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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/11/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4975/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], ivi res.te in Via Ludovico Ariosto n.181, c.f. Parte_1
, nata a [...] il [...], ivi res.te in Via Ludovico CodiceFiscale_1 Parte_2
Ariosto n.181, cod. fisc. , rappr.ti e difesi per procure in calce al presente atto C.F._2 dall'Avv. Francesco Nigroli
OPPONENTI
CONTRO
società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai sensi della Legge Controparte_1
n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 iscritta al n.
35892.9 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'TA ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di Banca d'TA del 7 giugno 2017] rappresentata da CP_2 quest'ultima rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi
[...] in calce alla comparsa costitutiva dall'Avv. Giampiero Di Lorenzo tutti elettivamente domiciliati in
NO (Napoli), alla via Anfiteatro Laterizio n. 290 presso il di lui studio con domicilio digitale all'indirizzo pec: Email_1
OPPOSTO
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza del 30 ottobre 2025 sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. con assegnazione di termine
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.1238/2023 concesso dal
Tribunale di Siracusa in data 18/10/2023, ad istanza della notificato il 10/11/2023 Controparte_1 con il quale era stato a loro ingiunto di pagare immediatamente la somma di euro 101.353,68, oltre agli interessi di mora ed oltre alle spese legali del procedimento monitorio, in forza del contratto di apertura di c/c n. 6153081833/70 denominato “business light”, e dell'atto del 21/12/2015, rogato dal notaio (Rep. 13175 – Racc. 9898) con cui avevano concesso a garanzia del credito Persona_1 vantato dalla banca nei confronti della TA s.r.l. ipoteca volontaria sulla casa sita in Floridia, in via
Ariosto n. 181, per la somma di € 95.560 26, in linea capitale, un triennio di interessi al tasso annuo, che ai soli fini della iscrizione ipotecaria veniva indicato nella misura del 5,50%, oltre i premi di assicurazione per danni d'incendio, rimborsi di tasse e di imposte e di quant'altro dovuto in dipendenza dell'atto stipulato sino all'importo di €. 117.000.00 che vanamente era stato richiesto dalla banca per il pagamento del credito.
Lamentavano gli opponenti la infondatezza della pretesa azionata mediante l'opposto decreto, deducendo sia la carenza di legittimazione attiva della opposta che la carenza di prova del credito, e ne chiedevano la revoca, con vittoria delle spese e dei compensi.
Si costituiva in giudizio la contestando in fatto e in diritto la proposta opposizione ne CP_1 chiedeva il rigetto.
All'udienza del 30 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc 3° comma e decisa come segue.
*****
Con il primo motivo lamentano gli opponenti la carenza di legittimazione attiva della CP_1 cessionaria del credito in forza del contratto di cessione di crediti concluso in data 19 aprile
[...]
2022, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, versato in atti.
Deducono gli opponenti che tra i crediti ceduti riportati nei siti internet indicati nella ET
Ufficiale n. 45 del 19 Aprile 2022, prodotta anche in copia, non si riscontra quello correlato al conto corrente n. 07227/6153/08183370 intestato alla TA s.r.l.. e che quindi la doveva Controparte_1 considerarsi priva di titolo a chiedere il pagamento della somma in forza del credito azionato mediante l'opposto decreto.
Il motivo è infondato.
In materia di cessione di crediti “ in blocco” consolidato deve ritenersi l'indirizzo giurisprudenziale del Supremo Collegio a cui questo tribunale ritiene di prestare continuità secondo cui con l'allegazione della ET Ufficiale viene dimostrato da parte della cessionaria l'assolvimento della speciale pubblicità prevista dall'art. 58 TUB con cui la società cessionaria dà notizia ex lege dell'avvenuta cessione e che agli effetti dell'art. 1264 c.c. succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società cedente, con conseguente passaggio alla cessionaria di tutte le azioni e, quindi, di tutti i diritti che attengono alla realizzazione del credito. In particolare secondo il richiamato indirizzo giurisprudenziale “…Il legislatore ha voluto prevedere, per la cessione di crediti in blocco, una normativa speciale (di cui all'art. 58 T.U.B.) proprio in ragione della natura di questo tipo di cessione che, riguardando un numero significativo di rapporti giuridici, necessita di regole di agevole circolazione del credito”
Si ritiene peraltro che “….la finalità perseguita dalla norma verrebbe vanificata se si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione di elementi ulteriori.
