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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/12/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.376/2020 RGAC vertente
TRA
(p.i. ) in persona del legale rappresentante in carica, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di procura generale rogata in Catanzaro il 2.4.2015 per atto del notaio rep. n. 153.618, racc. n. 31.846 dall'avv. Enrico Francesco Persona_1
Ventrice, cod. fisc. con domicilio eletto in Catanzaro viale Europa – C.F._1
località Germaneto – “Cittadella regionale” presso l'Avvocatura della Regione Calabria
APPELLANTE
E
on sede legale in Roma Via Città di Castello n. 24 (P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
e sede operativa in BO NT via A. De Gasperi n. 100 in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa , elettivamente domiciliata in Catanzaro CP_2
Via De Gasperi n. 48 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Muscolino, rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Mauro ( ) del foro di BO NT (VV) in virtù di C.F._2
delega in atti
APPELLATA
1 NONCHE'
, in persona del Presidente Controparte_3
p.t., legale rappresentante, dott. , P. Iva , con sede in BO Controparte_4 P.IVA_3
NT alla via Cesare Pavese, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto,
giusta deliberazione del Presidente n. 85/2020 del 22.05.2020, dall'avv. Antonio Barba
( , con studio in GA (VV) alla via Roma n. 4, elettivamente C.F._3
domiciliata in Catanzaro, al Vico Mario Greco IX, n. 10, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Parisi
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 08.7.2025 la causa era posta in decisione in data 25.7.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: << Vorrà la Corte d'appello adita:
1°) Dichiarare che la è terzo estraneo rispetto alla sentenza di Codesta Corte d'appello n. Pt_1
116/2018 del 16.1.2018, emessa nel procedimento n. 1150/2013 tra l' Controparte_3
BO NT e la società e che la sentenza stessa non spiega alcun effetto sostanziale Controparte_1
e/o processuale nei confronti della Pt_1
2°) Dichiarare la nullità della sentenza e/o annullarla, per erronea indicazione della quale Pt_1
successore ex art. 111 c.p.c. della provincia di BO NT in relazione alle obbligazioni connesse al
servizio idrico integrato;
3°) Dichiarare comunque che la non è successore ex art. 111 c.p.c. della provincia di BO Pt_1
NT in relazione alle obbligazioni connesse al servizio idrico integrato;
4°) Condannare la società alla restituzione della somma di euro 2.042.715,99 Controparte_1
(duemilioniquarantaduemilasettecentoquindici/99), con gli interessi dalla data di percezione. >>.
Per l'appellata <<… In via preliminare, accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'atto di opposizione di terzo proposto dalla per inesistenza del Parte_1
potere di impugnazione e/o per carenza di legittimazione;
2 Rigettare la domanda di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Rigettare in ogni caso nel merito la domanda di opposizione proposta avverso la sentenza n. sentenza
n. 116/2018 resa in data 10.01.2018 da codesta Ecc.ma Corte nell'ambito della causa iscritta al
N.R.G. 1150/2013 perché infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. >>.
Per l'appellata : Controparte_3
Corte d'Appello adita Voglia:
- preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'intrapresa opposizione di terzo, ex art. 404, 1°
comma, c.p.c. per carenza di legittimazione in capo all'opponente;
- in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione proposta poiché infondata in fatto e in diritto,
acclarando che la è successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 Parte_1
c.p.c. di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 116 del 16.01.2018;
- in ogni caso, confermare in ogni sua parte la sentenza opposta.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio>>.
I FATTI
Con decreto ingiuntivo n. 496/2009 emesso in data 17/12/2009, il Tribunale di BO NT
ingiungeva all'Amministrazione provinciale di BO NT il pagamento della somma di
€ 1.021.162,57 oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 in favore della società CP_1
a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese nel periodo gennaio-dicembre 2007 in
[...]
esecuzione dei contratti d'appalto stipulati con l'Autorità d'Ambito 4 di BO NT per la conduzione e la manutenzione degli impianti di depurazione e di sollevamento delle reti fognanti ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 (territorio della Provincia di BO
NT).
