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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17488 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 37592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 37592/2024 (introdotta ai sensi dell'art. 170 D.P.R.
115/2002, dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011 e dell'art. 281-undecies c.p.c.) e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 17.11.2025, vertente tra:
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppina Tenga e Fabio Calò, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE nonché
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, (C.F.
, in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore, P.IVA_3
RESISTENTE
e nei confronti di
, C.F. , nato in [...], il [...] CP_2 C.F._1
RESISTENTE-CONTUMACE
OGGETTO: ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R.115/2002, dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011
e dell'art. 281-undecies c.p.c. avverso il decreto di pagamento emesso dalla Procura della Repubblica
pagina 1 di 6 presso il Tribunale Ordinario di Roma, in data 06.12.2023, e notificato in data 31.07.2024, nell'ambito del procedimento R.G.P.M. 41970/2023.
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.11.2025 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011 e dell'art. 281-undecies
c.p.c., depositato in data 17.09.2024, la ha proposto opposizione avverso il decreto di Parte_1 pagamento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, in data
06.12.2023, e notificato in data 31.07.2024, nell'ambito del procedimento R.G.P.M. 41970/2023, che liquidava l'importo di euro 21,64 oltre IVA per l'attività di custodia, chiedendone la revoca e il ricalcolo del compenso quantificato nell'importo complessivo di euro 358,52 oltre IVA.
A tal fine ha dedotto: -che in data 13.10.2023 aveva ricevuto in custodia n. 23 colli di merce in sequestro pari a 4 metri cubi e che le operazioni di carico e scarico della merce erano state effettuate da due operai della società; -che in data 14.11.2023 era stata dissequestrata e restituita parte della merce;
-che in data 15.11.2023 aveva provveduto a depositare l'istanza di liquidazione degli onorari di custodia per l'importo complessivo di euro 358,52 oltre IVA;
- che in data 06.12.2023 era stato emesso il decreto di liquidazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di
Roma, che liquidava l'importo di euro 21,64 oltre IVA;
- che l'indennità di custodia era stata liquidata applicando erroneamente il protocollo sottoscritto in data 17.07.2013 congiuntamente dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma;
- che l'indennità di custodia avrebbe dovuto essere determinata, invece, sulla base delle tabelle predisposte dall CP_3
quale uso locale, ai sensi dell'art. 58 (comma 2) D.P.R. 115/2002.
[...]
Con memoria di costituzione, depositata in data 10.01.2025, si è costituito in giudizio il Controparte_1
, innanzitutto contestando la natura di uso locale delle tabelle dell sulla
[...] Controparte_3 base delle seguenti ragioni: in primo luogo, ha sostenuto che difetti la regolare applicazione delle medesime tabelle da parte della in ambito locale;
in secondo luogo, che le Controparte_4 richiamate tabelle erano state emanate in riferimento ad un periodo di tempo limitato. Inoltre, ha contestato la categoria di “uso locale” delle citate tabelle in quanto emanate da un'autorità nell'esercizio delle sue funzioni e quindi prive della “spontanea, progressiva e generalizzata osservanza di un determinato comportamento da parte della collettività”. E pertanto, in presenza di una lacuna dell'ordinamento, ha sostenuto che la controversia dovrebbe decidersi secondo equità ed in via subordinata, ha chiesto l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 3 D.M. 265/2006.
pagina 2 di 6 All'udienza del 18.06.2025 verificata la regolarità della notifica nei confronti di ne è CP_2 stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 17.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
Per quanto concerne la modalità di liquidazione del compenso va ricordato che, ai sensi dell'art. 58
D.P.R. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, e tale indennità
è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 D.P.R.
115/2002 (ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali. In data 2 settembre 2006 veniva adottato il Decreto Ministeriale n. 265 recante le tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto veicoli a motore e natanti;
il decreto specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, D.P.R. 115/2002.
Di conseguenza, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture ne facciano uso abituale per compensare i custodi
(Cass. Civ., 21.01.2022, n. 2507).
