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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 30/11/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ASTI IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Dott. Rosemma GHIBERTI ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 1179/2023 del Ruolo Generale, avente ad oggetto Indebito soggettivo –
Indebito oggettivo; fra rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICA Parte_2
CO del Foro di Asti presso il cui studio ha eletto domicilio in forza di procura speciale del 31 marzo 2023;
parte attrice e
rappresentata e difesa dall'avv. MARCELLO FERRARIS del Foro di CP_1
Asti presso il cui studio ha eletto domicilio in forza di procura speciale del 03 maggio 2023; parte convenuta ha così concluso:Parte_2
Tribunale adito, per le ragioni esposte in atti, “Contrariis rejectis”: 1°) nel merito: accertare che i prelievi di somme di denaro effettuati da in suo favore sui c/c bancari CP_1 intestati alla per complessivi euro 86.475,02 sono stati eseguiti per fini non Parte_2
societari ma esclusivamente personali, come tali indebiti;
per l'effetto dichiararsi tenuta e condannarsi alla restituzione a favore della in persona del legale CP_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, di tutte le predette somme indebitamente prelevate o comunque dalla stessa indebitamente percepite, pari ad euro 86.475,02 o altra diversa somma come emergerà in corso di causa, oltre interessi legali dalla data del dovuto sino al saldo;
2°) in via istruttoria: l'attore insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate, e, in particolare, per l'ammissione delle prove orali indicate in via diretta e in pag. 1 di 9 via indiretta così come dedotte nell'atto di citazione del 31.3.2023, e nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 3.1.2024 e art. 171 ter n. 3 c.p.c. del 11.1.2024 e non ammesse;
3°) ex art. 91 cpc: con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, oltre C.P.A. iva e altri accessori sulle voci soggette in misura di legge.>>. ha così concluso: < CP_1
istanza, eccezione e deduzione: In via istruttoria, a modifica delle ordinanze 26 gennaio
2024 e 30 ottobre 2024: – ammettere le prove per interrogatorio formale e testi dedotte dalla convenuta in memoria del 4 gennaio 2024; – ammettere la prova contraria per interrogatorio formale e testi dedotta dalla convenuta in memoria del 12 gennaio 2024, ed ammettere i documenti prodotti con la memoria stessa;
– ordinare ex art. 210 c.p.c. all'attrice l'esibizione dei libri mastri completi ed integrali di degli anni 2015 Parte_2
e 2016; – disporre integrazione della C.T.U. del dott. sulla base delle Persona_1 nuove emergenze istruttorie conseguenti all'ammissione delle prove di cui sopra. Nel merito: A) accertare e dichiarare che il credito dell'attrice nei confronti della convenuta è di euro 56.485,27 oltre euro 6.065,82 per interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 15 giugno 2018 al 25 giugno 2025; B) accertare e dichiarare che è creditrice nei CP_1
confronti della in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore della somma di euro 54.906,50, oltre ad euro 30.544,75 per interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dal 1° gennaio 2019 al 25 giugno 2025; C) operare la compensazione del credito dell'attrice di euro 56.485,27 oltre euro 6.065,82 per interessi legali dell'attrice con quello di euro 54.906,50 più euro 30.544,75 per interessi della convenuta, e dichiarare che nulla è dovuto da a CP_1 Parte_2
D) in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare
[...] Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 22.900,16, pari alla differenza che residua dopo la CP_1 compensazione tra il credito della convenuta comprensivo degli interessi e il credito dell'attrice comprensivo degli interessi. In ogni caso: con ogni pronuncia consequenziale e di legge e con il favore di compensi ed esposti di giudizio e di C.T. d'Ufficio e di Parte, rimborso forfettario spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A.>>.
pag. 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice a citato in giudizio la convenuta Parte_2
in quanto, cessata dalla qualità di socia, aveva continuato negli anni 2014 CP_1
– 2017 ad effettuare prelievi di somme dai conti correnti societari e ricariche della propria carta di credito personale mediante utilizzo delle credenziali bancarie, in assenza di titolo giustificativo e a fini personali ed ha chiesto, pertanto, la condanna della predetta alla restituzione di € 99.022,00, poi rideterminati nel corso della causa in € 86.475,02 sulla base delle risultanze della C.T.U.
