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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 9807/2022 R.G.L., promossa
D A
Per ___________________
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Pellitteri ed elettivamente
Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Casteltermini (AG), via Matteotti, n. 20.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 c.p.c.
[...] dal dott. Marco Anello ed elettivamente domiciliato presso l Controparte_1
[...]
- resistente –
All'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'immissione in ruolo con decorrenza giuridica 1.9.2022;
dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della decorrenza economica 1.9.2022 e conseguentemente condanna il alla corresponsione delle differenze retributive;
CP_1 dichiara compensate per metà le spese di lite ponendo la restante metà in solido a carico della parte resistente, che si liquida complessivamente in euro 800,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/10/2022 il ricorrente in epigrafe esponeva di avere presentato istanza di immissione in ruolo per l'insegnamento "A053" indicando in prima posizione la provincia di Caltanissetta, in relazione all'unico posto vacante di Storia della Musica presso l nell'ambito della proceduta per l'immissione in Controparte_2 ruolo del personale docente a.s. 2022/2023, indetta con DM n. 184 del 19.7.2022; soggiungeva di non essersi inizialmente collocato in posizione utile e che tale posto era stato assegnato al sig. , con avviso del Controparte_3
29.7.2022, prot. n. 21731 (cfr. allegato n. 6); deduceva che a seguito di rinuncia dell'assegnatario (cfr. allegato n. 8 del ricorso), con successivo avviso prot. n. 22242, “il posto vacante per la classe di concorso "A053" in provincia di
Caltanissetta, veniva completamente eliminato dall'elenco delle assegnazioni in ruolo invece che essere
"automaticamente" assegnato per scorrimento - come da Avviso generale, prot. n. 21077 del 25.07.2022 – all'istante
1 che aveva presentato regolare e tempestiva domanda” (cfr. pag. 4 del ricorso); lamentava, quindi, la mancata assegnazione prioritaria nei suoi confronti, quale “unico soggetto che aveva presentato specifica domanda”, della classe di concorso in questione, e per tale ragione chiedeva la disapplicazione degli avvisi nn. 21731 del 29.07.2022 e
22242 del 03.08.2022 dell , nella parte in cui lo avevano Controparte_1 escluso dalla Fase II della procedura di immissione in ruolo per a.s. 2022/2023; nonché ritenere e dichiarare il proprio diritto ad essere immesso in ruolo nella classe di concorso A053 - Storia della Musica, presso l Controparte_4
, a decorrere dal 01.09.2022, con vittoria di spese.
[...]
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto, rappresentando che “Il CP_1 docente Segretario partecipava, però, alla fase delle Surroghe relativa alle nomine in ruolo a.s. 2022/2023, inoltrando
formale istanza come da Avviso protocollo numero 11575 di data 09.03.2023 (All. 10). Sulla base di tale istanza
veniva quindi immesso in ruolo, con decorrenza giuridica 01.09.2022 ed economica 01.09.2023, nella provincia di
Caltanissetta, sulla classe di concorso A053 Storia della Musica, proprio sulla sede oggetto del presente ricorso,
di Caltanissetta, come da Avviso dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Caltanissetta- Controparte_4
Enna protocollo in uscita numero 4754 di data 17.03.2023 (All. 11)” (cfr. pag. 5 della memoria di costituzione) e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
La causa, senza alcuna istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza del 26 giugno 2025.
Anzitutto, per quanto concerne l'immissione in ruolo con riconoscimento della decorrenza giuridica, preso atto della circostanza che il ricorrente è stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2022 (cfr. allegato n. 11
della memoria di costituzione), con Avviso dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Caltanissetta - Enna protocollo in uscita numero 4754 di data 17.03.2023, e con conseguente riconoscimento delle sue ragioni, conformemente alla richiesta delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto concerne, invece, la decorrenza economica (riconosciuta dal convenuto dal 1° settembre 2023), CP_1 occorre rilevare che la circostanza pacifica per cui il sig. ha trasmesso formale rinuncia alla nomina Parte_2 in ruolo solo in data 30.07.2023 (all. n. 5 della memoria di costituzione), e quindi dopo l'apertura della Fase 2 della procedura informatizzata di immissione in ruolo, con la conseguenza che il posto sulla provincia di Caltanissetta da assegnare per immissioni in ruolo a.s. 2022/2023, conclusasi la fase 1 di assegnazione delle province, non poteva essere assegnato per scorrimento a nessun diverso candidato, ha penalizzato il ricorrente e pregiudicato il suo diritto alla immissione in ruolo.
Alla luce di tale considerazione, al ricorrente va riconosciuto il diritto alla decorrenza economica dal 1° settembre
2022 e il convenuto va condannato al pagamento delle differenze retributive scaturenti dalla decorrenza CP_1 anteriore.
Conseguentemente, il ricorso va accolto, ma in ragione dell'esito complessivo della lite appare equo compensare per metà le spese di lite, ponendo la restante metà in solido a carico della parte resistente, liquidata come in dispositivo,
ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 26/06/2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
2
Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 9807/2022 R.G.L., promossa
D A
Per ___________________
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Pellitteri ed elettivamente
Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Casteltermini (AG), via Matteotti, n. 20.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 c.p.c.
