contrariamente al passato, in cui i domini erano rilasciati senza alcun nesso tra il nome prescelto ed il soggetto richiedente, attualmente l'assegnazione avviene secondo
Giudizio n. 4461/24 R.G. Cortese c/o + 1 pag. 4 CP_2 regole e criteri prestabiliti, volti ad assicurare anche il legittimo utilizzo di un nome a dominio.
Pertanto, non vi può essere dubbio alcuno circa la riferibilità della provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti ad all' , che con tale invio ha notificato al Controparte_1
contribuente l'atto oggetto di impugnazione, come comprovato dal file della “ricevuta di avvenuta consegna” anche nel formato .eml, il quale consente la piena verifica della ritualità del processo notificatorio.
Pertanto, la notificazione dell'opposto atto è avvenuta nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente, allo specifico indirizzo PEC del destinatario, come risultante dai predetti elenchi e dalla stessa ricevuta, raggiungendo la piena conoscenza da parte del contribuente che, difatti, non a caso, non ne ha contestato la ricezione.
In ogni caso, al di là delle assorbenti argomentazioni di cui sopra, costituisce principio consolidato che qualsiasi vizio della notificazione sia da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 160 e 165, ult, co., cpc, qualora sia provato che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Posto infatti che la funzione dell'attività di notifica è proprio quella di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza dell'atto che lo riguarda, è evidente che nessuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica, allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. n. 8674/2015; Cass. n.1301/2015;
Cass. n. 27089/2014). In tal senso, si è espressa la Suprema Corte, la quale ha affermato che “…Opera, infatti, nella fattispecie
l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui “il principio, sancito in via generale dall'art. 156
c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche inrelazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav.,
Giudizio n. 4461/24 R.G. Cortese c/o + 1 pag. 5 CP_2 n. 13857 del 2014; conf., Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del
2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione .doc in luogo del formato .pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo
l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., Sez. Trib., n. 26831 del
2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte…”
(Cass. n. 7665/2016).
Ed ancora, in riferimento allo specifico caso di notifica di cartelle esattoriali e, in generale, di atti esattivi, effettuata a mezzo pec da un indirizzo del mittente non riportato in pubblici registri, di recente la
Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che tale attività è disciplinata dall'art. 26 del Dpr. n. 602/1973 e dall'art. 60 del Dpr, n.
600/1973, non trovando applicazione la diversa disciplina dettata dalla legge n. 53/1994, riferibile solo all'attività di notificazione di atti giudiziari da parte degli avvocati: “In tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura
Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito ”internet”, ma non
Giudizio n. 4461/24 R.G. Cortese c/o + 1 pag. 6 CP_2 risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass., Sez. Unite, 18.05.2022, n. 15979).
D'altra parte, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17968/2021, ha anche precisato che “il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata" (Cass. n. 7752 del 2020 e Cass. Sez.
L. 21-05-2018, n. 12451; Cass. civ. Sez. I, 03-01-2017, n. 31; Cass. civ.
Sez. VI-1, 07-07-2016, n. 13917). Si tratta di un “dovere di comportamento attivo”, che non consente di sfuggire agli effetti della notifica semplicemente evocando contestazioni puramente formali e superabili con ordinaria diligenza”.
Insomma, la legge n. 53/1994 non disciplina la notifica delle cartelle esattoriali, ma la sola notificazione di atti giudiziari e processuali da parte di avvocati: egualmente il D.L. n. 179/12, artt. da 16 a 16 ter, i quali appartengono alla Sezioni “Giustizia Digitale” del suddetto decreto. Pertanto, se la legge 53/94 prevede l'obbligo di notifica da parte degli avvocati mediante indirizzo pec risultante nei pubblici elenchi a pena di invalidità della stessa, invece la normativa speciale disciplinante la notifica delle cartelle (Dpr. n. 602/73 art. 26, Dpr. n. 600/73 art. 60) non prevede tale obbligo, indicando quale obbligatorio il solo utilizzo
Giudizio n. 4461/24 R.G. Cortese c/o + 1 pag. 7 CP_2 dell'indirizzo pubblico del destinatario dell'atto. Quindi, mancando qualsiasi norma che preveda espressamente tale requisito di notifica esclusivamente da indirizzo pubblicato nel PPRR da parte di , non CP_2
essendo ciò previsto dalla normativa speciale di settore (Dpr. n 602/73 art. 26; Dpr. n. 600/73 art. 60) e non essendo applicabile il disposto dell'art. 3 bis della legge n. 53/1994, non è ipotizzabile la legittimità della declaratoria di inesistenza della notifica, altrimenti violandosi il principio di tassatività delle ipotesi di nullità della notifica in assenza di una norma che imponga l'obbligo suddetto e la corrispondente sanzione di inesistenza in caso di inosservanza.
In sostanza, alla luce dell'orientamento espresso dalla richiamata sentenza n. 15979/2022, la legge n. 53/1994 e gli obblighi in essa contenuti, con particolare riferimento all'invio della notifica esclusivamente da indirizzo pubblico a pena di giuridica invalidità della stessa, deve applicarsi alla sola notificazione degli atti giudiziari da parte degli avvocati;
l'eventuale incompletezza dell'indice degli indirizzi delle PA, di cui all'art. 16 ter D.L. n. 179/2012, non inficia l'attività notificatoria, ma può soltanto ed al limite costituire elemento di ipotetica responsabilità dirigenziale;
la consegna della pec al domicilio digitale del destinatario comporta il raggiungimento dello scopo della notifica, la quale, quindi, non potrà ricadere nella categoria giuridica dell'inesistenza; infine, la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo pec.