Inoltre, la Corte di Cassazione è intervenuta per precisare che, in relazione agli usi locali sopra citati, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis - ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe - poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, e tale rinvio vale, di per sé, a recepire ed a legittimare l'applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, della prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso - inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario - sia anche assistito dalla opinio iuris (cfr. Cass. Civ., 02.05.2019, n. 11553; in senso conforme: già Cass. Civ., 18.01.2016,
n. 752 e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756; nonché Cass. Civ., 19.01.2016, n. 775 e
776; Cass. Civ., 04.05.2018, n. 10622; Cass. Civ., 7.07.2017, n. 21649; Cass. Civ., 15.09.2017, n.
21388). In ogni caso, l'esistenza e l'applicabilità di usi locali per determinare l'indennità di custodia,
pagina 3 di 6 ove il giudice non ne sia a conoscenza, deve essere allegata e provata dalla parte che li allega e che ne invoca l'applicazione (cfr. Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2507; e Cass. Civ., 26.02.2021, n. 5496).
Nel caso in cui la parte non assolva al suddetto onere probatorio, la determinazione del compenso è rimessa al giudice;
d'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non negoziale. La sua disciplina non è, quindi, mutuabile da quella dei rapporti tra privati poiché
l'amministratore è un 'ausiliario' del giudice e non la controparte di un contratto privatistico. Ne consegue che la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata ad eventuali accordi tra il medesimo amministratore e le parti private (cfr. Cass. Civ., 3.07.2018, n. 17375).
In assenza di usi locali, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, “occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali” o la disciplina dettata per casi analoghi in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (cfr. Cass. Civ., 21.01.2020, n. 1205; e Cass. Civ.,
27.04.2022, n. 13193).
Nel merito, venendo alla risoluzione del caso di specie, anzitutto, devono reputarsi pacifiche e non contestate l'attività di custodia effettuata dal ricorrente, la tipologia ed il numero di merci oggetto di custodia non riconducibili nel novero di quelli (veicoli a motore e natanti) di cui al D.M. 265/2006, con la conseguenza che a questo Giudice è chiesto di verificare la correttezza del quantum debeatur liquidato nel decreto opposto.
Sul punto, la parte ricorrente ha assolto l'onere della prova su di essa gravante circa il valore di uso locale delle tariffe dell elaborate dall per la Controparte_3 Controparte_3 determinazione dell'indennità di custodia ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 115/2006, le quali sono usualmente applicate anche da parte della per la liquidazione dei compensi ai Controparte_4 custodi di beni mobili e di veicoli oggetto di sequestro amministrativo.
La liquidazione, a fronte della documentazione versata in atti, deve essere operata dal giudice tenendo conto, altresì, di eventuali tariffe previste per fattispecie similari, considerando anche la similitudine fisica dei beni. Ne deriva che, per tale profilo, avuto riguardo a quanto previsto dal citato art. 59 D.P.R. 115/2002 circa l'utilizzo di tariffe vigenti concernenti materie analoghe, da contemperare con la natura pubblicistica dell'incarico, può ragionevolmente farsi applicazione delle tariffe dell e dei criteri ivi previsti per la liquidazione dell'indennità di custodia penale Controparte_3 inerente alle merci o reperti (tali essendo l'area di ingombro, la tipologia di area dove è avvenuta la pagina 4 di 6 custodia, scoperta, coperta o locale chiuso, il tempo di custodia richiesto con corrispettivo decrescente all'aumentare dei giorni di custodia, l'eventuale necessità di traino e/o trasporto in depositeria e di conservazione).
Nella specie, risulta provato dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente che, in data
13.10.2023, sono stati affidati in custodia alla n. 23 colli di merce in sequestro Parte_1 contenenti capi d'abbigliamento; -che le operazioni di carico e scarico della merce sono state effettuate da due operai della società dalle ore 12:00 alle ore 14:00; -che il periodo di custodia è durato sino al 14.11.2023, data di prelievo definitivo dei reperti;
-che la custodia è avvenuta in area coperta e chiusa, occupando un volume complessivo pari a 3,60 metri cubi circa;
-che l'istanza di liquidazione è stata depositata in data 15.11.2023 per un importo complessivo di euro 358,52 oltre
IVA.
A fronte dell'attività sopra indicata non si ritiene congruo l'importo liquidato a titolo di indennità con il decreto opposto.
In applicazione dei suindicati parametri e criteri di valutazione, considerata la prova dell'attività prestata, si ritiene congruo liquidare i seguenti importi: -euro 1,82 per i primi 30 giorni di custodia (dal
13.10.2023 all'11.11.2023), considerando 3,60 metri cubi di merce, uguale all'importo di euro 196,56; - euro 1,20 per i successivi tre giorni (dal 12.11.2023 al 14.11.2023), considerando 3,60 metri cubi di merce, uguale all'importo di euro 12,96; per un totale di euro 209,52.
Non si ritiene di applicare la riduzione prevista dall'art. 3 D.M. 265/2006, in quanto: tale decreto attiene a diversa tipologia di beni soggetti a sequestro;
si perviene all'applicazione delle tariffe previste dall proprio sulla base della considerazione che non vi sia specifica disposizione Controparte_3 normativa o regolamentare che si attagli al caso di specie;
dunque, tali valori sono applicati quali usi;
peraltro, una riduzione dell'indennità è prevista anche nell'ambito delle richiamate tariffe.
Di conseguenza, il decreto impugnato va riformato e disposta la liquidazione dell'importo complessivo di euro 358,52, comprensivo di euro 149,00 per le spese di trasporto e l'attività di facchinaggio, oltre
IVA.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando lo scaglione corrispondente al valore della causa, tenendo conto delle tariffe minime, in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche particolarmente complesse e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone: pagina 5 di 6 - accoglie totalmente il ricorso e per l'effetto revoca il decreto di liquidazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, in data 06.12.2023, e notificato in data
31.07.2024, nell'ambito del procedimento R.G.P.M. 41970/2023 liquidando in favore della Parte_1
l'importo complessivo di euro 358,52 oltre IVA;
[...]
- condanna il alla refusione delle spese di lite di questo procedimento da Controparte_1 distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente che liquida in euro 232,00 oltre spese generali, IVA
e CPA.
Così deciso in Roma, il 12.12.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 37592/2024 (introdotta ai sensi dell'art. 170 D.P.R.
115/2002, dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011 e dell'art. 281-undecies c.p.c.) e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 17.11.2025, vertente tra:
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppina Tenga e Fabio Calò, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE nonché
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, (C.F.
, in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore, P.IVA_3
RESISTENTE
e nei confronti di
, C.F. , nato in [...], il [...] CP_2 C.F._1
RESISTENTE-CONTUMACE
OGGETTO: ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R.115/2002, dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011
e dell'art. 281-undecies c.p.c. avverso il decreto di pagamento emesso dalla Procura della Repubblica
pagina 1 di 6 presso il Tribunale Ordinario di Roma, in data 06.12.2023, e notificato in data 31.07.2024, nell'ambito del procedimento R.G.P.M. 41970/2023.
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.11.2025 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011 e dell'art. 281-undecies
c.p.c., depositato in data 17.09.2024, la ha proposto opposizione avverso il decreto di Parte_1 pagamento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, in data
06.12.2023, e notificato in data 31.07.2024, nell'ambito del procedimento R.G.P.M. 41970/2023, che liquidava l'importo di euro 21,64 oltre IVA per l'attività di custodia, chiedendone la revoca e il ricalcolo del compenso quantificato nell'importo complessivo di euro 358,52 oltre IVA.
A tal fine ha dedotto: -che in data 13.10.2023 aveva ricevuto in custodia n. 23 colli di merce in sequestro pari a 4 metri cubi e che le operazioni di carico e scarico della merce erano state effettuate da due operai della società; -che in data 14.11.2023 era stata dissequestrata e restituita parte della merce;
-che in data 15.11.2023 aveva provveduto a depositare l'istanza di liquidazione degli onorari di custodia per l'importo complessivo di euro 358,52 oltre IVA;
- che in data 06.12.2023 era stato emesso il decreto di liquidazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di
Roma, che liquidava l'importo di euro 21,64 oltre IVA;
- che l'indennità di custodia era stata liquidata applicando erroneamente il protocollo sottoscritto in data 17.07.2013 congiuntamente dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma;
- che l'indennità di custodia avrebbe dovuto essere determinata, invece, sulla base delle tabelle predisposte dall CP_3
quale uso locale, ai sensi dell'art. 58 (comma 2) D.P.R. 115/2002.