( così Cass. n. 4277/ 2023) dovendosi ritenere sufficiente, quanto all'onere di produzione della pubblicazione, l'indicazione degli estremi della ET Ufficiale (vedi Cass. n. 5162/2023,).
Nel caso di specie risulta senz'altro provata l'inclusione del credito vantato nei confronti degli opponenti nella operazione di cessione in blocco intervenuta fra (cedente) in Controparte_3 favore della (cessionaria) , rappresentata da nell'ambito di un Controparte_1 Controparte_2 contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili ''in blocco'', data 19.04.2022 ai Parte_3 sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385).
Invero, con riferimento alla rilevata carenza di legittimazione attiva della opposta, va osservato che nell'estratto della ET Ufficiale prodotto dalla cessionaria risultano ad essa ceduti tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori Controparte_3 di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio
1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati ''a sofferenza'' ai sensi della Circolare della Banca d'TA n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in ''Centrale dei Rischi'' ai sensi della Circolare della Banca D'TA n. 139/1999.
A fronte di ciò non può profilarsi alcun dubbio in ordine al fatto che, essendo il credito azionato con l'opposto decreto sorto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 1 gennaio 2022 tenuto conto della formula generale ed omnicomprensiva contenuta nella ET, tale credito sia da ricomprendere tra i crediti ceduti alla odierna società.
La perfetta congruità delle caratteristiche del credito azionato ( fondato su contratto di finanziamento sorto entro il gennaio 2022) con quelle indicate nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella ET Ufficiale per la individuazione dell'oggetto della cessione in blocco, consente senz'altro di configurare prova dell'avvenuta cessione, essendo tali indicazioni sufficientemente precise (in questo senso Cass. civ. ord. n. 17944/2023), elemento peraltro mai contestato dagli opponenti, così come la efficacia del contratto di cessione. Infatti la rilevata carenza di legittimazione attiva della opposta si è fondata unicamente sulla riconducibilità del credito fra quelli oggetto della cessione in blocco, che si fonda sul dato inequivoco che si tratti di un credito di finanziamento in sofferenza sorto entro il 1° gennaio 2022.
Tanto basta per disattendere la detta censura.
Con altro motivo lamentano gli opponenti che l'odierna opposta non avrebbe fornito prova, pur essendone tenuta, della qualità di fideiussori riguardo a e a Parte_1 Parte_2
Anche tale censura è infondata.
Invero la qualità di fideiussori in capo agli odierni opponenti risulta per tabulas dall'atto di costituzione di iscrizione ipotecaria ( vedi allegato 8 di parte opposta) , con cui gli stessi dopo aver dichiarato di essere obbligati in solido con la società TA ( vedi par. sub c) in forza di fideiussione, consentivano, ciascuno per i rispettivi diritti, che a loro carico ed in favore dell'istituto di credito venisse iscritta ipoteca volontaria sulla unità immobiliare di loro proprietà per il complessivo credito della Banca di €. 95.560,26 in linea capitale, oltre interessi al tasso annuo nella misura del 5,50%, oltre alle spese di giudizio e di collocazione, premi di assicurazione per danni d'incendio, rimborsi di tasse e di imposte per l'importo di €. 117.000,00.
Invero nel richiamato atto di costituzione di ipoteca gli opponenti hanno dichiarato che la società
TA S.r.l. è debitrice nei confronti di del complessivo importo di €. Controparte_4
95.560,26 quale finanziamento su conto corrente n. 6153/8183370 e di essere obbligati in solido con la TA S.r.l. poiché fideiussori della stessa società a favore della Banca, evidenziando quindi un elemento dimostrativo pregnante, fondato su un dato inoppugnabile quale la ammissione di un fatto negativo da parte degli stessi dichiaranti ( gli opponenti) trasfuso in un documento dotato di fede privilegiata quale l'atto notarile.
Lamentano ancora gli appellanti la nullità della clausola riguardante il tasso di interessi in quanto abusiva, lesiva dell'art 3 t.u . tutela consumatore assumendo che l'apertura di conto corrente “aveva il fine di soddisfare esigenze della famiglia…” .
Invero tale assunto difensivo viene smentito per tabulas in primo luogo dallo stesso contratto di apertura di conto corrente versato in atti –la cui tipologia, per l'appunto “business light” – denota come lo stesso fosse strettamente correlato alla qualità di imprenditore del cliente – la TA RL - che in forza del contratto viene a beneficiare di alcuni servizi quali “ servizio on line imprese” che risulta intercorso fra la banca e la società TA s.r.l. della qual risulta essere legale rappresentante lo stesso TA odierno opponente elemento questo senz'altro ostativo al riconoscimento della qualifica di “consumatore”.
Quanto alla , che risulta anche lei aver assunto la garanzia fideiussoria a favore della società Pt_2
TA s.r.l. deve ritenersi che la assunzione di tale impegno per la società , unito al rapporto di coniugio con il legale rappresentante, , conduce ad escluderne configurare la qualità di Parte_1 consumatore, abbia agito per scopi di natura privata.
Questi elementi valutati complessivamente conducono ad affermare che nel caso di specie che “ la persona fisica-garante delle obbligazioni assunte da una società commerciale abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che la legano a tale società “ ( così già Corte giustizia UE, sez. VI, 19.11.2015, n. 7).
Né a colmare la evidenziata carenza probatoria in ordine alla qualità di consumatore di entrambi gli odierni opponenti si sarebbe potuto addivenire all'esito della ammissione della prova per testi richiesta da parte attrice, sia per la genericità e quindi la irrilevanza dei capitoli indicati a tal fine dalla difesa degli opponenti sia a fronte della indubbia forza dimostrativa, in senso ostativo, derivante dalla qualità di fideiussori che viene affermata nella dichiarazione di costituzione di ipoteca.
Ugualmente infondato deve ritenersi l'assunto secondo cui gli opponenti , ovvero Parte_1
e avrebbero dovuto essere considerati liberati dalla garanzia fideiussoria perché, ai Parte_2 sensi dell'art. 1956 c.c. la banca avrebbe consentito una scopertura di rilevante entità Controparte_3 sul loro conto senza darne la dovuta comunicazione.
Infatti in primo luogo dirimente è senza dubbio, anche in ordine a tale profilo, l'atto di costituzione di ipoteca volto a garantire il credito della banca, sorto in forza del richiamato contratto di apertura di credito in conto corrente, da cui si evince inequivocamente la necessaria consapevolezza da parte del fideiussore della entità della esposizione debitoria della società, debitore principale.
Si aggiunga poi la circostanza, anche questa documentalmente provata, che l'TA, odierno opponente ha rivestito la carica di legale rappresentante della società fino al 2018 quando è stato sostituito da . Persona_2
Ora appare evidente che il fatto che il fideiussore abbia anche rivestito la carica di legale rappresentante della società debitrice principale neutralizza la operatività della invocata norma, dovendosi ritenere superflua tale comunicazione dell'aggravamento da parte del creditore.
Alla medesima conclusione deve giungersi con riferimento alla , coniuge di Pt_2 Parte_1
(legale rappresentante della società), che non può invocare l'art. 1956 c.c. per sottrarsi alle pretese della banca creditrice.
Vero è che ( così Cass.n.27857/2024) il rapporto di coniugio della con il legale rappresentante Pt_2
( odierno opponente) non possa essere di per sé essere sufficiente a far ritenere che la stessa abbia avuto reale contezza della situazione debitoria in cui versava la debitrice principale e dell'aggravamento delle condizioni economiche.
