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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/10/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 896/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NT MO Presidente
Alice Croci Giudice
HE OI Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 896/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Maria Augusta Landi Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sara Controparte_1 C.F._2
Consani
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: 1) Affidamento condiviso dei figli e con Per_1 Per_2 collocamento paritario tra i genitori e residenza e domicilio presso la madre: in particolare i figli staranno da un genitore una settimana dall'uscita di scuola o alle ore 12 del lunedì sino all'entrata a scuola o alle ore 12 del lunedì successivo e con l'altro genitore la settimana successiva;
2) durante le vacanze estive (periodo non scolastico) i genitori potranno tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie proseguirà l'alternanza settimanale consueta con la garanzia che ad anni alterni un genitore starà con i figli il 25 – 26 dicembre e con l'altro 31 dicembre – 1 gennaio;
durante le vacanze pasquali proseguirà l'alternanza settimanale consueta con la garanzia che ad anni alterni un genitore starà con i figli per Pasqua e con l'altro per Pasquetta;
3) nel giorno del compleanno dei figli i genitori concorderanno preventivamente tra di loro un periodo nell'arco della giornata da trascorrere con entrambi i figli;
4) i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso ciascuno di essi e conseguentemente sosterranno nella misura del 50% ciascuno anche le spese per la mensa scolastica;
5) l'assegno unico e universale sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) i genitori si suddivideranno nella misura del 50% le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli da intendersi quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020:
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione della prole;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione della prole;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Lezioni private (ripetizioni); Stages e corsi di lingua, di musica
(ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dalla prole;
Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); Attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.): in relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms,
e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate;
7) in deroga al predetto protocollo sulle spese straordinarie i genitori concordano che la spesa della eventuale baby sitter, che si renda necessaria in mancanza di possibilità dell'altro genitore di accudire i figli, sarà ad integrale carico del genitore che ne usufruirà;
8) tenuto conto che i genitori sono militari in servizio, la signora presso la Controparte_1
SE A.EC ER di SA ed il signor presso la SE ER di SA, Parte_1 si sono accordati per la gestione delle attività lavorative, previa disponibilità dell'altro genitore e con preavviso di almeno 30 giorni nel seguente modo:
a) qualora un genitore si recasse all'estero per delle missioni corrisponderà all'altro genitore €
200 a settimana a titolo esemplificativo se un genitore starà fuori per 4 settimane es. 1 settembre
2025 – 28 settembre 2025 verserà all'altro genitore la somma di € 800 essendo 4 settimane: la corresponsione della somma maturata avverrà entro il 25 di ogni mese, durante l'assenza, alla riscossione dello stipendio per € 400 ed il saldo avverrà entro un mese dal rientro della missione;
b) le attività operative, addestrative ed esercitazioni in Italia e all'estero, comprese quelle nella sede di servizio, con durata superiore a 6 giorni o comunque che impediscano al genitore che le effettua di poter gestire i figli nella settimana spettante da calendario, potranno essere svolte per una durata massima di 14 giorni consecutivi, e i giorni di impossibilità a tenere i figli dovranno essere recuperati nelle modalità concordate preventivamente tra i genitori;
c) i servizi armati e non, di caserma e presidiari con durata inferiore a 6 giorni, attività addestrative di lancio ed attività addestrative di tiro dovranno essere gestiti ed eseguiti nella settimana che i figli saranno con l'altro genitore;
d) i servizi armati e non, di caserma e presidiari con durata superiore a 6 giorni o comunque che impediscano al genitore che li effettua di poter gestire i figli nella settimana spettante da calendario, potranno essere svolti per una durata massima di 14 giorni consecutivi ed i giorni di impossibilità a tenere i figli dovranno essere recuperati nelle modalità concordate preventivamente tra i genitori;
9) qualora il signor si dovesse recare in missione all'estero per un periodo Parte_1 superiore a 30 giorni, la signora si rende disponibile ad accordarsi con la Controparte_1 signora , compagna del signor e madre del piccolo , Parte_2 Parte_1 Persona_3 affinché alla sola presenza sua e della signora i figli , e Parte_2 Per_1 Per_2 Per_3 si incontrino per due volte al mese per una durata di un'ora ciascuna. Spese di lite compensate tra le parti.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.3.2025 presso l'intestato Tribunale, , ha chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni previste dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
448/2024, emessa dal Tribunale di Lucca all'esito del proc. n. 3039/2023, ed in particolare: il collocamento e domicilio dei figli e presso entrambi i genitori, con residenza presso Per_1 Per_2 la madre;
la previsione di un regime di frequentazione paritario;
la revoca del contributo al mantenimento, o in subordine la sua rideterminazione;
la suddivisione delle spese straordinarie al
50% tra entrambi i genitori. A sostegno del ricorso, ha dedotto che il mutamento delle condizioni economiche e le nuove esigenze familiari, quali la nascita di un nuovo figlio, non gli consentivano di far fronte agli obblighi di mantenimento previsti dalla sentenza di divorzio.
