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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/10/2025, n. 2867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2867 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 845/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa NA NI Presidente dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera dott.ssa IN IA Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 845/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Mattia Parte_1 P.IVA_1
RN e PO OR
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Andrea MONETA e Marco Controparte_1 P.IVA_2
DIENI
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 357/2025, pubblicata in data 20 febbraio 2025; materia: Contratto di assicurazione
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita in riforma della gravata sentenza così giudicare:
pagina 1 di 11 disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione e deduzione, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso la sentenza n. 357/2025 del Tribunale di Monza (n.r.g. 1290/2024), pubblicata il 20 febbraio 2025, modificandola/riformandola e per l'effetto:
• Nel merito:
- accertare che la convenuta Appellata è tenuta al pagamento di tutte le regolazioni premio relative ai periodi assicurativi indicati in narrativa e relativi alla polizza n. 342.081.200042, e conseguentemente
- condannare la convenuta al pagamento dell'importo di Euro 153.862,68 o del maggioro minore importo determinato in corso di causa, a titolo di regolazioni premio relative ai periodi assicurativi indicati in narrativa e relativi alla polizza n. 342.081.200042, oltre gli interessi moratori ai sensi del DLGS 9.10.2002 n. 231 dalla data del 14 giugno 2023 (invio diffida di pagamento) al saldo;
• In via istruttoria:
- ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla convenuta di esibire la documentazione necessaria per accertare i Fatturati Noli relativi ai periodi assicurativi 19.06.2015/19.06.2016, 19.06.2016/19.06.2017, 19.06.2017/19.06.2018, 19.06.2018/19.06.2019, 19.06.2019/19.06.2020, 19.06.2020/19.06.2021, 19.06.2021/1906.2022, 19.06.2022/10.02.2023, al fine di poter quantificare i premi a conguaglio relativi ai periodi assicurativi di cui si tratta anche sulla scorta di tale documentazione;
- condannare la convenuta al rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio e di quello di primo grado a favore dell'attrice, maggiorate del 30% ai sensi dall'art. 4, comma 1 bis del D.M., inclusi il rimborso forfettario del 15%, il Contributo alla Cassa di Previdenza e l'I.V.A, (non recuperabile trattandosi di società assicurativa)”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via principale rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_2 357/2025 emessa dal Tribunale di Monza, pubblicata in data 20 febbraio 2025, per tutto quanto esposto in narrativa e per gli effetti confermare l'appellata sentenza in ogni sua parte. In via subordinata nella denegata, remota e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, di anche uno solo dei motivi di appello avversari, accertare e dichiarare la decadenza e/o l'intervenuta prescrizione ovvero l'illegittimità delle richieste avversarie ex contractu e per gli effetti limitare l'eventuale somma dovuta a quanto effettivamente provato in corso di causa. In via istruttoria Ci si oppone con fermezza alle istanze istruttorie avversarie, con particolare riferimento alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto inammissibile e comunque generica ed immotivata. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge. Ci si oppone con fermezza alla richiesta di rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio e di quello di primo grado a favore dell'attrice, maggiorate del 30% ai sensi dall' art. 4, comma 1 bis del D.M., non ricorrendone i presupposti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 11
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 357/2025 pubblicata in data 20 febbraio 2025, il Tribunale di Monza, pronunciando nella causa promossa da contro disattesa ogni altra Parte_1 Controparte_1 istanza, eccezione o deduzione, così provvedeva:
1) rigetta le domande azionate dalla parte attrice nei confronti di quella convenuta;
2) rigetta le domande azionate in via riconvenzionale dalla parte convenuta nei confronti di quella attrice;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
2. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione conveniva in giudizio esponendo Parte_1 Controparte_1 che: aveva stipulato con in data 19 giugno 2015, la Controparte_1 Parte_1
“Polizza di Assicurazione delle Responsabilità del Vettore Stradale” n. 342.081.200042, soggetta a regolazione premio in forza dell'art. 2 sez. “Garanzia B” delle Condizioni Generali di Polizza, nel senso seguente: «Il premio annuo […] viene calcolato applicando il tasso di premio, specificato sul frontespizio di polizza, al 'Fatturato Noli' dell'Assicurato (volume dei noli fatturati, al netto di I.V.A.) riguardante i trasporti assicurati e risultante dal 'Registro delle fatture emesse' tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A. Alla firma del contratto, l'Assicurato corrisponderà un premio 'minimo' comunque acquisito dalla società […], calcolato applicando il tasso di premio sopra menzionato al
Fatturato preventivato dell' »; il premio minimo annuo imponibile, parametrato a un Parte_3 fatturato noli preventivato di € 1.5 milioni, era fissato a € 3.000 (a € 3.300 comprendendo le imposte); ai fini della regolazione del premio annuo, sempre in forza dell'art. 2 sez. “Garanzia B” delle
Condizioni Generali di Polizza, entro i 60 giorni successivi alla fine di ogni periodo Controparte_1 annuo di assicurazione, doveva fornire per iscritto a “la copia della Parte_1 documentazione atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto”; nel corso del rapporto assicurativo, rinnovatosi annualmente fino al 10 febbraio 2023 (data di cessazione del rapporto), erano intervenute varie modifiche delle condizioni contrattuali, relative essenzialmente all'incremento dei massimali di copertura assicurativa e, conseguentemente, all'aumento dei premi di polizza;
[...]