Avverso detto decreto, l' proponeva opposizione per eccepire: Controparte_3
a) il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che il contratto era stato stipulato da un ente, l'ATO 4, del tutto autonomo e distinto dalla Provincia di BO NT, avente nella fattispecie che occupa il ruolo di mero coordinamento del servizio erogato dalla società
appaltatrice in favore dei Comuni rientranti nell'ambito; b) il difetto di legittimazione attiva,
avendo la società ceduto il ramo d'azienda alla c) l'inesattezza Controparte_1 CP_5
3 della somma ingiunta;
d) l'infondatezza della pretesa di cumulare gli interessi e la rivalutazione monetaria;
e) la temerarietà della lite.
Instauratosi il contraddittorio, la ha proposto domanda riconvenzionale per CP_1
sentire condannare l'amministrazione provinciale al pagamento degli incrementi ISTAT
maturati sulle fatture emesse.
Con sentenza n. 148 del 18.2.2013, il Tribunale di BO NT ha confermato il decreto ingiuntivo, ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dall'appaltatrice e ha posto a carico dell'ente opponente le spese di lite.
L'Amministrazione provinciale proponeva appello, resistito dalla Controparte_1
Con sentenza n. 116/2018 del 16.1.2018, notificata in forma esecutiva alla Regione il
18.11.2019, la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda riconvenzionale proposta da relativa all'adeguamento ISTAT del Controparte_1
credito e confermava per il resto la sentenza.
Con atto di opposizione di terzo, ex art. 404, 1° comma, c.p.c., notificato il 02.03.2020,
la conveniva in giudizio, dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, Parte_1
l' e la chiedendo, Controparte_3 Controparte_6
previa sospensiva, la riforma e l'annullamento della sentenza di Codesta Corte d'Appello n.
116/2018 del 16.01.2018, notificata in forma esecutiva alla il 18.11.2019, emessa nel Pt_1
procedimento n. 1150/2013 tra l' e la con la Controparte_3 Controparte_1
quale veniva rigettato l'appello proposto dalla confermando, nel Parte_2
merito, la decisione del Giudice di primo grado che acclarava la legittimità del decreto ingiuntivo n. 496/2009, emesso dal Tribunale di BO NT in data 17.12.2009 e che ingiungeva alla di pagare alla la somma di € Parte_2 CP_1
1.021.162,57, oltre interessi di mora e spese del giudizio.
L'opponente, in particolare, contestava quanto riportato nella parte motiva della sentenza della Corte in cui veniva dichiarato che, per effetto del trasferimento delle funzioni delle autorità d'ambito dalla Provincia di BO NT alla stessa quest'ultima debba Pt_1
ritenersi successore a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c..
L'opponente, in tal senso, rilevava la propria estraneità ai rapporti controversi nel giudizio
4 Parte definito dalla Corte d'Appello, deducendo che i rapporti patrimoniali delle facciano tuttora capo alla fino al definitivo passaggio all'Autorità Idrica Regionale. Parte_2
Concludeva, come in epigrafe indicato, in ragione dell'avvenuta esecuzione della sentenza.
Si costituivano, con distinte comparse di costituzione, gli appellati eccependo entrambi l'inammissibilità della proposta opposizione di terzo non potendosi qualificare la come soggetto terzo;
contestavano l'opposizione e ne chiedevano, comunque, il Pt_1
rigetto.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza dell'8.7.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter
c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni;
la Corte si riservava.
Con l'ordinanza del 25.07.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impone in via preliminare ed assorbente una declaratoria di inammissibilità della proposta opposizione di terzo.
In forza del disposto di cui all'art. 404, comma 1, c.p.c., un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.
Si tratta della c.d. opposizione di terzo ordinaria caratterizzata dal fatto che il terzo tutela un proprio autonomo diritto incompatibile con la sentenza impugnata. In particolare, il terzo, attraverso il rimedio in esame, mira ad eliminare il pregiudizio che la sentenza può
arrecargli a causa della connessione del suo diritto con il rapporto dedotto in giudizio.