Con comparsa depositata il 10.7.2025, si è costituita , la quale ha dato Controparte_1 atto di aver trovato un accordo con il alle condizioni riportate in epigrafe. Pt_1
All'udienza del 17.9.2025, davanti al giudice delegato, le parti comparse personalmente sono state ascoltate e hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio al quale si sono riportate.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., senza concessione di termini per memorie conclusive.
***
Ritiene il Collegio che, a modifica della precedente regolamentazione, debbano essere recepite le condizioni condivise riportate nelle conclusioni rassegnate dalle parti, siccome rispondenti all'interesse dei figli minorenni e e non contrarie alla legge. Per_1 Per_2
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come da accordo tra le parti, precisato all'udienza del 17.9.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 448/2024 del Tribunale di Lucca, recepisce l'accordo delle parti da intendersi qui trascritto e dispone pertanto in conformità al medesimo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio in data 16.10.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
HE OI NT MO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NT MO Presidente
Alice Croci Giudice
HE OI Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 896/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Maria Augusta Landi Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sara Controparte_1 C.F._2
Consani
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: 1) Affidamento condiviso dei figli e con Per_1 Per_2 collocamento paritario tra i genitori e residenza e domicilio presso la madre: in particolare i figli staranno da un genitore una settimana dall'uscita di scuola o alle ore 12 del lunedì sino all'entrata a scuola o alle ore 12 del lunedì successivo e con l'altro genitore la settimana successiva;
2) durante le vacanze estive (periodo non scolastico) i genitori potranno tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie proseguirà l'alternanza settimanale consueta con la garanzia che ad anni alterni un genitore starà con i figli il 25 – 26 dicembre e con l'altro 31 dicembre – 1 gennaio;
durante le vacanze pasquali proseguirà l'alternanza settimanale consueta con la garanzia che ad anni alterni un genitore starà con i figli per Pasqua e con l'altro per Pasquetta;
3) nel giorno del compleanno dei figli i genitori concorderanno preventivamente tra di loro un periodo nell'arco della giornata da trascorrere con entrambi i figli;
4) i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso ciascuno di essi e conseguentemente sosterranno nella misura del 50% ciascuno anche le spese per la mensa scolastica;
5) l'assegno unico e universale sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) i genitori si suddivideranno nella misura del 50% le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli da intendersi quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 7/10/2020:
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione della prole;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione della prole;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Lezioni private (ripetizioni); Stages e corsi di lingua, di musica
(ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dalla prole;
Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); Attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.): in relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms,
e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate;
7) in deroga al predetto protocollo sulle spese straordinarie i genitori concordano che la spesa della eventuale baby sitter, che si renda necessaria in mancanza di possibilità dell'altro genitore di accudire i figli, sarà ad integrale carico del genitore che ne usufruirà;
8) tenuto conto che i genitori sono militari in servizio, la signora presso la Controparte_1
SE A.EC ER di SA ed il signor presso la SE ER di SA, Parte_1 si sono accordati per la gestione delle attività lavorative, previa disponibilità dell'altro genitore e con preavviso di almeno 30 giorni nel seguente modo:
a) qualora un genitore si recasse all'estero per delle missioni corrisponderà all'altro genitore €
200 a settimana a titolo esemplificativo se un genitore starà fuori per 4 settimane es. 1 settembre
2025 – 28 settembre 2025 verserà all'altro genitore la somma di € 800 essendo 4 settimane: la corresponsione della somma maturata avverrà entro il 25 di ogni mese, durante l'assenza, alla riscossione dello stipendio per € 400 ed il saldo avverrà entro un mese dal rientro della missione;
b) le attività operative, addestrative ed esercitazioni in Italia e all'estero, comprese quelle nella sede di servizio, con durata superiore a 6 giorni o comunque che impediscano al genitore che le effettua di poter gestire i figli nella settimana spettante da calendario, potranno essere svolte per una durata massima di 14 giorni consecutivi, e i giorni di impossibilità a tenere i figli dovranno essere recuperati nelle modalità concordate preventivamente tra i genitori;
c) i servizi armati e non, di caserma e presidiari con durata inferiore a 6 giorni, attività addestrative di lancio ed attività addestrative di tiro dovranno essere gestiti ed eseguiti nella settimana che i figli saranno con l'altro genitore;
d) i servizi armati e non, di caserma e presidiari con durata superiore a 6 giorni o comunque che impediscano al genitore che li effettua di poter gestire i figli nella settimana spettante da calendario, potranno essere svolti per una durata massima di 14 giorni consecutivi ed i giorni di impossibilità a tenere i figli dovranno essere recuperati nelle modalità concordate preventivamente tra i genitori;
9) qualora il signor si dovesse recare in missione all'estero per un periodo Parte_1 superiore a 30 giorni, la signora si rende disponibile ad accordarsi con la Controparte_1 signora , compagna del signor e madre del piccolo , Parte_2 Parte_1 Persona_3 affinché alla sola presenza sua e della signora i figli , e Parte_2 Per_1 Per_2 Per_3 si incontrino per due volte al mese per una durata di un'ora ciascuna. Spese di lite compensate tra le parti.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.3.2025 presso l'intestato Tribunale, , ha chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni previste dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
448/2024, emessa dal Tribunale di Lucca all'esito del proc. n. 3039/2023, ed in particolare: il collocamento e domicilio dei figli e presso entrambi i genitori, con residenza presso Per_1 Per_2 la madre;
la previsione di un regime di frequentazione paritario;
la revoca del contributo al mantenimento, o in subordine la sua rideterminazione;
la suddivisione delle spese straordinarie al
50% tra entrambi i genitori. A sostegno del ricorso, ha dedotto che il mutamento delle condizioni economiche e le nuove esigenze familiari, quali la nascita di un nuovo figlio, non gli consentivano di far fronte agli obblighi di mantenimento previsti dalla sentenza di divorzio.
Con comparsa depositata il 10.7.2025, si è costituita , la quale ha dato Controparte_1 atto di aver trovato un accordo con il alle condizioni riportate in epigrafe. Pt_1
All'udienza del 17.9.2025, davanti al giudice delegato, le parti comparse personalmente sono state ascoltate e hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di divorzio al quale si sono riportate.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., senza concessione di termini per memorie conclusive.
***
Ritiene il Collegio che, a modifica della precedente regolamentazione, debbano essere recepite le condizioni condivise riportate nelle conclusioni rassegnate dalle parti, siccome rispondenti all'interesse dei figli minorenni e e non contrarie alla legge. Per_1 Per_2
L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese relative al presente giudizio, come da accordo tra le parti, precisato all'udienza del 17.9.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 448/2024 del Tribunale di Lucca, recepisce l'accordo delle parti da intendersi qui trascritto e dispone pertanto in conformità al medesimo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Lucca, così deciso nella camera di consiglio in data 16.10.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
HE OI NT MO