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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/02/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 12891/2023 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Vlachos e Mattia
Minelli entrambi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Torino al corso
Vittorio Emanuele II n. 204 parte opponente
e
, CP_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Usseglio Min e
Bonamico Antonella entrambi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato Enrico Usseglio Min sito in Torino al corso Re
Umberto n. 12 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di appalto ex art. 1655 del codice civile;
domanda di pagamento somme a titolo di corrispettivo;
recesso contrattuale;
penale contrattuale;
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice, per i motivi di cui agli atti difensivi, Rigettata ogni contraria azione, eccezione, istanza o difesa, Previe le più opportune declaratorie del caso, In via preliminare
- respingere, se proposta, l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale
- revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto dal signor nei confronti Parte_1 della (P. IVA e C.F. ; CP_1 P.IVA_1
- accertare e dichiarare la legittimità dell'avvenuto recesso unilaterale dal contratto da parte del signor , Pt_1 esercitato con le comunicazioni di cui agli atti e, per quanto occorrer possa, qui nuovamente esercitato, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto dal signor Parte_1 nei confronti della CP_1 In via subordinata
- accertato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni contrattualmente assunte, ai sensi degli articoli 1662, 1454 e/o 1457 c.c., dichiarare risolto di diritto il contratto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto dal signor nei confronti della Parte_1 CP_1 (P. IVA e C.F. ); P.IVA_1 In via ulteriormente subordinata
- accertare e dichiarare lo scioglimento del contratto per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 del c.c. e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto dal signor Parte_1 nei confronti della (P. IVA e C.F. CP_1
); P.IVA_1 In via istruttoria, ammettere le seguenti prove: (…) In via riconvenzionale
- accertato il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della condannare la CP_1 convenuta al pagamento della penale contrattuale nella misura di euro 5.700,00 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
In ogni caso, con vittoria delle spese del presente giudizio, oltre ad accessori di legge.”
2 Parte opposta CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze, ammettere le prove dedotte in memoria, in via preliminare
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nel merito
- respingere l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 2860/2023; in via subordinata
- dichiarare tenuto e condannare c.f. Parte_1
, residente in [...] Ambrogio, 3, a pagare a part. Iva CP_1
la somma di € 49.500,00 in sorte capitale, P.IVA_1 oltre interessi di mora;
in ogni caso
- respingere tutte le domande avversarie
- col favore delle spese, diritti ed onorari di procedura.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 2860/2023
(R.G. n. 7492/2023) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto all'opponente il Parte_1
3 pagamento della somma di € 49.500,00 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta CP_1
La parte opposta ha dedotto nel ricorso CP_1 per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) vanta nei confronti di CP_1 Parte_1
un credito pari a € 49.500,00 in linea capitale,
[...] portato dalla fattura n. 6/001 del 18.5.2022 quale saldo degli interventi eseguiti da esso ricorrente in forza del contratto di appalto per le opere di ristrutturazione relative all'immobile sito in Borgata Vazon – Oulx (TO);
2) in particolare, il debitore - ottenuta la quasi totalità degli interventi - ha estromesso essa ricorrente ed ha incaricato differenti maestranze di svolgere altre lavorazioni;
ciò è avvenuto senza comunicazione né avviso alla che, essendo in allora ancora la CP_1 titolare del cantiere, si è trovata in situazione di grave rischio ed è stata così costretta a svolgere denuncia;
3) a fronte dell'estromissione, essa ricorrente ha emesso la fattura in parola al fine di ottenere il pagamento delle lavorazioni eseguite per la somma di €
49.500,00, fermo e riservato il diritto al risarcimento del maggior danno determinato dalla illegittima interruzione del rapporto da parte di Parte_1
4) il debitore, nonostante il sollecito ricevuto, non ha versato il dovuto.
2. I motivi di opposizione.
L'odierno opponente ha promosso la Parte_1 presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) inesistenza del credito;
difetto di prova del credito azionato (v. pagg. da 14 a 18 dell'atto di citazione in opposizione);
2) mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per cui è causa da parte dell'appaltatore
[...]
con conseguente applicazione dell'articolo 1460 del CP_1
4 cod. civ.; intervenuto recesso unilaterale da parte del committente (v. pagg. da 23 a 27 dell'atto di citazione in opposizione);
3) risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 1162 del codice civile ovvero ex articolo 1454 del codice civile oppure ex articolo 1457 del codice civile (v. pagg. da 27 a 29 dell'atto di citazione in opposizione);
4) violazione del dovere di buona fede (v. pagg. da 29
a 30 dell'atto di citazione in opposizione).
3. La domanda riconvenzionale svolta dalla parte opponente . Parte_1
L'odierna parte opponente Parte_1 costituendosi in giudizio, ha altresì formulato specifica domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della parte opposta al pagamento della somma di € CP_1
5.700,00 a titolo di penale per il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni oggetto di causa.