Ma il fatto è che invece la stessa , per come si è già rilevato, ha posto in essere un atto ulteriore, Pt_2 ovvero la dichiarazione di costituzione, anche quale fideiussore, di ipoteca volontaria sull'immobile di proprietà di entrambi a garanzia del credito della società evidenziando di aver ampia conoscenza della entità della esposizione debitoria in cui versava la debitrice principale della quale il marito era stato legale rappresentante fino al 2019.
Tanto basta per disattendere la rilevata censura.
Ugualmente infondato è l'altro motivo di opposizione con cui si assume l'avvenuta liberazione degli opponenti in quanto la banca creditrice avrebbe fatto inutilmente decorrere il termine di sei mesi per intraprendere l'azione legale nei confronti della TA s.r.l. ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Deve infatti condividersi l'orientamento del Supremo Collegio ( così Css. n. 4033 /1999secondo cui
“.. non trova applicazione, in difetto di espressa previsione, con riguardo al caso dell'ipoteca concessa da un terzo, l'onere, imposto dall'art. 1957 cod. civ. al creditore, perché possa conservare la garanzia prestatagli dal fideiussore, di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione” .
Deve quindi essere disatteso anche questo motivo di opposizione.
La opposizione deve quindi essere rigettata, con conseguente aggravio delle spese processuali in capo agli opponenti, in solido, liquidandosi le stesse ai sensi del DM n. 55/2014 avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva , come da dispositivo che segue ( scaglione da 52.001; fascia minima) .
P.Q.M.
Il Giudice del tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
4975/2023 r.g. rigetta la opposizione proposta da e da avverso Parte_1 Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 1238/2023 emesso come in atti e per l'effetto condanna in solido gli opponenti al rimborso delle spese processuali in favore della opposta che liquida nella somma di euro 7.052,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA.
Siracusa 7 novembre 2025 Il Giudice
C.Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4975/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], ivi res.te in Via Ludovico Ariosto n.181, c.f. Parte_1
, nata a [...] il [...], ivi res.te in Via Ludovico CodiceFiscale_1 Parte_2
Ariosto n.181, cod. fisc. , rappr.ti e difesi per procure in calce al presente atto C.F._2 dall'Avv. Francesco Nigroli
OPPONENTI
CONTRO
società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai sensi della Legge Controparte_1
n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1 iscritta al n.
35892.9 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'TA ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di Banca d'TA del 7 giugno 2017] rappresentata da CP_2 quest'ultima rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi
[...] in calce alla comparsa costitutiva dall'Avv. Giampiero Di Lorenzo tutti elettivamente domiciliati in
NO (Napoli), alla via Anfiteatro Laterizio n. 290 presso il di lui studio con domicilio digitale all'indirizzo pec: Email_1
OPPOSTO
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza del 30 ottobre 2025 sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. con assegnazione di termine
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.1238/2023 concesso dal
Tribunale di Siracusa in data 18/10/2023, ad istanza della notificato il 10/11/2023 Controparte_1 con il quale era stato a loro ingiunto di pagare immediatamente la somma di euro 101.353,68, oltre agli interessi di mora ed oltre alle spese legali del procedimento monitorio, in forza del contratto di apertura di c/c n. 6153081833/70 denominato “business light”, e dell'atto del 21/12/2015, rogato dal notaio (Rep. 13175 – Racc. 9898) con cui avevano concesso a garanzia del credito Persona_1 vantato dalla banca nei confronti della TA s.r.l. ipoteca volontaria sulla casa sita in Floridia, in via
Ariosto n. 181, per la somma di € 95.560 26, in linea capitale, un triennio di interessi al tasso annuo, che ai soli fini della iscrizione ipotecaria veniva indicato nella misura del 5,50%, oltre i premi di assicurazione per danni d'incendio, rimborsi di tasse e di imposte e di quant'altro dovuto in dipendenza dell'atto stipulato sino all'importo di €. 117.000.00 che vanamente era stato richiesto dalla banca per il pagamento del credito.
