Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00029/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00592/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2025, proposto da
EF NE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Matteo Bandello, 5;
contro
Comune di Davoli, Unione dei Comuni del Versante Ionico, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale dell’Unione dei Comuni del Versante Ionico del 9 aprile 2025, prot. 2099, recante «conclusione negativa della conferenza di servizi indetta per autorizzare la realizzazione di una nuova struttura di telecomunicazioni (stazione radio base per telefonia mobile) di EX AL PA e EF NE PA sita in località Loc. Roella snc (“CZ052 – Davoli Mare”)» ;
- della nota del 12 febbraio 2025, prot. n. 1476, con la quale il Comune di Davoli, nell’ambito della predetta conferenza di servizi, ha espresso parere negativo sulla domanda di autorizzazione presentata dalle indicate società;
- ove necessario, delle NTA del PRG del Comune di Davoli (in particolare, dell’art. 5) nella parte in cui assoggetterebbe la realizzazione della SRB a piano urbanistico attuativo;
- di ogni altro atto presupposto, collegato o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. NC LL e udito il difensore di parte ricorrente;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – EF NE S.r.l., insieme a EX AL S.p.a., ha presentato domanda di autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base in un’area sita nel territorio del Comune di Davoli, meglio identificata al foglio 7, particelle 437 e 438.
2. – Con verbale del 9 aprile 2025, conclusivo della conferenza di servizi, convocata in modalità semplificata e asincrona ai sensi dell’art. 14 l. 7 agosto 1990, n. 241, la proposta è stata valutata negativamente per le ragioni espresse dal responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Davoli con nota del 12 febbraio 2025, n. 1476.
Quest’ultimo ha ritenuto l’intervento in contrasto con il vigente strumento urbanistico, in quanto:
a) le particelle nn. 437 e 438 ricadrebbero non in zona rurale, come indicato nel progetto, ma in area destinata a verde privato, settore II, nucleo 13/2, e in fascia di rispetto ferroviario;
b) il comparto sarebbe edificabile solo in caso di lottizzazione convenzionata, oggi P.A.U. (Piano Attuativo Unitario) ai sensi dell’art. 24 l.r. 16 aprile 2002, n. 19, ed è attualmente sprovvisto di opere di urbanizzazione primaria;
c) l’infrastruttura, trattandosi di opera di urbanizzazione primaria, dovrebbe essere approvata ed autorizzata in un contesto urbano più ampio contemporaneamente anche alle altre opere di urbanizzazione, di cui il comparto è sprovvisto, nel procedimento di autorizzazione della lottizzazione, al fine di garantire uno sviluppo più armonioso ed omogeneo;
d) l’intervento non rispetterebbe le distanze determinate dalle NTA del PRG vigente e precisamente: 1) altezza massima 7,50 m.; 2) distanza dai confini 5,00 m;
e) non sarebbe prevista la cessione di aree standard al Comune, determinate dal P.R.G. nella misura minima di mq 24/abitante;
f) l’intervento edilizio, essendo ricadente in un contesto da urbanizzare e soggetto a lottizzazione, dovrebbe essere assoggettato alla verifica di assoggettabilità a VAS; inoltre deve essere dotato di parere geomorfologico;
g) l’intervento risulterebbe in contrasto con la programmazione generale dell’ente, collocato all’interno del centro abitato e da realizzare e collocato su una superficie di soli mq 80,00, in contrasto con i diritti dei terzi, limitando le vedute panoramiche, inibendo l’edificazione futura, creando servitù di passaggio;
h) l’intervento costituirebbe variante puntuale al P.R.G., che può essere adottata soltanto nei casi previsti dall’art. 65, comma 2 lett. b), della l.r. n. 19 del 2002;
i) l’intervento risulterebbe altresì in netto contrasto anche con la programmazione futura, in quanto nel documento preliminare del piano strutturale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25 marzo 2022 e sottoposto alla conferenza di pianificazione, il comparto è stato riclassificato come Ambito Residenziale Integrato Consolidato.
