TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/12/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 04.12.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale iscritta al RGL. n. 1519/2024
R.G. tra:
e per la minore , Parte_1 Parte_2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Giordano, Ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
M. Mattia, Resistente
Oggetto: Opposizione ad ATP ex art. 445 bis VI° comma cpc
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.03.2024, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva domanda per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità di frequenza ai sensi della L. n.289/1990 in sede di giudizio di ATP.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario per l'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, all'udienza odierna, all'udienza odierna fissata per la discussione orale, a seguito della delega ricevuta da parte della dott.ssa con Per_2 provvedimento del 16.04.2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
***
L'opposizione risulta fondata e merita di trovare accoglimento nei termini delle ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all , al CP_1 quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Va anzitutto rilevato che non vi è decadenza dall'azione giudiziaria ex art.42, comma 3,
d.l.269/2003, convertito in legge n.326/2003, poiché la proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo è avvenuta nel termine di sei mesi dalla comunicazione alla parte ricorrente del verbale della visita della Commissione medica di verifica.
Come emerge dalla relazione del C.T.U., Dott. , depositata in data Persona_3
27.04.2025, gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio comportano,
a carico della parte ricorrente, un'invalidità che comporta il riconoscimento dell'indennità di frequenza avendo accertato quanto segue:“ Ciò premesso, da dire che il quadro clinico-patologico presente nella minore la porta, inevitabilmente, a presentare difficoltà persistenti nello svolgimento di diverse attività proprie della sua età, non solo del vivere quotidiano e familiare ma anche e soprattutto di quello scolastico e sociale.
Se paragonata ad un coetaneo, la minore , proprio per lo stato psico-fisico Persona_1 di “Prematurità con problematiche ematiche e vascolari (anemia sideropenica;
eterozigosi gene HBB;
deficit coagulazione fattore XII, eterozigosi MTHFR) e perinatali
(distress respiratorio). Disturbo dello sviluppo cognitivo, immaturità psico-affettiva, con disturbo degli apprendimenti scolastici, goffaggine organizzativa, scarsa autonomia operativa, ansia prestazionale-scolastica, disturbo del contenimento degli impulsi e difficoltà di relazione nel gruppo dei pari con timore del giudizio altrui. (…) non è da ritenersi in grado di compiere in modo appropriato alcuni dei compiti e delle funzioni proprie della sua età. Nello specifico: svolgere attività ludiche con i coetanei ed insieme
a loro, recarsi a scuola in autonomia ed apprendere gli insegnamenti nei tempi medi, relazionarsi con i coetanei e condividerne i problemi o le aspettative, trarre insegnamento dalle esperienze di vita e trasferirlo agli altri, avvertire i potenziali pericoli per evitarli o non creare situazioni pericolose per gli altri. In altre parole, si tratta di una minore con palesi difficoltà a vivere nel sociale ed in ambiente scolastico e familiare, parzialmente impedita nel fare quello che i coetanei possono fare, tanto da non essere totalmente accettata dagli altri e non poterne condividere i problemi, le esigenze, le aspettative, i pensieri, le emozioni, le necessità e gli insegnamenti.
Avendo avuto, a questo punto, contezza obiettiva e documentale dell'importante disturbo misto degli apprendimenti con immaturità psicoaffettiva, disturbi reattivi emozionali e comportamentali con scarso controllo degli impulsi con necessità di una guida con sostegno, se ne deduce che gli stessi incidono negativamente ed in modo significativo nello svolgimento di quelli che possono essere considerati i compiti e le funzioni proprie dell'età dello stesso minore. Si ritiene, in altre parole, che l'indennità di frequenza sia dovuta e necessaria in quanto soddisfa i dettami della normativa vigente.
Considerata, inoltre, la sostanziale stazionarietà del quadro clinico minorativo, è proponibile che la stessa indennità di frequenza debba essere riconosciuta fin dalla data della domanda amministrativa (30/09/2022).”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito
- con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni.
Pertanto, rilevata la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del diritto invocato dalla parte ricorrente e per conseguenza, la domanda merita di essere accolta.
Attesa la soccombenza della parte resistente, posto che il riconoscimento del requisito sanitario per il beneficio decorre dalla data della domanda amministrativa, consegue la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di CP_2 giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con decreto, vengono poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona dell'avv. Simone
Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 27.03.2024 da e Parte_3 Parte_2
per la minore nei confronti dell' , così provvede;
[...] Persona_1 CP_1 dichiara il diritto di e per la minore al Parte_3 Parte_2 Persona_1 riconoscimento dell'indennità di frequenza in favore della minore come Persona_1 risulta nell'elaborato depositato dal CTU a decorrere dalla domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento delle spese e dei compensi di lite che liquida per l'ATP e CP_1 per il presente grado di giudizio nella somma complessiva di €.2.600,00, oltre accessori come per Legge, se dovuti, con distrazione in favore dell' avvocato Giuseppe Giordano dichiaratosi anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separati decreti. CP_1
Brindisi, 04.12.2025
IL GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO
Avv. SIMONE COPPOLA