Lamentavano gli opponenti la infondatezza della pretesa azionata mediante l'opposto decreto, deducendo sia la carenza di legittimazione attiva della opposta che la carenza di prova del credito, e ne chiedevano la revoca, con vittoria delle spese e dei compensi.
Si costituiva in giudizio la contestando in fatto e in diritto la proposta opposizione ne CP_1 chiedeva il rigetto.
All'udienza del 30 ottobre 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc 3° comma e decisa come segue.
*****
Con il primo motivo lamentano gli opponenti la carenza di legittimazione attiva della CP_1 cessionaria del credito in forza del contratto di cessione di crediti concluso in data 19 aprile
[...]
2022, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, versato in atti.
Deducono gli opponenti che tra i crediti ceduti riportati nei siti internet indicati nella ET
Ufficiale n. 45 del 19 Aprile 2022, prodotta anche in copia, non si riscontra quello correlato al conto corrente n. 07227/6153/08183370 intestato alla TA s.r.l.. e che quindi la doveva Controparte_1 considerarsi priva di titolo a chiedere il pagamento della somma in forza del credito azionato mediante l'opposto decreto.
Il motivo è infondato.
In materia di cessione di crediti “ in blocco” consolidato deve ritenersi l'indirizzo giurisprudenziale del Supremo Collegio a cui questo tribunale ritiene di prestare continuità secondo cui con l'allegazione della ET Ufficiale viene dimostrato da parte della cessionaria l'assolvimento della speciale pubblicità prevista dall'art. 58 TUB con cui la società cessionaria dà notizia ex lege dell'avvenuta cessione e che agli effetti dell'art. 1264 c.c. succede a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società cedente, con conseguente passaggio alla cessionaria di tutte le azioni e, quindi, di tutti i diritti che attengono alla realizzazione del credito. In particolare secondo il richiamato indirizzo giurisprudenziale “…Il legislatore ha voluto prevedere, per la cessione di crediti in blocco, una normativa speciale (di cui all'art. 58 T.U.B.) proprio in ragione della natura di questo tipo di cessione che, riguardando un numero significativo di rapporti giuridici, necessita di regole di agevole circolazione del credito”
Si ritiene peraltro che “….la finalità perseguita dalla norma verrebbe vanificata se si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione di elementi ulteriori.
( così Cass. n. 4277/ 2023) dovendosi ritenere sufficiente, quanto all'onere di produzione della pubblicazione, l'indicazione degli estremi della ET Ufficiale (vedi Cass. n. 5162/2023,).
Nel caso di specie risulta senz'altro provata l'inclusione del credito vantato nei confronti degli opponenti nella operazione di cessione in blocco intervenuta fra (cedente) in Controparte_3 favore della (cessionaria) , rappresentata da nell'ambito di un Controparte_1 Controparte_2 contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili ''in blocco'', data 19.04.2022 ai Parte_3 sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 130 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385).
Invero, con riferimento alla rilevata carenza di legittimazione attiva della opposta, va osservato che nell'estratto della ET Ufficiale prodotto dalla cessionaria risultano ad essa ceduti tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori Controparte_3 di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio
1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati ''a sofferenza'' ai sensi della Circolare della Banca d'TA n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in ''Centrale dei Rischi'' ai sensi della Circolare della Banca D'TA n. 139/1999.
A fronte di ciò non può profilarsi alcun dubbio in ordine al fatto che, essendo il credito azionato con l'opposto decreto sorto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 1 gennaio 2022 tenuto conto della formula generale ed omnicomprensiva contenuta nella ET, tale credito sia da ricomprendere tra i crediti ceduti alla odierna società.
