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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/10/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa RO Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025 ha emesso la seguente SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1904/2024 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso dall' avv.to Pasquale Guastafierro, come in Parte_1 atti
- ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo in CP_1 virtù di procura generale alle liti, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.03.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accertare il proprio diritto alla percezione dell'assegno sociale, CP_1
a decorrere dal 01/8/2023 (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) e, per l'effetto, condannare l al pagamento in favore del CP_1 ricorrente dell'assegno sociale a decorrere dalla suddetta data, con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione.
Nello specifico ha esposto: in data 27/07/2023, presentava domanda amministrativa per la concessione dell'Assegno Sociale, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, allegando alla stessa, tutta la documentazione utile ai fini del riconoscimento della prestazione;
l' con provvedimento di reiezione del CP_1
22/09/2023 , rigettava la domanda di assegno sociale per il seguente motivo: " “… Lei rientra nelle soglie di reddito previste dalla legge unicamente per effetto di atti di donazione immobili con i quali il coniuge si è volontariamente privato di una possibile fonte di reddito)” ; avverso tale provvedimento in data 31/10/2023, la ricorrente inoltrava ricorso al Comitato Provinciale chiedendo l'annullamento CP_1 del provvedimento di reiezione, senza ottenere alcun riscontro in merito.
Si è costituito l resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. In CP_2 particolare, ha eccepito: l'improcedibilità del ricorso;
l'intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/70; il giudicato esterno a seguito della sentenza n. 2251/2019 in relazione alla domanda presentata nel 2018 per la medesima prestazione sempre dall'odierna ricorrente;
l'insussistenza del requisito reddituale. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate. Preliminarmente, con riferimento alle eccezioni preliminari, va affermata la procedibilità del ricorso essendo stato espletato ritualmente l'iter amministrativo e l'ammissibilità dello stesso, non essendo applicabile al caso in esame il disposto di cui all' art. 47 D.P.R. 639/70. Quanto all'eccepito giudicato esterno, osserva il Tribunale che la decisione del 2019, è relativa ad una domanda amministrativa del 2018 e non ha incidenza sul presente giudizio che trae origine da una domanda amministrativa del 27/07/2023. Invero, in materia assistenziale il giudicato copre solo ed esclusivamente i ratei relativi alla domanda rigettata. La domanda di prestazione assistenziale può essere sempre ripresentata dovendosi valutare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto al momento della domanda, trattandosi di elementi variabili. Né peraltro è possibile invocare le preclusioni del giudicato esterno con riferimento ad una mera valutazione giuridica degli elementi reddituali allora sottoposti al vaglio del Tribunale, atteso che “nei rapporti di durata, anche di lavoro, il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili” (Cass. lav.
Ordinanza n. 17223 del 18/08/2020 ). In altri termini, ciò che rileva ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale è la mera oggettività dello stato di bisogno all'attualità.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 3, comma 6°, della L. 335/95, i requisiti per poter beneficiare dell'assegno sociale sono i seguenti: - la cittadinanza italiana;
- la residenza in Italia;
- il compimento del 65° anno di età (attualmente 67);
- il non superamento di limiti reddituali previsti dalla legge (tenuto conto anche di quelli dell'eventuale coniuge).
Invero, l'assegno sociale, oggetto della pretesa attorea, è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini, italiani o stranieri, che si trovino in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, e che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale. Ebbene, nel caso di specie, pacifico il requisito anagrafico, sussiste il requisito reddituale;
invero, dalla documentazione allegata agli atti emerge che il ricorrente in riferimento non e' titolare di alcuna fonte di reddito. Ed invero dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente è in possesso sia del requisito anagrafico avendo lo stesso compiuto il 79° anno all'atto della domanda amministrativa, sia del requisito reddituale non essendo titolare di alcun reddito (cfr dichiarazione sostituiva di atto notorio – doc. 4). Inoltre, il ricorrente, è coniugato con la sig.ra la quale non è titolare di alcuna fonte di reddito come emerge CP_3 dalla documentazione allegata al presene ricorso. Quanto alle eccezioni dell' , si osserva che gli immobili di proprietà dell'istante CP_1 oltre a non essere locati, sono fonte di una rendita di modesta entità che non preclude in alcun modo il diritto alla prestazione assistenziale richiesta dal ricorrente. Inoltre, la circostanza che il ricorrente abbia donato il proprio patrimonio appare irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione oggetto di ricorso. La Corte di legittimità ha difatti chiarito che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (n. 21573 del 20/07/2023) Nella specie, tale volontà elusiva non è rinvenibile dagli elementi in atti. Sulla specifica questione oggetto di giudizio occorre poi prendere atto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. Lavoro (n. 288 del 13.03.2023) che ha puntualmente affermato che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021). ….. Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza… derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito…”. Deve ancora evidenziarsi che l'istante ha nelle ultime note evidenziato che la consistenza immobiliare attuale del ricorrente e del coniuge è rappresentata da immobili che per le condizioni di inagibilità in cui versano e per la modesta rendita catastale non possono essere locati in quanto non dotati dei requisiti di abitabili e non costituiscono fonte di reddito. In presenza dei presupposti di legge va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale a decorrere dalla domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, oltre agli interessi CP_1 legali come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede:
dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale a decorrere dalla domanda amministrativa (01.08.23) e condanna l' al pagamento in favore dello stesso dei CP_1 ratei maturati, nella misura di legge, oltre gli interessi legali;
condanna l a pagare in favore di parte ricorrente i compensi di lite, che liquida in € CP_1
1.312 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 14.10.25
IL GIUDICE
dr. RO Molè
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa RO Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025 ha emesso la seguente SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1904/2024 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso dall' avv.to Pasquale Guastafierro, come in Parte_1 atti
- ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo in CP_1 virtù di procura generale alle liti, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.03.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire accertare il proprio diritto alla percezione dell'assegno sociale, CP_1
a decorrere dal 01/8/2023 (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) e, per l'effetto, condannare l al pagamento in favore del CP_1 ricorrente dell'assegno sociale a decorrere dalla suddetta data, con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione.