La convenuta ha contestato integralmente la domanda attorea, CP_1
deducendo che i prelievi non erano indebiti, ma giustificati da crediti derivanti da prestazioni professionali rese tramite , da crediti per canoni di locazione Parte_3 relativi al contratto di noleggio di hardware e software, da rimborsi spese per trasferte e attività svolte nell'interesse della società, da ulteriori prestiti concessi da lei stessa alla società per far fronte a debiti verso fornitori ed ha domandato che il credito attoreo venisse dichiarato di minore importo e che ella fosse, a sua volta, riconosciuta creditrice di €
54.906,50, con residuo a suo favore dapprima quantificato in € 2.304,34 e successivamente, nelle note di precisazione delle conclusioni, elevato ad € 22.900,16, anche in ragione di ulteriori interessi moratori e legali computati in corso di causa.
In primo luogo rileva questo Tribunale che le questioni relative alle istanze istruttorie avanzate dalle parti richiedono una ricostruzione puntuale dell'iter processuale.
Le parti avevano dedotto le rispettive richieste probatorie nelle memorie istruttorie previste dall'art. 171 ter c.p.c. ed il Tribunale con l'ordinanza del 26 gennaio 2024 aveva definito la fase istruttoria, ammettendo soltanto la documentazione ritenuta ritualmente prodotta e respingendo le prove orali e documentali richieste, ritenute tardive, generiche o non rilevanti. Tale ordinanza non è stata oggetto di istanza di revoca motivata ai sensi dell'art. 177 c.p.c. e non risultano intervenuti fatti nuovi idonei a giustificare una rimeditazione del provvedimento.
Successivamente, all'udienza del 24 ottobre 2024, entrambe le parti hanno nuovamente richiamato le istanze istruttorie già esaminate e non ammesse, insistendo nella richiesta di pag. 3 di 9 ammissione delle prove oggetto del precedente rigetto. Parte attrice lo ha fatto in termini meramente riassuntivi e di stile, senza articolare alcuna specifica ragione per la riapertura dell'istruttoria, mentre la convenuta ha riproposto in modo espresso l'ammissione delle prove orali e dell'ordine di esibizione già rigettati, sostenendo che la C.T.U. avesse evidenziato l'esigenza di un completamento dell'attività istruttoria. A seguito delle richieste formulate in udienza, questo Giudice ha pronunciato l'ordinanza del 30 ottobre
2024, con la quale ha ribadito la chiusura della fase istruttoria e ha respinto nuovamente ogni richiesta di prova, ritenendo che il richiamo effettuato dalle parti non potesse superare le preclusioni già maturate con l'ordinanza del 26 gennaio 2024. Tale provvedimento ha nuovamente confermato la piena efficacia preclusiva dell'ordinanza istruttoria e ha chiarito che nessun elemento sopravvenuto potesse giustificare una riapertura dell'istruttoria, neppure alla luce della C.T.U. La reiterazione delle istanze istruttorie all'udienza del 24 ottobre 2024 e, successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, non produce alcun effetto sul piano processuale. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, una volta conclusa la fase istruttoria, le istanze non ammesse non possano essere riproposte, né il Giudice possa riesaminarle, salvo i casi di revoca motivata ai sensi dell'art. 177 c.p.c., che richiedono un errore materiale o un fatto sopravvenuto imprevedibile. Nel caso di specie tali presupposti non sono stati dedotti né tantomeno provati. Non può attribuirsi rilievo alla circostanza che la reiterazione sia stata motivata dalla convenuta con riferimento al contenuto della consulenza tecnica. La consulenza non costituisce mezzo di prova, ma solo strumento di valutazione delle prove già acquisite. Essa non introduce fatti nuovi e non può essere utilizzata per riaprire l'istruttoria o per colmare carenze probatorie e, quindi, il deposito della relazione peritale non può giustificare l'ammissione tardiva di prove già rigettate o la rinnovazione di richieste istruttorie formulate oltre i termini di legge.
Anche la rinnovata istanza di esibizione dei libri mastri 2015-2016 si presenta inammissibile, in quanto identica a quella già valutata e respinta. L'istanza non è sorretta da alcun elemento nuovo e resta priva del requisito dell'impossibilità per la parte di procurarsi autonomamente i documenti, infatti dalle osservazioni del C.T.P. della pag. 4 di 9 convenuta è emerso che la stessa disponeva o poteva disporre della contabilità richiesta
(osservazioni C.T.P. , pag. 13 perizia C.T.U.). con conseguente Persona_2
esclusione del presupposto normativo per l'attivazione del potere officioso di esibizione.
