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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/04/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2995/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2995/2021 promossa da:
Part 2.0 Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CICERI MARC, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GUERZONI SEBASTIANO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in BORGO FELINO 3 PARMA, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/12/2024, le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate per via telematica.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha frapposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 877/21, con cui Controparte_2 [...] aveva chiesto il pagamento di € 21.256,54, oltre interessi, spese e accessori, come Controparte_1 corrispettivo per la fornitura dei beni descritti nelle fatture. Part A fondamento dell'opposizione, la difesa di ha eccepito l'esistenza di un credito, cospicuo, Part derivante da una serie di attività che la avrebbe svolto per procurare i clienti che si sarebbero rivolti alla costituita con la società opposta, per l'esecuzione dei lavori di efficientamento CP_3 energetico previsti dal cd decreto Rilancio 1 (superbonus 110%). Cont Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ora, come si evince dalla documentazione in atti, le parti avevano effettivamente costituito una joint venture.
Il contratto (doc. n. 2 fasc. parte opposta) prevede una specifica e dettagliata suddivisione dei compiti tra le parti: all'esito della collaborazione, entrambe le società avevano diritto di trattenere il 50% dell'utile derivante dall'importo fatturato (si noti:) al cliente, al netto degli oneri derivanti dalla cessione.
Una lunga istruttoria ha consentito di appurare che entrambe le parti hanno cooperato per procacciare clienti ed affari: il dato è coerente con il dettato delle clausole sub nn. 2 e 3 del contratto, da cui risulta Cont Parte che avrebbe formalizzato i contratti, procacciati da .
Le contraddizioni che si colgono tra le pieghe delle dichiarazioni dei testi traducono l'incertezza che si
è determinata nella infelice interazione tra due soggetti, che hanno cooperato per soli 4 mesi, dal
26.11.20 al 16.04.2021.
Ora, parte opponente sostiene di aver procacciato affari e di aver diritto a 240.000,00 euro come compenso.
L'assunto è stato confermato da alcuni testi ( : il dato è coerente con le Tes_1 Tes_2 Tes_3 intese contrattuali.
Il problema sta in ciò, che gli accordi (art. 4) tra le parti avrebbero imposto di fatturare al cliente e suddividere gli utili (cfr. art. 2554 c.c.).
Esercitato il diritto di recesso, le rispettive posizioni risultano regolate dall'art. 8, ove si prevede che sia esclusa la richiesta di qualsivoglia indennità (deve ritenersi: da mancato preavviso) o mancato guadagno.
pagina 2 di 4 La clausola in tanto ha un senso in quanto, anche in questi casi, le parti – previa fatturazione al cliente finale – avrebbero dovuto procedere alla spartizione del dovuto (v. art. 1671 c.c.), in base all'art. 4 della scheda contrattuale.
Anche assumendo che i contratti 'a valle' siano andati male, e immaginando che la domanda Cont riconvenzionale sia tesa a invocare la responsabilità di per il fallimento degli affari, era stato concordato che le parti non sarebbero state 'reciprocamente responsabili' per le perdite di profitto, la mancata acquisizione di contratti aggiuntivi, i danni diretti e/o indiretti.
La clausola, che non esclude l'obbligo di solidarietà verso l'esterno (art. 2055 c.c.), è, dunque, finalizzata a regolare la misura interna della responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1229 c.c. Part Cont Quando, dunque, risponde a – che aveva esercitato il diritto di recesso – proponendo un elenco di clienti che avrebbe procacciato, assume di aver procacciato 24 contratti (o contatti), pretendendo un 'indennizzo' di € 10.000,00 per ogni contratto (IVA esclusa).
Se così è, si deve concludere che ai sensi dell'art. 4 del contratto, la domanda è infondata, perché gli accordi prefiguravano una cooperazione, da versare in una serie di contratti da eseguire, al fine della condivisione degli utili: non vi è alcuna evidenza che il contratto procacciato sia stato eseguito e, quindi, portato a termine con escussione del credito (ceduto). Part Ai sensi dell'art. 5 del contratto, la domanda è, similmente, infondata, in quanto, immaginando che stia agendo per recuperare il danno emergente (per le energie inutilmente profuse) o il lucro cessante Cont (per l'utile mancato) derivante da una mancata cooperazione dell'associato non vi è alcune prova che l'inadempimento che ha impedito la conclusione dell'affare o la riscossione dell'utile sia imputabile Cont alla colpa di con il grado di gravità (la colpa grave), che il patto intercorso tra le parti pretende. Parte I testi escussi – con una certa ambiguità – hanno riferito di contatti intrattenuti con , senza ulteriormente fare luce sulle ragioni del fallimento dei singoli, individui cantieri1.