In particolare, parte opponente ha dedotto la ricorrenza di n. 190 giorni di ritardo (ovverosia dal 30 settembre 2020 all'8 aprile 2021) – calcolando ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.P.R. n. 544/1999 la penale di €
30,00 al giorno.
4. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
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5. Sul merito dell'opposizione.
Per chiarezza espositiva e argomentativa, verranno ora partitamente delibate le singole domande, questioni, istanze ed eccezioni rispettivamente sollevate dalle parti nel presente giudizio.
5.1. Sulla domanda di pagamento somme come avanzata dalla parte opposta in via monitoria.
Come sopra detto, parte opposta S.E.R. chiede la condanna di parte opponente al pagamento della somma Pt_1 di € 49.500,00 oltre accessori.
Tale importo è richiesto dalla parte opposta a titolo di corrispettivo ex artt. 1655 e 1657 del codice civile.
Come è noto in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto con riguardo sia alla ripartizione dell'onere della prova che ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (v. Cass., Sez. 1, sent.
n. 21101/2015).
La parte opposta nel caso in esame mantiene pertanto il ruolo di attore sostanziale sul quale gravano l'onere probatorio ex art. 2697 del codice civile.
Come è noto l'articolo 2697 del codice civile, rubricato “Onere della prova”, stabilisce testualmente quanto segue:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
6 Dunque, chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda svolta.
E' altrettanto noto che in tema di contratto d'opera,
l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (v. Cass., Sez.
2. Ord. n. 25410/2024).
Nel caso in esame, la parte opposta non ha adempiuto a detti oneri probatori e – pertanto – la relativa domanda deve essere rigettata per difetto di prova.
La parte opposta (a fronte CP_1 dell'intervenuto pacifico pagamento da parte dell'opponente dell'importo di € 55.000,00) si è infatti limitata a produrre in atti, al fine di provare il compimento delle opere di cui al contratto, una mera “relazione tecnica” di parte redatta dall'Ing. del tutto idonea allo Per_1 scopo (v. il doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta).
Si tratta invero di una mera dichiarazione del professionista redattore, priva di qualsivoglia conteggio,
e comunque di analitica e tecnica descrizione delle opere effettuate nonché di precipui riferimenti all'obbligazione contrattuale assunta.
La relazione tecnica è stata peraltro prodotta priva degli allegati ivi indicati.
Anche alla luce di tali osservazioni la c.t.u. richiesta dalla parte opposta è del tutto inammissibile in quanto palesemente esplorativa.
Sul punto va invero richiamata la costante e risalente giurisprudenza di legittimità che ha più volte chiarito che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio a disposizione delle parti e che essa non può essere utilizzata al fine di esonerare le parti dall'onus probandi gravante su di esse, avendo la mera finalità di aiutare il
7 giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti in atti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze;
pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr., ex multis, Cass. 212/2006, Cass. 7097/2005, Cass. 3343/2001
Cass. 7319/1999, e Cass. 10871/1999).
A ciò si aggiunga che per pacifica ammissione delle parti sul cantiere, al fine di completare la ristrutturazione, sono intervenute altre imprese di modo che lo stato dei luoghi risulta mutato con la conseguente inutilità e irrilevanza al fine del decidere della richiesta eventuale c.t.u..
Né la prova della realizzazione delle opere di cui trattasi può essere desunta per presunzione dall'evocata
“comunicazione Bona 26.9.2020” (ovverosia dalla missiva del
26 settembre del 2020 prodotta dalla parte opponente sub doc. n. 7 del fascicolo di parte opponente), atteso che detta missiva ha un contenuto di chiara contestazione del contegno avversario, e non già di tipo confessorio delle avverse pretese;
a ciò si aggiunga che essa non ha un dettaglio tecnico idoneo a farne discendere ammissioni di tipo valutativo in ordine all'esatto adempimento di determinate opere;
la missiva, piuttosto, ha un contenuto più che altro di tipo transattivo proponendo alla ditta opposta almeno la realizzazione di determinate opere al fine di portare a compimento la vicenda di ristrutturazione, senza che da ciò possa inferirsi che la totalità delle altre opere non menzionate siano state effettuate in conformità al contratto e a regola d'arte.
Parimenti inammissibili sono i capitoli di prova articolati dalla parte opposta nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter del c.p.c. trattandosi di capi di prova generici e comunque aventi ad oggetto valutazioni tecniche di per sé non demandabili a testimoni.
8 La domanda di pagamento somme avanzata con la presentazione del ricorso monitorio è pertanto infondata e
– dunque - deve essere respinta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo qui opposto.
