Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 09.04.2025 deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 92/ 2024
promossa da
Codice Fiscale 1 rappresentato e difeso dall'avv. OLINDO Parte 1 C.F.
DI FRANCESCO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
CP_1 in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'11.01.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 591 2023 000010017 31 000, notificato il
03.01.2024, col quale l'CP_1 di Agrigento gli ha intimato il pagamento della somma di euro
17.186, 59 a titolo di contributi commercianti per i periodi dal 01/2017 al 12/2021 deducendo la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'atto per insussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla gestione commercianti;
ha eccepito, altresì, il difetto di motivazione dell'atto
Costituitosi in giudizio, l'ente previdenziale argomentava variamente l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Con condanna alle spese di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
Preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata.
Invero, l'avviso di addebito impugnato afferisce contributi fissi relativi alla quarta rata del
2017 (da pagarsi il 16/02/2018), le quattro rate del 2018, le quattro rate del 2019, le prime tre rate del 2020 e la quarta rata del 2021; pertanto, tenuto conto del fatto che il termine quinquennale è stato sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in virtù della normativa emergenziale emanata durante il periodo di pandemia dovuta al Covid-19, al momento della notifica dell'atto (03.01.2024) esso non era ancora decorso.
Giova passare in rassegna le ulteriori eccezioni sollevate.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione relativa alla mancata notifica dell'avviso bonario posto che non esiste alcun atto presupposto dell'avviso di addebito, la cui mancanza determini l'invalidità dell'atto finale;
difatti, è lo stesso art. 24, co. 2, D.lgs. n. 46/99 a precisare che l' CP_1 ha la facoltà e non l'obbligo di inviarlo, specificando opportunamente: "L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore.
L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagarele somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento".
Parimenti deve argomentarsi con riferimento all'eccezione afferente l'inesistenza giuridica della notifica dell'avviso di addebito;
va all'uopo rilevato che nella procedura finalizzata alla riscossione, la notificazione dell'atto impositivo - cartella esattoriale e/o avviso di addebito - con il quale il Concessionario e/o l'Ente impositore avviano l'attività di recupero del credito, segue regole sue proprie che si ricavano dal combinato disposto degli artt. 26
D.P.R. n. 602/1973 e 60 D.P.R. n. 600/1973 in relazione alle norme contenute nel D.lg.vo n.46/99 e del D.L. n.78/2010 art. 30, comma 4, secondo cui, per quel che qui rileva, "L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e CP_1 dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento"; pertanto, l'avviso di addebito impugnato risulta opportunamente notificato a mezzo del servizio postale così come normativamente previsto.
Inoltre, l'atto opposto risulta sottoscritto essendo stato indicato il nominativo del responsabile ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 e risultando ivi apposta la firma autografa dello stesso (cfr. allegati al ricorso).
Quanto poi alle ulteriori doglianze afferenti vizi formali, le stesse risultano infondate considerato che nell'avviso di addebito impugnato risultano chiaramente indicati tanto i dati anagrafici del contribuente-debitore, quanto i tributi, gli anni di imposizione, l'ente impositore, nonché il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.
Passando al merito della questione, emerge che l'avviso di addebito opposto trae origine dall'iscrizione effettuata d'ufficio dall'ente previdenziale, a seguito dell'operazione
Poseidone, alla gestione commercianti, in quanto socio accomandatario dal 2006 al
08.04.2021 della società del settore terziario Nobile demolizioni s.a.s. di Pt 1 dove poi ha assunto la qualifica di amministratore unico (cfr. allegati alla memoria di costituzione).
Ebbene, in punto di diritto, va evidenziato che la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali è stata modificata dall'art. 1, comma 203, della legge n.
662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma 1, della legge n. 160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti delle attività commerciali di cui alla legge 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti,
siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Con particolare riferimento al tema delle condizioni necessarie per l'insorgere dell'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti del socio accomandatario la Corte di Cassazione ha chiarito che "Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l.n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza" (v. Cass. n. 3835 del 2016 e Cass. n.
5210 del 2017; in senso conforme v. altresì Cass. n. 2665 del 2021, ove si puntualizza che la ricorrenza di tali presupposti dev'essere provata dall' Controparte_2 ).
In particolare, come precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3240/2010,
l'assicurazione obbligatoria "è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa".
Orbene, con riguardo al riparto dell'onere probatorio, va rilevato che nei giudizi di opposizione ad avviso di addebito l'opposto, benché convenuto in senso formale, è attore sostanziale del procedimento per opposizione e, incombe, pertanto, su quest'ultimo l'onere di provare le ragioni del proprio credito (ex multis, Cassazione n. 4286/1994 e n. 3175/1974);
in particolare, l'onere della prova dei predetti caratteri di abitualità e prevalenza, secondo un consolidato principio di diritto, è a carico dell'Istituto assicuratore titolare della pretesa contributiva (cfr. Cass. sent. n. 3835/2016). Nel caso di specie, l' CP_2 assicuratore non ha offerto in giudizio elementi di prova atti a abbia svolto lavoro personale in via prevalente ed abituale dimostrare che il Pt 1
all'interno dell'impresa negli anni cui si riferisce l'avviso di addebito impugnato.
Pertanto, l'iscrizione del ricorrente operata d'ufficio alla Gestione commercianti risulta viziata in quanto effettuata in mancanza dei necessari presupposti di legge e ne va ordinata la cancellazione, con la conseguenza che non sono dovuti i contributi quantificati nell'avviso di addebito impugnato.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione risulta, quindi, meritevole di accoglimento. Il peso delle spese segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), senza considerare la fase istruttoria - non tenuta - e nell'importo minimo per lo scaglione di riferimento, vista la natura delle questioni decisorie affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 591 2023 000010017 31 000 e, per l'effetto, lo annulla;
condanna l' CP_1 al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 09/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo