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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/06/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari –terza sezione civile- composta dai Magistrati
Dott. Salvatore GRILLO Presidente
Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia locativa, iscritta sotto il numero di ruolo
145/2024 affari contenziosi civili tra rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio De Meo Parte_1
-appellante-
c/
rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Controparte_1
Cordella
-appellata-
All'udienza del 12/3/2025, udita la discussione, la causa veniva decisa con lettura di dispositivo
[...] proponeva ricorso ex art. 702bis c.p.c., nei confronti Parte_2 di , chiedendo la restituzione dell'unità immobiliare consistente nella Parte_1 porzione di casa cantoniera sita a Foggia, località Borgo Cervaro, come meglio descritta in atti, concessa in locazione ad uso abitativo, con contratto del 19/2/2009, di durata quadriennale -rinnovabile- a , genitore del suddetto . Persona_1 Parte_1
Precisava di aver inviato raccomandata di tempestiva disdetta/diniego rinnovo -sei mesi prima della scadenza-, regolarmente ricevuta da il 30/6/2016, e di Persona_1 aver appreso solo in occasione dell'introduzione del procedimento di mediazione, che era deceduto in data 14/7/2019, deducendo quindi doversi ritenere Persona_1 abusiva l'occupazione dell'immobile da parte di . Parte_1
Tale ultimo si costituiva, non negando essere occupante dell'immobile, ma eccependo che il genitore, non aveva mai avuto conoscenza della lettera di Persona_1 disdetta,; veniva quindi contestata la documentazione ex adverso prodotta a riscontro, e disconosciuta la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto dalla ricorrente;
si sosteneva quindi che il contratto si era tacitamente rinnovato per altri Per_ quattro anni, e che il resistente era subentrato nella posizione del conduttore -il padre- in quanto erede.
Pagina 1 Deducendo anche di aver apportato, nel corso degli anni, notevoli migliorie all'immobile, chiedeva, in via riconvenzionale, il riconoscimento delle relative spettanze.
Disposto, in corso di causa, il mutamento del rito da sommario a locatizio, veniva emessa la sentenza n. 3086/2023 del 6/12/2023, con la quale il Tribunale di Foggia Per_ accoglieva la domanda proposta da condannando il al rilascio dell'immobile Pt_3 oggetto di causa, ed al pagamento delle spese di lite, rigettando la richiesta attinente alle migliorie.
Qualificando l'azione di rilascio proposta, quale azione di restituzione, riteneva il
Tribunale che:
I) Vi era la prova del contratto di locazione intercorso con , e sulla Persona_1 relativa durata;
II) Risultava esser provata la comunicazione di disdetta/diniego rinnovo contratto;
III) Infondate dovevano ritenersi le asserzioni concernenti la mancata conoscenza, da parte del conduttore, , della missiva di disdetta;
Persona_1
Risultando essere la disdetta inviata all'indirizzo dell'immobile oggetto di locazione, nella disponibilità di , ed essendo tale missiva stata consegnata a familiare Persona_1 convivente, dovendone conseguire la presunzione di effettiva conoscenza, e non essendo dal resistente, stata fornita alcuna prova per il relativo superamento;
IV) Alcuna rilevanza aveva il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento
Posto che la missiva era stata consegnata a familiare convivente del destinatario, e che ai fini del disconoscimento occorreva che il documento fosse proveniente dalla parte del processo, essendo la ricevuta posta invece proveniente da terzo, e non sortendo quindi il disconoscimento, alcun effetto di inutilizzabilità, potendo comunque essere valutata, con valore indiziario, unitamente agli altri elementi del giudizio
V) Generiche e prive di riscontri, dovevano ritenersi le contestazioni formulate dal resistente, sulla mancata conoscenza della disdetta da parte di , Persona_1
VI) Doveva, stante tale comunicazione, ritenersi la cessazione degli effetti del contratto di locazione, e l'obbligo di restituire l'immobile;
VII) Non poteva ritenersi, stante la constatata cessazione degli effetti del contratto, Per_ esservi diritto al subentro del e titolo per l'occupazione dell'immobile de quo;
VIII) Non poteva desumersi alcuna tacita volontà di prosecuzione dell'originario Par rapporto da parte di
Pur essendo il relativo procedimento di mediazione stato avviato a distanza di anni dalla comunicazione di disdetta/diniego;
IX) Alcuna rilevanza poteva assumere la mancata manifestazione delle ragioni sottese alla richiesta di restituzione dell'immobile,
Non vertendosi in ipotesi di diniego del rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza
X) Alcuna dimostrazione era stata data dal resistente, su quanto asserito circa le apportate migliorie
Non potendosi acquisire riscontri a mezzo di una ctu, da ritenere meramente esplorativa, stante la mancanza di allegazioni e prove.
Pagina 2 Per_
Il proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza, ed il rigetto delle avverse richieste, ed adducendo quali motivi
1) L'erroneità della motivazione e vizio della decisione impugnata per aver ritenuto Par provata la disdetta da parte di al contratto di locazione alla seconda scadenza del 31/12/20216.
2) La violazione e/o falsa applicazione degli artt. gli artt. 2702 c.c. e 214 e ss c.p.c. per quanto ritenuto sulla valenza del disconoscimento;
3) L'erroneità e contraddittorietà della motivazione e vizio della decisione impugnata per quanto valutato dal Tribunale sul riparto dell'onere della prova in merito alla conoscibilità della disdetta, oltre che sul valore probatorio della stessa in mancanza della procedura di verificazione della scrittura disconosciuta ai sensi degli arti. 214
e ss c.p.c.
4) L'erroneità della motivazione e vizio della decisione impugnata, per aver escluso la proroga del contratto di locazione
5) La violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della L. 392/78' che prevede la successione nel contratto in caso di morte del conduttore Par
Si costituiva contestando gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'appello, e sollevando contestazione anche ex art. 345 c.p.c., a fronte dei nuovi e differenti rilievi formulati per la prima volta nell'atto di appello.
Ed ancora si deduceva, con le note conclusive, esser sopravvenuta la carenza della condizione dell'azione, dovendosi comunque, ed al più, individuare la cessazione del contratto al 31/12/2024.
**************************************
L'appello deve ritenersi infondato.
L'impugnazione verte principalmente su quanto sostenuto circa il mancato ricevimento della comunicazione di diniego di rinnovo del contratto di locazione, da parte del conduttore , padre dell'appellante . Persona_1 Parte_1
Tale ultimo sostiene difatti che, in mancanza di riscontri sulla consegna di tale comunicazione, il contratto di locazione si sarebbe rinnovato -non essendo ravvisabile il relativo diniego- per un altro quadriennio, con subentro dell'appellante -quale erede del padre-, nella posizione del conduttore, asserendo pertanto doversi ritenere legittima l'occupazione dell'immobile concesso in locazione, perché sorretta da idoneo titolo.
L'argomento principale, in forza del quale si sostiene esser derivati gli effetti testè indicati, si appalesa infondato.
In atti risulta esser stata prodotta la ricevuta relativa alla spedizione della missiva di diniego, e la correlata ricevuta di consegna al destinatario.
Tale ricevuta attesta che la consegna è avvenuta all'indirizzo del destinatario, ed a mani di
“familiare convivente”, come ben evincibile dalla spunta della specifica voce riportata sul documento.
Nell'apposito spazio sottostante, è riprodotta la firma -illeggibile- del soggetto che ha ricevuto la missiva.
Pagina 3 L'agente postale ha quindi, con la sottoscrizione apposta sulla ricevuta di consegna, attestato di aver consegnato la missiva all'indirizzo di destinazione, ed a familiare convivente del destinatario, apponendo la data dell'avvenuta consegna.
