Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr. 1860/2024 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado, avente oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, promossa da:
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Dolce – Pt_1 ( ) , e Carmelo Russo – PEC C.F._1 Email_1 t - giusta procura generale alle liti conferita con atto a Email_3 rogito del dott. notaio in Fiumicino, in data 22.3.2024, Racc. 7313, Rep. Persona_1 37875, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Carlo Marotta, nel suo studio in Caltanissetta, via Arco Alessi n. 4, pec Email_4 ricorrente contro
, nata a [...] il [...], c.f. , ivi Controparte_1 C.F._2 n. 20, rappresentata e difesa dall'A aco, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mazzarino (pec
Email_5
resistente CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 10/12/2024 l ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 234 del Pt_1
2014 reso dal Tribunale di Caltanissetta in data 23.11.2024 e notificato in data 26.11.2024.
L'opponente ha motivato adducendo che il decreto ingiuntivo opposto è illegittimo. In particolare, ha eccepito in via preliminare la prescrizione quinquennale del credito per t.f.r. ai sensi dell'art. 2948, n.5, cod. civ. (nonché dell'art. 20, D.P.R. 1032/73) e nel merito ha osservato che, in ogni caso, non sussiste il diritto al trattamento di fine rapporto in quanto l'art. 2, D.P.R. 1032/73 lo esclude per il personale supplente delle scuole primarie e secondarie.
Ha resistito che ha concluso chiedendo il rigetto e la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, ha evidenziato di avere più volte formalmente sollecitato l' alla liquidazione Pt_1 della somma con atti di messa in mora e che lo stesso Istituto, con messaggio inoltrato tramite e- mail del 22.11.2022, con valenza di riconoscimento del debito, ha offerto rassicurazioni in ordine alla liquidazione imminente del TFR.
1
l'infondatezza della domanda, disciplina l'indennità di buonuscita e non il T.F.R., richiesto in via monitoria.
Fissata l'udienza per la discussione, è stato disposto il rinvio all'odierna udienza, in occasione della quale le parti hanno discusso oralmente riportandosi alle difese in atti.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, dà pubblica lettura della sentenza.
Schematizzate le ragioni del contendere, si premette che l'opposizione è tempestiva.
É noto che, secondo costante giurisprudenza di merito e di legittimità, nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto – avente in realtà la veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione –
l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posti a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Siffatto regime di ripartizione dell'onere probatorio affonda le basi nell'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 13533/2001, secondo cui il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione dell'opponente è fondata ed è assorbente ai fini del decidere.
Il diritto al TFR è soggetto al termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n.5, c.c.
Nel caso di specie, tra la data di maturazione del diritto per t.f.r. (30.6.2009) e quella in cui la ricorrente ne ha chiesto e sollecitato il pagamento (9.5.2019) sono trascorsi ben più di cinque anni, avuto riguardo, quale dies a quo, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Invero, non ha esplicato alcuna efficacia interruttiva né la diffida inoltrata dall'opposta nel
2019, né tantomeno la mail del funzionario in quanto entrambi gli atti sono intervenuti Pt_1 quanto il diritto era già estinto ex art. 2948, n. 5 cc.
Peraltro, la comunicazione telematica del funzionario, soggetto non legittimato a disporre del relativo diritto, non è idonea a vincolare l'istituto previdenziale in quanto costui non risulta munito di alcuna rappresentanza organica con l'Ente medesimo. Difetta, invero, nel caso di specie, una determinazione dirigenziale di spesa o il relativo mandato di pagamento sottoscritto da un soggetto munito di qualifica dirigenziale.
2 Deve, pertanto, negarsi valenza di riconoscimento del debito a tale mail, la quale, da un lato, non è idonea ad esplicare un effetto interruttivo della prescrizione a fronte di un diritto già estinto e, dall'altro, non rileva come rinuncia tacita alla prescrizione, nel caso in cui quest'ultima fosse già maturata.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che «Il creditore che, per paralizzare l'eccezione di prescrizione del suo diritto, eccepisca a sua volta l'esistenza, da parte del debitore, di una rinuncia tacita alla prescrizione stessa, deve dimostrare non solo il compimento di fatti esplicitanti una volontà incompatibile con quella di avvalersi della prescrizione, ma anche che i fatti medesimi siano stati posti in essere dal soggetto in cui favore la prescrizione sia maturata, e cioè dal soggetto che ha acquisito il diritto a farla valere e, quindi, anche a rinunciare ad essa. Ne consegue che, ove la prescrizione sia maturata in favore di un ente pubblico che l'abbia ritualmente eccepita, il creditore che, a sua volta, ne contro eccepisca la rinuncia deve provare anche che il comportamento esplicitante la volontà abdicativa sia stato posto in essere dal soggetto che, secondo la normativa vigente al momento di tale comportamento, era legittimato a disporre del diritto ad eccepire la prescrizione ovvero a rinunciarvi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non configurabile la rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione da parte di un comune, atteso che l'avvio, su istanza degli interessati, della complessa procedura per determinare il prezzo di retrocessione a termine ormai decorso non era frutto dell'iniziativa del consiglio comunale, unico organo legittimato, ma della commissione stime). (Sez. 1, Sentenza n. 10955 del 19/05/2014)
Per tali ragioni, l'opposizione è fondata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di giudizio sono poste a carico dell'opposta soccombente nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della semplicità della controversia e del valore, rientrante nel secondo scaglione delle tariffe professionali per le seguenti fasi: studio e proposizione del ricorso, fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione, accerta e dichiara la prescrizione del diritto al Tfr maturato da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 234/2024 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Caltanissetta;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che si Controparte_1 Pt_1
liquidano in € 1.029,50 oltre CU versato, spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 13 febbraio 2025
Il Giudice Angela Latorre
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Flavia Tornetta.
3