Ove si tratti di una domanda ex art. 2033 c.c., la domanda è infondata in diritto, in quanto il gestore Parte avrebbe dovuto continuare la gestione: se dunque il cantiere non ha poi avuto seguito, è perché ha rimeditato la convenienza dell'affare, così derogando al principio civilistico di buona gestione e
'rientrando' nell'alveo delle ipotesi disciplinate dal contratto.
Archiviate le considerazioni poste a fondamento della domanda riconvenzionale, rimane da esaminare la domanda azionata in via monitoria. Cont assume di aver provveduto all'acquisto dei beni di cui alla fattura 252/B2B del 30.12.2020: la conferma della intesa sull'acquisto e la successiva 'riallocazione' del costo si evince dal doc. n. 8, in cui
Part 1 Si consideri, peraltro, che la mail inviata da riferisce un compenso in ipotesi dovuto per il procacciamento degli affari. pagina 3 di 4 Parte
conferma che la somma era dovuta e che il pagamento sarebbe arrivato di lì a breve per via di un'erronea indicazione di un 10% in più. Cont assume di aver svolto i lavori di cui alla fattura 7/B2B del 31.01.21, come da computo metrico Parte allegato (doc. n. 9): la conferma dei lavori si desume dalla mail di in cui si richiede l'emissione delle fatture con le scadenze di 30/60/90 giorni.
Per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese seguono la soccombenza: si liquidano i massimi dello scaglione calibrato sul valore del decreto ingiuntivo, in quanto l'istruttoria è stata lunga e complessa e in quanto la domanda riconvenzionale è risultata infondata, avendo quindi parte opposta dovuto difendersi specificamente su quel punto;
l'importo viene aumentato del 50%, ex art. 4, co. 1 DM 55/14.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2995/21 RG, così decide: rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto, condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida in complessivi
€ 11.425,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opponente le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto opposto.
Parma, 02/04/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2995/2021 promossa da:
Part 2.0 Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CICERI MARC, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GUERZONI SEBASTIANO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in BORGO FELINO 3 PARMA, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/12/2024, le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate per via telematica.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha frapposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 877/21, con cui Controparte_2 [...] aveva chiesto il pagamento di € 21.256,54, oltre interessi, spese e accessori, come Controparte_1 corrispettivo per la fornitura dei beni descritti nelle fatture. Part A fondamento dell'opposizione, la difesa di ha eccepito l'esistenza di un credito, cospicuo, Part derivante da una serie di attività che la avrebbe svolto per procurare i clienti che si sarebbero rivolti alla costituita con la società opposta, per l'esecuzione dei lavori di efficientamento CP_3 energetico previsti dal cd decreto Rilancio 1 (superbonus 110%). Cont Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ora, come si evince dalla documentazione in atti, le parti avevano effettivamente costituito una joint venture.
Il contratto (doc. n. 2 fasc. parte opposta) prevede una specifica e dettagliata suddivisione dei compiti tra le parti: all'esito della collaborazione, entrambe le società avevano diritto di trattenere il 50% dell'utile derivante dall'importo fatturato (si noti:) al cliente, al netto degli oneri derivanti dalla cessione.
Una lunga istruttoria ha consentito di appurare che entrambe le parti hanno cooperato per procacciare clienti ed affari: il dato è coerente con il dettato delle clausole sub nn. 2 e 3 del contratto, da cui risulta Cont Parte che avrebbe formalizzato i contratti, procacciati da .
Le contraddizioni che si colgono tra le pieghe delle dichiarazioni dei testi traducono l'incertezza che si
è determinata nella infelice interazione tra due soggetti, che hanno cooperato per soli 4 mesi, dal
26.11.20 al 16.04.2021.
Ora, parte opponente sostiene di aver procacciato affari e di aver diritto a 240.000,00 euro come compenso.
L'assunto è stato confermato da alcuni testi ( : il dato è coerente con le Tes_1 Tes_2 Tes_3 intese contrattuali.
Il problema sta in ciò, che gli accordi (art. 4) tra le parti avrebbero imposto di fatturare al cliente e suddividere gli utili (cfr. art. 2554 c.c.).