L'opposizione di terzo costituisca un mezzo di impugnazione di natura straordinaria che può essere proposto dal “terzo” inteso come colui che non abbia potuto assumere la qualità
di parte nel giudizio al termine del quale è stata pronunciata la sentenza che si vuole opporre. Su tale presupposto, che costituisce all'evidenza una deroga al principio generale sulla legittimazione all'impugnazione di un provvedimento giudiziale, occorre allora
5 indagare se realmente la possa considerarsi terzo ai fini dell'esercizio Parte_1
dell'azione di opposizione ex art 404 c.p.c..
Orbene, la sentenza della Corte d'appello opposta ad integrazione della sentenza di primo grado ah evidenziato che nella posizione contrattuale della provincia di BO NT è
subentrata in corso di causa la per effetto del trasferimento delle funzioni Parte_1
di autorità d'ambito dalla provincia alla . Tale passaggio di funzioni ha Parte_1
dato luogo ha un fenomeno di successione a titolo particolare nel rapporto controverso che comunque non ha inciso sulla legittimazione processuale e sostanziale della provincia in forza dell'articolo 111 c.p.c. che stabilisce che in caso di successione a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare il quale può intervenire può essere chiamato nel giudizio divenendone parte a tutti gli effetti, ipotesi che nel caso di specie non si sono verificate.
Lo stesso art. 111 c.c. conclude affermando che “la sentenza pronunciata contro questi ultimi
spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da
lui”.
Orbene, per costante giurisprudenza il successore a titolo particolare nel diritto controverso
è già titolare del diritto sostanziale e che in ipotesi di intervento o di chiamata in causa acquisisce anche l'interesse processuale laddove l'efficacia esecutiva della sentenza produce i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare che non abbia preso parte al processo (Cass. Civ. n. 21107 del 31.10.2005; n.2103 del 27.02.2007 e n. 6945/2007; n. 1552 del
24.01.2011 e S.U. n. 22727/2011; n. 3643/2013).
Invero, in tema di opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre il litisconsorte necessario pretermesso è legittimato a proporre opposizione senza dover allegare un pregiudizio specifico e ulteriore rispetto alla lesione della garanzia costituzionale del contraddittorio determinatasi a seguito della sua mancata partecipazione al processo, discendendo il pregiudizio in re ipsa dalla mancata partecipazione al giudizio,
il successore a titolo particolare nel diritto controverso, anche se non intervenuto in giudizio,
è invece legittimato a proporre solo le impugnazioni ordinarie proprie del suo dante causa,
essendo esclusa la sua legittimazione all'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c., in
6 quanto non riveste la qualifica di terzo (Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5760 del 24
febbraio 2023).
Nel caso di specie non risulta certamente esperibile l'opposizione di terzo atteso che la già nel corso del giudizio era titolare del diritto sostanziale in Parte_1
contestazione.
Tanto si può ragionevolmente affermare in punta diritto tenuto conto di come la Pt_1
ben avrebbe potuto - ex art 111 comma 3 c.p.c spiegare intervento volontario,
[...]
costituirsi ed intervenire nel giudizio di appello e ricorrere per Cassazione quella stessa sentenza avverso la quale propone adesso una opposizione di terzo del tutto inammissibile ed infondata stante l'inesistenza dei presupposti normativamente previsti per l'esercizio di tale azione che giammai potrebbe paralizzare gli effetti della sentenza nei confronti del successore a titolo particolare ex art 111 comma 4 c.p.c..
In definitiva, la , acclarata la sua qualità di successore a titolo particolare Parte_1
nel diritto controverso di cui alla sentenza opposta, non possa proporre, avverso la stessa,
opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, c.p.c., per evidente difetto di legittimazione ad agire, non rivestendo la richiesta qualità di terzo necessaria per l'esercizio dell'azione.