nell'autunno del 2022, nell'ambito di un controllo a campione, aveva riscontrato Parte_1 notevoli difformità tra quanto indicato da a titolo di fatturato noli per l'annualità Controparte_1
pagina 3 di 11 2020-2021 e quanto risultante dall'esame dei bilanci 2020 e 2021 depositati presso la Camera di
Commercio, dacché, a fronte di un fatturato noli comunicato da pari a € 1.5 milioni Controparte_1 per il 2021, il corrispondente bilancio indicava un fatturato complessivo pari a € 7.391.088;
[...] aveva quindi domandato a di comunicare i dati veritieri, sorretti Parte_1 Controparte_1 da relativa documentazione contabile, al fine di calcolare il premio corretto;
non avendo ottenuto riscontro alla propria richiesta, aveva eseguito ulteriori controlli, tramite Parte_1 comparazione tra i fatturati noli comunicati dalla convenuta e i dati indicati nei bilanci depositati presso la Camera di Commercio, rilevando così significative discrepanze lungo tutto il periodo di durata del rapporto assicurativo (i.e. dal 19 giugno 2015 al 10 febbraio 2023) e quantificando conseguentemente un credito a proprio favore (dato dalla differenza tra il premio maggiorato asseritamente dovuto e il premio 'minimo' versato) pari a € 153.862,68. aveva quindi adito il Parte_1
Tribunale per chiedere la condanna di al pagamento dell'importo indicato. Controparte_1
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione in fatto e in diritto svolta da Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la Parte_1 condanna di controparte alla corresponsione dell'indennizzo in relazione a due specifici sinistri.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato sia la domanda di sia Parte_1 la domanda riconvenzionale di sulla scorta delle seguenti considerazioni: Controparte_1
- l'ipotesi di “falsa comunicazione” dei dati di fatturato noli è un fenomeno equiparabile all'omessa comunicazione dei dati medesimi, come peraltro riconosciuto, ancorché implicitamente, da entrambe le parti in causa;
- in caso di omessa comunicazione dei dati del “fatturato noli” (e dunque anche in caso di comunicazione mendace di quei dati) la conseguenza contrattualmente prevista dalla Polizza – art. 2 sez. “Garanzia B” delle Condizioni Generali di Polizza – è l'applicazione di una franchigia pari a €
10.000 per ogni sinistro da indennizzare, ma non anche la rideterminazione, in aumento, del premio;
- peraltro, siccome la disposizione contrattuale relativa all'applicazione della franchigia era inclusa tra le Condizioni Generali di Polizza predisposte unilateralmente da Parte_1
l'interpretazione secondo cui, in caso di omessa (o falsa) comunicazione dei dati, l'unica conseguenza contrattualmente prevista fosse l'applicazione di detta franchigia, e non anche la rideterminazione del premio, è da preferire ex art. 1370 c.c., in quanto più favorevole per l'aderente;
- in ogni caso, anche diversamente opinando, la domanda di sarebbe Parte_1 comunque da rigettare, da un lato perché, con riferimento alle annualità anteriori al 2022, le relative pagina 4 di 11 pretese sono prescritte, dall'altro lato perché, in relazione all'arco temporale intercorrente tra giugno
2022 e febbraio 2023, la parte attrice non ha introdotto elementi idonei a fondare il diritto vantato, risultando i dati contabili invocati artificiosi e del tutto scollegati da elementi di fatto reali e concreti;
- per quanto concerne la richiesta, avanzata in via riconvenzionale da di condannare Controparte_1 al pagamento dell'indennizzo per due sinistri verificatisi nel periodo di Parte_1 efficacia della copertura assicurativa, il rigetto si fonda, per un sinistro, sul decorso del termine di prescrizione, mentre per l'altro sinistro sul mancato assolvimento dell'onere probatorio.
3. L'appello
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto l'integrale riforma per Parte_1
i seguenti motivi:
1. il giudice di primo grado avrebbe errato nell'interpretare le condizioni di polizza stipulate dalle parti, in particolare ritenendo che, in caso di omessa/falsa comunicazione dei dati relativi al fatturato noli,
l'unica conseguenza apprestata dal regolamento contrattuale fosse l'applicazione della franchigia di €
10.000; tale interpretazione, secondo la prospettazione dell'appellante, non troverebbe alcun riferimento testuale nel contenuto della polizza, il quale invece, correttamente e sistematicamente interpretato, si limiterebbe a correlare l'entità del premio assicurativo all'ammontare del fatturato noli, prevedendo il meccanismo della franchigia solo quale “deterrente” all'inadempimento comunicativo, con senso sufficientemente univoco da precludere il ricorso al canone ermeneutico residuale di cui all'art. 1370 c.c.;
2. la sentenza sarebbe altresì erronea nella parte in cui ha ritenuto prescritto il credito di
[...] con riferimento alle annualità anteriori al 2022; secondo l'appellante, infatti, Parte_1
l'inadempimento da parte di dell'obbligo comunicativo stabilito dalle condizioni di Controparte_1 polizza andrebbe qualificato come doloso occultamento dell'esistenza del credito e, dunque, integrerebbe la fattispecie di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., con conseguente sospensione del corso della prescrizione;
3. il giudice di primo grado avrebbe inoltre errato nel ritenere non supportata da sufficienti evidenze la quantificazione del credito svolta da essendo tale quantificazione, invece, Parte_1 correttamente fondata sui dati indicati nei bilanci depositati presso la Camera di Commercio e tenuto comunque conto che, per un calcolo più preciso, il giudice avrebbe potuto/dovuto – come richiesto da
– ordinare a ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di esibire la Parte_1 Controparte_1 pagina 5 di 11 documentazione necessaria per accertare i fatturati noli relativi ai periodi assicurativi.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in Controparte_1 fatto e in diritto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
4. Decisione
Va preliminarmente – e solo incidentalmente - osservato che la tesi dell'appellante -secondo cui, in caso di omessa (o falsa) comunicazione dei dati relativi al fatturato noli, l'applicazione della franchigia prevista dall'art. 2 sez. “Garanzia B” delle Condizioni Generali di Polizza non implicherebbe la rinuncia alla maggiorazione del premio, correlata all'incremento del fatturato- appare corretta.
Invero, l'interpretazione adottata dal giudice di prime cure non appare coerente con il dato testuale della polizza stipulata tra le parti, da cui emerge inequivocabilmente (tanto da precludere l'esigenza di ricorrere al canone ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c.) come le stesse abbiano convenuto di parametrare l'entità del premio assicurativo all'ammontare del fatturato noli dell'assicurata, prevedendo altresì una soglia minima di fatturato (pari a € 1,5 milioni) al di sotto della quale
[...] avrebbe comunque dovuto corrispondere a un premio CP_1 Parte_1
'minimo'. La flessibilità dell'importo del premio, del resto, si ricollega alle variazioni – preventivate dalle parti – del grado di rischio, così come manifestate dagli aumenti/diminuzioni del fatturato noli (a cui è sottesa, infatti, una maggiore o minore attività di trasporto e, dunque, un superiore o inferiore rischio di sinistri). Tale elasticità si colloca, pertanto, nell'alveo dell'equilibrio sinallagmatico del contratto – aleatorio – di assicurazione, assumendo il ruolo di rimedio mobile a eventuali sperequazioni nel rapporto premio-rischio, previsto dalle parti ex ante come alternativa al ricorso alla soluzione codicistica di cui all'art. 1898 c.c. L'importo del premio dovuto da origina quindi Controparte_1 dal reale ammontare del fatturato noli relativo all'annualità di riferimento, non dall'ammontare risultante dalla comunicazione dell'assicurata; di talché, in caso di omessa/falsa comunicazione dei dati, non viene meno il diritto di al premio maggiorato. In tale contesto Parte_1 pattizio, il meccanismo della franchigia previsto dall'art. 2 sez. “Garanzia B” delle Condizioni Generali di Polizza sembra assumere piuttosto la funzione di “sanzione contrattuale” all'inadempimento - temporaneo- dell'obbligo di comunicazione dei dati del fatturato noli, tant'è che, per espressa previsione contrattuale, opera solo «fino al ricevimento di tale comunicazione», e non come alternativa pagina 6 di 11 alla maggiorazione del premio assicurativo, la cui debenza deve ritenersi dunque inalterata.
Ciò chiarito, l'appello deve però essere respinto, in quanto il credito asseritamente vantato dall'appellante è, per la parte relativa alle annualità precedenti al 2022, prescritto ex art. 2952 c.c. e, per la parte riferita al periodo ricompreso tra giugno 2022 e febbraio 2023, non provato.
Per quanto concerne la prescrizione dei crediti che, nella prospettazione dell'appellante, sarebbero maturati dall'inizio del rapporto assicurativo fino al 2022, a fronte del dato obiettivo del decorso del termine normativamente previsto ha eccepito la sospensione della Parte_1 prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., dacché la falsa comunicazione dei dati relativi al fatturato noli da parte dell'appellata costituirebbe un doloso occultamento dell'esistenza dell'obbligazione.
A tal proposito, è utile osservare, in via preliminare, che le ipotesi di sospensione della prescrizione previste dall'art. 2941 c.c. hanno natura di eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti. È dunque onere della parte che intenda avvalersi dell'eccezione presentare in giudizio elementi idonei a dimostrarne il fondamento. Per quanto concerne la specifica ipotesi di cui al n. 8 dell'art. 2941 c.c., quindi, l'appellante avrebbe dovuto provare sia l'esistenza del credito vantato, sia il suo doloso occultamento da parte di Controparte_1
Sennonché l'appellante non ha fornito elementi idonei a far ritenere assolto l'onere probatorio così delineato.
Con riferimento all'esistenza del credito, derivante dalla differenza tra il premio assicurativo asseritamente dovuto e quello effettivamente pagato dall'appellata, ha Parte_1 inteso, essenzialmente, ricostruire l'ammontare del fatturato noli (sulla cui base doveva calcolarsi l'importo del premio) dai dati contenuti nei bilanci depositati da presso la Camera di Controparte_1
Commercio. Una simile operazione di calcolo appare arbitraria e priva di fondamento, considerando in particolare che, nei suddetti bilanci, il fatturato indicato da rappresenta la somma di Controparte_1 tutte le attività svolte dalla società (non solo trasporto merci per conto terzi, ma anche spedizione, logistica, gestione di magazzini), senza una suddivisione interna che consenta di determinare quale parte costituisca il “fatturato noli”, sul cui solo ammontare, per previsione contrattuale, doveva essere calcolato il premio. L'assenza di elementi idonei a fornire indicazioni in tal senso – della cui presentazione era onerata l'appellante – impedisce non solo di quantificare l'esatto ammontare del credito, ma anche di accertare che un simile credito effettivamente esista, non potendosi escludere, in ipotesi, che la quota del fatturato complessivo di riferito all'attività di trasporto Controparte_1 merci fosse inferiore alla soglia minima di € 1.5 milioni, così non sorgendo alcun diritto in capo a pagina 7 di 11 alla maggiorazione del premio. Parte_1
In ogni caso, l'appellante non ha neppure provato che abbia posto in essere una Controparte_1 condotta di doloso occultamento dell'esistenza dell'obbligazione, limitandosi a sostenere che essa sarebbe autoevidente, poiché intrinsecamente riconnessa alla falsa comunicazione dei dati di fatturato noli.