La richiesta di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio appare parimenti infondata, nella misura in cui presuppone l'ingresso nel fascicolo di nuove prove o documenti non ammissibili. La relazione del consulente risulta completa, coerente e basata solo sulla documentazione ritualmente acquisita;
la richiesta di integrazione, essendo collegata a prove precluse, è logicamente e giuridicamente improponibile.
Alla luce dello svolgimento processuale e dei principi richiamati, tutte le istanze istruttorie reiterate dalle parti all'udienza del 24 ottobre 2024 e nelle successive difese devono essere dichiarate definitivamente inammissibili, dovendosi ritenere stabilmente chiusa la fase istruttoria già all'esito dell'ordinanza del 26 gennaio 2024 e confermata dall'ordinanza del 30 ottobre 2024. Rimangono pertanto utilizzabili ai fini della decisione esclusivamente le prove ritualmente acquisite entro tale fase e la documentazione ammessa con il citato provvedimento istruttorio.
Quanto al merito, questo Giudice rileva che la convenuta ha sostenuto che parte attrice avrebbe rinunciato all'eccezione di prescrizione relativa ai canoni di locazione. Tale assunto è infondato. L'eccezione risulta proposta nel primo atto utile, e cioè nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. del 13/14 dicembre 2023, ove parte attrice ha espressamente dedotto la prescrizione quinquennale dei presunti canoni, ribadita nella comparsa conclusionale. Non vi è alcuna espressione di volontà che possa configurare rinuncia esplicita o implicita alla predetta eccezione. La formulazione di stile contenuta nelle conclusioni attoree “per le ragioni esposte in atti, contrariis rejectis” costituisce richiamo generale e non implica abbandono dei rilievi preliminari.
L'onere di provare l'indebito prelievo di somme grava su parte attrice ai sensi degli artt.
2697 e 2033 c.c. e, nella fattispecie, la ha Parte_2 prodotto estratti conto, movimentazioni bancarie e documentazione contabile che evidenziano afflussi verso la convenuta per € 133.239,18 mediante bonifici frazionati, ricariche della carta di credito personale della convenuta per € 31.504,00, assenza di causali pag. 5 di 9 contabili riferibili a prestazioni professionali, a canoni o ad altra obbligazione societaria, con eccezione delle fatture già quietanzate.
Questo Tribunale, attesa la natura della materia del contendere ha disposto C.T.U. contabile che ha confermato che tutte le fatture emesse dallo STUDIO PIERRE risultano regolarmente pagate, che non esiste documentazione giustificativa dei prelievi, che le annotazioni generiche “crediti verso soci” non costituiscono prova della debenza di somme alla convenuta, che i soli importi suscettibili di essere considerati “giustificati” sono quelli già contabilizzati dalla società e che residua un importo netto non giustificato pari ad € 86.475,02. Il C.T.U. ha seguito una metodologia chiara: ha ricostruito, anno per anno, i movimenti attivi e passivi, ha verificato l'esistenza dei documenti e ha confrontato tali risultanze con le osservazioni delle parti e dei rispettivi C.T.P. La relazione è, pertanto, congrua, ampiamente motivata, dettata da evidente rigore scientifico e puntuale logicità di argomentazioni, tanto da essere ritenuta pienamente convincente, ed essere conseguentemente posta a base della seguente decisione, avendo altresì il C.T.U. replicato in modo esauriente alle osservazioni critiche mosse dai consulenti - in proposito è opportuno osservare che il Giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi delle parti (e/o dei rispettivi consulenti), esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (Cass. Civ. n.
282/2009, n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
La convenuta non ha fornito alcuna documentazione idonea a giustificare i prelievi effettuati, né ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. Le mere affermazioni contenute negli scritti difensivi non possono supplire alla prova documentale richiesta ai fini della dimostrazione della causa giustificativa dei prelievi.
