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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 19/12/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
IA IA d'RI Presidente
Rita Carosella Consigliere
CO GI RR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento n. 353/2024 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza n. 17/2024 del 24.9.2024 del Tribunale di Campobasso, pronunciata nei procedimenti riuniti nn. 28/2023 e 43/2023 R.G., con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale, proposto da
( , in Parte_1 P.IVA_1 persona del l. r. in carica, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al reclamo, dall'Avv. Filippo Pastorini;
RECLAMANTE
CONTRO
( e, per essa, Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
( ), qui rappresentata da ( ), in P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4 persona del l. r. in carica, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
LA D'RA;
RECLAMATA
E
Liquidazione giudiziale Parte_1 in persona del curatore;
[...]
RECLAMATA NON COSTITUITA
CON L'INTERVENTO DI
1 Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti private si sono riportate alle rispettive conclusioni rassegnate.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del reclamo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 17/2024 del 24.9.2024, pronunciando su ricorso proposto da e, per essa, Controparte_1 Controparte_2 rappresentata dalla mandataria ha dichiarato l'apertura Controparte_3 della liquidazione giudiziale di Parte_1
e della socia accomandataria
[...] Parte_1
La società ricorrente ha prospettato di essere cessionaria pro soluto di un credito originariamente vantato da (poi e quindi Controparte_4 CP_5 [...]
) in forza di sentenza del Tribunale di Ancona n. 216/2010 (recante Controparte_6 condanna di al pagamento di € 154.937,07 ed € 170.274,31 oltre interessi e spese Pt_1 legali), in riferimento al quale aveva intimato precetto per € 374.138,79 e intrapreso una procedura esecutiva immobiliare (RGE n. 45/2022 presso il Tribunale di Campobasso).
Nel corso del procedimento, ha proposto domanda con riserva ex art. 44 c.c.i.i., Pt_1 finalizzata alla proposizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, e contestualmente domanda di concessione di misure protettive;
ha fatto seguito un provvedimento con cui il tribunale ha assegnato a termine di 60 giorni per il Pt_1 deposito di proposta di concordato preventivo o, in via alternativa, di domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti o di piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 bis c.c.i.i. con nomina del commissario giudiziale, e un decreto collegato di conferma delle misure protettive richieste;
è stata disposta la riunione dei due procedimenti e, scaduto il termine di 60 giorni, il tribunale ha rigettato la richiesta di proroga delle misure protettive e ne ha disposto la revoca, fissando l'udienza per la discussione del ricorso volto all'apertura della liquidazione giudiziale.
Il tribunale, disattese le eccezioni sollevate da relativamente alla carenza di Pt_1 legittimazione di e di titolarità del credito e alla mancata iscrizione della CP_1 ricorrente nell'albo di cui all'art. 106 t.u.b., nel merito ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza e gli altri presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società e della socia accomandataria Parte_1 ritenendo, quindi, assorbita la domanda di apertura della liquidazione controllata proposta in via subordinata.
2. Avverso la sentenza ha proposto reclamo ex art. 51 c.c.i.i. la sola con ricorso Pt_1 del 25.10.2024 con contestuale richiesta di sospensione ex art. 52 c.c.i.i., chiedendone la revoca e ribadendo le richieste, già formulate in primo grado, di accertamento della nullità della cessione del credito, della mancata iscrizione di nell'albo di cui CP_1 all'art. 106 t.u.b., della violazione della normativa in materia di riciclaggio e antitrust.
2 Si è costituita in giudizio e, per essa, qui Controparte_1 Controparte_2 rappresentata da insistendo nel rigetto del gravame;
il Controparte_3
Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo a sua volta il rigetto del reclamo.
Rigettata la richiesta di sospensione ex art. 52 c.c.i.i., sulle conclusioni rassegnate dalla sola reclamata la decisione è stata riservata.
2. Con l'impugnazione vengono riproposte le stesse difese svolte in primo grado, lamentandosi: 1) la mancanza di prova in ordine alla cessione del credito;
2) la nullità della cessione del credito per violazione dell'art. 106 t.u.b. e il conseguente difetto di legittimazione ad agire di e, quindi, della capacità di conferire procura a CP_1
e, a cascata, a 3) la Controparte_2 Controparte_3 violazione della normativa antitrust e di quella antiriciclaggio;
4) l'insussistenza dello stato di insolvenza.