A tal proposito, è opportuno ricordare che secondo l'insegnamento della Suprema Corte «L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sospensione della prescrizione dei contributi, di cui all'art. 3 della l. n. 335 del 1995, nelle more dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle
Entrate del maggior reddito, pur dolosamente occultato dal contribuente)» (Cass. civ., sez. lavoro, sent. 27 febbraio 2020, n. 5413; nello stesso senso, tra le altre, Cass. civ. n. 23809/2011).
Nel caso di specie, le comunicazioni effettuate nel corso degli anni da quand'anche Controparte_1 in tesi mendaci, non hanno di certo costituito un “impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli”, perché – stando alle pattuizioni contrattuali: v. art. 2 sez. “Garanzia B” delle Condizioni Contr Generali di Polizza – Speedy avrebbe dovuto trasmettere «le copie della documentazione atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto», e non, invece ma come è stato, solo una mera auto-dichiarazione sull'ammontare del fatturato noli;
sicché ben avrebbe Parte_1 potuto e dovuto agire (come pure il contratto la legittimava a fare: v. l'ultimo paragrafo dell'art. 2, sez.
“Garanzia B” delle Condizioni Generali di Polizza) per ottenere la documentazione corretta, invece di accontentarsi – come ha fatto ininterrottamente e senza rimostranza alcuna per ben otto anni di rapporto assicurativo – della suddetta semplice auto-dichiarazione.
Del resto, la giurisprudenza che riconosce la configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. nei casi di omessa comunicazione di un'informazione che il debitore aveva l'obbligo di riferire, circoscrive tale evenienza ai casi in cui l'evento, che avrebbe dovuto essere oggetto della comunicazione, non fosse altrimenti conoscibile dal creditore (così, ex multis, anche – in motivazione – Cass. civ., sez. II, sent. 30 settembre 2016, n. 19567, citata dall'appellante). Il caso in oggetto, come visto, esula da questa categoria di ipotesi, dal momento che disponeva dei mezzi per accertare Parte_1
l'eventuale esistenza dell'obbligazione di come – si ripete – previsto Parte_4
pagina 8 di 11 contrattualmente.
Non potendosi quindi ritenere provata l'integrazione della fattispecie sospensiva di cui all'art. 2941 n. 8
c.c., gli asseriti crediti maturati anteriormente al 19 giugno 2022 devono essere considerati prescritti.
Per quanto attiene, invece, al preteso credito sorto con riferimento al periodo ricompreso tra il 19 giugno 2022 e il 10 febbraio 2023, anche in questo caso la domanda dell'appellante dev'essere rigettata, poiché l'esistenza di detto credito non risulta provata.
Come già anticipato, infatti, l'appellante ha ricavato l'ammontare su cui applicare il tasso di premio dai bilanci depositati presso la Camera di Commercio, nei quali, tuttavia, non è indicato l'apporto del fatturato noli, benché sia su di esso, per previsione contrattuale, che il premio dovrebbe essere calcolato. L'appellante si smarrisce in una ricostruzione contabile fondata su dati rielaborati artificiosamente e, in sostanza, privi di una connessione sicura con la realtà fattuale, allo scopo di sopperire, in tal modo, alla carenza di quella documentazione contabile a cui il contratto fa menzione - che avrebbe dovuto trasmettere e che avrebbe dovuto Controparte_1 Parte_1 pretendere.
A questo proposito, occorre soffermarsi sull'istanza istruttoria avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 210 c.p.c., contenente la richiesta di ordinare a «di esibire la documentazione Controparte_1 necessaria per accertare i Fatturati Noli relativi ai periodi assicurativi» succedutisi dal 2015 al 2023.
Tale istanza istruttoria, così come formulata, è inammissibile.
Da un lato, l'istanza formulata dall'appellante ex art. 210 c.p.c. ha un contenuto manifestamente generico, non indicando infatti – in violazione dell'art. 94 disp. att. c.p.c. – gli specifici documenti di cui si chiede l'esibizione. Essa ha, in sostanza, uno scopo meramente esplorativo, in quanto finalizzata a ricercare tra i documenti, in generale, della controparte la prova per sostenere le proprie ragioni e così
a sopperire a un onere probatorio non altrimenti assolto.
Dall'altro lato – e in relazione all'ultima considerazione appuntata – l'istanza dell'appellante è distonica rispetto al carattere residuale dello strumento previsto dall'art. 210 c.p.c., come riconosciuto dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: «L'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituendo strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante» (così, tra le più recenti, Cass. civ., sez. II, sent. 3 novembre
2021, n. 31251). pagina 9 di 11 come si è detto, avrebbe invece ben potuto, a fronte dell'inadempimento Parte_1 comunicativo di ricorrere ai rimedi all'uopo previsti dal regolamento negoziale Controparte_1
(che autorizzava l'assicuratore sia a chiedere ed ottenere “la copia della documentazione atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto”, sia ad «effettuare ispezioni e verifiche di tutte le registrazioni e/o elaborati contabili»); di talché, considerata la natura residuale dello strumento istruttorio di cui all'art. 210 c.p.c., quest'ultimo non è utilizzabile dall'appellante per colmare la lacuna probatoria da cui consegue il rigetto della sua domanda.