5.2. Sulla sorte del contratto di appalto intercorso fra le parti.
La parte opponente ha svolto in via principale le Pt_1 seguenti domande:
“In via principale
- revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto dal signor nei confronti della Parte_1
(P. IVA e C.F. ; CP_1 P.IVA_1
- accertare e dichiarare la legittimità dell'avvenuto recesso unilaterale dal contratto da parte del signor , Pt_1 esercitato con le comunicazioni di cui agli atti e, per quanto occorrer possa, qui nuovamente esercitato, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto dal signor nei confronti della Parte_1 CP_1
”.
[...]
La domanda di accertamento della legittimità del recesso unilaterale operato da parte dell'opponente è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Risulta per tabulas che le parti hanno sottoscritto il contratto di appalto in data 26.7.2018 (v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte opponente e il doc. n. 1 del fascicolo di parte opposta).
Successivamente - nel febbraio del 2020 - sono state apportate alcune modifiche al testo contrattuale in precedenza sottoscritto (v. la comunicazione mail del 17 febbraio 2020 con il nuovo testo contrattuale prodotto sub doc. n. 6 del fascicolo di parte opponente).
In atti sono state depositate diverse missive con le quali parte opponente ha manifestato la volontà di recedere dal contratto (si vedano in particolare le missive del 26 settembre 2020 prodotta sub doc. n. 7 del fascicolo di parte opponente e dell'8 aprile 2021 prodotta sub doc. n. 8 del cennato fascicolo).
9 A tali missive non risulta esservi stata alcuna conducente e rilevante risposta scritta della parte opposta.
In particolare, con la missiva del 26 settembre 2020 la parte opponente ha assegnato come termine ultimo per il compimento dei lavori il giorno 20 ottobre 2020 (il contratto emendato prevedeva come termine ultimo il giorno
30 settembre 2020).
A fronte di ciò, né in allora, né nel presente giudizio, è stato dimostrato e provato dalla parte opposta di aver completato le opere previste in contratto.
Alla luce di ciò risulta legittimo il recesso unilaterale dal contratto come comunicato dalla parte opponente.
5.3. Sulla domanda di pagamento somme a titolo di penale come avanzata dalla parte opponente.
La parte opponente ha svolto in via Pt_1 riconvenzionale la seguente domanda:
“- dichiarare tenuto e condannare Parte_1 c.f. , residente in [...] Sant Ambrogio, 3, a pagare a part. Iva CP_1
la somma di € 49.500,00 in sorte capitale, P.IVA_1 oltre interessi di mora”
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Sul punto è sufficiente osservare che la norma contrattuale evocata dalla parte opponente va individuata nella seguente previsione di cui all'articolo 5 del contratto:
(v. il doc. n. 6 del fascicolo di parte opponente).
10 Tale disposizione è inapplicabile nel caso in esame poiché il richiamo all'articolo “117 comma 3 reg.” deve evidentemente riferirsi all'articolo 117 comma 3 del D.P.R.
554/1999.
Detta norma, però, concerne la disciplina degli appalti pubblici e presuppone comunque la determinazione da parte del responsabile del procedimento e l'inserimento nei capitolati speciali d'appalto mediante precipua scelta fra parametri quantitativi diversificati.
Si tratta - in altri termini - di una previsione quantitativa indeterminata, peraltro prevista in un diverso ambito e contesto normativo e di disciplina concreta.
Tale riferimento a siffatta normativa si traduce pertanto in una disposizione contrattuale assolutamente indeterminata e, dunque, inapplicabile al caso di specie.
6. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto inammissibili per le ragioni sopra illustrate e comunque giacché non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
11 Stante la parziale soccombenza reciproca (la parte opponente risulta invero vittoriosa in ordine alla domanda di pagamento somme avanzata da controparte in sede monitoria nonché soccombente in riferimento alla domanda riconvenzionale di pagamento della penale contrattuale da ritardo), si ritiene equo e conforme a legge compensare le spese di lite per un terzo del loro ammontare.
La restante parte (due terzi) deve essere regolata secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Le spese si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da €
26.000,01 a € 52.000,00), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.800,00
b) fase introduttiva → € 1.200,00
c) fase istruttoria → € 1.400,00
d) fase decisionale → € 1.600,00
- per un totale di € 6.000,00.
- 2/3 = € 4.000,00.
12
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. e per l'effetto revoca il decreto qui opposto n.
2860/2023.
2) Rigetta la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta nei confronti CP_1 dell'opponente mediante la presentazione Parte_1 del ricorso monitorio.
3) Accerta la legittimità dell'intervenuto recesso unilaterale dal contratto da parte dell'opponente
[...]
. Parte_1
4) Rigetta la domanda di pagamento somme a titolo di penale contrattuale come avanzata dalla parte opponente nei confronti della parte opposta Parte_1 CP_1
[...]
5) Compensa ex art. 92 del c.p.c. le spese di lite per un terzo del loro ammontare e condanna ex art. 91 del c.p.c. la parte opposta alla rifusione, in CP_1 favore della parte opponente della Parte_1 restante parte (due terzi) che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 28 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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