3. Con il primo motivo la società reclamante ribadisce quanto già sostenuto in merito all'insufficienza della documentazione prodotta a provare l'effettiva cessione del credito a , deducendo che l'intervenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso CP_1 di cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione e del suo specifico contenuto.
Le censure sono infondate.
Premesso che la reclamante non pone in discussione il fatto storico della cessione dei Cont crediti in blocco da , ma piuttosto l'inclusione nella suddetta cessione CP_1 dello specifico credito vantato nei confronti di il primo giudice ha chiaramente e Pt_1 diffusamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che nei crediti ceduti deve ritenersi compreso quello per la cui tutela aveva agito : la produzione di CP_1 documenti univocamente dimostrativi della circostanza, in particolare la dichiarazione Cont del 18.1.2023 di Intesa San Paolo s.p.a., incorporante di con cui veniva dato atto dell'inclusione del predetto credito nella cessione in blocco;
la circostanza che la procedura esecutiva immobiliare non è stata sospesa in ragione della lamentata inesistenza della cessione, essendo, anzi, stato conferito incarico per la stima degli immobili, cosa che certamente non sarebbe stata possibile in caso di accertamento, sia pure incidentale, della mancanza del presupposto della titolarità del credito;
il fatto, del pari incompatibile con la contestazione sollevata, che la reclamante abbia manifestato, in via stragiudiziale, la volontà di definire in via transattiva la controversia mediante pagamento di una somma superiore a 150.000 euro.
Tali argomentazioni non sono state in alcun modo confutate, essendosi la reclamante limitata a ribadire le proprie deduzioni svolte in primo grado in ordine alla insufficienza della prova della cessione, senza prendere specifica posizione sugli elementi di prova indicati nella sentenza impugnata. Le valutazioni compiute dal tribunale non si prestano a critiche, in quanto compiute in applicazione degli insegnamenti della Suprema corte, secondo cui, fermo restando che la parte che agisce in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 t.u.b., ha l'onere di fornire la prova
3 della propria legittimazione sostanziale, tale onere è escluso in caso di esplicito o implicito riconoscimento di tale inclusione (Cass., n. 24798/2020); non vi è dubbio che nella condotta di offerta di una somma di danaro a transazione della pendenza, così come nel fatto stesso dello svolgimento di trattative, vi è l'implicito riconoscimento dell'inclusione nella cessione in blocco del credito la cui pretesa si intende transigere.
Ma, anche a prescindere da tale rilievo, la prova documentale della legittimazione di
è rinvenibile sia nella lettera di Intesa San Paolo s.p.a. del 18.1.2023 sia nelle CP_1 caratteristiche oggettive dei crediti ceduti indicate nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, in cui si fa riferimento a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_7 derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di
[...] conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il
1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza”, indicazione chiarissima e di per sé sufficiente a far ritenere compreso nel novero dei crediti ceduti in blocco il credito bancario oggetto di causa (Cass., n. 31188/2017).
4. Anche il secondo motivo si limita a riproporre le argomentazioni svolte in primo grado, con riferimento alla questione della mancata iscrizione della società cessionaria del credito nell'albo disciplinato dall'art. 106 t.u.b., senza prendere specifica posizione sulle articolate argomentazioni svolte nella sentenza impugnata.
Il tribunale, infatti, ha richiamato la pronuncia n. 7243/2024, con la quale la Cassazione ha escluso l'invalidità dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 t.u.b. e dei conseguenti atti di riscossione da questo compiuti, sul presupposto che la relativa disciplina non abbia immediata valenza civilistica, attenendo, piuttosto, “alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali”. Tale interpretazione è contrastata attraverso il richiamo a una giurisprudenza di merito di contrario avviso e il riferimento alla necessità di tutela di interessi di carattere generale, in particolare degli investitori.
Le censure sono infondate.