*
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m.
n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e della non espletata fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 357/2025 pubblicata in data 20 febbraio 2025, così
[...] dispone:
1) respinge l'appello; per l'effetto:
2) conferma integralmente la sentenza impugnata;
3) condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese di lite del presente Controparte_1 grado d'appello, che si liquidano nell'importo di € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA, se dovuta, e CPA;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
IN IA NA NI
pagina 10 di 11 Si dà atto che la bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. Davide
Colombo, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa NA NI Presidente dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera dott.ssa IN IA Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 845/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Mattia Parte_1 P.IVA_1
RN e PO OR
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Andrea MONETA e Marco Controparte_1 P.IVA_2
DIENI
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 357/2025, pubblicata in data 20 febbraio 2025; materia: Contratto di assicurazione
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita in riforma della gravata sentenza così giudicare:
pagina 1 di 11 disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione e deduzione, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso la sentenza n. 357/2025 del Tribunale di Monza (n.r.g. 1290/2024), pubblicata il 20 febbraio 2025, modificandola/riformandola e per l'effetto:
• Nel merito:
- accertare che la convenuta Appellata è tenuta al pagamento di tutte le regolazioni premio relative ai periodi assicurativi indicati in narrativa e relativi alla polizza n. 342.081.200042, e conseguentemente
- condannare la convenuta al pagamento dell'importo di Euro 153.862,68 o del maggioro minore importo determinato in corso di causa, a titolo di regolazioni premio relative ai periodi assicurativi indicati in narrativa e relativi alla polizza n. 342.081.200042, oltre gli interessi moratori ai sensi del DLGS 9.10.2002 n. 231 dalla data del 14 giugno 2023 (invio diffida di pagamento) al saldo;
• In via istruttoria:
- ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla convenuta di esibire la documentazione necessaria per accertare i Fatturati Noli relativi ai periodi assicurativi 19.06.2015/19.06.2016, 19.06.2016/19.06.2017, 19.06.2017/19.06.2018, 19.06.2018/19.06.2019, 19.06.2019/19.06.2020, 19.06.2020/19.06.2021, 19.06.2021/1906.2022, 19.06.2022/10.02.2023, al fine di poter quantificare i premi a conguaglio relativi ai periodi assicurativi di cui si tratta anche sulla scorta di tale documentazione;
- condannare la convenuta al rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio e di quello di primo grado a favore dell'attrice, maggiorate del 30% ai sensi dall'art. 4, comma 1 bis del D.M., inclusi il rimborso forfettario del 15%, il Contributo alla Cassa di Previdenza e l'I.V.A, (non recuperabile trattandosi di società assicurativa)”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via principale rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_2 357/2025 emessa dal Tribunale di Monza, pubblicata in data 20 febbraio 2025, per tutto quanto esposto in narrativa e per gli effetti confermare l'appellata sentenza in ogni sua parte. In via subordinata nella denegata, remota e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, di anche uno solo dei motivi di appello avversari, accertare e dichiarare la decadenza e/o l'intervenuta prescrizione ovvero l'illegittimità delle richieste avversarie ex contractu e per gli effetti limitare l'eventuale somma dovuta a quanto effettivamente provato in corso di causa. In via istruttoria Ci si oppone con fermezza alle istanze istruttorie avversarie, con particolare riferimento alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto inammissibile e comunque generica ed immotivata. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge. Ci si oppone con fermezza alla richiesta di rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio e di quello di primo grado a favore dell'attrice, maggiorate del 30% ai sensi dall' art. 4, comma 1 bis del D.M., non ricorrendone i presupposti”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
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1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 357/2025 pubblicata in data 20 febbraio 2025, il Tribunale di Monza, pronunciando nella causa promossa da contro disattesa ogni altra Parte_1 Controparte_1 istanza, eccezione o deduzione, così provvedeva:
1) rigetta le domande azionate dalla parte attrice nei confronti di quella convenuta;
2) rigetta le domande azionate in via riconvenzionale dalla parte convenuta nei confronti di quella attrice;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
2. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione conveniva in giudizio esponendo Parte_1 Controparte_1 che: aveva stipulato con in data 19 giugno 2015, la Controparte_1 Parte_1
“Polizza di Assicurazione delle Responsabilità del Vettore Stradale” n. 342.081.200042, soggetta a regolazione premio in forza dell'art. 2 sez. “Garanzia B” delle Condizioni Generali di Polizza, nel senso seguente: «Il premio annuo […] viene calcolato applicando il tasso di premio, specificato sul frontespizio di polizza, al 'Fatturato Noli' dell'Assicurato (volume dei noli fatturati, al netto di I.V.A.) riguardante i trasporti assicurati e risultante dal 'Registro delle fatture emesse' tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A. Alla firma del contratto, l'Assicurato corrisponderà un premio 'minimo' comunque acquisito dalla società […], calcolato applicando il tasso di premio sopra menzionato al
Fatturato preventivato dell' »; il premio minimo annuo imponibile, parametrato a un Parte_3 fatturato noli preventivato di € 1.5 milioni, era fissato a € 3.000 (a € 3.300 comprendendo le imposte); ai fini della regolazione del premio annuo, sempre in forza dell'art. 2 sez. “Garanzia B” delle
Condizioni Generali di Polizza, entro i 60 giorni successivi alla fine di ogni periodo Controparte_1 annuo di assicurazione, doveva fornire per iscritto a “la copia della Parte_1 documentazione atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto”; nel corso del rapporto assicurativo, rinnovatosi annualmente fino al 10 febbraio 2023 (data di cessazione del rapporto), erano intervenute varie modifiche delle condizioni contrattuali, relative essenzialmente all'incremento dei massimali di copertura assicurativa e, conseguentemente, all'aumento dei premi di polizza;
[...]
nell'autunno del 2022, nell'ambito di un controllo a campione, aveva riscontrato Parte_1 notevoli difformità tra quanto indicato da a titolo di fatturato noli per l'annualità Controparte_1
pagina 3 di 11 2020-2021 e quanto risultante dall'esame dei bilanci 2020 e 2021 depositati presso la Camera di
Commercio, dacché, a fronte di un fatturato noli comunicato da pari a € 1.5 milioni Controparte_1 per il 2021, il corrispondente bilancio indicava un fatturato complessivo pari a € 7.391.088;
[...] aveva quindi domandato a di comunicare i dati veritieri, sorretti Parte_1 Controparte_1 da relativa documentazione contabile, al fine di calcolare il premio corretto;
non avendo ottenuto riscontro alla propria richiesta, aveva eseguito ulteriori controlli, tramite Parte_1 comparazione tra i fatturati noli comunicati dalla convenuta e i dati indicati nei bilanci depositati presso la Camera di Commercio, rilevando così significative discrepanze lungo tutto il periodo di durata del rapporto assicurativo (i.e. dal 19 giugno 2015 al 10 febbraio 2023) e quantificando conseguentemente un credito a proprio favore (dato dalla differenza tra il premio maggiorato asseritamente dovuto e il premio 'minimo' versato) pari a € 153.862,68. aveva quindi adito il Parte_1
Tribunale per chiedere la condanna di al pagamento dell'importo indicato. Controparte_1
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione in fatto e in diritto svolta da Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la Parte_1 condanna di controparte alla corresponsione dell'indennizzo in relazione a due specifici sinistri.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato sia la domanda di sia Parte_1 la domanda riconvenzionale di sulla scorta delle seguenti considerazioni: Controparte_1
- l'ipotesi di “falsa comunicazione” dei dati di fatturato noli è un fenomeno equiparabile all'omessa comunicazione dei dati medesimi, come peraltro riconosciuto, ancorché implicitamente, da entrambe le parti in causa;
- in caso di omessa comunicazione dei dati del “fatturato noli” (e dunque anche in caso di comunicazione mendace di quei dati) la conseguenza contrattualmente prevista dalla Polizza – art. 2 sez. “Garanzia B” delle Condizioni Generali di Polizza – è l'applicazione di una franchigia pari a €
10.000 per ogni sinistro da indennizzare, ma non anche la rideterminazione, in aumento, del premio;
- peraltro, siccome la disposizione contrattuale relativa all'applicazione della franchigia era inclusa tra le Condizioni Generali di Polizza predisposte unilateralmente da Parte_1
l'interpretazione secondo cui, in caso di omessa (o falsa) comunicazione dei dati, l'unica conseguenza contrattualmente prevista fosse l'applicazione di detta franchigia, e non anche la rideterminazione del premio, è da preferire ex art. 1370 c.c., in quanto più favorevole per l'aderente;
- in ogni caso, anche diversamente opinando, la domanda di sarebbe Parte_1 comunque da rigettare, da un lato perché, con riferimento alle annualità anteriori al 2022, le relative pagina 4 di 11 pretese sono prescritte, dall'altro lato perché, in relazione all'arco temporale intercorrente tra giugno
2022 e febbraio 2023, la parte attrice non ha introdotto elementi idonei a fondare il diritto vantato, risultando i dati contabili invocati artificiosi e del tutto scollegati da elementi di fatto reali e concreti;
- per quanto concerne la richiesta, avanzata in via riconvenzionale da di condannare Controparte_1 al pagamento dell'indennizzo per due sinistri verificatisi nel periodo di Parte_1 efficacia della copertura assicurativa, il rigetto si fonda, per un sinistro, sul decorso del termine di prescrizione, mentre per l'altro sinistro sul mancato assolvimento dell'onere probatorio.
3. L'appello
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto l'integrale riforma per Parte_1
i seguenti motivi:
1. il giudice di primo grado avrebbe errato nell'interpretare le condizioni di polizza stipulate dalle parti, in particolare ritenendo che, in caso di omessa/falsa comunicazione dei dati relativi al fatturato noli,
l'unica conseguenza apprestata dal regolamento contrattuale fosse l'applicazione della franchigia di €
10.000; tale interpretazione, secondo la prospettazione dell'appellante, non troverebbe alcun riferimento testuale nel contenuto della polizza, il quale invece, correttamente e sistematicamente interpretato, si limiterebbe a correlare l'entità del premio assicurativo all'ammontare del fatturato noli, prevedendo il meccanismo della franchigia solo quale “deterrente” all'inadempimento comunicativo, con senso sufficientemente univoco da precludere il ricorso al canone ermeneutico residuale di cui all'art. 1370 c.c.;
2. la sentenza sarebbe altresì erronea nella parte in cui ha ritenuto prescritto il credito di
[...] con riferimento alle annualità anteriori al 2022; secondo l'appellante, infatti, Parte_1
l'inadempimento da parte di dell'obbligo comunicativo stabilito dalle condizioni di Controparte_1 polizza andrebbe qualificato come doloso occultamento dell'esistenza del credito e, dunque, integrerebbe la fattispecie di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., con conseguente sospensione del corso della prescrizione;
3. il giudice di primo grado avrebbe inoltre errato nel ritenere non supportata da sufficienti evidenze la quantificazione del credito svolta da essendo tale quantificazione, invece, Parte_1 correttamente fondata sui dati indicati nei bilanci depositati presso la Camera di Commercio e tenuto comunque conto che, per un calcolo più preciso, il giudice avrebbe potuto/dovuto – come richiesto da
– ordinare a ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di esibire la Parte_1 Controparte_1 pagina 5 di 11 documentazione necessaria per accertare i fatturati noli relativi ai periodi assicurativi.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in Controparte_1 fatto e in diritto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
4. Decisione
Va preliminarmente – e solo incidentalmente - osservato che la tesi dell'appellante -secondo cui, in caso di omessa (o falsa) comunicazione dei dati relativi al fatturato noli, l'applicazione della franchigia prevista dall'art. 2 sez. “Garanzia B” delle Condizioni Generali di Polizza non implicherebbe la rinuncia alla maggiorazione del premio, correlata all'incremento del fatturato- appare corretta.
