Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00238/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00938/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 938 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Klodjan Kolaj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
del provvedimento Cat.A.12/1mmig. /2021 / Seconda Sez./-OMISSIS-, emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 4 agosto 2021, con il quale è stata rigettata la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, ex articolo 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. n. 286/1998, presentata dalla ricorrente in data 10 novembre 2020;
di ogni atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. PA SI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, cittadina Kosovara, in data 10 novembre 2020 ha presentato alla Questura di Brescia istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.
In data 16 settembre 2021, la Questura di -OMISSIS- ha notificato all’odierna ricorrente il decreto di diniego di cui in epigrafe.
A fondamento del diniego la Questura ha valorizzato quanto segue, in sintesi:
- con nota del 24 novembre 2020 l’Ambasciata d’Italia a Pristina (Kosovo) ha comunicato che «dopo aver espletato verifica presso il maggiore ospedale del Kosovo, ci è stato confermato dal Direttore Generale, che qualsiasi tipo di diabete è curabile in questo Paese»;
- dalla documentazione prodotta e dagli accertamenti effettuati non sussisterebbero le condizioni stabilite dall’art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. n. 286/1998, introdotto dal d.l. n. 113/18;
- dalla memoria depositata in sede procedimentale dal difensore della straniera non sono emersi elementi utili ai fini del rilascio di alcun titolo di soggiorno.
Con ricorso depositato in data 7 dicembre 2021 la ricorrente ha impugnato il predetto diniego, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe fatto errata applicazione dell’art. 19 comma 2-d-bis TUI, in quanto la ricorrente è affetta dalla patologia di Diabete mellito tipo 1, come da certificato medico rilasciato dall’ASL di Brescia; tale patologia richiederebbe immediata e adeguata assistenza medica; inoltre, il diabete tipo 1 può dare luogo a numerose complicanze a breve e a lungo termine; la Questura non avrebbe adeguatamente considerato quanto indicato nel certificato medico del 28 ottobre 2020, limitandosi a richiedere all’Ambasciata in Kosovo se la patologia è ivi curabile;
2. la Questura non avrebbe svolto una adeguata istruttoria, né il provvedimento impugnato risulta essere adeguatamente motivato con riferimento alla rilevanza della documentazione medica presentata dalla ricorrente, sussistendo, in tesi, i presupposti richiesti dalla normativa applicabile per il rilascio del titolo di soggiorno per cure mediche.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno – Questura di Brescia per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 2022, pubblicata in data 13 gennaio 2022, l’epigrafato Tar ha respinto la domanda cautelare.
Le parti, successivamente, non hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 13 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso – proposto avverso il diniego di rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2 lettera d-bis), d.lgs. n. 286/1998, è inammissibile per difetto di giurisdizione del Tar, sussistendo in materia la giurisdizione del giudice ordinario e, più nello specifico, delle sezioni specializzate in materia di immigrazione.
Come recentemente precisato da questa Sezione, con la sentenza Tar Lombardia, sez. stacc. Brescia, sez. I, 12 febbraio 2026, n. 166, « L’art. 3, comma 1, lettera d-bis) del D.L. 13/2017, convertito in L. 46/2017, infatti, prevede che “Le sezioni specializzate sono competenti:…per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. La giurisprudenza amministrativa, in proposito, afferma in maniera costante che “laddove l’interessato impugni il diniego del rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, paventando il rilevante pregiudizio che potrebbe derivargli dal rientro nel Paese di origine in ragione della patologia da cui è affetto, la controversia ha per oggetto la salute quale valore primario incomprimibile della persona, con la conseguenza che la posizione del privato è qualificabile come diritto soggettivo e la relativa tutela deve essere azionata dinanzi al giudice ordinario” (cfr. Tar Milano, Sez. III, n. 2849 del 14.8.2025) ».
Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la controversia potrà essere riassunta entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, con salvezza di effetti sostanziali e processuali, in conformità alla disciplina della translatio iudicii di cui all’art. 11 c.p.a..
La natura in rito della pronuncia e l’erronea indicazione contenuta nel provvedimento impugnato circa il plesso giudiziario dinnanzi a cui insorgere (che può avere indotto – o quantomeno contribuito a indurre – in errore parte ricorrente sulla giurisdizione) integrano giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la stessa al giudice ordinario, dinnanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
AN IC, Presidente
PA SI, Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA SI | AN IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.