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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Sent. N. Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere dr. Rosa Larocca Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 406 del ruolo generale appelli dell'anno 2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di mandato in atti, dall'avv. Gianalberto Caradonna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, alla via De Rossi n. 16;
APPELLANTE
E (C.F.: , rappresentata e difesa, in Controparte_1 C.F._2
virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Rosa Maria Urga e Filomena Tosti ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Urga, alla via Timmari n. 27;
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - appello avverso la sentenza n.
96/2024, pubblicata in data 29.01.2024, del Tribunale Civile di Matera.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata: 1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) revocare il decreto ingiuntivo n. 284/2022, pubblicato in data 21.06.2022, nell'ambito del giudizio n. 970/2022, integralmente, per i motivi di cui ai punti 4, 5 e 6 del presente atto, nella misura dedotta ai punti 1,
2, 3 e 7 del presente atto, per tutti i motivi innanzi esposti;
3) vittoria nelle spese".
Per l'EL: "Voglia la Corte d'Appello adita confermare in toto il provvedimento impugnato assia la sentenza civile n. 96/2024, emessa dal tribunale civile di Matera in data 29.01.2024 e relativa al procedimento iscritto al n. 1458/2022 R.G. del 29.01.2024, in quanto corretta, motivata esaustivamente, inappuntabile in ogni sua parte e, conseguentemente, non meritevole di alcuna censura né riforma;
dichiarare nullo e, comunque, inammissibile in toto il proposto atto di appello, per difetto di specificità dei motivi, perché non risultano esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e/o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata e, in particolare, per la proposizione di doglianze che rispondono ai requisiti di domande nuove mai proposte nel procedimento di prime cure e, quindi, non proponibili ex novo che ineriscono e minano l'intera impugnativa;
condannare l'appellante, quale socconbente, alla rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, iva e cap come per legge, se dovuti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza EL, la n. 96/2024, pubblicata il 29.01.2024 ed emessa dal
Tribunale civile di Matera, ha stabilito, nella parte dispositiva, definitivamente decidendo sull'opposizione formulata con atto notificato in data 3.09.2022 da avverso il decreto ingiuntivo n. 284/2022, emesso dal Parte_1 tribunale di Matera in data 18.06.2022, con il quale l'opponente veniva condannato al pagamento in favore di , della somma di euro Controparte_1
10.734,42, oltre interessi e spese di procedura così come ivi liquidati, di rigettarla, confermando il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiarava l'esecutività. Condannava l'opponente al pagamento delle spese processuli sostenute dall'opposta, liquidate in euro 1.120,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Con appello depositato il 24 luglio 2024, ha impugnato Parte_1
la sentenza n. 96/2024 del tribunale di Matera chiedendo che ne venisse, in via preliminare, sospesa l'efficacia esecutiva e che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 284/2022, pubblicato in data 21.06.2022, nell'ambito del giudizio n. 970/2022, per i motivi di cui ai punti 4, 5 e 6 dell'atto di gravame, con vittoria delle spese di lite.
L'EL , regolarmente costituitasi in giudizio, chiedeva Controparte_1
che venisse confermato in toto il provvedimento impugnato assia la sentenza civile n. 96/2024, emessa dal tribunale civile di Matera in data 29.01.2024 e relativa al procedimento iscritto al n. 1458/2022 R.G. del 29.01.2024, in quanto corretta, motivata esaustivamente e, conseguentemente, non meritevole di alcuna censura né riforma e che venisse dichiarato nullo e, comunque, inammissibile in toto il proposto atto di appello. Lo stesso, infatti, era carente per difetto di specificità dei motivi, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e/o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata e, in particolare, per la proposizione di doglianze che costituivano domande nuove mai proposte nel procedimento di prime cure e, dunque, non proponibili ex novo, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, iva e cap come per legge, se dovuti. All'udienza del 20 marzo 2025, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note fatte pervenire dalle parti costituite, la Corte di Appello riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato, sulla scorta delle considerazioni che si vanno qui di seguito ad esplicitare.