Invero, l'interpretazione adottata dal giudice di prime cure non appare coerente con il dato testuale della polizza stipulata tra le parti, da cui emerge inequivocabilmente (tanto da precludere l'esigenza di ricorrere al canone ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c.) come le stesse abbiano convenuto di parametrare l'entità del premio assicurativo all'ammontare del fatturato noli dell'assicurata, prevedendo altresì una soglia minima di fatturato (pari a € 1,5 milioni) al di sotto della quale
[...] avrebbe comunque dovuto corrispondere a un premio CP_1 Parte_1
'minimo'. La flessibilità dell'importo del premio, del resto, si ricollega alle variazioni – preventivate dalle parti – del grado di rischio, così come manifestate dagli aumenti/diminuzioni del fatturato noli (a cui è sottesa, infatti, una maggiore o minore attività di trasporto e, dunque, un superiore o inferiore rischio di sinistri). Tale elasticità si colloca, pertanto, nell'alveo dell'equilibrio sinallagmatico del contratto – aleatorio – di assicurazione, assumendo il ruolo di rimedio mobile a eventuali sperequazioni nel rapporto premio-rischio, previsto dalle parti ex ante come alternativa al ricorso alla soluzione codicistica di cui all'art. 1898 c.c. L'importo del premio dovuto da origina quindi Controparte_1 dal reale ammontare del fatturato noli relativo all'annualità di riferimento, non dall'ammontare risultante dalla comunicazione dell'assicurata; di talché, in caso di omessa/falsa comunicazione dei dati, non viene meno il diritto di al premio maggiorato. In tale contesto Parte_1 pattizio, il meccanismo della franchigia previsto dall'art. 2 sez. “Garanzia B” delle Condizioni Generali di Polizza sembra assumere piuttosto la funzione di “sanzione contrattuale” all'inadempimento - temporaneo- dell'obbligo di comunicazione dei dati del fatturato noli, tant'è che, per espressa previsione contrattuale, opera solo «fino al ricevimento di tale comunicazione», e non come alternativa pagina 6 di 11 alla maggiorazione del premio assicurativo, la cui debenza deve ritenersi dunque inalterata.
Ciò chiarito, l'appello deve però essere respinto, in quanto il credito asseritamente vantato dall'appellante è, per la parte relativa alle annualità precedenti al 2022, prescritto ex art. 2952 c.c. e, per la parte riferita al periodo ricompreso tra giugno 2022 e febbraio 2023, non provato.
Per quanto concerne la prescrizione dei crediti che, nella prospettazione dell'appellante, sarebbero maturati dall'inizio del rapporto assicurativo fino al 2022, a fronte del dato obiettivo del decorso del termine normativamente previsto ha eccepito la sospensione della Parte_1 prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., dacché la falsa comunicazione dei dati relativi al fatturato noli da parte dell'appellata costituirebbe un doloso occultamento dell'esistenza dell'obbligazione.
A tal proposito, è utile osservare, in via preliminare, che le ipotesi di sospensione della prescrizione previste dall'art. 2941 c.c. hanno natura di eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti. È dunque onere della parte che intenda avvalersi dell'eccezione presentare in giudizio elementi idonei a dimostrarne il fondamento. Per quanto concerne la specifica ipotesi di cui al n. 8 dell'art. 2941 c.c., quindi, l'appellante avrebbe dovuto provare sia l'esistenza del credito vantato, sia il suo doloso occultamento da parte di Controparte_1
Sennonché l'appellante non ha fornito elementi idonei a far ritenere assolto l'onere probatorio così delineato.
Con riferimento all'esistenza del credito, derivante dalla differenza tra il premio assicurativo asseritamente dovuto e quello effettivamente pagato dall'appellata, ha Parte_1 inteso, essenzialmente, ricostruire l'ammontare del fatturato noli (sulla cui base doveva calcolarsi l'importo del premio) dai dati contenuti nei bilanci depositati da presso la Camera di Controparte_1
Commercio. Una simile operazione di calcolo appare arbitraria e priva di fondamento, considerando in particolare che, nei suddetti bilanci, il fatturato indicato da rappresenta la somma di Controparte_1 tutte le attività svolte dalla società (non solo trasporto merci per conto terzi, ma anche spedizione, logistica, gestione di magazzini), senza una suddivisione interna che consenta di determinare quale parte costituisca il “fatturato noli”, sul cui solo ammontare, per previsione contrattuale, doveva essere calcolato il premio. L'assenza di elementi idonei a fornire indicazioni in tal senso – della cui presentazione era onerata l'appellante – impedisce non solo di quantificare l'esatto ammontare del credito, ma anche di accertare che un simile credito effettivamente esista, non potendosi escludere, in ipotesi, che la quota del fatturato complessivo di riferito all'attività di trasporto Controparte_1 merci fosse inferiore alla soglia minima di € 1.5 milioni, così non sorgendo alcun diritto in capo a pagina 7 di 11 alla maggiorazione del premio. Parte_1
In ogni caso, l'appellante non ha neppure provato che abbia posto in essere una Controparte_1 condotta di doloso occultamento dell'esistenza dell'obbligazione, limitandosi a sostenere che essa sarebbe autoevidente, poiché intrinsecamente riconnessa alla falsa comunicazione dei dati di fatturato noli.
A tal proposito, è opportuno ricordare che secondo l'insegnamento della Suprema Corte «L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sospensione della prescrizione dei contributi, di cui all'art. 3 della l. n. 335 del 1995, nelle more dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle
Entrate del maggior reddito, pur dolosamente occultato dal contribuente)» (Cass. civ., sez. lavoro, sent. 27 febbraio 2020, n. 5413; nello stesso senso, tra le altre, Cass. civ. n. 23809/2011).
Nel caso di specie, le comunicazioni effettuate nel corso degli anni da quand'anche Controparte_1 in tesi mendaci, non hanno di certo costituito un “impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli”, perché – stando alle pattuizioni contrattuali: v. art. 2 sez. “Garanzia B” delle Condizioni Contr Generali di Polizza – Speedy avrebbe dovuto trasmettere «le copie della documentazione atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto», e non, invece ma come è stato, solo una mera auto-dichiarazione sull'ammontare del fatturato noli;
sicché ben avrebbe Parte_1 potuto e dovuto agire (come pure il contratto la legittimava a fare: v. l'ultimo paragrafo dell'art. 2, sez.
“Garanzia B” delle Condizioni Generali di Polizza) per ottenere la documentazione corretta, invece di accontentarsi – come ha fatto ininterrottamente e senza rimostranza alcuna per ben otto anni di rapporto assicurativo – della suddetta semplice auto-dichiarazione.
Del resto, la giurisprudenza che riconosce la configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. nei casi di omessa comunicazione di un'informazione che il debitore aveva l'obbligo di riferire, circoscrive tale evenienza ai casi in cui l'evento, che avrebbe dovuto essere oggetto della comunicazione, non fosse altrimenti conoscibile dal creditore (così, ex multis, anche – in motivazione – Cass. civ., sez. II, sent. 30 settembre 2016, n. 19567, citata dall'appellante). Il caso in oggetto, come visto, esula da questa categoria di ipotesi, dal momento che disponeva dei mezzi per accertare Parte_1
l'eventuale esistenza dell'obbligazione di come – si ripete – previsto Parte_4
pagina 8 di 11 contrattualmente.
Non potendosi quindi ritenere provata l'integrazione della fattispecie sospensiva di cui all'art. 2941 n. 8
c.c., gli asseriti crediti maturati anteriormente al 19 giugno 2022 devono essere considerati prescritti.
Per quanto attiene, invece, al preteso credito sorto con riferimento al periodo ricompreso tra il 19 giugno 2022 e il 10 febbraio 2023, anche in questo caso la domanda dell'appellante dev'essere rigettata, poiché l'esistenza di detto credito non risulta provata.
Come già anticipato, infatti, l'appellante ha ricavato l'ammontare su cui applicare il tasso di premio dai bilanci depositati presso la Camera di Commercio, nei quali, tuttavia, non è indicato l'apporto del fatturato noli, benché sia su di esso, per previsione contrattuale, che il premio dovrebbe essere calcolato. L'appellante si smarrisce in una ricostruzione contabile fondata su dati rielaborati artificiosamente e, in sostanza, privi di una connessione sicura con la realtà fattuale, allo scopo di sopperire, in tal modo, alla carenza di quella documentazione contabile a cui il contratto fa menzione - che avrebbe dovuto trasmettere e che avrebbe dovuto Controparte_1 Parte_1 pretendere.
A questo proposito, occorre soffermarsi sull'istanza istruttoria avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 210 c.p.c., contenente la richiesta di ordinare a «di esibire la documentazione Controparte_1 necessaria per accertare i Fatturati Noli relativi ai periodi assicurativi» succedutisi dal 2015 al 2023.
Tale istanza istruttoria, così come formulata, è inammissibile.
Da un lato, l'istanza formulata dall'appellante ex art. 210 c.p.c. ha un contenuto manifestamente generico, non indicando infatti – in violazione dell'art. 94 disp. att. c.p.c. – gli specifici documenti di cui si chiede l'esibizione. Essa ha, in sostanza, uno scopo meramente esplorativo, in quanto finalizzata a ricercare tra i documenti, in generale, della controparte la prova per sostenere le proprie ragioni e così
a sopperire a un onere probatorio non altrimenti assolto.
Dall'altro lato – e in relazione all'ultima considerazione appuntata – l'istanza dell'appellante è distonica rispetto al carattere residuale dello strumento previsto dall'art. 210 c.p.c., come riconosciuto dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: «L'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituendo strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e non sia perciò volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della parte istante» (così, tra le più recenti, Cass. civ., sez. II, sent. 3 novembre
2021, n. 31251). pagina 9 di 11 come si è detto, avrebbe invece ben potuto, a fronte dell'inadempimento Parte_1 comunicativo di ricorrere ai rimedi all'uopo previsti dal regolamento negoziale Controparte_1
(che autorizzava l'assicuratore sia a chiedere ed ottenere “la copia della documentazione atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto”, sia ad «effettuare ispezioni e verifiche di tutte le registrazioni e/o elaborati contabili»); di talché, considerata la natura residuale dello strumento istruttorio di cui all'art. 210 c.p.c., quest'ultimo non è utilizzabile dall'appellante per colmare la lacuna probatoria da cui consegue il rigetto della sua domanda.
*
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m.
n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e della non espletata fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 357/2025 pubblicata in data 20 febbraio 2025, così
[...] dispone:
1) respinge l'appello; per l'effetto:
2) conferma integralmente la sentenza impugnata;
3) condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese di lite del presente Controparte_1 grado d'appello, che si liquidano nell'importo di € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA, se dovuta, e CPA;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
IN IA NA NI
pagina 10 di 11 Si dà atto che la bozza della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dr. Davide
Colombo, magistrato ordinario in tirocinio.
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