[...]
Con memoria di costituzione, depositata in data 10.01.2025, si è costituito in giudizio il Controparte_1
, innanzitutto contestando la natura di uso locale delle tabelle dell sulla
[...] Controparte_3 base delle seguenti ragioni: in primo luogo, ha sostenuto che difetti la regolare applicazione delle medesime tabelle da parte della in ambito locale;
in secondo luogo, che le Controparte_4 richiamate tabelle erano state emanate in riferimento ad un periodo di tempo limitato. Inoltre, ha contestato la categoria di “uso locale” delle citate tabelle in quanto emanate da un'autorità nell'esercizio delle sue funzioni e quindi prive della “spontanea, progressiva e generalizzata osservanza di un determinato comportamento da parte della collettività”. E pertanto, in presenza di una lacuna dell'ordinamento, ha sostenuto che la controversia dovrebbe decidersi secondo equità ed in via subordinata, ha chiesto l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 3 D.M. 265/2006.
pagina 2 di 6 All'udienza del 18.06.2025 verificata la regolarità della notifica nei confronti di ne è CP_2 stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 17.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
Per quanto concerne la modalità di liquidazione del compenso va ricordato che, ai sensi dell'art. 58
D.P.R. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, e tale indennità
è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 D.P.R.
115/2002 (ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali. In data 2 settembre 2006 veniva adottato il Decreto Ministeriale n. 265 recante le tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto veicoli a motore e natanti;
il decreto specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, D.P.R. 115/2002.
Di conseguenza, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture ne facciano uso abituale per compensare i custodi
(Cass. Civ., 21.01.2022, n. 2507).
Inoltre, la Corte di Cassazione è intervenuta per precisare che, in relazione agli usi locali sopra citati, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis - ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe - poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, e tale rinvio vale, di per sé, a recepire ed a legittimare l'applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, della prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso - inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario - sia anche assistito dalla opinio iuris (cfr. Cass. Civ., 02.05.2019, n. 11553; in senso conforme: già Cass. Civ., 18.01.2016,
n. 752 e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756; nonché Cass. Civ., 19.01.2016, n. 775 e
776; Cass. Civ., 04.05.2018, n. 10622; Cass. Civ., 7.07.2017, n. 21649; Cass. Civ., 15.09.2017, n.
21388). In ogni caso, l'esistenza e l'applicabilità di usi locali per determinare l'indennità di custodia,
pagina 3 di 6 ove il giudice non ne sia a conoscenza, deve essere allegata e provata dalla parte che li allega e che ne invoca l'applicazione (cfr. Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2507; e Cass. Civ., 26.02.2021, n. 5496).
Nel caso in cui la parte non assolva al suddetto onere probatorio, la determinazione del compenso è rimessa al giudice;
d'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non negoziale. La sua disciplina non è, quindi, mutuabile da quella dei rapporti tra privati poiché
l'amministratore è un 'ausiliario' del giudice e non la controparte di un contratto privatistico. Ne consegue che la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata ad eventuali accordi tra il medesimo amministratore e le parti private (cfr. Cass. Civ., 3.07.2018, n. 17375).
In assenza di usi locali, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, “occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali” o la disciplina dettata per casi analoghi in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (cfr. Cass. Civ., 21.01.2020, n. 1205; e Cass. Civ.,
27.04.2022, n. 13193).
Nel merito, venendo alla risoluzione del caso di specie, anzitutto, devono reputarsi pacifiche e non contestate l'attività di custodia effettuata dal ricorrente, la tipologia ed il numero di merci oggetto di custodia non riconducibili nel novero di quelli (veicoli a motore e natanti) di cui al D.M. 265/2006, con la conseguenza che a questo Giudice è chiesto di verificare la correttezza del quantum debeatur liquidato nel decreto opposto.