Le spese del presente giudizio, in ragione della particolarità della vicenda e della natura della pronuncia, possono essere compensate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. proposta dalla nei confronti Parte_1
dell' , in persona del Presidente Controparte_3
legale rappresentante p.t.,
7 e in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Controparte_1
sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 116/2018 del 16.1.2018, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l'opposizione inammissibile;
2) compensa le spese del giudizio;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
8
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.376/2020 RGAC vertente
TRA
(p.i. ) in persona del legale rappresentante in carica, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di procura generale rogata in Catanzaro il 2.4.2015 per atto del notaio rep. n. 153.618, racc. n. 31.846 dall'avv. Enrico Francesco Persona_1
Ventrice, cod. fisc. con domicilio eletto in Catanzaro viale Europa – C.F._1
località Germaneto – “Cittadella regionale” presso l'Avvocatura della Regione Calabria
APPELLANTE
E
on sede legale in Roma Via Città di Castello n. 24 (P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
e sede operativa in BO NT via A. De Gasperi n. 100 in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa , elettivamente domiciliata in Catanzaro CP_2
Via De Gasperi n. 48 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Muscolino, rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Mauro ( ) del foro di BO NT (VV) in virtù di C.F._2
delega in atti
APPELLATA
1 NONCHE'
, in persona del Presidente Controparte_3
p.t., legale rappresentante, dott. , P. Iva , con sede in BO Controparte_4 P.IVA_3
NT alla via Cesare Pavese, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto,
giusta deliberazione del Presidente n. 85/2020 del 22.05.2020, dall'avv. Antonio Barba
( , con studio in GA (VV) alla via Roma n. 4, elettivamente C.F._3
domiciliata in Catanzaro, al Vico Mario Greco IX, n. 10, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Parisi
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 08.7.2025 la causa era posta in decisione in data 25.7.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: << Vorrà la Corte d'appello adita:
1°) Dichiarare che la è terzo estraneo rispetto alla sentenza di Codesta Corte d'appello n. Pt_1
116/2018 del 16.1.2018, emessa nel procedimento n. 1150/2013 tra l' Controparte_3
BO NT e la società e che la sentenza stessa non spiega alcun effetto sostanziale Controparte_1
e/o processuale nei confronti della Pt_1
2°) Dichiarare la nullità della sentenza e/o annullarla, per erronea indicazione della quale Pt_1
successore ex art. 111 c.p.c. della provincia di BO NT in relazione alle obbligazioni connesse al
servizio idrico integrato;
3°) Dichiarare comunque che la non è successore ex art. 111 c.p.c. della provincia di BO Pt_1
NT in relazione alle obbligazioni connesse al servizio idrico integrato;
4°) Condannare la società alla restituzione della somma di euro 2.042.715,99 Controparte_1
(duemilioniquarantaduemilasettecentoquindici/99), con gli interessi dalla data di percezione. >>.
Per l'appellata <<… In via preliminare, accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'atto di opposizione di terzo proposto dalla per inesistenza del Parte_1
potere di impugnazione e/o per carenza di legittimazione;
2 Rigettare la domanda di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
Rigettare in ogni caso nel merito la domanda di opposizione proposta avverso la sentenza n. sentenza
n. 116/2018 resa in data 10.01.2018 da codesta Ecc.ma Corte nell'ambito della causa iscritta al
N.R.G. 1150/2013 perché infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. >>.
Per l'appellata : Controparte_3
Corte d'Appello adita Voglia:
- preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'intrapresa opposizione di terzo, ex art. 404, 1°
comma, c.p.c. per carenza di legittimazione in capo all'opponente;
- in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione proposta poiché infondata in fatto e in diritto,
acclarando che la è successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 Parte_1
c.p.c. di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 116 del 16.01.2018;
- in ogni caso, confermare in ogni sua parte la sentenza opposta.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio>>.
I FATTI
Con decreto ingiuntivo n. 496/2009 emesso in data 17/12/2009, il Tribunale di BO NT
ingiungeva all'Amministrazione provinciale di BO NT il pagamento della somma di
€ 1.021.162,57 oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 in favore della società CP_1
a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese nel periodo gennaio-dicembre 2007 in
[...]
esecuzione dei contratti d'appalto stipulati con l'Autorità d'Ambito 4 di BO NT per la conduzione e la manutenzione degli impianti di depurazione e di sollevamento delle reti fognanti ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 (territorio della Provincia di BO
NT).