3. – Il verbale è stato impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale dalla EF NE S.r.l., la quale ha contestato punto per punto le ragioni indicate dall’Ufficio Tecnico quale ragione di dinego. Segnatamente:
a) la destinazione urbanistica sarebbe stata reperita dalla tavola “08 Piano Regolatore Vigente” del Piano Strutturale Comunale adottato e presente in rete, in quanto sul portale comunale non è riportata alcuna cartografia riguardante il PRG vigente; in ogni caso, se anche l’effettiva destinazione d’uso fosse quella ritenuta dall’amministrazione, la specifica stazione radio base non sarebbe vincolata dalla fascia di rispetto ferroviarie, essendo posta a una distanza di 37 metri dalla linea ferroviaria, e, quale opera assimilata a quelle di urbanizzazione primaria, di interesse generale e di pubblica utilità, sarebbe in generale realizzabile in ogni luogo del territorio comunale, quale che sia la destinazione urbanistica, essendo preclusi alla installazione solo i “siti sensibili” , che il Comune può individuare con il regolamento previsto dall’art. 8, comma 6 d.lgs. n. 259 del 2003, non adottato dall’ente;
b-c) le stazioni radio base non sarebbero soggette all’approvazione di un preventivo piano attuativo convenzionato, ma solo all’autorizzazione di cui all’art. 44 d.lgs. n. 259 del 2003;
d-e-f) le limitazioni derivanti dall’indice territoriale e dall’indice fondiario, nonché dalle altezze massime e dalle distanze minime, previste dalle NTA del PRG per l’edificazione nell’ambito di riferimento, non sarebbero applicabili alle stazioni radio base, non solo perché si tratta di opera non assimilabile alle normali costruzioni, non sviluppando volumetria o cubatura, né determinando ingombro visivo paragonabile alle stesse, ma anche perché l’art. 8 delle NTA del PRG stabilisce che «le prescrizioni di piano e le presenti norme (…) ammettono deroghe, (…) per opere (…) di interesse pubblico realizzate (…) da privati» , fra le quali rientrano le stazioni radio base;
g) sarebbero indicati solo genericamente i diritti dei terzi che sarebbero lesi dall’erezione della stazione radio base;
h) il progetto della stazione base non determina una variante al piano regolatore generale, né può essere in contrasto con la programmazione futura che, ai sensi della normativa vigente, deve promuovere la realizzazione di questa tipologia di impianti.
4. – Il Comune di Davoli e l’Unione dei Comuni del Versante Ionico, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
5. – Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 26 novembre 2025.
7. – Come noto, non è possibile assimilare gli impianti per telecomunicazioni (come le stazioni radio base) alle normali costruzioni edilizie, sia perché trattasi di strutture che, per esigenze di irradiamento del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite elementi metallici, pali o tralicci, ma non presentano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni e non hanno un impatto sul territorio assimilabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura, in quanto, sia perché, ai sensi dell'articolo 43 d.lgs. n. 259 del 2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, tra cui sono ricompresi tali impianti, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria (TAR Sardegna, Sez. I, 2 maggio 2025, n. 355).
Esse, in quanto rappresentano opere di urbanizzazione primaria, sono allora compatibili con qualunque destinazione urbanistica dell’area (TAR Lombardia – Milano, Sez. II, 26 febbraio 2025, n.670).
Come correttamente rilevato dalla società ricorrente, quindi, l’eventuale errore nell’identificazione della destinazione urbanistica delle particelle in cui essa è destinata a sorgere non determina alcuna conseguenza.
Ma, più in generale, è radicalmente errata la posizione del Comune di Davoli, che assimila l’edificazione della stazione radio base alla realizzazione di un ordinario edificio.
Al contrario, trattandosi di opera assimilata a un’opera di urbanizzazione primaria, essa non necessita della preventiva approvazione di un piano di attuazione relativo all’intero comparto, né è tenuta al rispetto delle altezze massime e indici fondiari.
8. – Quanto al rispetto delle distanze dalla ferrovia, sul punto il parere del Comune di Davoli è estremamente generico, ma dalla documentazione in atti risulta che la distanza dalla linea ferrata è maggiore della soglia dei 30 m. cui si riferisce l’art. 49 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
9. – Infine, il contrasto del progetto presentato dalla ricorrente con i diritti dei terzi è meramente affermato, tenuto peraltro conto dei limiti delle competenze che le amministrazioni comunali hanno rispetto alla tutela degli interessi privati.
10. – In conclusione, il ricorso va accolto, con annullamento del verbale dell’Unione dei Comuni del Versante Ionico del 9 aprile 2025, prot. 2099, e cioè dell’atto con cui si è arrestata la sequenza procedimentale avviata con la proposizione della domanda di autorizzazione.
11. – Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il verbale dell’Unione dei Comuni del Versante Ionico del 9 aprile 2025, prot. 2099.
Condanna il Comune di Davoli, in persona del Sindaco in carica, e l’Unione dei Comuni del Versante Ionico, in persona del legale rappresentante pro tempore , alla rifusione, in favore di EF NE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 4.000,00, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO RE, Presidente
NC LL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC LL | VO RE |
IL SEGRETARIO