Sul punto, la parte ricorrente ha assolto l'onere della prova su di essa gravante circa il valore di uso locale delle tariffe dell elaborate dall per la Controparte_3 Controparte_3 determinazione dell'indennità di custodia ai sensi dell'art. 59 D.P.R. 115/2006, le quali sono usualmente applicate anche da parte della per la liquidazione dei compensi ai Controparte_4 custodi di beni mobili e di veicoli oggetto di sequestro amministrativo.
La liquidazione, a fronte della documentazione versata in atti, deve essere operata dal giudice tenendo conto, altresì, di eventuali tariffe previste per fattispecie similari, considerando anche la similitudine fisica dei beni. Ne deriva che, per tale profilo, avuto riguardo a quanto previsto dal citato art. 59 D.P.R. 115/2002 circa l'utilizzo di tariffe vigenti concernenti materie analoghe, da contemperare con la natura pubblicistica dell'incarico, può ragionevolmente farsi applicazione delle tariffe dell e dei criteri ivi previsti per la liquidazione dell'indennità di custodia penale Controparte_3 inerente alle merci o reperti (tali essendo l'area di ingombro, la tipologia di area dove è avvenuta la pagina 4 di 6 custodia, scoperta, coperta o locale chiuso, il tempo di custodia richiesto con corrispettivo decrescente all'aumentare dei giorni di custodia, l'eventuale necessità di traino e/o trasporto in depositeria e di conservazione).
Nella specie, risulta provato dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente che, in data
13.10.2023, sono stati affidati in custodia alla n. 23 colli di merce in sequestro Parte_1 contenenti capi d'abbigliamento; -che le operazioni di carico e scarico della merce sono state effettuate da due operai della società dalle ore 12:00 alle ore 14:00; -che il periodo di custodia è durato sino al 14.11.2023, data di prelievo definitivo dei reperti;
-che la custodia è avvenuta in area coperta e chiusa, occupando un volume complessivo pari a 3,60 metri cubi circa;
-che l'istanza di liquidazione è stata depositata in data 15.11.2023 per un importo complessivo di euro 358,52 oltre
IVA.
A fronte dell'attività sopra indicata non si ritiene congruo l'importo liquidato a titolo di indennità con il decreto opposto.
In applicazione dei suindicati parametri e criteri di valutazione, considerata la prova dell'attività prestata, si ritiene congruo liquidare i seguenti importi: -euro 1,82 per i primi 30 giorni di custodia (dal
13.10.2023 all'11.11.2023), considerando 3,60 metri cubi di merce, uguale all'importo di euro 196,56; - euro 1,20 per i successivi tre giorni (dal 12.11.2023 al 14.11.2023), considerando 3,60 metri cubi di merce, uguale all'importo di euro 12,96; per un totale di euro 209,52.
Non si ritiene di applicare la riduzione prevista dall'art. 3 D.M. 265/2006, in quanto: tale decreto attiene a diversa tipologia di beni soggetti a sequestro;
si perviene all'applicazione delle tariffe previste dall proprio sulla base della considerazione che non vi sia specifica disposizione Controparte_3 normativa o regolamentare che si attagli al caso di specie;
dunque, tali valori sono applicati quali usi;
peraltro, una riduzione dell'indennità è prevista anche nell'ambito delle richiamate tariffe.
Di conseguenza, il decreto impugnato va riformato e disposta la liquidazione dell'importo complessivo di euro 358,52, comprensivo di euro 149,00 per le spese di trasporto e l'attività di facchinaggio, oltre
IVA.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando lo scaglione corrispondente al valore della causa, tenendo conto delle tariffe minime, in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche particolarmente complesse e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone: pagina 5 di 6 - accoglie totalmente il ricorso e per l'effetto revoca il decreto di liquidazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, in data 06.12.2023, e notificato in data
31.07.2024, nell'ambito del procedimento R.G.P.M. 41970/2023 liquidando in favore della Parte_1
l'importo complessivo di euro 358,52 oltre IVA;
[...]
- condanna il alla refusione delle spese di lite di questo procedimento da Controparte_1 distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente che liquida in euro 232,00 oltre spese generali, IVA
e CPA.
Così deciso in Roma, il 12.12.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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