Egualmente risulta infondata l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente circa l'omessa regolare notifica degli atti impositivi (avvisi di addebito), relativi all'intimazione impugnata nel presente giudizio: infatti, gli avvisi risultano notificati, a mani o a mezzo pec, negli anni
2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023, come comprovato dalla relata della racc. a/r e dalle ricevute pec, allegata al fascicolo
Giudizio n. 4461/24 R.G. Cortese c/o + 1 pag. 8 CP_2 dell' resistente (cfr. fascicolo telematico di parte, all. 1-50). Pt_2
In proposito, si ritiene di dare continuità all'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prova documentale, 1'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, la quale consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass. n. 28096/09; Cass.
n. 14416/13). Peraltro, va esclusa in generale, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte dall , l'efficacia Controparte_4
di una contestazione formulata dalla parte ricorrente, come nel caso di specie, in maniera vaga e generica, trattandosi di dichiarazione inidonea a concretizzare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali.
Inoltre, non va trascurata la circostanza che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1,
n. 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, viceversa la contestazione ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 2419/06; Cass. n.
11269/04; Cass. n. 9439/10).
Pertanto, nella fattispecie in esame, alla stregua della valutazione comparativa del tenore delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento prodotte in giudizio dai resistenti si può fondatamente
Giudizio n. 4461/24 R.G. Cortese c/o + 1 pag. 9 CP_2 ritenere che la parte resistente abbia fornito idonea prova della notificazione dell'avviso in oggetto.
Inoltre, è appena il caso di evidenziare che l'onere probatorio incombente sulla parte opposta concerne esclusivamente l'attività di notificazione dell'atto impositivo;
pertanto, dimostrata la regolarità delle notificazioni, risulta affatto preclusa la deduzione di vizi propri dell'atto impositivo, che avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente impugnando quest'ultimo; correlativamente, non sussiste alcun onere probatorio dell'Agente o dell'Ente impositore avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie ovvero, comunque, con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Cass., Sez. III, sentenza n. 10326 in data
13.05.2014).
Inoltre, risulta infondata anche l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente, relativa alla prescrizione del credito contributivo. In particolare, gli atti prodromici, cioè gli avvisi di addebito, relativi all'intimazione impugnata nel presente giudizio, risultano notificati, a mani o a mezzo pec, negli anni 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021,
2022 e 2023, come comprovato dalla relata della racc. a/r e dalle ricevute pec, allegata al fascicolo dell resistente (cfr. fascicolo telematico Pt_2
di parte, all. 1-50).
Successivamente l'Agenzia resistente, oltre ad avere accolto l'istanza di dilazione presentata dall'odierna ricorrente (cfr. all. n. 51 del fascicolo telematico del resistente , ha notificato alla parte ricorrente ben n. 3 CP_3
atti interruttivi, cioè le intimazioni di pagamento 100 2018 90125452 28
000, n. 100 2019 90102508 38 000 e n. 100 2023 90093164 19 000 (cfr. all. nn. 1, 2 e 3 del fascicolo della resistente Agenzia).
Giudizio n. 4461/24 R.G. Cortese c/o + 1 pag. 10 CP_2 Di conseguenza, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento ali crediti portati dal suddetto atto impositivo, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie, così come stabilito di recente dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. 1799/2016).
D'altra parte, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (avvisi di addebito e precedenti intimazioni di pagamento), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé
(vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Inoltre, nel caso in esame va tenuto in conto che i termini prescrizionali sono stati interrotti con vari interventi legislativi.
Innanzitutto l'art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013 (legge stabilità
2014) ha previsto la sospensione della riscossione dal giorno 01.01.2014 al giorno 30.06.2014, con contestuale sospensione del termine di prescrizione per detto periodo di tempo.
Inoltre, va richiamata la disciplina emergenziale per l'epidemia Covid-
19. Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha sancito che: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di
Giudizio n. 4461/24 R.G. Cortese c/o + 1 pag. 11 CP_2 quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio
2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio
2020”.
Altresì il comma 4-bis, lett. b) del citato articolo 68 ha disciplinato i termini di decadenza e di prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle e ha stabilito: “
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: a)
…………………; b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24
Giudizio n. 4461/24 R.G. Cortese c/o + 1 pag. 12 CP_2 settembre 2015, n. 159”.
Tali disposizioni, poi, vanno coordinate con le disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, così come richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020. Il suddetto art. 12 dispone che: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”.
Di conseguenza, nel periodo intercorrente tra il giorno 08.03.2020
(ovvero il giorno 21.02.2020 per i soggetti indicati al comma 2 bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020) e il giorno 28.02.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, quindi, le attività di recupero, anche coattivo, relativi, tra l'altro, a carichi affidati agli Agenti della riscossione derivanti dagli avvisi esecutivi dell' , Controparte_1
dell e dell' e dagli atti Controparte_5 CP_3
esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, ovvero da in scadenza nello stesso periodo o già scaduti. Parte_3
Per quanto riguarda, poi, il decorso del termine di prescrizione, la suddetta sospensione si coordina con il più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c., in forza del quale il decorso della prescrizione è condizionato dalla possibilità di far valere il diritto di cui trattasi (cfr.
Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994).
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della ricorrente
Giudizio n. 4461/24 R.G. Cortese c/o + 1 pag. 13 CP_2 al rimborso delle stesse in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
e dell' con ricorso depositato in data 02.09.2024 e
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ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna di esse parti resistenti, in euro 4.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 06.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4461/24 R.G. Cortese c/o + 1 pag. 14 CP_2