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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/11/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 404/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
composto dai Magistrati
dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente
dott. Luca FUZIO Giudice
dott. Luca VERZENI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
con l'assistenza del gestore della crisi dr. nominato dall'O.C.C. Persona_1
- RICORRENTE-
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
IL TRIBUNALE
Letto il ricorso depositato dal ricorrente in data 23.10.2025 per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., atteso che il ricorrente è
residente in Comune di San Paolo d'Argon (BG), via Francesco Baracca, n. 4 (ove vive, con la moglie e la figlia minorenne, nata il [...], in [...] proprietà del cognato , CP_1
oggetto di “contratto di comodato gratuito” datato 03.11.2025, come da documentazione in atti), e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
esaminata la documentazione dimessa in atti dal ricorrente;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che, all'attualità, l'indebitamento complessivo del ricorrente ammonta ad euro 39.431,15 (di cui euro 38.508,04 verso l'I.n.p.s. ed euro 923,11 verso la Camera di Commercio di Roma), derivante,
siccome allegato dallo stesso ricorrente, dal mancato pagamento dei contributi previdenziali e dei diritti annuali di spettanza della Camera di Commercio allorquando esercitava attività di volantinaggio a mezzo di impresa individuale (cancellata dal registro delle imprese il 01.10.2022
come da documentazione in atti);
considerato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili e beni mobili registrati;
considerato che il ricorrente, titolare di conto corrente bancario con saldo attivo al 30.09.2025 di euro
139,33, è, altresì, titolare di beni mobili strettamente personali ed è percettore di reddito, prestando attività di lavoratore dipendente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato presso la società Consoli s.p.a. di Brescia dal 01.09.2023 e percependo, nel corso dell'anno 2024, una retribuzione mensile netta ammontante ad euro 1.939,00 per dodici mensilità (e ciò computando il reddito mensile per dodici mensilità alla luce delle risultanze del reddito annuale come da modello 730/2025 dimesso in atti dal;
Pt_1
rilevato che il ricorrente allega spese mensili, necessarie per il mantenimento di sé, della moglie e della figlia, per euro 1.135,00, di cui euro 550,00 asseritamente versate al cognato a titolo di rimborso spese per l'utilizzo di una stanza ubicata all'interno dell'immobile di proprietà del comodante (euro
400,00 a titolo di vitto e alloggio ed euro 150,00 a titolo di rimborso spese per utenze domestiche e manutenzione);
rilevato, tuttavia, che non vi è prova documentale alcuna della corresponsione al cognato dell'importo mensile di euro 550,00 a detto titolo ovvero, quantomeno, della somma di euro 400,00 a titolo di uso della stanza a disposizione del ricorrente nell'immobile di San Palo d'Argon; ritenuto, pertanto, che la somma mensile nella disponibilità del ricorrente, detratte le spese sostenute per il mantenimento del nucleo familiare, appare di importo superiore a quello indicato dallo stesso in ricorso;
rilevato, pertanto, che, a fronte della disponibilità economica mensile e dell'importo certamente non elevato della complessiva esposizione debitoria, il ricorrente ben potrebbe soddisfare integralmente il ceto creditorio, rappresentato dai soli enti pubblici, e ciò a mezzo di rateizzazione mensile (per un importo di euro 329,00, esclusi gli interessi) per la durata di centoventi mesi previo accordo con l' , come ammesso expressis verbis dallo stesso in atto Controparte_2 Pt_1
introduttivo;
rilevato, tuttavia, siccome allegato dal che “Sebbene il debitore possa richiedere alla Pt_1 [...]
di estinguere il debito de quo in 120 rate mensili, tale durata appare Controparte_3
compromettere un normale sviluppo socio economico del nucleo famigliare avuto riguardo alle spese
per gli studi della figlia e dei possibili ulteriori figli”;
rilevato, dunque, che il en potrebbe soddisfare integralmente il ceto creditorio ricorrendo ad Pt_1
una rateizzazione mensile per la durata di anni dieci, possibilità che, tuttavia, egli esclude attese le spese future cui andrà incontro con la crescita della minore e l'aspirazione ad allargare il nucleo familiare, preferendo, invece, versare al ceto creditorio la minor somma di euro 12.600,00 in anni tre;
rilevato che non può certo giustificarsi la scelta del ricorrente di non avvalersi di una facoltà dallo stesso prospettata – tale da consentirgli di azzerare l'esposizione debitoria – in ragione di spese future,
allo stato non computabili con alto grado di verosimiglianza, legate alla crescita della figlia minore od, ancor più, all'ipotizzato allargamento del nucleo familiare (circostanza, quest'ultima, che potrebbe anche giammai verificarsi);
rilevato, anzi, che le disponibilità mensili del otrebbero, in realtà, consentirgli di estinguere Pt_1
per intero i debiti contratti in tempi ridotti rispetto alla possibile rateizzazione decennale;
valutata, dunque, l'insussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) c.c.i.i., atteso che il ricorrente è ben in grado di far fronte alle obbligazioni contratte,
stante le argomentazioni esposte;
ritenuto che il ricorso non meriti, di conseguenza, accoglimento;
P.Q.M.
visti gli artt. 268 e ss. c.c.i.i.,
rigetta il ricorso per la declaratoria di apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
. Parte_1
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Bergamo, lì 12.11.2025.
