TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 29
TAR
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
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Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Destinazione urbanistica non ostativa

    Il Tribunale ha ritenuto che le stazioni radio base, essendo assimilate a opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili con qualunque destinazione urbanistica dell'area e che l'eventuale errore nell'identificazione della destinazione urbanistica non ha conseguenze.

  • Accolto
    Inapplicabilità delle norme urbanistiche ordinarie

    Il Tribunale ha confermato che le stazioni radio base non necessitano di un piano di attuazione e non sono tenute al rispetto delle altezze massime e indici fondiari, in quanto assimilate a opere di urbanizzazione primaria.

  • Accolto
    Rispetto delle distanze dalla linea ferroviaria

    Il Tribunale ha ritenuto che la distanza dalla linea ferrata è superiore alla soglia di 30 m. prevista dalla normativa.

  • Accolto
    Assenza di lesione dei diritti dei terzi

    Il Tribunale ha ritenuto che il contrasto con i diritti dei terzi è meramente affermato e che i comuni hanno limiti di competenza nella tutela degli interessi privati.

  • Accolto
    Motivazioni del parere negativo infondate

    Il Tribunale ha accolto il ricorso annullando il verbale conclusivo della conferenza di servizi, che includeva il parere negativo del Comune.

  • Accolto
    Inapplicabilità delle prescrizioni urbanistiche alle stazioni radio base

    Il Tribunale ha ritenuto che le stazioni radio base, in quanto opere di urbanizzazione primaria, non sono soggette alle stesse prescrizioni urbanistiche delle costruzioni ordinarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 29
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 29
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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