La convenuta avrebbe dovuto dimostrare, per ciascuna voce di prelievo contestata,
l'esistenza di un titolo giuridico idoneo a fondare il proprio diritto (quale un accordo, una delibera, un incarico professionale, una prassi aziendale consolidata), nonché l'effettivo pag. 6 di 9 sostenimento di eventuali spese e la loro riferibilità alla società, mediante idonea documentazione (ricevute, fatture, giustificativi, annotazioni contabili, bonifici, quietanze).
Nessuno di tali elementi è stato prodotto. Dagli atti risulta, altresì, che la convenuta, pur non essendo più socia, disponeva di un rapporto diretto e continuativo con l'amministrazione della società, avendo continuato a gestire conti correnti, home banking e adempimenti amministrativi. Tale circostanza esclude in radice qualsiasi impossibilità oggettiva di reperire la documentazione utile alla prova dei crediti dedotti e, al contrario, conferma che la produzione dei documenti necessari era pienamente esigibile con l'ordinaria diligenza. Deve quindi ritenersi integralmente provata la percezione indebita delle somme quantificate dal C.T.U.
Gli interessi devono essere riconosciuti a decorrere dalla data di ciascun prelievo o accredito indebito, come risultante dalla documentazione bancaria e dalla ricostruzione operata dal C.T.U., fino al saldo. Tale decorrenza è conforme sia alla disciplina dell'indebito oggettivo, sia alle conclusioni attoree e non è stata specificamente contestata dalla convenuta, la quale si è limitata a negare l'esistenza dell'indebito, senza tuttavia proporre rilievi sulla quantificazione e decorrenza degli accessori. Ne consegue che la condanna restitutoria deve essere maggiorata degli interessi legali dalla data di ciascuna indebita erogazione sino all'effettivo pagamento.
La convenuta ha dedotto diversi titoli di credito: crediti da prestazioni professionali, rimborsi spese, canoni di locazione per attrezzature informatiche e prestiti erogati alla società.
Nessuno di tali titoli risulta provato.
Infatti, quanto alle prestazioni professionali, tutte le fatture dello Parte_3 risultano pagate, come attestato da estratti bancari e confermato dalla C.T.U. e, quindi, il relativo credito è inesistente;
quanto ai rimborsi spese non ha prodotto CP_1 documentazione sufficiente a dimostrare l'effettivo sostenimento delle stesse né la loro destinazione societaria, le note spese prive di riscontri non hanno valore probatorio;
quanto ai canoni di locazione, la domanda è infondata sia in quanto prescritta, essendo decorsi oltre cinque anni dalla presunta insorgenza del credito e sia in quanto priva di pag. 7 di 9 prova circa la permanenza del contratto di locazione oltre il 2014, inoltre la mediazione del
2022 non interrompe la prescrizione, essendo riferita a un credito già ampiamente prescritto;
quanto ai prestiti alla società, la convenuta non ha fornito alcun documento attestante un effettivo finanziamento della parte attrice, non è stata prodotta alcuna scrittura privata, ricevuta, bonifico o dedotta prova testimoniale ammissibile.
La domanda riconvenzionale è, pertanto, totalmente priva di prova e deve essere respinta.
La compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c. presuppone l'esistenza di due crediti reciproci, certi, liquidi ed esigibili e, poiché il credito di è inesistente, CP_1 mentre quello della è pienamente provato ed Parte_2
esigibile, la compensazione non può operare.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta come liquidate in dispositivo, forfettariamente in difetto di nota della parte vittoriosa.
Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
a) dichiara inammissibili le istanze istruttorie richiamate dalle parti;
b) condanna a restituire alla CP_1 Parte_2 la somma di € 86.475,02, oltre interessi legali dalla data di ciascuna erogazione indebita, come risultante dalla documentazione bancaria e dalla ricostruzione operata dal C.T.U., sino al saldo;
c) respinge integralmente la domanda riconvenzionale proposta da e la CP_1
richiesta di compensazione dei crediti;
d) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 [...] che liquida, forfettariamente in difetto di nota della parte Parte_2
vittoriosa, nella complessiva somma di € 12.000,00, oneri ed accessori (15%) come per legge compresi;
pag. 8 di 9 e) pone definitivamente a carico di
Così deciso in Asti il 30/11/2025.