Oggetto dell'odierno gravame è la sentenza n. 96/2024, pubblicata in data
29.01.2024, con la quale il giudice unico presso il tribunale di Matera, definitivamente decidendo sull'opposizione formulata con atto notificato in data
3.09.2022 da avverso il decreto ingiuntivo n. 284/2022, Parte_1
emesso dal tribunale di Matera in data 18.06.2022, con il quale l'opponente veniva condannato al pagamento in favore di , della somma Controparte_1
di euro 10.734,42, oltre interessi e spese di procedura così come ivi liquidati, la rigettava, confermando il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiarava l'esecutività. Condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposta, liquidate in euro 1.120,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Il primo giudice, premettendo che l'opposta aveva documentato di avere sostenuto, nell'interesse dei figli e nel corso degli anni, spese straordinarie per le quali produceva le relative ricevute di pagamento e che l'opponente aveva contestato la straordinarietà di tali spese, valorizzava il contenuto dell'accordo di separazione nel quale erano state previste spese per impegni scolastici senza alcuna distinzione, ritenendo, conseguentemente, che, ogni spesa effettuata a tale titolo dall'opposta faceva sorgere in capo all'opponente l'obbligo di rimborsarla per il 50%, tranne che si presentassero come manifestamente eccessive e/o spropositate, circostanze che, nella fattispecie, non erano state neppure dedotte. Ad analoghe conclusioni doveva giungersi, secondo il primo giudice, per le spese mediche, non avendo le parti previsto il previo ricorso al servizio sanitario nazionale ed evidenziando come, del resto, ove ciò fosse stato ipotizzato, le parti non avrebbero sentito la necessità di una tale previsione di spesa nell'interesse dei minori.
Sempre il primo giudice evidenziava, ancora, quanto all'eccezione dell'opponente secondo cui, in ordine alle spese scolastiche, le parti le avevano convenute quando i figli erano piccoli e non avevano l'esigenza di frequentare l'università (di per sè richiedente un impegno finanziario notevole), che si trattava di eccezione infondata, atteso che l'ordinanza presidenziale, in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, era stata emessa a distanza di dieci anni dall'omologa della separazione ovvero quando i figli della coppia erano cresciuti e già si poneva l'esigenza di garantire loro un supporto per affrontare gli studi universitari.
Aggiungeva che, se l'opponente avesse voluto escludere tali spese, avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza presidenziale resa nell'ambito del giudizio divorzile, circostanza che, diversamente, non si era verificata.
Evidenziava ulteriormente, sempre il primo giudice, che, nella sede adita, non potevano rilevare le condizioni economiche dell'opponente, dovendo essere esaminato solo il titolo azionato e le prove addotte per le spese straordinarie sostenute dall'opposta.
Queste, in sintesi, le statuizioni di primo grado, ritiene questa corte che le stesse possano essere condivise per le ragioni che, qui di seguito, si espongono.
Va premesso che l'accordo di separazione consensuale valorizzato dal primo giudice è quello sottoscritto in data 10.02.2009, omologato dal Tribunale di
Matera in data 25.02.2009 e, segnatamente, quanto riportato al punto 5) dello stesso, nel quale, testualmente, era stato previsto: “il signor , oltre Pt_1
al normale mantenimento, si obbliga a rimborsare al coniuge il 50% delle spese che questa affronterà per i futuri impegni scolastici dei bambini e per le eventuali spese mediche straordinarie che dovessero essere necessarie per i bambini, il tutto dietro esibizione dei relativi giustificativi di spesa”.
All'incirca dieci anni dopo, con l'ordinanza presidenziale del 18.09.2019, resa nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice adito così si è espresso: “ritenuta la necessità di assicurare la regolarità del pagamento dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, trattandosi di somme aventi natura alimentare e, quindi, necessarie alle ordinarie necessità quotidiane, il cui pagamento non può essere aleatorio, né lasciato alla discrezionalità dell'obbligato, disponeva il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del terzo datore di lavoro del ”, Pt_1
confermando, per il resto, i provvedimenti della separazione ove non incompatibili e precisando, altresì, nella motivazione che “l'obbligo di mantenere i figli e di consentire loro il compimento degli studi necessari grava su entrambi i genitori e non è rifiutabile né disponibile e neppure può essere eluso attraverso comportamenti o giustificazioni pretestuose per cui l'adempimento delle relative obbligazioni può essere disposto”.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che, mentre i primi sei motivi di gravame
(riconducibili, nella sostanza, a tre) debbano ritenersi infondati, il settimo risulta inammissibile per quanto, di qui a poco, si andrà a dire.
Con il primo motivo di appello veniva dedotta l'erronea valutazione ed interpretazione delle prove e l'erronea qualificazione delle spese per euro
16.796,96 (richiesta al 50% per euro 8.398,48) sostenute per la figlia CP_2
come spese “per i futuri impegni scolastici dei bambini” e la conseguente inapplicabilità dell'accordo di separazione.
Precisava al riguardo l'appellante, che la somma predetta, di cui gli veniva richiesto il rimborso nella misura del 50%, si riferiva a spese per canoni locatizi ed utenze relative all'immobile preso in locazione dalla figlia , nella CP_2
città di Torino, oltre a spese per trasporti e biglietti dei numerosi viaggi effettuati tra Matera e Torino da parte della predetta. Tali esborsi, secondo l'appellante, non potevano considerarsi spese “per i futuri impegni scolastici dei bambini” e, dunque, non potevano farsi rientrare in quelle per le quali opererebbe la convenzione di cui al verbale di conciliazione consensuale del 10.02.2009, per come omologato dal tribunale in data 25.02.2009, accordo che, secondo quanto ritenuto dal primo giudice, non subordinerebbe al preventivo accordo tra i coniugi il diritto alla ripetizione da parte del coniuge anticipatario. A tale conclusione doveva pervenirsi, secondo l'appellante, sia considerando letteralmente il tenore ed il contenuto della clausola in oggetto, allorquando si parla di “futuri impegni scolastici dei bambini”, senza fare accenno a spese accessorie e connesse, sia tenendo in considerazione il momento ed il contesto in cui la stessa veniva concordata, sia valorizzando la comune volontà dei contraenti che, ai sensi dell'art. 1362 c.c., deve interpretarsi considerando anche il comportamento tenuto dagli stessi posteriormente alla conclusione dell'accordo.
La censura non coglie nel segno.
Ed invero, partendo dall'interpretazione letterale della clausola di cui si tratta, deve ritenersi che le spese straordinarie a cui i coniugi hanno inteso riferirsi al momento della stipula dell'accordo di separazione, anche in ragione della risalenza dello stesso (10.02.2009), fossero effettivamente quelle “scolastiche dei bambini”, ovvero quelle inerenti alla frequenza scolastica propria della fascia di età dei figli minori a quell'epoca. Ciò nonostante, ritiene questa Corte che, proprio in ragione del tipo di rapporti sottesi alla previsione convenzionale di cui si tratta, di per sé naturalmente passibili di evoluzioni e mutamenti (come tutti quelli che connotano lo status delle persone), l'intepretazione corretta della clausola in questione non possa prescindere da un'attualizzazione evolutiva della stessa. In ragione di ciò, a parere della scrivente Corte, le spese di cui si tratta funzionali “alle esigenze scolastiche dei bambini”, ad oggi, non possono non ritenersi non comprensive di quelle inerenti agli studi universitari, essendo queste, allo stato, “le esigenze scolastiche” dei minori. Tali ultime, poi, evidentemente, oltre a ricomprendere le spese universitarie strettamente intese (tasse di frequenza dell'ateneo, spese per materiale didattico), non possono non includere anche quelle di alloggio, utenze e viaggi, tenuto conto della scelta dell'ateneo fuori sede effettuata dalla figlia , a meno di CP_2
non voler vanificare la contribuzione di tipo paritario concordata dai genitori, seppur in epoca diversa.
E che sia questa l'interpretazione da dover sottoscrivere emerge ancor più in ragione di quanto si dirà analizzando il terzo motivo di gravame.
Con esso l'appellante ha dedotto l'erronea valtuazione delle prove, l'erronea interpretazione dell'ordinanza presidenziale del 18.09.2019 e la non spettanza delle spese per il periodo successivo al 18.09.2019. Evidenziava, al riguardo ed in via subordianata, che per le spese successive al 18.09.2019 era certamente necessario un preventivo accordo su di esse. Ed invero,
l'ordinanza presidenziale emessa nell'ambito del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio nell'anno 2019, oltre a statuire sull'ammontare dell'assegno di mantenimento per i figli, a carico dell'appellante, “confermava le altre statuizioni della separazione non incompatibili con gli odierni provvedimenti”.
Secondo l'appellante, proprio la statuizione relativa “al 50% delle spese per i futuri impegni scolastici dei bambini e per le eventuali spese mediche” di cui all'accordo di separazione, era incompatibile con il contenuto dell'ordinanza presidenziale predetta e, pertanto, l'ingiunzione andava comunque ridotta per la somma di euro 4.554,02, non dovuta in quanto relativa a spese successive al 18.09.2019. A partire da tale data, infatti, con l'adozione dell'ordinanza presidenziale di cui sopra, sarebbe venuto meno il presunto obbligo contributivo del discendente dal verbale di conciliazione Pt_2
sottoscritto nel giudizio di separazione. Anche questo motivo di doglianza, per come articolato, non convince.
Ed invero, ritiene questa Corte che il richiamo contenuto nell'ordinanza presidenziale all'accordo di separazione stipulato nell'anno 2009 sia comprensivo della previsione sul riparto delle spese straordinarie, non potendo, tale previsione, annoverarsi tra quelle incompatibili con l'accordo predetto.
Al contrario, non può non osservarsi come la circostanza del mancato reclamo avverso tale ultimo provvedimento da parte del lasci pensare ad Pt_1
una condivisione dello stesso in toto, condivisione che non può non avere involto anche il richiamo alla “conferma delle altre statuizioni della separazione non incompatibili con gli odierni provvedimenti”, quali sono senz'altro, a parere di questa Corte, quelle inerenti al riparto al 50% delle spese straordinarie ovvero delle “spese per i futuri impegni scolastici dei bambini e per le eventuali spese mediche”. Tali spese, infatti, ad oggi e già all'atto dell'emissione dell'ordinanza presidenziale di cui si tratta, non potevano non essere comprensive di quelle universitarie, in considerazione dell'attualizzazione evolutiva di cui si è detto a confutazione del primo motivo di appello. In aggiunta a ciò, deve evidenziarsi che, proprio ai sensi dell'art. 1362 c.c., tornando all'interpretazione dell'accordo di separazione di cui sopra detto e tenuto conto del canone interpretativo che suggerisce di valorizzare anche il comportamento tenuto dai contraenti posteriormente alla conclusione dello stesso, non può non rilevare in tal senso la condotta di acquiscenza del all'ordinanza presidenziale del 18.09.2019, contente in sé il Pt_2
richiamo agli accordi di separazione, ove non incompatibili con le previsioni della stessa, per poter sostenere il rinnovato impegno di quest'ultimo alla suddivisione delle spese di cui si tratta.
Con il secondo motivo di gravame veniva dedotta la violazione di legge,
l'erronea applicazione di norma di diritto, in merito alla non ritenuta necessità di preventivo accordo tra i coniugi. Specificava l'appellante che anche se, nel disciplinare il regime delle spese straordinarie, ivi comprese quelle scolastiche, gli accordi intervenuti tra le parti, recepiti nella sentenza di divorzio, omettessero di subordinare il rimborso a carico del genitore che le avesse anticipate al preventivo concerto, era da ritenersi che tale condizione fosse immanente ed implicita laddove le spese straordinarie afferissero a decisioni di maggiore interesse qual era senz'altro, la scelta universitaria.
In ragione di ciò, concludeva nel senso che almeno la somma ingiunta per euro
8.398,48 doveva essere espunta dal decreto ingiuntivo opposto.
Ritiene questa Corte, per ragioni non dissimili da quelle sopra esplicitate, che anche questa doglianza sia infondata.
Ed invero, la sussistenza di un accordo di separazione che prendesse in considerazione il riparto delle spese straordinarie e l'attualizzazione della dicitura “esigenze scolastiche dei bambini”, per come sopra evidenziata, nonché, il richiamo di tale previsione all'atto dell'emissione dell'ordinanza presidenziale del 18.09.2019, non essendo incompatibile con essa, quanto, piuttosto integrativa della stessa, fa ritenere senz'altro superfluo il consenso del coniuge che non le ha, in prima battuta, sostenute. Tale ultimo, infatti, è da ritenersi implicito nella sottoscrizione degli accordi di separazione nonché nella mancata impugnativa dell'ordinanza presidenziale che li ha recepiti, peraltro a distanza di ben dieci anni dall'intervenuta stipulazione.
Con il quarto motivo di gravame si contesta l'erronea qualificazione delle spese oggetto dell'ingiunzione come spese straordinarie avendo, al contrario, natura ordinaria.
Ha evidenziato l'appellante che, tanto le spese di cui si è detto, quanto quelle odontoiatriche, non rivestono il carattere della straordinarietà, non essendo imprevedibili ed imponderabili e, pertanto, le stesse dovevano qualificarsi come ordinarie. Precisava, quanto alle spese odontoiatriche, che la madre per esse avebbe potuto rivolgersi al servizio sanitario nazionale o avrebbe potuto usufruire della polizza salute, in qualità di familiari del , optando Pt_1
invece per un dentista privato, con scelta ascrivibile esclusivamente alla predetta.
La doglianza è infondata.
Ed invero, in ragione della dicitura di cui all'accordo di separazione sopra citato secondo cui dovevano essere ripartite al 50% “le spese che la madre affronterà per i futuri impegni scolastici dei bambini”, per come attualizzata ed intepretata da questa Corte, in conformità al giudice di primo grado, si reputa sterile ogni dissertazione in ordine alla straordinarietà o meno delle spese universitarie, rientrando esse nella previsione di cui si tratta e, dovendo, pertanto, essere ripartite al 50%.
Quanto alle spese odontoiatriche che, a detta dell'appellante, non rientrerebbero in quelle mediche straordinarie e per le quali vi sarebbe stata la possibilità di avvalersi di una polizza salute da lui stipulata, possibilità rifiutata dalla non si ravvisano in atti prove che possano supportare tali CP_1
allegazioni e, pertanto, in assenza delle stesse, ritiene questa Corte che esse rientrino nel regime di ripartizione di cui all'accordo di separazione.
Con il quinto motivo di gravame veniva dedotta la violazione di legge e l'erronea applicazione di norme di diritto in merito alla non ritenuta necessità di preventiva concertazione delle spese straordinarie e la mancata applicazione delle linee guida del tribunale di Matera in tema di spese straordinarie.
A confutazione del motivo in questione, non possono che richiamarsi le considerazioni esplicitate a sostegno dell'infondatezza del terzo motivo di gravame.
E' evidente, infatti, che la sussistenza di un valido accordo di separazione interpretato nei termini di cui sopra, supera la sussistenza di qualsivoglia protocollo, rappresentante quest'ultimo un'indicazione di massima evidentemente superabile dalla volontà concordata delle parti. Con il sesto motivo di gravame veniva dedotta la contraddittorietà della motivazione, il vizio di motivazione, l'erronea applicazione dei principi di diritto e l'omesso esame dei presupposti per il diritto al rimborso in mancanza di concertazione delle spese.
Evidenziava l'appellante che, quanto alle spese straordinarie, le stesse non potevano prescindere dal necessario consenso dell'altro genitore, quando si tratta delle spese derivanti dalle decisioni di maggiore interesse per i figli che vanno in ogni caso previamente concordate tra i coniugi.
Aggiungeva che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, egli aveva più volta contestato l'eccessività e l'onerosità delle suddette spese, in rapporto alla propria condizione economico-reddituale, sia all'atto dell'opposizione a decreto ingiuntivo che nelle note scritte.
Evidenziava che, quand'anche non si ritenesse indispensabile il preventivo accordo tra i coniugi, in ossequio ad un orientamento giurisprudenziale da ultimo affermatosi, il giudice doveva essere chiamato a verificare la rispondenza delle spese di cui si tratta all'interesse della figlia, mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità ed alla sostenibilità della stessa, rapportandosla ale condizioni economiche dei genitori e, quindi, valutando la conformità della scelta compiuta all'interesse della prole e l'adeguatezza della spesa alle condizioni economico-reddituali dei genitori (quanto alla scelta universitaria, tenuto conto del fatto che la facoltà prescelta era giurisprudenza e che la stessa era presente anche nell'ateneo barese, ateneo quest'ultimo equipollente se non superiore a quello torinese prescelto, la comparazione predetta avrebbe dovuto senz'altro lasciar propendere per quest'ultima soluzione).
La doglianza è infondata per le stesse ragioni sopra articolate a confutazione dei precedenti motivi di appello.
Deve, al riguardo, solo aggiungersi che, la contestazione dell'eccessività ed l'onerosità delle suddette spese, in rapporto alla propria condizione economico-reddituale, non può trovare ingresso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui si tratta, quanto, piuttosto, in quello presupposto di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nell'ambito del quale, si è detto, veniva emessa l'ordinanza presidenziale del 18.09.2019, prima occasione rispetto alla quale il poteva manifestare il suo disappunto, Pt_1
impugnandola, piuttosto che prestare acquiscenza.
Con il settimo motivo di gravame veniva evidenziato l'omesso esame delle prove e/o l'erronea valutazione delle stesse, la contraddittorietà della motivazione, il vizio di motivazione e l'assenza della prova del pagamento.
In via del tutto subordinata, ha affermato l'appellante che l'ingiunzione opposta doveva essere revocata nella misura di euro 678,59 (pari al 50% di euro
1.357,19), quantomeno per le spese per le quali non vi era traccia dell'avvenuto pagamento, con conseguente venire meno del diritto al rimborso. Precisava, al riguardo che, dal raffronto tra il file in cui venivano elencate le spese dell'anno ed il file ove sono stati prodotti i documenti giustificativi da parte dell'EL, non vi era corrispondenza, essendo nel primo indicate numerose spese di cui non vi era in atti prova dell'avvenuto pagamento.
Tale ultima doglianza deve reputarsi inammissibile.
Ed invero, per come correttamente evidenziato dalla difesa dell'EL, trattasi di doglianza mossa per la prima volta in appello.
Non vi è traccia di siffatta contestazione, infatti, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, vertente su tutte le altre argomentazioni che hanno costituito l'oggetto dei motivi di gravame fin'ora esaminati.
Tutto quanto sopra premesso, deve concludersi per il rigetto dello spiegato appello e per la conferma del pronunciamento gravato.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, la soccombenza dell'appellante fa sì che le stesse debbano essere poste a carico del predetto, liquidandole come in dispositivo, applicando i criteri di cui al D.M. n. 55 del
2014, parametri medi, escludendo la sola fase dell'istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto in data 24.07.2024 da Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza n. 96/2024,
[...] Controparte_1
del 29.01.2024, del giudice unico presso il tribunale di Matera, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.888,00, oltre iva, cpa e cf, come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo