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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2024, n. 15138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15138 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: EN IU, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 3/10/2023 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi nuovi;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore dell'imputato, avv. Luca Cianferoni, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata riportandosi ai motivi di ricorso ed a quelli nuovi, tempestivamente depositati. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15138 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha riformato (limitatamente al delitto di riciclaggio contestato al capo 50) la sentenza assolutoria (fatto non sussiste) del Tribunale del medesimo capoluogo del 7 febbraio 2023- propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le seguenti argomentazioni, sinteticamente in appresso riportate, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. in riferimento agli articoli 121 e 605 cod. proc. pen.), avendo la Corte deciso (ribaltando la pronuncia di assoluzione adottata in primo grado, senza procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale) senza tener conto della memoria (con allegata sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nei confronti di imputato del concorso nel medesimo reato da altro giudice) trasmessa a mezzo p.e.c. tre giorni liberi prima dell'udienza. La Corte territoriale, dunque, non ha tenuto conto del fatto che il coimputato nel medesimo reato era stato assolto in separato giudizio, con sentenza divenuta irrevocabile sul punto, perché il fatto-reato descritto in imputazione non sussiste, in quanto il reato tributario presupposto (ben descritto in fatto in parte narrativa della imputazione) non poteva ritenersi integrato dalla condotta tenuta dall'imputato (il rientro in forme clandestine del capitale finanziario dalla società cartiera, che lo aveva ricevuto a dimostrazione della effettività della prestazione fatturata, alla società che annota in contabilità le fatture emesse dalla cartiera per operazioni oggettivamente inesistenti, non costituisce il profitto del reato, che si sostanzia viceversa nel risparmio di erogazione tributaria conseguito per effetto della annotazione delle fatture emesse per operazioni fittizie, Sez. 5, n. 36870 del 14/5/2023, Rv. 256945). 1.2. Con i motivi nuovi tempestivamente trasmessi a mezzo p.e.c., la difesa del ricorrente deduce ancora violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 110, 61 comma primo n. 11 quater, 648 bis cod. pen.), per avere la Corte territoriale divisato la penale responsabilità del ricorrente per un reato derivato, come il delitto di riciclaggio, da reato ontologicamente insussistente (v. sub 1.1.) ed omessa valutazione degli allegati alla memoria trasmessa in limine litis. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO -1. Infondato è il motivo di natura squisitamente processuale dedotto. Il giudice d'appello che procede alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti -come nella presente fattispecie processuale- a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata e senza offrire una differente interpretazione delle prove dichiarative assunte in primo grado (nei precisi termini, Sez. 4, n. 31541 22/06/2023, Rv. 284860; Sez. 2, n. 49984 del 16/11/2023 Rv. 285618; Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Rv. 280448). 2. Fondato è il motivo speso in punto di omessa valutazione di elemento documentale (sentenza documento) potenzialmente decisivo. L'imputato, con la sentenza irrevocabile pronunciata in separato giudizio allegata alla memoria trasmessa alla Corte di appello per l'udienza camerale già fissata, aveva reso rek edotta la Corte della decisione irrevocabile assunta nei confronti del concorrete (giudicato con rito abbreviato) nel medesimo reato. La decisione aveva carattere oggettivo, avendo censurato la sussistenza ontologica e giuridica del fatto di ricettazione, in quanto le somme di denaro contante trasportate all'interno della cabina del camion condotto dal ricorrente non potevano ritenersi provento del reato tributario indicato in imputazione, giacché il provento di quella fattispecie tributaria è costituito dal risparmio fiscale conseguito per effetto della annotazione in contabilità delle fatture emesse da società terza per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti (Sez. 5, n. 36870 del 14/05/2013, P.m. in proc. Ragosta, Rv. 256945; Sez. 3, n. 1657 del 27/09/2018, dep. 2019, Di Giambattista Luca, Rv. 275474; da ultimo, Sez. 6, n. 10649 del 15/2/2022, n.m.). La Corte di merito non poteva pertanto esimersi dal confronto con gli argomenti offerti in differente giudizio per affermare l'insussistenza del fatto reato e tale confronto è del tutto mancato, non avendo la Corte argomentato alcunché su punto. 2.1. Nella valutazione di un differente approdo decisorio di regiudicande a base fattuale comune (medesima imputazione di riciclaggio in concorso giudicata sulla base del medesimo costrutto probatorio in due differenti processi a carico di distinti imputati), fuori da ipotesi di potenziale contrasto tra giudicati formatisi in processi distinti e caratterizzati dalla differente morfologia del rito (Sez. 6, n. 12030, del 4/3/2014, Rv. 259461, conf. Rv. 279466), deve ribadirsi che l'assoluzione nei confronti di alcuni dei concorrenti nel medesimo reato, per insussistenza del fatto, pur non essendo vincolante, alla luce del principio del 3 libero convincimento, tuttavia obbliga il giudice che emette o conferma sentenza di condanna nei confronti di altri e diversi concorrenti nel -medesimo reato ad analizzare gli elementi motivazionali valorizzati nell'altro processo per pervenire alla decisione liberatoria e ad evidenziare le ragioni e gli indizi, diversi ed ulteriori, in base ai quali giunge ad opposta soluzione (Sez. 2, n. 29517, del 17/6/2015, Rv. 264422: ove questa stessa sezione della Corte ha precisato che l'esigenza di specifici riferimenti motivazionali sussiste anche quando ai differenti esiti processuali si pervenga all'esito di riti diversi nelle modalità di formazione della prova;
potendo addirittura risultare decisivo il diverso apprezzamento della prova fatto proprio dal provvedimento irrevocabile;
nei termini: Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, Rv. 273207; Sez. 2, n. 17021 del 29/3/2022, Rv. 283117; Sez. 2, n. 21718 del 16/6/2021, n.nn.). 2.2. Ciò posto in diritto, deve rilevarsi che la Corte di Brescia, con la sentenza qui impugnata, non ha graficamente opposto alcuna argomentazione rispetto al tema, prospettatole con accurato corredo documentale, dell'intervenuto accertamento irrevocabile negativo (fatto non sussiste) rispetto al medesimo fatto-reato per cui è ricorso. La Corte territoriale, che motiva la sussistenza e la prova del medesimo fatto, argomentando anche sulla presumibile provenienza delittuosa (non definita) della somma trasportata all'interno della cabina del camion condotto dal ricorrente, sembra aver confinato nell'oblio l'esito del separato processo celebrato nei confronti del concorrente. Con questo non si vuol dire certo che la Corte territoriale fosse vincolata al giudizio assolutorio pronunciato nei confronti del concorrente, tuttavia non si può evitare di stigmatizzare la circostanza che, fermo il principio del libero convincimento, sarebbe stato onere della Corte evidenziare le ragioni profonde (diverso opinare circa la natura della somma di denaro contante trasportata) per cui riteneva di giungere a conclusioni diametralmente opposte a quella alla quale altri giudici erano giunti rispetto al concorrente (negli esatti termini, Sez. 2, n. 29517, del 17/6/2015, Rv. 264422). L'omessa risposta argomentativa all'argomento prospettato nella sede propria di merito fa dunque evidenziare un vizio di motivazione, per omissione, che rende ineludibile l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Brescia, che colmerà la lacuna motivazionale secondo i principi appena sopra menzionati. 3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto oggetto di censura. 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi nuovi;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore dell'imputato, avv. Luca Cianferoni, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata riportandosi ai motivi di ricorso ed a quelli nuovi, tempestivamente depositati. Penale Sent. Sez. 2 Num. 15138 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha riformato (limitatamente al delitto di riciclaggio contestato al capo 50) la sentenza assolutoria (fatto non sussiste) del Tribunale del medesimo capoluogo del 7 febbraio 2023- propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione le seguenti argomentazioni, sinteticamente in appresso riportate, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. inosservanza della norma processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. in riferimento agli articoli 121 e 605 cod. proc. pen.), avendo la Corte deciso (ribaltando la pronuncia di assoluzione adottata in primo grado, senza procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale) senza tener conto della memoria (con allegata sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nei confronti di imputato del concorso nel medesimo reato da altro giudice) trasmessa a mezzo p.e.c. tre giorni liberi prima dell'udienza. La Corte territoriale, dunque, non ha tenuto conto del fatto che il coimputato nel medesimo reato era stato assolto in separato giudizio, con sentenza divenuta irrevocabile sul punto, perché il fatto-reato descritto in imputazione non sussiste, in quanto il reato tributario presupposto (ben descritto in fatto in parte narrativa della imputazione) non poteva ritenersi integrato dalla condotta tenuta dall'imputato (il rientro in forme clandestine del capitale finanziario dalla società cartiera, che lo aveva ricevuto a dimostrazione della effettività della prestazione fatturata, alla società che annota in contabilità le fatture emesse dalla cartiera per operazioni oggettivamente inesistenti, non costituisce il profitto del reato, che si sostanzia viceversa nel risparmio di erogazione tributaria conseguito per effetto della annotazione delle fatture emesse per operazioni fittizie, Sez. 5, n. 36870 del 14/5/2023, Rv. 256945). 1.2. Con i motivi nuovi tempestivamente trasmessi a mezzo p.e.c., la difesa del ricorrente deduce ancora violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 110, 61 comma primo n. 11 quater, 648 bis cod. pen.), per avere la Corte territoriale divisato la penale responsabilità del ricorrente per un reato derivato, come il delitto di riciclaggio, da reato ontologicamente insussistente (v. sub 1.1.) ed omessa valutazione degli allegati alla memoria trasmessa in limine litis. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO -1. Infondato è il motivo di natura squisitamente processuale dedotto. Il giudice d'appello che procede alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti -come nella presente fattispecie processuale- a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata e senza offrire una differente interpretazione delle prove dichiarative assunte in primo grado (nei precisi termini, Sez. 4, n. 31541 22/06/2023, Rv. 284860; Sez. 2, n. 49984 del 16/11/2023 Rv. 285618; Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Rv. 280448). 2. Fondato è il motivo speso in punto di omessa valutazione di elemento documentale (sentenza documento) potenzialmente decisivo. L'imputato, con la sentenza irrevocabile pronunciata in separato giudizio allegata alla memoria trasmessa alla Corte di appello per l'udienza camerale già fissata, aveva reso rek edotta la Corte della decisione irrevocabile assunta nei confronti del concorrete (giudicato con rito abbreviato) nel medesimo reato. La decisione aveva carattere oggettivo, avendo censurato la sussistenza ontologica e giuridica del fatto di ricettazione, in quanto le somme di denaro contante trasportate all'interno della cabina del camion condotto dal ricorrente non potevano ritenersi provento del reato tributario indicato in imputazione, giacché il provento di quella fattispecie tributaria è costituito dal risparmio fiscale conseguito per effetto della annotazione in contabilità delle fatture emesse da società terza per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti (Sez. 5, n. 36870 del 14/05/2013, P.m. in proc. Ragosta, Rv. 256945; Sez. 3, n. 1657 del 27/09/2018, dep. 2019, Di Giambattista Luca, Rv. 275474; da ultimo, Sez. 6, n. 10649 del 15/2/2022, n.m.). La Corte di merito non poteva pertanto esimersi dal confronto con gli argomenti offerti in differente giudizio per affermare l'insussistenza del fatto reato e tale confronto è del tutto mancato, non avendo la Corte argomentato alcunché su punto. 2.1. Nella valutazione di un differente approdo decisorio di regiudicande a base fattuale comune (medesima imputazione di riciclaggio in concorso giudicata sulla base del medesimo costrutto probatorio in due differenti processi a carico di distinti imputati), fuori da ipotesi di potenziale contrasto tra giudicati formatisi in processi distinti e caratterizzati dalla differente morfologia del rito (Sez. 6, n. 12030, del 4/3/2014, Rv. 259461, conf. Rv. 279466), deve ribadirsi che l'assoluzione nei confronti di alcuni dei concorrenti nel medesimo reato, per insussistenza del fatto, pur non essendo vincolante, alla luce del principio del 3 libero convincimento, tuttavia obbliga il giudice che emette o conferma sentenza di condanna nei confronti di altri e diversi concorrenti nel -medesimo reato ad analizzare gli elementi motivazionali valorizzati nell'altro processo per pervenire alla decisione liberatoria e ad evidenziare le ragioni e gli indizi, diversi ed ulteriori, in base ai quali giunge ad opposta soluzione (Sez. 2, n. 29517, del 17/6/2015, Rv. 264422: ove questa stessa sezione della Corte ha precisato che l'esigenza di specifici riferimenti motivazionali sussiste anche quando ai differenti esiti processuali si pervenga all'esito di riti diversi nelle modalità di formazione della prova;
potendo addirittura risultare decisivo il diverso apprezzamento della prova fatto proprio dal provvedimento irrevocabile;
nei termini: Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, Rv. 273207; Sez. 2, n. 17021 del 29/3/2022, Rv. 283117; Sez. 2, n. 21718 del 16/6/2021, n.nn.). 2.2. Ciò posto in diritto, deve rilevarsi che la Corte di Brescia, con la sentenza qui impugnata, non ha graficamente opposto alcuna argomentazione rispetto al tema, prospettatole con accurato corredo documentale, dell'intervenuto accertamento irrevocabile negativo (fatto non sussiste) rispetto al medesimo fatto-reato per cui è ricorso. La Corte territoriale, che motiva la sussistenza e la prova del medesimo fatto, argomentando anche sulla presumibile provenienza delittuosa (non definita) della somma trasportata all'interno della cabina del camion condotto dal ricorrente, sembra aver confinato nell'oblio l'esito del separato processo celebrato nei confronti del concorrente. Con questo non si vuol dire certo che la Corte territoriale fosse vincolata al giudizio assolutorio pronunciato nei confronti del concorrente, tuttavia non si può evitare di stigmatizzare la circostanza che, fermo il principio del libero convincimento, sarebbe stato onere della Corte evidenziare le ragioni profonde (diverso opinare circa la natura della somma di denaro contante trasportata) per cui riteneva di giungere a conclusioni diametralmente opposte a quella alla quale altri giudici erano giunti rispetto al concorrente (negli esatti termini, Sez. 2, n. 29517, del 17/6/2015, Rv. 264422). L'omessa risposta argomentativa all'argomento prospettato nella sede propria di merito fa dunque evidenziare un vizio di motivazione, per omissione, che rende ineludibile l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Brescia, che colmerà la lacuna motivazionale secondo i principi appena sopra menzionati. 3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto oggetto di censura. 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.