Avverso detto decreto, l' proponeva opposizione per eccepire: Controparte_3
a) il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che il contratto era stato stipulato da un ente, l'ATO 4, del tutto autonomo e distinto dalla Provincia di BO NT, avente nella fattispecie che occupa il ruolo di mero coordinamento del servizio erogato dalla società
appaltatrice in favore dei Comuni rientranti nell'ambito; b) il difetto di legittimazione attiva,
avendo la società ceduto il ramo d'azienda alla c) l'inesattezza Controparte_1 CP_5
3 della somma ingiunta;
d) l'infondatezza della pretesa di cumulare gli interessi e la rivalutazione monetaria;
e) la temerarietà della lite.
Instauratosi il contraddittorio, la ha proposto domanda riconvenzionale per CP_1
sentire condannare l'amministrazione provinciale al pagamento degli incrementi ISTAT
maturati sulle fatture emesse.
Con sentenza n. 148 del 18.2.2013, il Tribunale di BO NT ha confermato il decreto ingiuntivo, ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dall'appaltatrice e ha posto a carico dell'ente opponente le spese di lite.
L'Amministrazione provinciale proponeva appello, resistito dalla Controparte_1
Con sentenza n. 116/2018 del 16.1.2018, notificata in forma esecutiva alla Regione il
18.11.2019, la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda riconvenzionale proposta da relativa all'adeguamento ISTAT del Controparte_1
credito e confermava per il resto la sentenza.
Con atto di opposizione di terzo, ex art. 404, 1° comma, c.p.c., notificato il 02.03.2020,
la conveniva in giudizio, dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, Parte_1
l' e la chiedendo, Controparte_3 Controparte_6
previa sospensiva, la riforma e l'annullamento della sentenza di Codesta Corte d'Appello n.
116/2018 del 16.01.2018, notificata in forma esecutiva alla il 18.11.2019, emessa nel Pt_1
procedimento n. 1150/2013 tra l' e la con la Controparte_3 Controparte_1
quale veniva rigettato l'appello proposto dalla confermando, nel Parte_2
merito, la decisione del Giudice di primo grado che acclarava la legittimità del decreto ingiuntivo n. 496/2009, emesso dal Tribunale di BO NT in data 17.12.2009 e che ingiungeva alla di pagare alla la somma di € Parte_2 CP_1
1.021.162,57, oltre interessi di mora e spese del giudizio.
L'opponente, in particolare, contestava quanto riportato nella parte motiva della sentenza della Corte in cui veniva dichiarato che, per effetto del trasferimento delle funzioni delle autorità d'ambito dalla Provincia di BO NT alla stessa quest'ultima debba Pt_1
ritenersi successore a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c..
L'opponente, in tal senso, rilevava la propria estraneità ai rapporti controversi nel giudizio
4 Parte definito dalla Corte d'Appello, deducendo che i rapporti patrimoniali delle facciano tuttora capo alla fino al definitivo passaggio all'Autorità Idrica Regionale. Parte_2
Concludeva, come in epigrafe indicato, in ragione dell'avvenuta esecuzione della sentenza.
Si costituivano, con distinte comparse di costituzione, gli appellati eccependo entrambi l'inammissibilità della proposta opposizione di terzo non potendosi qualificare la come soggetto terzo;
contestavano l'opposizione e ne chiedevano, comunque, il Pt_1
rigetto.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza dell'8.7.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter
c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni;
la Corte si riservava.
Con l'ordinanza del 25.07.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impone in via preliminare ed assorbente una declaratoria di inammissibilità della proposta opposizione di terzo.
In forza del disposto di cui all'art. 404, comma 1, c.p.c., un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.
Si tratta della c.d. opposizione di terzo ordinaria caratterizzata dal fatto che il terzo tutela un proprio autonomo diritto incompatibile con la sentenza impugnata. In particolare, il terzo, attraverso il rimedio in esame, mira ad eliminare il pregiudizio che la sentenza può
arrecargli a causa della connessione del suo diritto con il rapporto dedotto in giudizio.
L'opposizione di terzo costituisca un mezzo di impugnazione di natura straordinaria che può essere proposto dal “terzo” inteso come colui che non abbia potuto assumere la qualità
di parte nel giudizio al termine del quale è stata pronunciata la sentenza che si vuole opporre. Su tale presupposto, che costituisce all'evidenza una deroga al principio generale sulla legittimazione all'impugnazione di un provvedimento giudiziale, occorre allora
5 indagare se realmente la possa considerarsi terzo ai fini dell'esercizio Parte_1
dell'azione di opposizione ex art 404 c.p.c..
Orbene, la sentenza della Corte d'appello opposta ad integrazione della sentenza di primo grado ah evidenziato che nella posizione contrattuale della provincia di BO NT è
subentrata in corso di causa la per effetto del trasferimento delle funzioni Parte_1
di autorità d'ambito dalla provincia alla . Tale passaggio di funzioni ha Parte_1
dato luogo ha un fenomeno di successione a titolo particolare nel rapporto controverso che comunque non ha inciso sulla legittimazione processuale e sostanziale della provincia in forza dell'articolo 111 c.p.c. che stabilisce che in caso di successione a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare il quale può intervenire può essere chiamato nel giudizio divenendone parte a tutti gli effetti, ipotesi che nel caso di specie non si sono verificate.
Lo stesso art. 111 c.c. conclude affermando che “la sentenza pronunciata contro questi ultimi
spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da
lui”.
Orbene, per costante giurisprudenza il successore a titolo particolare nel diritto controverso
è già titolare del diritto sostanziale e che in ipotesi di intervento o di chiamata in causa acquisisce anche l'interesse processuale laddove l'efficacia esecutiva della sentenza produce i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare che non abbia preso parte al processo (Cass. Civ. n. 21107 del 31.10.2005; n.2103 del 27.02.2007 e n. 6945/2007; n. 1552 del
24.01.2011 e S.U. n. 22727/2011; n. 3643/2013).
Invero, in tema di opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre il litisconsorte necessario pretermesso è legittimato a proporre opposizione senza dover allegare un pregiudizio specifico e ulteriore rispetto alla lesione della garanzia costituzionale del contraddittorio determinatasi a seguito della sua mancata partecipazione al processo, discendendo il pregiudizio in re ipsa dalla mancata partecipazione al giudizio,
il successore a titolo particolare nel diritto controverso, anche se non intervenuto in giudizio,
è invece legittimato a proporre solo le impugnazioni ordinarie proprie del suo dante causa,
essendo esclusa la sua legittimazione all'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c., in
6 quanto non riveste la qualifica di terzo (Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5760 del 24
febbraio 2023).
Nel caso di specie non risulta certamente esperibile l'opposizione di terzo atteso che la già nel corso del giudizio era titolare del diritto sostanziale in Parte_1
contestazione.
Tanto si può ragionevolmente affermare in punta diritto tenuto conto di come la Pt_1
ben avrebbe potuto - ex art 111 comma 3 c.p.c spiegare intervento volontario,
[...]
costituirsi ed intervenire nel giudizio di appello e ricorrere per Cassazione quella stessa sentenza avverso la quale propone adesso una opposizione di terzo del tutto inammissibile ed infondata stante l'inesistenza dei presupposti normativamente previsti per l'esercizio di tale azione che giammai potrebbe paralizzare gli effetti della sentenza nei confronti del successore a titolo particolare ex art 111 comma 4 c.p.c..
In definitiva, la , acclarata la sua qualità di successore a titolo particolare Parte_1
nel diritto controverso di cui alla sentenza opposta, non possa proporre, avverso la stessa,
opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, c.p.c., per evidente difetto di legittimazione ad agire, non rivestendo la richiesta qualità di terzo necessaria per l'esercizio dell'azione.
Le spese del presente giudizio, in ragione della particolarità della vicenda e della natura della pronuncia, possono essere compensate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. proposta dalla nei confronti Parte_1
dell' , in persona del Presidente Controparte_3
legale rappresentante p.t.,
7 e in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Controparte_1
sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 116/2018 del 16.1.2018, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l'opposizione inammissibile;
2) compensa le spese del giudizio;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
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