[...] dal dott. Marco Anello ed elettivamente domiciliato presso l Controparte_1
[...]
- resistente –
All'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'immissione in ruolo con decorrenza giuridica 1.9.2022;
dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della decorrenza economica 1.9.2022 e conseguentemente condanna il alla corresponsione delle differenze retributive;
CP_1 dichiara compensate per metà le spese di lite ponendo la restante metà in solido a carico della parte resistente, che si liquida complessivamente in euro 800,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/10/2022 il ricorrente in epigrafe esponeva di avere presentato istanza di immissione in ruolo per l'insegnamento "A053" indicando in prima posizione la provincia di Caltanissetta, in relazione all'unico posto vacante di Storia della Musica presso l nell'ambito della proceduta per l'immissione in Controparte_2 ruolo del personale docente a.s. 2022/2023, indetta con DM n. 184 del 19.7.2022; soggiungeva di non essersi inizialmente collocato in posizione utile e che tale posto era stato assegnato al sig. , con avviso del Controparte_3
29.7.2022, prot. n. 21731 (cfr. allegato n. 6); deduceva che a seguito di rinuncia dell'assegnatario (cfr. allegato n. 8 del ricorso), con successivo avviso prot. n. 22242, “il posto vacante per la classe di concorso "A053" in provincia di
Caltanissetta, veniva completamente eliminato dall'elenco delle assegnazioni in ruolo invece che essere
"automaticamente" assegnato per scorrimento - come da Avviso generale, prot. n. 21077 del 25.07.2022 – all'istante
1 che aveva presentato regolare e tempestiva domanda” (cfr. pag. 4 del ricorso); lamentava, quindi, la mancata assegnazione prioritaria nei suoi confronti, quale “unico soggetto che aveva presentato specifica domanda”, della classe di concorso in questione, e per tale ragione chiedeva la disapplicazione degli avvisi nn. 21731 del 29.07.2022 e
22242 del 03.08.2022 dell , nella parte in cui lo avevano Controparte_1 escluso dalla Fase II della procedura di immissione in ruolo per a.s. 2022/2023; nonché ritenere e dichiarare il proprio diritto ad essere immesso in ruolo nella classe di concorso A053 - Storia della Musica, presso l Controparte_4
, a decorrere dal 01.09.2022, con vittoria di spese.
[...]
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto, rappresentando che “Il CP_1 docente Segretario partecipava, però, alla fase delle Surroghe relativa alle nomine in ruolo a.s. 2022/2023, inoltrando
formale istanza come da Avviso protocollo numero 11575 di data 09.03.2023 (All. 10). Sulla base di tale istanza
veniva quindi immesso in ruolo, con decorrenza giuridica 01.09.2022 ed economica 01.09.2023, nella provincia di
Caltanissetta, sulla classe di concorso A053 Storia della Musica, proprio sulla sede oggetto del presente ricorso,
di Caltanissetta, come da Avviso dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Caltanissetta- Controparte_4
Enna protocollo in uscita numero 4754 di data 17.03.2023 (All. 11)” (cfr. pag. 5 della memoria di costituzione) e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
La causa, senza alcuna istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza del 26 giugno 2025.
Anzitutto, per quanto concerne l'immissione in ruolo con riconoscimento della decorrenza giuridica, preso atto della circostanza che il ricorrente è stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2022 (cfr. allegato n. 11
della memoria di costituzione), con Avviso dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Caltanissetta - Enna protocollo in uscita numero 4754 di data 17.03.2023, e con conseguente riconoscimento delle sue ragioni, conformemente alla richiesta delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto concerne, invece, la decorrenza economica (riconosciuta dal convenuto dal 1° settembre 2023), CP_1 occorre rilevare che la circostanza pacifica per cui il sig. ha trasmesso formale rinuncia alla nomina Parte_2 in ruolo solo in data 30.07.2023 (all. n. 5 della memoria di costituzione), e quindi dopo l'apertura della Fase 2 della procedura informatizzata di immissione in ruolo, con la conseguenza che il posto sulla provincia di Caltanissetta da assegnare per immissioni in ruolo a.s. 2022/2023, conclusasi la fase 1 di assegnazione delle province, non poteva essere assegnato per scorrimento a nessun diverso candidato, ha penalizzato il ricorrente e pregiudicato il suo diritto alla immissione in ruolo.
Alla luce di tale considerazione, al ricorrente va riconosciuto il diritto alla decorrenza economica dal 1° settembre
2022 e il convenuto va condannato al pagamento delle differenze retributive scaturenti dalla decorrenza CP_1 anteriore.
Conseguentemente, il ricorso va accolto, ma in ragione dell'esito complessivo della lite appare equo compensare per metà le spese di lite, ponendo la restante metà in solido a carico della parte resistente, liquidata come in dispositivo,
ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 26/06/2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
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