le spese di C.T.U. CP_1
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica (Dott. Rosemma GHIBERTI)
pag. 9 di 9
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ASTI IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Dott. Rosemma GHIBERTI ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 1179/2023 del Ruolo Generale, avente ad oggetto Indebito soggettivo –
Indebito oggettivo; fra rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICA Parte_2
CO del Foro di Asti presso il cui studio ha eletto domicilio in forza di procura speciale del 31 marzo 2023;
parte attrice e
rappresentata e difesa dall'avv. MARCELLO FERRARIS del Foro di CP_1
Asti presso il cui studio ha eletto domicilio in forza di procura speciale del 03 maggio 2023; parte convenuta ha così concluso:
Tribunale adito, per le ragioni esposte in atti, “Contrariis rejectis”: 1°) nel merito: accertare che i prelievi di somme di denaro effettuati da in suo favore sui c/c bancari CP_1 intestati alla per complessivi euro 86.475,02 sono stati eseguiti per fini non Parte_2
societari ma esclusivamente personali, come tali indebiti;
per l'effetto dichiararsi tenuta e condannarsi alla restituzione a favore della in persona del legale CP_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, di tutte le predette somme indebitamente prelevate o comunque dalla stessa indebitamente percepite, pari ad euro 86.475,02 o altra diversa somma come emergerà in corso di causa, oltre interessi legali dalla data del dovuto sino al saldo;
2°) in via istruttoria: l'attore insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate, e, in particolare, per l'ammissione delle prove orali indicate in via diretta e in pag. 1 di 9 via indiretta così come dedotte nell'atto di citazione del 31.3.2023, e nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 3.1.2024 e art. 171 ter n. 3 c.p.c. del 11.1.2024 e non ammesse;
3°) ex art. 91 cpc: con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, oltre C.P.A. iva e altri accessori sulle voci soggette in misura di legge.>>. ha così concluso: < CP_1
istanza, eccezione e deduzione: In via istruttoria, a modifica delle ordinanze 26 gennaio
2024 e 30 ottobre 2024: – ammettere le prove per interrogatorio formale e testi dedotte dalla convenuta in memoria del 4 gennaio 2024; – ammettere la prova contraria per interrogatorio formale e testi dedotta dalla convenuta in memoria del 12 gennaio 2024, ed ammettere i documenti prodotti con la memoria stessa;
– ordinare ex art. 210 c.p.c. all'attrice l'esibizione dei libri mastri completi ed integrali di degli anni 2015 Parte_2
e 2016; – disporre integrazione della C.T.U. del dott. sulla base delle Persona_1 nuove emergenze istruttorie conseguenti all'ammissione delle prove di cui sopra. Nel merito: A) accertare e dichiarare che il credito dell'attrice nei confronti della convenuta è di euro 56.485,27 oltre euro 6.065,82 per interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 15 giugno 2018 al 25 giugno 2025; B) accertare e dichiarare che è creditrice nei CP_1
confronti della in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore della somma di euro 54.906,50, oltre ad euro 30.544,75 per interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dal 1° gennaio 2019 al 25 giugno 2025; C) operare la compensazione del credito dell'attrice di euro 56.485,27 oltre euro 6.065,82 per interessi legali dell'attrice con quello di euro 54.906,50 più euro 30.544,75 per interessi della convenuta, e dichiarare che nulla è dovuto da a CP_1 Parte_2
D) in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare
[...] Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 22.900,16, pari alla differenza che residua dopo la CP_1 compensazione tra il credito della convenuta comprensivo degli interessi e il credito dell'attrice comprensivo degli interessi. In ogni caso: con ogni pronuncia consequenziale e di legge e con il favore di compensi ed esposti di giudizio e di C.T. d'Ufficio e di Parte, rimborso forfettario spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A.>>.
pag. 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice a citato in giudizio la convenuta Parte_2
in quanto, cessata dalla qualità di socia, aveva continuato negli anni 2014 CP_1
– 2017 ad effettuare prelievi di somme dai conti correnti societari e ricariche della propria carta di credito personale mediante utilizzo delle credenziali bancarie, in assenza di titolo giustificativo e a fini personali ed ha chiesto, pertanto, la condanna della predetta alla restituzione di € 99.022,00, poi rideterminati nel corso della causa in € 86.475,02 sulla base delle risultanze della C.T.U.
La convenuta ha contestato integralmente la domanda attorea, CP_1
deducendo che i prelievi non erano indebiti, ma giustificati da crediti derivanti da prestazioni professionali rese tramite , da crediti per canoni di locazione Parte_3 relativi al contratto di noleggio di hardware e software, da rimborsi spese per trasferte e attività svolte nell'interesse della società, da ulteriori prestiti concessi da lei stessa alla società per far fronte a debiti verso fornitori ed ha domandato che il credito attoreo venisse dichiarato di minore importo e che ella fosse, a sua volta, riconosciuta creditrice di €
54.906,50, con residuo a suo favore dapprima quantificato in € 2.304,34 e successivamente, nelle note di precisazione delle conclusioni, elevato ad € 22.900,16, anche in ragione di ulteriori interessi moratori e legali computati in corso di causa.
In primo luogo rileva questo Tribunale che le questioni relative alle istanze istruttorie avanzate dalle parti richiedono una ricostruzione puntuale dell'iter processuale.
Le parti avevano dedotto le rispettive richieste probatorie nelle memorie istruttorie previste dall'art. 171 ter c.p.c. ed il Tribunale con l'ordinanza del 26 gennaio 2024 aveva definito la fase istruttoria, ammettendo soltanto la documentazione ritenuta ritualmente prodotta e respingendo le prove orali e documentali richieste, ritenute tardive, generiche o non rilevanti. Tale ordinanza non è stata oggetto di istanza di revoca motivata ai sensi dell'art. 177 c.p.c. e non risultano intervenuti fatti nuovi idonei a giustificare una rimeditazione del provvedimento.
Successivamente, all'udienza del 24 ottobre 2024, entrambe le parti hanno nuovamente richiamato le istanze istruttorie già esaminate e non ammesse, insistendo nella richiesta di pag. 3 di 9 ammissione delle prove oggetto del precedente rigetto. Parte attrice lo ha fatto in termini meramente riassuntivi e di stile, senza articolare alcuna specifica ragione per la riapertura dell'istruttoria, mentre la convenuta ha riproposto in modo espresso l'ammissione delle prove orali e dell'ordine di esibizione già rigettati, sostenendo che la C.T.U. avesse evidenziato l'esigenza di un completamento dell'attività istruttoria. A seguito delle richieste formulate in udienza, questo Giudice ha pronunciato l'ordinanza del 30 ottobre
2024, con la quale ha ribadito la chiusura della fase istruttoria e ha respinto nuovamente ogni richiesta di prova, ritenendo che il richiamo effettuato dalle parti non potesse superare le preclusioni già maturate con l'ordinanza del 26 gennaio 2024. Tale provvedimento ha nuovamente confermato la piena efficacia preclusiva dell'ordinanza istruttoria e ha chiarito che nessun elemento sopravvenuto potesse giustificare una riapertura dell'istruttoria, neppure alla luce della C.T.U. La reiterazione delle istanze istruttorie all'udienza del 24 ottobre 2024 e, successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni, non produce alcun effetto sul piano processuale. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, una volta conclusa la fase istruttoria, le istanze non ammesse non possano essere riproposte, né il Giudice possa riesaminarle, salvo i casi di revoca motivata ai sensi dell'art. 177 c.p.c., che richiedono un errore materiale o un fatto sopravvenuto imprevedibile. Nel caso di specie tali presupposti non sono stati dedotti né tantomeno provati. Non può attribuirsi rilievo alla circostanza che la reiterazione sia stata motivata dalla convenuta con riferimento al contenuto della consulenza tecnica. La consulenza non costituisce mezzo di prova, ma solo strumento di valutazione delle prove già acquisite. Essa non introduce fatti nuovi e non può essere utilizzata per riaprire l'istruttoria o per colmare carenze probatorie e, quindi, il deposito della relazione peritale non può giustificare l'ammissione tardiva di prove già rigettate o la rinnovazione di richieste istruttorie formulate oltre i termini di legge.
Anche la rinnovata istanza di esibizione dei libri mastri 2015-2016 si presenta inammissibile, in quanto identica a quella già valutata e respinta. L'istanza non è sorretta da alcun elemento nuovo e resta priva del requisito dell'impossibilità per la parte di procurarsi autonomamente i documenti, infatti dalle osservazioni del C.T.P. della pag. 4 di 9 convenuta è emerso che la stessa disponeva o poteva disporre della contabilità richiesta
(osservazioni C.T.P. , pag. 13 perizia C.T.U.). con conseguente Persona_2
esclusione del presupposto normativo per l'attivazione del potere officioso di esibizione.