Va, in primo luogo, rilevato che dalle difese svolte non emerge con chiarezza l'oggetto della doglianza, in particolare se si censuri la mancata iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 t.u.b. della società veicolo o della Controparte_1 Controparte_8
per un verso, infatti, si afferma che “è pacifico che la non risulta
[...] CP_1 iscritta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e non risulta essere indicata quale soggetto incaricato per l'attività di recupero del credito nella pubblicazione della cessione in G.U.”
e che “è stata quindi eccepita la nullità della cessione e, in ogni caso, il difetto di capacità di stare in giudizio in capo a con consegue nullità della procura alle liti”, per altro CP_2 verso le conclusioni del motivo di doglianza sono così formulate: “alla stregua delle considerazioni che precedono si deve ritenere che l'atto con cui la società veicolo conferisce direttamente la procura per la riscossione dei propri crediti ad una società non
4 iscritta all'albo ex art. 106 TUB è nulla per violazione di norme imperativa e la società procuratrice risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale non potendo riscuotere i crediti in nome e per conto di quest'ultima. Tale nullità si riverbera sul potere di rappresentanza processuale della società incaricata ex art. 77 c.p.c.”.
Se, come emerge dalle conclusioni riportate, la reclamante considera necessaria l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 t.u.b. della società deve rilevarsi Controparte_8 che tale requisito è nel caso in esame soddisfatto, risultando Controparte_2
mandataria per la riscossione del credito, iscritta nell'albo in questione.
[...]
Se la doglianza si intende riferita alla società veicolo , che invece non risulta CP_1 iscritta nell'albo predetto, deve in primo luogo puntualizzarsi che l'art. 106 t.u.b. prescrive l'iscrizione nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia degli intermediari finanziari autorizzati all'”esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Venendo in considerazione una cessione di credito, la soggezione alla disciplina di cui all'art. 106 t.u.b., come puntualizzato da Cass., n. 4427/2024, postula la necessità che essa integri l'erogazione di un finanziamento, circostanza che non può evincersi dal solo fatto del mutamento della titolarità del credito. Deve, poi, rilevarsi che l'art. 2 comma 6 della l. n. 130/1999, in tema di cartolarizzazione dei crediti, nel prevedere l'obbligo di iscrizione per banche e intermediari finanziari nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si riferisce allo svolgimento dei “servizi indicati nel comma 3, lettera c)”, vale a dire quella dei “soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”, discendendone che l'iscrizione nell'albo suddetto non è necessaria per la società cessionaria.
Ne consegue che i principi espressi dalla ricordata Cass., n. 7243/2024 (a cui ha fatto seguito, negli stessi termini, Cass., n. 12007/2024), riferiti all'iscrizione nell'albo dello special servicer, sono applicabili a maggior ragione alla società cessionaria dei crediti, sia perché questa non cura la riscossione dei crediti, sia perché i principi suddetti si fondano su considerazioni di rilievo generale e, quindi, suscettibili di estensione oltre lo specifico ambito a cui si riferisce la pronuncia: afferma, infatti, la Cassazione che il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni contenute nel t.u.b., che non hanno valenza civilistica, ma riguardano la regolamentazione amministrativa del settore bancario e delle attività finanziarie, in cui il rilievo pubblicistico giustifica la specifica tutela assicurata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza e rafforzati dalla previsione di norme penali.
Sullo specifico tema proposito, la Prima Presidente della Corte di Cassazione
(provvedimento n. 13749/2024 del 17.5.2024), investita ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Brindisi proprio sullo specifico tema che viene qui in rilievo (si chiedeva di valutare la validità o meno del contratto di cessione di crediti in blocco intervenuto con soggetto non iscritto nel registro di cui all'art. 106 t.u.b.), ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sul presupposto dell'esistenza di “precise indicazioni”, ricavabili dalla
5 giurisprudenza di legittimità sopra riportata, utilizzabili dal giudice di merito per la risoluzione del caso.
Dalle considerazioni che precedono in merito alla censura riguardante la violazione dell'art. 2 comma 6 della l. n. 130/1999 e dell'art. 106 t.u.b. discende l'infondatezza della doglianza relativa alla violazione della normativa antitrust e antiriciclaggio, che era stata ipotizzata anche nel procedimento dinanzi al Tribunale di Brindisi, da cui aveva avuto origine il rinvio pregiudiziale dichiarato inammissibile dalla Prima Presidente della
Cassazione.
