Articolo 25 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Articolo 24Articolo 26
Versione
29 agosto 1974
Art. 25.
L'articolo 48 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "E' ammissibile tra le passivita' una spesa per compenso al vicario generale.
L'ammontare di tale spesa e' di L. 300.000 annue, compresi gli emolumenti di curia da lui eventualmente percepiti, calcolati sulla media del triennio di cui all'articolo 9.
Nel caso di piu' diocesi unite in perpetuo puo' essere ammesso fra le passivita' il compenso per il vicario generale di ciascuna diocesi".
Entrata in vigore il 29 agosto 1974