Il Giudice est. Il PRESIDENTE
Dott. Luca Verzeni Dott. Vincenzo Domenico Scibetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
composto dai Magistrati
dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente
dott. Luca FUZIO Giudice
dott. Luca VERZENI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
con l'assistenza del gestore della crisi dr. nominato dall'O.C.C. Persona_1
- RICORRENTE-
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
IL TRIBUNALE
Letto il ricorso depositato dal ricorrente in data 23.10.2025 per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., atteso che il ricorrente è
residente in Comune di San Paolo d'Argon (BG), via Francesco Baracca, n. 4 (ove vive, con la moglie e la figlia minorenne, nata il [...], in [...] proprietà del cognato , CP_1
oggetto di “contratto di comodato gratuito” datato 03.11.2025, come da documentazione in atti), e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
esaminata la documentazione dimessa in atti dal ricorrente;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che, all'attualità, l'indebitamento complessivo del ricorrente ammonta ad euro 39.431,15 (di cui euro 38.508,04 verso l'I.n.p.s. ed euro 923,11 verso la Camera di Commercio di Roma), derivante,
siccome allegato dallo stesso ricorrente, dal mancato pagamento dei contributi previdenziali e dei diritti annuali di spettanza della Camera di Commercio allorquando esercitava attività di volantinaggio a mezzo di impresa individuale (cancellata dal registro delle imprese il 01.10.2022
come da documentazione in atti);
considerato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili e beni mobili registrati;
considerato che il ricorrente, titolare di conto corrente bancario con saldo attivo al 30.09.2025 di euro
139,33, è, altresì, titolare di beni mobili strettamente personali ed è percettore di reddito, prestando attività di lavoratore dipendente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato presso la società Consoli s.p.a. di Brescia dal 01.09.2023 e percependo, nel corso dell'anno 2024, una retribuzione mensile netta ammontante ad euro 1.939,00 per dodici mensilità (e ciò computando il reddito mensile per dodici mensilità alla luce delle risultanze del reddito annuale come da modello 730/2025 dimesso in atti dal;
Pt_1
rilevato che il ricorrente allega spese mensili, necessarie per il mantenimento di sé, della moglie e della figlia, per euro 1.135,00, di cui euro 550,00 asseritamente versate al cognato a titolo di rimborso spese per l'utilizzo di una stanza ubicata all'interno dell'immobile di proprietà del comodante (euro
400,00 a titolo di vitto e alloggio ed euro 150,00 a titolo di rimborso spese per utenze domestiche e manutenzione);
rilevato, tuttavia, che non vi è prova documentale alcuna della corresponsione al cognato dell'importo mensile di euro 550,00 a detto titolo ovvero, quantomeno, della somma di euro 400,00 a titolo di uso della stanza a disposizione del ricorrente nell'immobile di San Palo d'Argon; ritenuto, pertanto, che la somma mensile nella disponibilità del ricorrente, detratte le spese sostenute per il mantenimento del nucleo familiare, appare di importo superiore a quello indicato dallo stesso in ricorso;
rilevato, pertanto, che, a fronte della disponibilità economica mensile e dell'importo certamente non elevato della complessiva esposizione debitoria, il ricorrente ben potrebbe soddisfare integralmente il ceto creditorio, rappresentato dai soli enti pubblici, e ciò a mezzo di rateizzazione mensile (per un importo di euro 329,00, esclusi gli interessi) per la durata di centoventi mesi previo accordo con l' , come ammesso expressis verbis dallo stesso in atto Controparte_2 Pt_1
introduttivo;
rilevato, tuttavia, siccome allegato dal che “Sebbene il debitore possa richiedere alla Pt_1 [...]
di estinguere il debito de quo in 120 rate mensili, tale durata appare Controparte_3
compromettere un normale sviluppo socio economico del nucleo famigliare avuto riguardo alle spese
per gli studi della figlia e dei possibili ulteriori figli”;
rilevato, dunque, che il en potrebbe soddisfare integralmente il ceto creditorio ricorrendo ad Pt_1
una rateizzazione mensile per la durata di anni dieci, possibilità che, tuttavia, egli esclude attese le spese future cui andrà incontro con la crescita della minore e l'aspirazione ad allargare il nucleo familiare, preferendo, invece, versare al ceto creditorio la minor somma di euro 12.600,00 in anni tre;
rilevato che non può certo giustificarsi la scelta del ricorrente di non avvalersi di una facoltà dallo stesso prospettata – tale da consentirgli di azzerare l'esposizione debitoria – in ragione di spese future,
allo stato non computabili con alto grado di verosimiglianza, legate alla crescita della figlia minore od, ancor più, all'ipotizzato allargamento del nucleo familiare (circostanza, quest'ultima, che potrebbe anche giammai verificarsi);
rilevato, anzi, che le disponibilità mensili del otrebbero, in realtà, consentirgli di estinguere Pt_1
per intero i debiti contratti in tempi ridotti rispetto alla possibile rateizzazione decennale;
valutata, dunque, l'insussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) c.c.i.i., atteso che il ricorrente è ben in grado di far fronte alle obbligazioni contratte,
stante le argomentazioni esposte;
ritenuto che il ricorso non meriti, di conseguenza, accoglimento;
P.Q.M.
visti gli artt. 268 e ss. c.c.i.i.,
rigetta il ricorso per la declaratoria di apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
. Parte_1
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Bergamo, lì 12.11.2025.
Il Giudice est. Il PRESIDENTE
Dott. Luca Verzeni Dott. Vincenzo Domenico Scibetta