La richiesta di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio appare parimenti infondata, nella misura in cui presuppone l'ingresso nel fascicolo di nuove prove o documenti non ammissibili. La relazione del consulente risulta completa, coerente e basata solo sulla documentazione ritualmente acquisita;
la richiesta di integrazione, essendo collegata a prove precluse, è logicamente e giuridicamente improponibile.
Alla luce dello svolgimento processuale e dei principi richiamati, tutte le istanze istruttorie reiterate dalle parti all'udienza del 24 ottobre 2024 e nelle successive difese devono essere dichiarate definitivamente inammissibili, dovendosi ritenere stabilmente chiusa la fase istruttoria già all'esito dell'ordinanza del 26 gennaio 2024 e confermata dall'ordinanza del 30 ottobre 2024. Rimangono pertanto utilizzabili ai fini della decisione esclusivamente le prove ritualmente acquisite entro tale fase e la documentazione ammessa con il citato provvedimento istruttorio.
Quanto al merito, questo Giudice rileva che la convenuta ha sostenuto che parte attrice avrebbe rinunciato all'eccezione di prescrizione relativa ai canoni di locazione. Tale assunto è infondato. L'eccezione risulta proposta nel primo atto utile, e cioè nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. del 13/14 dicembre 2023, ove parte attrice ha espressamente dedotto la prescrizione quinquennale dei presunti canoni, ribadita nella comparsa conclusionale. Non vi è alcuna espressione di volontà che possa configurare rinuncia esplicita o implicita alla predetta eccezione. La formulazione di stile contenuta nelle conclusioni attoree “per le ragioni esposte in atti, contrariis rejectis” costituisce richiamo generale e non implica abbandono dei rilievi preliminari.
L'onere di provare l'indebito prelievo di somme grava su parte attrice ai sensi degli artt.
2697 e 2033 c.c. e, nella fattispecie, la ha Parte_2 prodotto estratti conto, movimentazioni bancarie e documentazione contabile che evidenziano afflussi verso la convenuta per € 133.239,18 mediante bonifici frazionati, ricariche della carta di credito personale della convenuta per € 31.504,00, assenza di causali pag. 5 di 9 contabili riferibili a prestazioni professionali, a canoni o ad altra obbligazione societaria, con eccezione delle fatture già quietanzate.
Questo Tribunale, attesa la natura della materia del contendere ha disposto C.T.U. contabile che ha confermato che tutte le fatture emesse dallo STUDIO PIERRE risultano regolarmente pagate, che non esiste documentazione giustificativa dei prelievi, che le annotazioni generiche “crediti verso soci” non costituiscono prova della debenza di somme alla convenuta, che i soli importi suscettibili di essere considerati “giustificati” sono quelli già contabilizzati dalla società e che residua un importo netto non giustificato pari ad € 86.475,02. Il C.T.U. ha seguito una metodologia chiara: ha ricostruito, anno per anno, i movimenti attivi e passivi, ha verificato l'esistenza dei documenti e ha confrontato tali risultanze con le osservazioni delle parti e dei rispettivi C.T.P. La relazione è, pertanto, congrua, ampiamente motivata, dettata da evidente rigore scientifico e puntuale logicità di argomentazioni, tanto da essere ritenuta pienamente convincente, ed essere conseguentemente posta a base della seguente decisione, avendo altresì il C.T.U. replicato in modo esauriente alle osservazioni critiche mosse dai consulenti - in proposito è opportuno osservare che il Giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi delle parti (e/o dei rispettivi consulenti), esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (Cass. Civ. n.
282/2009, n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
La convenuta non ha fornito alcuna documentazione idonea a giustificare i prelievi effettuati, né ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. Le mere affermazioni contenute negli scritti difensivi non possono supplire alla prova documentale richiesta ai fini della dimostrazione della causa giustificativa dei prelievi.
La convenuta avrebbe dovuto dimostrare, per ciascuna voce di prelievo contestata,
l'esistenza di un titolo giuridico idoneo a fondare il proprio diritto (quale un accordo, una delibera, un incarico professionale, una prassi aziendale consolidata), nonché l'effettivo pag. 6 di 9 sostenimento di eventuali spese e la loro riferibilità alla società, mediante idonea documentazione (ricevute, fatture, giustificativi, annotazioni contabili, bonifici, quietanze).
Nessuno di tali elementi è stato prodotto. Dagli atti risulta, altresì, che la convenuta, pur non essendo più socia, disponeva di un rapporto diretto e continuativo con l'amministrazione della società, avendo continuato a gestire conti correnti, home banking e adempimenti amministrativi. Tale circostanza esclude in radice qualsiasi impossibilità oggettiva di reperire la documentazione utile alla prova dei crediti dedotti e, al contrario, conferma che la produzione dei documenti necessari era pienamente esigibile con l'ordinaria diligenza. Deve quindi ritenersi integralmente provata la percezione indebita delle somme quantificate dal C.T.U.
Gli interessi devono essere riconosciuti a decorrere dalla data di ciascun prelievo o accredito indebito, come risultante dalla documentazione bancaria e dalla ricostruzione operata dal C.T.U., fino al saldo. Tale decorrenza è conforme sia alla disciplina dell'indebito oggettivo, sia alle conclusioni attoree e non è stata specificamente contestata dalla convenuta, la quale si è limitata a negare l'esistenza dell'indebito, senza tuttavia proporre rilievi sulla quantificazione e decorrenza degli accessori. Ne consegue che la condanna restitutoria deve essere maggiorata degli interessi legali dalla data di ciascuna indebita erogazione sino all'effettivo pagamento.
La convenuta ha dedotto diversi titoli di credito: crediti da prestazioni professionali, rimborsi spese, canoni di locazione per attrezzature informatiche e prestiti erogati alla società.
Nessuno di tali titoli risulta provato.
Infatti, quanto alle prestazioni professionali, tutte le fatture dello Parte_3 risultano pagate, come attestato da estratti bancari e confermato dalla C.T.U. e, quindi, il relativo credito è inesistente;
quanto ai rimborsi spese non ha prodotto CP_1 documentazione sufficiente a dimostrare l'effettivo sostenimento delle stesse né la loro destinazione societaria, le note spese prive di riscontri non hanno valore probatorio;
quanto ai canoni di locazione, la domanda è infondata sia in quanto prescritta, essendo decorsi oltre cinque anni dalla presunta insorgenza del credito e sia in quanto priva di pag. 7 di 9 prova circa la permanenza del contratto di locazione oltre il 2014, inoltre la mediazione del
2022 non interrompe la prescrizione, essendo riferita a un credito già ampiamente prescritto;
quanto ai prestiti alla società, la convenuta non ha fornito alcun documento attestante un effettivo finanziamento della parte attrice, non è stata prodotta alcuna scrittura privata, ricevuta, bonifico o dedotta prova testimoniale ammissibile.
La domanda riconvenzionale è, pertanto, totalmente priva di prova e deve essere respinta.
La compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c. presuppone l'esistenza di due crediti reciproci, certi, liquidi ed esigibili e, poiché il credito di è inesistente, CP_1 mentre quello della è pienamente provato ed Parte_2
esigibile, la compensazione non può operare.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta come liquidate in dispositivo, forfettariamente in difetto di nota della parte vittoriosa.
Le spese di C.T.U. sono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
a) dichiara inammissibili le istanze istruttorie richiamate dalle parti;
b) condanna a restituire alla CP_1 Parte_2 la somma di € 86.475,02, oltre interessi legali dalla data di ciascuna erogazione indebita, come risultante dalla documentazione bancaria e dalla ricostruzione operata dal C.T.U., sino al saldo;
c) respinge integralmente la domanda riconvenzionale proposta da e la CP_1
richiesta di compensazione dei crediti;
d) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 [...] che liquida, forfettariamente in difetto di nota della parte Parte_2
vittoriosa, nella complessiva somma di € 12.000,00, oneri ed accessori (15%) come per legge compresi;
pag. 8 di 9 e) pone definitivamente a carico di
Così deciso in Asti il 30/11/2025.
le spese di C.T.U. CP_1
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica (Dott. Rosemma GHIBERTI)
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