Sentenza 1 febbraio 1974
Massime • 2
La motivazione, quale presupposto logico e giuridico della sentenza, ben puo servire a chiarire e integrare le effettive statuizioni contenute nel dispositivo, dovendo essere interpretata la volonta del giudice da tutto quanto enunciato nella motivazione e nel dispositivo, da coordinarsi in rapporto logico anche per correggere eventuali imprecisioni contenute nel dispositivo stesso. ( Conf 882'69, mass n 339246).*
L'Onere della prova presuppone la contestazione, quanto meno implicita, dei fatti collegati, per cui quelli non controversi non debbono essere dimostrati proprio perche non oggetto di prova. ( V 1845'73, mass n 364850).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/1974, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1974 |
Testo completo
La motivazione, quale presupposto logico e giuridico della sentenza, ben puo servire a chiarire e integrare le effettive statuizioni contenute nel dispositivo, dovendo essere interpretata la volonta del giudice da tutto quanto enunciato nella motivazione e nel dispositivo, da coordinarsi in rapporto logico anche per correggere eventuali imprecisioni contenute nel dispositivo stesso. ( Conf 882'69, mass n 339246).*