Deve rilevarsi, peraltro, che il motivo è articolato non come vera e propri censura, ma in una serie di proposizioni dubitative e interrogative, con le quali la reclamante si interroga sui controlli fatti dalle autorità preposte sull'operazione di cartolarizzazione.
5. La reclamante censura la valutazione del tribunale in ordine alla sussistenza di uno stato di insolvenza, sostenendo che la documentazione allegata dimostra l'esistenza di un notevole patrimonio aziendale, che avrebbe consentito di trovare un accordo con i creditori bancari e di soddisfare le relative pretese in tempi brevi.
La doglianza è priva di fondamento.
Il tribunale ha fondato il proprio giudizio su elementi oggettivi, in alcun modo scalfiti delle generiche censure sollevate dalla reclamante: l'entità del credito, pari a circa 375.000 euro, vantato dalla reclamata;
la circostanza che il piano concordatario del 2017 non è andato a buon fine, avendo il commissario giudiziale relazionato sulla sussistenza di concreti rischi in ordine alla concreta realizzabilità del piano, sia sotto il profilo della variabilità della stima del patrimonio immobiliare, sia in relazione alle concrete prospettive di continuità aziendale;
l'ammontare complessivo della debitoria, pari a non meno di 1.100.000 euro circa, come riconosciuto dalla reclamante nella domanda prenotativa;
la non adeguatezza dei valori di stima riportati nelle perizie di parte non giurate, sia per la loro incompletezza sia per quanto indicato dai commissari giudiziali circa la necessità di un'esatta determinazione del valore degli immobili;
il decorso di un ampio lasso di tempo dall'inizio della procedura esecutiva immobiliare senza che sia intervenuto il pagamento o sia stata almeno raggiunta un'intesa transattiva.
Tali elementi, in alcun modo confutati, dimostrano l'impossibilità di di far fronte alle Pt_1 obbligazioni contratte con mezzi normali, circostanza che può dirsi riconosciuta dalla stessa reclamante nel momento in cui dichiara di fare affidamento sulla proprietà immobiliare, quindi su una prospettiva esclusivamente liquidatoria di beni, compreso quello in cui viene svolta l'attività commerciale, che è incompatibile con la prosecuzione dell'attività commerciale e il conseguimento di ricavi che costituiscono i “mezzi normali” per adempiere alle obbligazioni.
Stessa prospettiva liquidatoria è quella che riguarda la riscossione di un credito vantato da nei confronti di PMO s.r.l., che tuttavia si trova ancora sub iudice, Parte_1 dovendosi anche rilevare che nulla ha dedotto la reclamante in merito alle possibilità concrete di realizzo in tempi brevi.
Per completezza, va osservato che le ragioni per cui non sono andate a buon fine le prospettive di risoluzione della crisi alternative rispetto alla liquidazione giudiziale sono
6 imputabili esclusivamente alla reclamata, la quale, come si ricava dalla relazione del commissario giudiziale del 2017, ancor prima delle procedure del 2017 e del 2023, ), aveva fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo per risolvere la crisi d'impresa, non andato a buon fine a causa del mancato deposito della somma fissata quale fondo spese dal decreto di apertura della procedura.
6. Al rigetto del reclamo consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna della reclamante a rimborsare alla reclamata costituita le spese del presente procedimento, liquidate nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa di cui al d.
m. n. 55/2014 e successive modifiche, per fasi di studio, introduttiva e di trattazione, secondo parametri intermedi tra minimi e medi in considerazione delle questioni affrontate.
Sussistono altresì i presupposti per la declaratoria di cui all'art. 13, comma 1-quater dpr n. 115/2002, di obbligo della reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma
1-bis.
P. Q. M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando sul reclamo ex art. 51
c.c.i.i., proposto da Parte_2 avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Campobasso n. 17/2024 del 24.9.2024, così provvede;
• rigetta il reclamo;
• condanna la reclamante a rimborsare le spese sostenute per il presente procedimento dalla reclamata costituita, che liquida in € 4.500,00 per compensi al difensore, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge;
• dà atto dà atto della pronuncia di rigetto del reclamo ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/2002.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
CO GI RR IA IA d'RI
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