Nello specifico ha esposto: in data 27/07/2023, presentava domanda amministrativa per la concessione dell'Assegno Sociale, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, allegando alla stessa, tutta la documentazione utile ai fini del riconoscimento della prestazione;
l' con provvedimento di reiezione del CP_1
22/09/2023 , rigettava la domanda di assegno sociale per il seguente motivo: " “… Lei rientra nelle soglie di reddito previste dalla legge unicamente per effetto di atti di donazione immobili con i quali il coniuge si è volontariamente privato di una possibile fonte di reddito)” ; avverso tale provvedimento in data 31/10/2023, la ricorrente inoltrava ricorso al Comitato Provinciale chiedendo l'annullamento CP_1 del provvedimento di reiezione, senza ottenere alcun riscontro in merito.
Si è costituito l resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. In CP_2 particolare, ha eccepito: l'improcedibilità del ricorso;
l'intervenuta decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/70; il giudicato esterno a seguito della sentenza n. 2251/2019 in relazione alla domanda presentata nel 2018 per la medesima prestazione sempre dall'odierna ricorrente;
l'insussistenza del requisito reddituale. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate. Preliminarmente, con riferimento alle eccezioni preliminari, va affermata la procedibilità del ricorso essendo stato espletato ritualmente l'iter amministrativo e l'ammissibilità dello stesso, non essendo applicabile al caso in esame il disposto di cui all' art. 47 D.P.R. 639/70. Quanto all'eccepito giudicato esterno, osserva il Tribunale che la decisione del 2019, è relativa ad una domanda amministrativa del 2018 e non ha incidenza sul presente giudizio che trae origine da una domanda amministrativa del 27/07/2023. Invero, in materia assistenziale il giudicato copre solo ed esclusivamente i ratei relativi alla domanda rigettata. La domanda di prestazione assistenziale può essere sempre ripresentata dovendosi valutare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto al momento della domanda, trattandosi di elementi variabili. Né peraltro è possibile invocare le preclusioni del giudicato esterno con riferimento ad una mera valutazione giuridica degli elementi reddituali allora sottoposti al vaglio del Tribunale, atteso che “nei rapporti di durata, anche di lavoro, il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili” (Cass. lav.
Ordinanza n. 17223 del 18/08/2020 ). In altri termini, ciò che rileva ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale è la mera oggettività dello stato di bisogno all'attualità.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 3, comma 6°, della L. 335/95, i requisiti per poter beneficiare dell'assegno sociale sono i seguenti: - la cittadinanza italiana;
- la residenza in Italia;
- il compimento del 65° anno di età (attualmente 67);
- il non superamento di limiti reddituali previsti dalla legge (tenuto conto anche di quelli dell'eventuale coniuge).
Invero, l'assegno sociale, oggetto della pretesa attorea, è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini, italiani o stranieri, che si trovino in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, e che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale. Ebbene, nel caso di specie, pacifico il requisito anagrafico, sussiste il requisito reddituale;
invero, dalla documentazione allegata agli atti emerge che il ricorrente in riferimento non e' titolare di alcuna fonte di reddito. Ed invero dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente è in possesso sia del requisito anagrafico avendo lo stesso compiuto il 79° anno all'atto della domanda amministrativa, sia del requisito reddituale non essendo titolare di alcun reddito (cfr dichiarazione sostituiva di atto notorio – doc. 4). Inoltre, il ricorrente, è coniugato con la sig.ra la quale non è titolare di alcuna fonte di reddito come emerge CP_3 dalla documentazione allegata al presene ricorso. Quanto alle eccezioni dell' , si osserva che gli immobili di proprietà dell'istante CP_1 oltre a non essere locati, sono fonte di una rendita di modesta entità che non preclude in alcun modo il diritto alla prestazione assistenziale richiesta dal ricorrente. Inoltre, la circostanza che il ricorrente abbia donato il proprio patrimonio appare irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione oggetto di ricorso. La Corte di legittimità ha difatti chiarito che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (n. 21573 del 20/07/2023) Nella specie, tale volontà elusiva non è rinvenibile dagli elementi in atti. Sulla specifica questione oggetto di giudizio occorre poi prendere atto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. Lavoro (n. 288 del 13.03.2023) che ha puntualmente affermato che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021). ….. Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza… derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito…”. Deve ancora evidenziarsi che l'istante ha nelle ultime note evidenziato che la consistenza immobiliare attuale del ricorrente e del coniuge è rappresentata da immobili che per le condizioni di inagibilità in cui versano e per la modesta rendita catastale non possono essere locati in quanto non dotati dei requisiti di abitabili e non costituiscono fonte di reddito. In presenza dei presupposti di legge va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale a decorrere dalla domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, oltre agli interessi CP_1 legali come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede:
dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale a decorrere dalla domanda amministrativa (01.08.23) e condanna l' al pagamento in favore dello stesso dei CP_1 ratei maturati, nella misura di legge, oltre gli interessi legali;
condanna l a pagare in favore di parte ricorrente i compensi di lite, che liquida in € CP_1
1.312 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 14.10.25
IL GIUDICE
dr. RO Molè