Va al riguardo considerato che, per quanto chiarito dalla S.C. (Cass. sez. I, n. 1686/2023) ai fini della consegna del plico al domicilio del destinatario, gli adempimenti richiesti all'operatore dell'ufficio postale, sono concernenti l'individuazione della persona destinataria, e quindi del soggetto legittimato alla ricezione, che va ad apporre la propria firma sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
A tanto consegue -per quanto precisato sempre dalla pronuncia della S.C. testè indicata- che, anche qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto
è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intelleggibile -come nel caso di specie-, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è comunque assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700
c.c., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui
è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale).
Deve quindi presumersi e desumersi che la missiva de qua sia, in quanto ritualmente consegnata a familiare convivente, pervenuta alla conoscenza del destinatario
[...]
, conduttore dell'immobile. Per_1
Deve per l'effetto ritenersi che il conduttore abbia avuto cognizione del diniego della rinnovazione d contratto, tanto discendendo da quanto previsto ex artt. 1334 e 1335 c.c.
Non risultano difatti, a fronte della relativa presunzione, esser stati forniti elementi confutativi dall'odierno appellante.
Va al riguardo considerato che la missiva è stata inviata a mezzo delle , e CP_2 con le modalità di “raccomandata1” “con prova di consegna”, all'indirizzo del destinatario
-presso la casa cantoniera concessa in locazione-, così come chiaramente si Persona_1 evince dalla apposita produzione documentale versata in atti.
E' quindi individuabile l'operatore postale di specie, così come sono individuabili l'oggetto della spedizione, e le relative modalità, anche di consegna.
La consegna risulta essere stata effettuata all'indirizzo di residenza del , Persona_1 così come da richiesta formulata dalla e per le finalità indicate nella missiva - CP_3 diniego rinnovo-.
A fronte di tali riscontri, l'appellante si è limitato ad effettuate un mero disconoscimento,
e contestazioni comunque inidonee, peraltro avverso un documento -la ricevuta di consegna- che non risulta riportare la firma del medesimo , tanto non Parte_1 potendosi evincere dal documento de quo, e non essendovi prova in tal senso.
Va difatti rilevato che la firma apposta sulla ricevuta di consegna è illeggibile, e non può ritenersi riconducibile, in mancanza di specifica identificazione sulla medesima (ricevuta), all'appellante.
Tale ultimo peraltro asserisce di essere stato l'unico familiare convivente con il
[...]
, ma senza fornire alcun riscontro al riguardo. Per_1
Non sono quindi ravvisabili i presupposti applicativi dell'art. 214 c.p.c., posto che il disconoscimento deve essere attinente a scritture redatte o sottoscritte da colui che lo
Pagina 4 effettua;
i relativi presupposti non ricorrono -per quanto testè rilevato- nel caso di specie,
e corretto e condivisibile si appalesa quanto al riguardo argomentato in prime cure.
Va quindi considerato che la contestazione, comunque sollevata, sulla idoneità dei supporti documentali prodotti a sostegno della avvenuta consegna della missiva de qua, non assume, a fronte della valenza probatoria dei riscontri evincibili ex actis, così come innanzi considerata -e tenendo conto di quanto chiarito dalla S.C. in precedenza richiamata-, alcuna rilevanza in termini confutativi.
Non si appalesano, per quanto innanzi, conferenti le censure mosse dall'appellante, laddove si deduce che:
a) l'avviso di cui trattasi non risulta spedito e/o recapitato a mezzo del servizio postale per cui nulla prova al riguardo e quindi non opera alcuna presunzione di conoscenza;
Deve qui ribadirsi quanto già sopra rilevato sull'utilizzo del servizio di , e CP_2 riconducibilità al medesimo della spedizione e consegna;
ed anche quanto già considerato sulla valenza probatoria dei documenti prodotti a sostegno, e sull' effetto conoscitivo presumibile, rispetto al quale il destinatario avrebbe dovuto dare prova contraria;
b) risulta erroneamente invertito l'onere della prova sulla conoscibilità da parte del di un avviso mai spedito e mai recapitato;
Persona_1
Si richiama al riguardo, quanto testè precisato c) non si è tenuto conto del disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce all'avviso che non può essere del in quanto qualificato “familiare Persona_1 convivente” e quindi può essere stata apposta solo da , unico Parte_1 convivente, che però l'ha disconosciuta.
Già sopra è stata rilevata la insuscettibilità di applicazione dell'art. 214 c.p.c., dovendosi peraltro considerare che non vi è prova in atti sul fatto che l'appellante sia stato l'unico familiare convivente del , o che possa aver ricevuto la missiva di specie;
Persona_1
d) risultano erroneamente applicati gli artt. 2702 c.c. e 214 e ss c.p.c. poiché il documento disconosciuto proverrebbe - in ipotesi - dalla parte stessa ( Parte_1
familiare convivente) e non da un terzo ( ) peraltro deceduto;
[...] Persona_1
e) non si è tenuto conto, quindi, che la scrittura disconosciuta e non verificata non è utilizzabile da parte attrice.
Al riguardo già è stato chiarito che non possono esser ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 214 c.p.c., potendosi solo procedere alla valutazione della contestazione concernente valenza probatoria del documento, già in precedenza vagliata, e per quanto innanzi argomentato.
In definitiva deve ritenersi che le contestazioni mosse dall'appellante, in quanto concernenti l'inidoneità probatoria della missiva prodotta da non sono Controparte_4 idonee a contrastare la valenza dei riscontri forniti, che si appalesano utili al fine di consentire di ritenere che la missiva di diniego della proroga del contratto, è andata a buon fine.
Va ancora considerato che, anche quanto contestato sulla carenza di indicazione/apposizione di data, sigla o timbro postale o numero di raccomandata e/o codice a barre, non può comportare, a fronte della verifica dei riscontri documentali in atti, la ravvisabilità della asserita carenza probatoria.
Pagina 5 Chiara ed evidente risulta essere la prova dell'avvenuta spedizione dall'Ufficio di
[...]
, come desumibile dalla correlata documentazione in atti versata, e nella specie dal CP_2 modulo di consegna della missiva alle Poste, intestato “raccomandata 1”, che riporta tutti gli identificativi dell'operazione, come constatabile ictu oculi dal documento de quo.
Va anche considerato che, se nell'avviso di ricevimento manca il numero della raccomandata (che viene attribuito dall'ufficio postale, non dal mittente) tale omissione non è idonea ad inficiare la prova dell'avvenuta consegna, né può indurre ex sé,
a ritenere la mancata corrispondenza tra quella missiva e la ricezione del relativo plico, essendo onere del destinatario dimostrare che l'avviso di ricevimento in questione era relativo ad un plico contenente una missiva di contenuto diverso ovvero privo di qualsivoglia contenuto (cfr. Cass. 22/10/2013, n. 23920).
Nella specie si rileva che l'avviso di ricevimento, è prodotto a corredo ed unitamente al relativo documento di consegna presentato alle Poste (“raccomandata1”), e reca la data di consegna, la sottoscrizione del soggetto cui il plico fu consegnato, e quella dell'incaricato della spedizione.
Infondata si appalesa anche la doglianza relativa alla apposizione “a penna” della data di consegna, dovendosi al riguardo rilevare che l'agente postale non è, al momento della consegna al domicilio del destinatario, munito di timbri, o strumenti meccanici che possano comportare la stampigliatura della data e di timbri sulla ricevuta di consegna, non potendosi che limitare ad annotare, al momento della consegna, la data, ed a individuare il soggetto destinatario della consegna -se il destinatario stesso, o un familiare, o altro soggetto abilitato alla ricezione-, apponendo quindi la propria sigla a conferma di quanto verificato.
Tali operazioni sono state nella specie compiute, ed hanno, si ribadisce, valore di riscontro a fronte del quale l'appellante avrebbe dovuto fornire la prova idonea a superare la relativa presunzione, ed ad invalidare quanto attestato.
Va peraltro considerato che la volontà manifestata, risulta esser inequivocabilmente riconducibile al suddetto Ente, come si evince anche dalla intestazione della missiva inviata al conduttore.
Tanto trova conferma nella iniziativa giudiziale volta ad ottenere la restituzione dell'immobile, intrapresa proprio a seguito del diniego del rinnovo de quo loquimur;
la missiva è peraltro siglata da soggetto identificabile, che deve presumersi -in mancanza di contrari riscontri- esser munito dei poteri rappresentativi al riguardo, essendo la volontà - Par ed il diniego della proroga- della comunque stata confermata con l'azione proposta per il rilascio del bene.
Va inoltre osservato che, secondo quanto statuito dalla S.C., (Cass. 22/05/2015, n.
10630) la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, presunzione rispetto alla quale, grava sul destinatario la prova di ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto.
L'infondatezza del motivo principale, concernente la mancanza di prova sulla comunicazione di diniego, comporta conseguenti effetti sulla valutazione di fondatezza di
Pagina 6 tutte le ulteriori deduzioni e richieste, concernenti il prosieguo del contratto, il subentro dell'appellante, e quindi la legittimità dell'occupazione.
Dovendo, per effetto della tempestiva disdetta, ritenersi cessati gli effetti del contratto, deve quindi escludersi la possibilità del subentro nel contratto dell'appellante in qualità di erede del padre, dovendosi l'occupazione dell'appellante, ritenere sine titulo, essendo venuto meno il relativo supporto contrattuale, in conseguenza del diniego comunicato.
Né può ritenersi recepibile quanto asserito dall'appellante, sulla configurabilità della Par proroga del rapporto contrattuale, e della tacita adesione di in tal senso, e la relativa desumibilità dal decorso del lungo lasso di tempo tra comunicazione di diniego ed iniziativa giudiziale.
Depone, in senso nettamente contrario, la formulata richiesta di restituzione da parte di Par
che, se pur giudizialmente (e stragiudizialmente, con il procedimento di mediazione) formulata a distanza di notevole lasso di tempo, rispetto alla comunicazione di diniego, integra una manifestazione di volontà confermativa in tal senso, che non consente di desumere il tacito assenso alla proroga del rapporto, ed in data successiva alla scadenza indicata nella missiva di diniego, ed è incompatibile con una eventuale -e tacita- volontà di prorogare la durata del contratto per il periodo quadriennale oggetto degli accordi.
Ad ulteriore conforto di tali considerazioni, va rilevato che l'appellante non ha, nonostante l'avvenuto decesso del genitore e sin dal luglio 2019, effettuato alcuna comunicazione alla Par e per un eventuale subentro nel rapporto contrattuale, persistendo nella occupazione dell'immobile, senza neppure cercare di legittimare la propria condizione, ed omettendo scientemente qualsiasi segnalazione, all'Ente locatore, sul mutamento della situazione.
Quanto poi alla questione sollevata sulla condizione dell'azione e correlata alla scadenza contrattuale antecedente alla presente decisione, va considerato che oggetto del contendere è si la condanna al rilascio, ma anche la verifica della cessazione dei relativi effetti in data antecedente ed in conseguenza della contestata comunicazione di diniego, questioni che non possono ritenersi assorbite dall'intervenuta scadenza del 31/12/2024. Per_
Va inoltre rilevato che il non ha proposto appello avverso il rigetto della domanda riconvenzionale relativa al riconoscimento delle migliorie.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese, parametrate allo scaglione indeterminabile complessità bassa, valori minimi.
Alla pronunzia di rigetto consegue, per quanto previsto dall' art. 13 comma 1quater del
D.P.R. 115/2002, la condanna dell'appellante al pagamento della somma di importo pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III^ sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 3086/2023 del 6/12/2023 del Tribunale di Foggia, così provvede:
1) Rigetta l'appello:
2) Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidandole Parte_1 in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso forfetario IVA e CNA come per legge;
3) Dichiara che è tenuto, per quanto previsto dall' art. 13 comma Parte_1
1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Pagina 7 Così deciso in Bari, addì 11/6/2025
Il Consigliere est.
Dott. Antonello Vitale
Pagina 8
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo