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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/11/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 398 R.G.A.C. per l'anno 2024
TRA
P.I. in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Maria Grazia D'Aprile, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Meledugno (LE) alla via Matera n. 2, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
Parte appellante
CONTRO
, C.F. rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado CP_1 C.F._1 dall'Avv. Davide Ciliberto, con domicilio eletto presso il suo studio in Maida (CZ) Vico VIII
Garibaldi n. 2
Parte appellata - contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 895/2023 depositata in data 10.10.2023, non notificata
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_2 in epigrafe con la quale il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha accolto l'opposizione proposta da avverso il preavviso di fermo amministrativo n. CP_1
03080202200001052000 – fascicolo n. 2022/000004845 dell'autovettura Audi A6 Tg.
DV420B, notificato a mezzo PEC in data 4.10.2022, per il mancato pagamento della cartella di pagamento n. 03020200005339618000 per la somma di euro 1.014,87, relativa a sanzioni amministrative applicate per violazione di norme del codice della strada nell'anno 2016.
In particolare, parte appellante, a fondamento dell'appello, ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto invalida la
1 notifica del preavviso di fermo e della cartella di pagamento poiché proveniente da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri, deducendo la piena validità della notifica e, in ogni caso, il difetto di una lesione al diritto di difesa del destinatario. L'appellante ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, tardivamente proposta, considerata la regolarità e la legittimità della notifica della cartella di pagamento n. 0302020
0005339618000 prodromica all'impugnato preavviso, eseguita sempre a mezzo PEC in data
15.12.2021 e seguita dalla notifica del successivo atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 03084202200001250001, avvenuta in data 21.09.2022. Infine, parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado per aver il giudice di prime cure disatteso la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, Controparte_2 legittimato passivamente in relazione al motivo di opposizione concernete l'omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, presupposto alla cartella di pagamento.
Parte appellante ha quindi chiesto, in accoglimento dei motivi di appello, la riforma della sentenza impugnata, con rigetto dell'opposizione, previa valutazione in ordine all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, Controparte_2
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2. L'appellata , nonostante la regolarità della citazione, non si è costituita in CP_1 giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare occorre evidenziare come in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la giurisprudenza di legittimità ha distinto, anche ai fini dell'inquadramento del litisconsorzio tra ed Ente impositore, tra opposizioni esecutive (proposte tanto ai sensi Controparte_3 dell'art. 615 c.p.c., quanto ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) ed opposizioni c.d. recuperatorie
(proposte ex art. 7 D.lgs. 150/2011).
Nel primo caso, e cioè, in caso di opposizioni esecutive proposte ai sensi degli artt. 615 e 617
c.p.c. e non anche quindi recuperatorie, la Corte di Cassazione ha statuito che “l'unico legittimato passivo è l'agente della riscossione, anche per le questioni che riguardino il diritto di procedere ad esecuzione forzata;
la pronuncia, in tal caso, farà stato anche per
l'ente creditore, nei rapporti con il debitore esecutato, salvo il diritto dell'agente della riscossione di avvalersi della facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, ai sensi dell'art.
39 del decreto legislativo Lgs. n. 112 del 1999, per rendergli opponibile la decisione ad ogni effetto, tra cui quello di evitare eventuali azioni di rivalsa” (Cass. sez. 3, ord. 36505 del
2023).
2 Nel secondo caso, la Corte di Cassazione ha invece affermato a più riprese la sussistenza del CP_ litisconsorzio necessario tra Ente impositore ed (cfr., Cass. sez. 3, ord. Controparte_3
n. 11661 del 30.04.2024; Cass. SS.UU. n. 7514 del 2022; Cass. sez. 6, ord. n. 15900 del
26.06.2017). In particolare, la Suprema Corte, nella citata pronuncia n. 36505 del 2023, ha avuto modo di chiarire che “Tale litisconsorzio sussiste, al più, con riguardo alle opposizioni cd. recuperatorie, quelle, cioè, con le quali si contesti «una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione», che vanno proposte «ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c.»” (si veda, in proposito, Cass., Sez. Un, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017,
Rv. 645323 – 01 e successive conformi). Con tali opposizioni (cd. recuperatorie) si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti.
La suddetta impostazione risulta da tempo univocamente affermata e di recente ribadita dalla
Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023, in cui si precisa che sussiste il litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, facendo riferimento proprio alle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, cioè ai casi in cui sia dedotta, a base dell'opposizione avverso la cartella di pagamento, la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa, ma al tempo stesso ribadendo che il principio generale, nella materia, è quello dettato dall'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, da applicarsi sempre, pertanto, in caso di opposizioni esecutive regolarmente proposte ai sensi degli artt.615 e ss. c.p.c., cioè di opposizioni non aventi carattere cd. recuperatorio e ciò anche in caso di riscossione di crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada).
Orbene, nel caso di specie, con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio,
[...]
ha proposto un'opposizione che deve chiaramente qualificata come recuperatoria. CP_1
3 Infatti, l'opponente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo deducendo l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento, poiché eseguita a mezzo PEC da indirizzo non risultante da un pubblico registro e, conseguentemente, affetta da nullità insanabile. Ha altresì contestato l'omessa notifica dell'atto presupposto, ossia del verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione al Codice della Strada.
Ciò posto, deve evidenziarsi che, come correttamente rilevato da parte appellante, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace, la notifica sia dell'atto impugnato che della sottesa cartella di pagamento, eseguita a mezzo PEC dall' è valida Controparte_4 ed efficace.
In tema di notificazione a mezzo PEC va infatti assicurata continuità all'indirizzo interpretativo secondo cui la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente
(cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.05.2022 n. 15979; più di recente, Cass. Civ., sez. VI-5, ord.
28.02.2023 n. 6015).
Nel caso di specie, come evidenziato da parte appellante, alcuna lesione del diritto di difesa è derivato al destinatario dell'atto impugnato che, peraltro, si è limitato ad eccepire la nullità/inesistenza della notifica, senza neppure allegare un pregiudizio al diritto di difesa che ne sarebbe derivato.
Considerato che la cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo amministrativo impugnato risulta regolarmente notificata a mezzo PEC in data15.12.2021, discende che l'opposizione proposta dall'odierna appellata, in funzione recuperatoria e per far valere la nullità dell'iscrizione a ruolo del credito per mancata notifica del verbale di accertamento presupposto, avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica della cartella di pagamento.
4 Come correttamente evidenziato da parte appellante, dunque, l'opposizione proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è inammissibile, poiché tardiva, risultando pertanto superflua, anche per ragioni di economia processuale, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore.
Alla luce di quanto esposto, la sentenza di primo grado deve essere riformata e l'opposizione proposta da deve essere dichiarata inammissibile. CP_1
5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, con esclusione, per entrambi i gradi di giudizio delle spese relative alla fase di trattazione/istruttoria tenuto conto della natura documentale della causa e della limitata attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in funzione di giudice di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da e in Parte_2 riforma la sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in relazione alla cartella di pagamento n. 0302020005339618000, CP_1 richiamata nel preavviso di fermo amministrativo n. 03080202200001052000 – fascicolo n. 2022/000004845, notificato in data10.10.2022;
2) condanna l'appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle CP_1 spese di lite, liquidate in complessivi euro 278,00 per il primo grado di giudizio ed euro 462,00 per il presente giudizio di appello, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Lamezia Terme, 8 novembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
5
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 398 R.G.A.C. per l'anno 2024
TRA
P.I. in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Maria Grazia D'Aprile, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Meledugno (LE) alla via Matera n. 2, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
Parte appellante
CONTRO
, C.F. rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado CP_1 C.F._1 dall'Avv. Davide Ciliberto, con domicilio eletto presso il suo studio in Maida (CZ) Vico VIII
Garibaldi n. 2
Parte appellata - contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 895/2023 depositata in data 10.10.2023, non notificata
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_2 in epigrafe con la quale il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha accolto l'opposizione proposta da avverso il preavviso di fermo amministrativo n. CP_1
03080202200001052000 – fascicolo n. 2022/000004845 dell'autovettura Audi A6 Tg.
DV420B, notificato a mezzo PEC in data 4.10.2022, per il mancato pagamento della cartella di pagamento n. 03020200005339618000 per la somma di euro 1.014,87, relativa a sanzioni amministrative applicate per violazione di norme del codice della strada nell'anno 2016.
In particolare, parte appellante, a fondamento dell'appello, ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto invalida la
1 notifica del preavviso di fermo e della cartella di pagamento poiché proveniente da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri, deducendo la piena validità della notifica e, in ogni caso, il difetto di una lesione al diritto di difesa del destinatario. L'appellante ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, tardivamente proposta, considerata la regolarità e la legittimità della notifica della cartella di pagamento n. 0302020
0005339618000 prodromica all'impugnato preavviso, eseguita sempre a mezzo PEC in data
15.12.2021 e seguita dalla notifica del successivo atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 03084202200001250001, avvenuta in data 21.09.2022. Infine, parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado per aver il giudice di prime cure disatteso la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore, Controparte_2 legittimato passivamente in relazione al motivo di opposizione concernete l'omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, presupposto alla cartella di pagamento.
Parte appellante ha quindi chiesto, in accoglimento dei motivi di appello, la riforma della sentenza impugnata, con rigetto dell'opposizione, previa valutazione in ordine all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, Controparte_2
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2. L'appellata , nonostante la regolarità della citazione, non si è costituita in CP_1 giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare occorre evidenziare come in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la giurisprudenza di legittimità ha distinto, anche ai fini dell'inquadramento del litisconsorzio tra ed Ente impositore, tra opposizioni esecutive (proposte tanto ai sensi Controparte_3 dell'art. 615 c.p.c., quanto ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) ed opposizioni c.d. recuperatorie
(proposte ex art. 7 D.lgs. 150/2011).
Nel primo caso, e cioè, in caso di opposizioni esecutive proposte ai sensi degli artt. 615 e 617
c.p.c. e non anche quindi recuperatorie, la Corte di Cassazione ha statuito che “l'unico legittimato passivo è l'agente della riscossione, anche per le questioni che riguardino il diritto di procedere ad esecuzione forzata;
la pronuncia, in tal caso, farà stato anche per
l'ente creditore, nei rapporti con il debitore esecutato, salvo il diritto dell'agente della riscossione di avvalersi della facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, ai sensi dell'art.
39 del decreto legislativo Lgs. n. 112 del 1999, per rendergli opponibile la decisione ad ogni effetto, tra cui quello di evitare eventuali azioni di rivalsa” (Cass. sez. 3, ord. 36505 del
2023).
2 Nel secondo caso, la Corte di Cassazione ha invece affermato a più riprese la sussistenza del CP_ litisconsorzio necessario tra Ente impositore ed (cfr., Cass. sez. 3, ord. Controparte_3
n. 11661 del 30.04.2024; Cass. SS.UU. n. 7514 del 2022; Cass. sez. 6, ord. n. 15900 del
26.06.2017). In particolare, la Suprema Corte, nella citata pronuncia n. 36505 del 2023, ha avuto modo di chiarire che “Tale litisconsorzio sussiste, al più, con riguardo alle opposizioni cd. recuperatorie, quelle, cioè, con le quali si contesti «una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione», che vanno proposte «ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c.»” (si veda, in proposito, Cass., Sez. Un, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017,
Rv. 645323 – 01 e successive conformi). Con tali opposizioni (cd. recuperatorie) si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti.
La suddetta impostazione risulta da tempo univocamente affermata e di recente ribadita dalla
Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023, in cui si precisa che sussiste il litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, facendo riferimento proprio alle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, cioè ai casi in cui sia dedotta, a base dell'opposizione avverso la cartella di pagamento, la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa, ma al tempo stesso ribadendo che il principio generale, nella materia, è quello dettato dall'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, da applicarsi sempre, pertanto, in caso di opposizioni esecutive regolarmente proposte ai sensi degli artt.615 e ss. c.p.c., cioè di opposizioni non aventi carattere cd. recuperatorio e ciò anche in caso di riscossione di crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada).
Orbene, nel caso di specie, con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio,
[...]
ha proposto un'opposizione che deve chiaramente qualificata come recuperatoria. CP_1
3 Infatti, l'opponente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo deducendo l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento, poiché eseguita a mezzo PEC da indirizzo non risultante da un pubblico registro e, conseguentemente, affetta da nullità insanabile. Ha altresì contestato l'omessa notifica dell'atto presupposto, ossia del verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione al Codice della Strada.
Ciò posto, deve evidenziarsi che, come correttamente rilevato da parte appellante, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace, la notifica sia dell'atto impugnato che della sottesa cartella di pagamento, eseguita a mezzo PEC dall' è valida Controparte_4 ed efficace.
In tema di notificazione a mezzo PEC va infatti assicurata continuità all'indirizzo interpretativo secondo cui la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente
(cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.05.2022 n. 15979; più di recente, Cass. Civ., sez. VI-5, ord.
28.02.2023 n. 6015).
Nel caso di specie, come evidenziato da parte appellante, alcuna lesione del diritto di difesa è derivato al destinatario dell'atto impugnato che, peraltro, si è limitato ad eccepire la nullità/inesistenza della notifica, senza neppure allegare un pregiudizio al diritto di difesa che ne sarebbe derivato.
Considerato che la cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo amministrativo impugnato risulta regolarmente notificata a mezzo PEC in data15.12.2021, discende che l'opposizione proposta dall'odierna appellata, in funzione recuperatoria e per far valere la nullità dell'iscrizione a ruolo del credito per mancata notifica del verbale di accertamento presupposto, avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica della cartella di pagamento.
4 Come correttamente evidenziato da parte appellante, dunque, l'opposizione proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è inammissibile, poiché tardiva, risultando pertanto superflua, anche per ragioni di economia processuale, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore.
Alla luce di quanto esposto, la sentenza di primo grado deve essere riformata e l'opposizione proposta da deve essere dichiarata inammissibile. CP_1
5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, con esclusione, per entrambi i gradi di giudizio delle spese relative alla fase di trattazione/istruttoria tenuto conto della natura documentale della causa e della limitata attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in funzione di giudice di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da e in Parte_2 riforma la sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in relazione alla cartella di pagamento n. 0302020005339618000, CP_1 richiamata nel preavviso di fermo amministrativo n. 03080202200001052000 – fascicolo n. 2022/000004845, notificato in data10.10.2022;
2) condanna l'appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle CP_1 spese di lite, liquidate in complessivi euro 278,00 per il primo grado di giudizio ed euro 462,00 per il presente giudizio di appello, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Lamezia Terme, 8 novembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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