Esercitato il diritto di recesso, le rispettive posizioni risultano regolate dall'art. 8, ove si prevede che sia esclusa la richiesta di qualsivoglia indennità (deve ritenersi: da mancato preavviso) o mancato guadagno.
pagina 2 di 4 La clausola in tanto ha un senso in quanto, anche in questi casi, le parti – previa fatturazione al cliente finale – avrebbero dovuto procedere alla spartizione del dovuto (v. art. 1671 c.c.), in base all'art. 4 della scheda contrattuale.
Anche assumendo che i contratti 'a valle' siano andati male, e immaginando che la domanda Cont riconvenzionale sia tesa a invocare la responsabilità di per il fallimento degli affari, era stato concordato che le parti non sarebbero state 'reciprocamente responsabili' per le perdite di profitto, la mancata acquisizione di contratti aggiuntivi, i danni diretti e/o indiretti.
La clausola, che non esclude l'obbligo di solidarietà verso l'esterno (art. 2055 c.c.), è, dunque, finalizzata a regolare la misura interna della responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1229 c.c. Part Cont Quando, dunque, risponde a – che aveva esercitato il diritto di recesso – proponendo un elenco di clienti che avrebbe procacciato, assume di aver procacciato 24 contratti (o contatti), pretendendo un 'indennizzo' di € 10.000,00 per ogni contratto (IVA esclusa).
Se così è, si deve concludere che ai sensi dell'art. 4 del contratto, la domanda è infondata, perché gli accordi prefiguravano una cooperazione, da versare in una serie di contratti da eseguire, al fine della condivisione degli utili: non vi è alcuna evidenza che il contratto procacciato sia stato eseguito e, quindi, portato a termine con escussione del credito (ceduto). Part Ai sensi dell'art. 5 del contratto, la domanda è, similmente, infondata, in quanto, immaginando che stia agendo per recuperare il danno emergente (per le energie inutilmente profuse) o il lucro cessante Cont (per l'utile mancato) derivante da una mancata cooperazione dell'associato non vi è alcune prova che l'inadempimento che ha impedito la conclusione dell'affare o la riscossione dell'utile sia imputabile Cont alla colpa di con il grado di gravità (la colpa grave), che il patto intercorso tra le parti pretende. Parte I testi escussi – con una certa ambiguità – hanno riferito di contatti intrattenuti con , senza ulteriormente fare luce sulle ragioni del fallimento dei singoli, individui cantieri1.
Ove si tratti di una domanda ex art. 2033 c.c., la domanda è infondata in diritto, in quanto il gestore Parte avrebbe dovuto continuare la gestione: se dunque il cantiere non ha poi avuto seguito, è perché ha rimeditato la convenienza dell'affare, così derogando al principio civilistico di buona gestione e
'rientrando' nell'alveo delle ipotesi disciplinate dal contratto.
Archiviate le considerazioni poste a fondamento della domanda riconvenzionale, rimane da esaminare la domanda azionata in via monitoria. Cont assume di aver provveduto all'acquisto dei beni di cui alla fattura 252/B2B del 30.12.2020: la conferma della intesa sull'acquisto e la successiva 'riallocazione' del costo si evince dal doc. n. 8, in cui
Part 1 Si consideri, peraltro, che la mail inviata da riferisce un compenso in ipotesi dovuto per il procacciamento degli affari. pagina 3 di 4 Parte
conferma che la somma era dovuta e che il pagamento sarebbe arrivato di lì a breve per via di un'erronea indicazione di un 10% in più. Cont assume di aver svolto i lavori di cui alla fattura 7/B2B del 31.01.21, come da computo metrico Parte allegato (doc. n. 9): la conferma dei lavori si desume dalla mail di in cui si richiede l'emissione delle fatture con le scadenze di 30/60/90 giorni.
Per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese seguono la soccombenza: si liquidano i massimi dello scaglione calibrato sul valore del decreto ingiuntivo, in quanto l'istruttoria è stata lunga e complessa e in quanto la domanda riconvenzionale è risultata infondata, avendo quindi parte opposta dovuto difendersi specificamente su quel punto;
l'importo viene aumentato del 50%, ex art. 4, co. 1 DM 55/14.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2995/21 RG, così decide: rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto, condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida in complessivi
€ 11.425,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opponente le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto opposto.
Parma, 02/04/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
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