La perfetta congruità delle caratteristiche del credito azionato ( fondato su contratto di finanziamento sorto entro il gennaio 2022) con quelle indicate nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella ET Ufficiale per la individuazione dell'oggetto della cessione in blocco, consente senz'altro di configurare prova dell'avvenuta cessione, essendo tali indicazioni sufficientemente precise (in questo senso Cass. civ. ord. n. 17944/2023), elemento peraltro mai contestato dagli opponenti, così come la efficacia del contratto di cessione. Infatti la rilevata carenza di legittimazione attiva della opposta si è fondata unicamente sulla riconducibilità del credito fra quelli oggetto della cessione in blocco, che si fonda sul dato inequivoco che si tratti di un credito di finanziamento in sofferenza sorto entro il 1° gennaio 2022.
Tanto basta per disattendere la detta censura.
Con altro motivo lamentano gli opponenti che l'odierna opposta non avrebbe fornito prova, pur essendone tenuta, della qualità di fideiussori riguardo a e a Parte_1 Parte_2
Anche tale censura è infondata.
Invero la qualità di fideiussori in capo agli odierni opponenti risulta per tabulas dall'atto di costituzione di iscrizione ipotecaria ( vedi allegato 8 di parte opposta) , con cui gli stessi dopo aver dichiarato di essere obbligati in solido con la società TA ( vedi par. sub c) in forza di fideiussione, consentivano, ciascuno per i rispettivi diritti, che a loro carico ed in favore dell'istituto di credito venisse iscritta ipoteca volontaria sulla unità immobiliare di loro proprietà per il complessivo credito della Banca di €. 95.560,26 in linea capitale, oltre interessi al tasso annuo nella misura del 5,50%, oltre alle spese di giudizio e di collocazione, premi di assicurazione per danni d'incendio, rimborsi di tasse e di imposte per l'importo di €. 117.000,00.
Invero nel richiamato atto di costituzione di ipoteca gli opponenti hanno dichiarato che la società
TA S.r.l. è debitrice nei confronti di del complessivo importo di €. Controparte_4
95.560,26 quale finanziamento su conto corrente n. 6153/8183370 e di essere obbligati in solido con la TA S.r.l. poiché fideiussori della stessa società a favore della Banca, evidenziando quindi un elemento dimostrativo pregnante, fondato su un dato inoppugnabile quale la ammissione di un fatto negativo da parte degli stessi dichiaranti ( gli opponenti) trasfuso in un documento dotato di fede privilegiata quale l'atto notarile.
Lamentano ancora gli appellanti la nullità della clausola riguardante il tasso di interessi in quanto abusiva, lesiva dell'art 3 t.u . tutela consumatore assumendo che l'apertura di conto corrente “aveva il fine di soddisfare esigenze della famiglia…” .
Invero tale assunto difensivo viene smentito per tabulas in primo luogo dallo stesso contratto di apertura di conto corrente versato in atti –la cui tipologia, per l'appunto “business light” – denota come lo stesso fosse strettamente correlato alla qualità di imprenditore del cliente – la TA RL - che in forza del contratto viene a beneficiare di alcuni servizi quali “ servizio on line imprese” che risulta intercorso fra la banca e la società TA s.r.l. della qual risulta essere legale rappresentante lo stesso TA odierno opponente elemento questo senz'altro ostativo al riconoscimento della qualifica di “consumatore”.
Quanto alla , che risulta anche lei aver assunto la garanzia fideiussoria a favore della società Pt_2
TA s.r.l. deve ritenersi che la assunzione di tale impegno per la società , unito al rapporto di coniugio con il legale rappresentante, , conduce ad escluderne configurare la qualità di Parte_1 consumatore, abbia agito per scopi di natura privata.
Questi elementi valutati complessivamente conducono ad affermare che nel caso di specie che “ la persona fisica-garante delle obbligazioni assunte da una società commerciale abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che la legano a tale società “ ( così già Corte giustizia UE, sez. VI, 19.11.2015, n. 7).
Né a colmare la evidenziata carenza probatoria in ordine alla qualità di consumatore di entrambi gli odierni opponenti si sarebbe potuto addivenire all'esito della ammissione della prova per testi richiesta da parte attrice, sia per la genericità e quindi la irrilevanza dei capitoli indicati a tal fine dalla difesa degli opponenti sia a fronte della indubbia forza dimostrativa, in senso ostativo, derivante dalla qualità di fideiussori che viene affermata nella dichiarazione di costituzione di ipoteca.
Ugualmente infondato deve ritenersi l'assunto secondo cui gli opponenti , ovvero Parte_1
e avrebbero dovuto essere considerati liberati dalla garanzia fideiussoria perché, ai Parte_2 sensi dell'art. 1956 c.c. la banca avrebbe consentito una scopertura di rilevante entità Controparte_3 sul loro conto senza darne la dovuta comunicazione.
Infatti in primo luogo dirimente è senza dubbio, anche in ordine a tale profilo, l'atto di costituzione di ipoteca volto a garantire il credito della banca, sorto in forza del richiamato contratto di apertura di credito in conto corrente, da cui si evince inequivocamente la necessaria consapevolezza da parte del fideiussore della entità della esposizione debitoria della società, debitore principale.
Si aggiunga poi la circostanza, anche questa documentalmente provata, che l'TA, odierno opponente ha rivestito la carica di legale rappresentante della società fino al 2018 quando è stato sostituito da . Persona_2
Ora appare evidente che il fatto che il fideiussore abbia anche rivestito la carica di legale rappresentante della società debitrice principale neutralizza la operatività della invocata norma, dovendosi ritenere superflua tale comunicazione dell'aggravamento da parte del creditore.
Alla medesima conclusione deve giungersi con riferimento alla , coniuge di Pt_2 Parte_1
(legale rappresentante della società), che non può invocare l'art. 1956 c.c. per sottrarsi alle pretese della banca creditrice.
Vero è che ( così Cass.n.27857/2024) il rapporto di coniugio della con il legale rappresentante Pt_2
( odierno opponente) non possa essere di per sé essere sufficiente a far ritenere che la stessa abbia avuto reale contezza della situazione debitoria in cui versava la debitrice principale e dell'aggravamento delle condizioni economiche.
Ma il fatto è che invece la stessa , per come si è già rilevato, ha posto in essere un atto ulteriore, Pt_2 ovvero la dichiarazione di costituzione, anche quale fideiussore, di ipoteca volontaria sull'immobile di proprietà di entrambi a garanzia del credito della società evidenziando di aver ampia conoscenza della entità della esposizione debitoria in cui versava la debitrice principale della quale il marito era stato legale rappresentante fino al 2019.
Tanto basta per disattendere la rilevata censura.
Ugualmente infondato è l'altro motivo di opposizione con cui si assume l'avvenuta liberazione degli opponenti in quanto la banca creditrice avrebbe fatto inutilmente decorrere il termine di sei mesi per intraprendere l'azione legale nei confronti della TA s.r.l. ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Deve infatti condividersi l'orientamento del Supremo Collegio ( così Css. n. 4033 /1999secondo cui
“.. non trova applicazione, in difetto di espressa previsione, con riguardo al caso dell'ipoteca concessa da un terzo, l'onere, imposto dall'art. 1957 cod. civ. al creditore, perché possa conservare la garanzia prestatagli dal fideiussore, di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione” .
Deve quindi essere disatteso anche questo motivo di opposizione.
La opposizione deve quindi essere rigettata, con conseguente aggravio delle spese processuali in capo agli opponenti, in solido, liquidandosi le stesse ai sensi del DM n. 55/2014 avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva , come da dispositivo che segue ( scaglione da 52.001; fascia minima) .
P.Q.M.
Il Giudice del tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
4975/2023 r.g. rigetta la opposizione proposta da e da avverso Parte_1 Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 1238/2023 emesso come in atti e per l'effetto condanna in solido gli opponenti al rimborso delle spese processuali in favore della opposta che liquida nella somma di euro 7.052,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA.
Siracusa 7 novembre 2025 Il Giudice
C.Maiore