Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 10165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10165 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10165/2025REG.PROV.COLL.
N. 02483/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2483 del 2023, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro
il signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Curigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa inter partes , concernente un diniego di trasferimento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig.-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il consigliere OV TO e viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione dell’avv. Domenico Curigliano e dell’avv. dello Stato Emma Damiani;
Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 42/2022, proposto innanzi al T.a.r. Bologna, il signor-OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento:
a ) del provvedimento prot. n. M_DE26347 a firma del Comandante delle Forze Operative Nord, conosciuto solo in data 4 novembre 2021, a mezzo del quale è stato negato il trasferimento del C.le Magg. Ca. Sc. -OMISSIS- in Puglia per assistere la propria figlia affetta da gravi patologie;
b ) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
2. A sostegno del ricorso lo -OMISSIS- Caporale Scelto dell’Esercito in servizio presso il 66° RGT Fanteria Aeromobile “TRIESTE” di Forlì, aveva dedotto l’illegittimità del provvedimento di trasferimento presso le sedi di Fasano, Bari o Lecce non avendo l’Amministrazione tenuto conto dell’esigenza di assistenza alla figlia affetta da gravi patologie e per giunta senza attivare il necessario previo contraddittorio.
3. Nella resistenza del Ministero della difesa, il Tribunale adìto (Sezione Prima) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato l’atto impugnato;
- ha condannato il Ministero alle spese di lite (€ 2.500).
4. In particolare, il Tribunale ha rilevato che “ il Ministero intimato sia in sede procedimentale che in giudizio non ha indicato quali motivi ostativi al richiesto trasferimento ragioni organizzative e/o di servizio, limitandosi a considerazioni inerenti la possibilità di cura della figlia del ricorrente in strutture ubicate nella attuale sede di servizio, sino a criticare la scelta di mantenere il proprio nucleo familiare nei propri luoghi di origine ”. Ha evidenziato, altresì, le condizioni di salute della figlia del ricorrente e che “ nella fattispecie le esigenze di assistenza rappresentate dal dipendente hanno rilievo costituzionale ” oltre che riconducibili all’alveo applicativo “ dell’art. 8 della Convenzione EDU come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo ”.
5. Avverso tale pronuncia il Ministero della difesa ha interposto l’appello in trattazione, notificato e depositato il 15 marzo 2023, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 4-9), quanto di seguito sintetizzato:
- riportato lo stralcio della direttiva P- 001 ed. 2021 di SME – DIPE Roma, concernente Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito 2021, si deduce nel senso che il provvedimento impugnato in prime cure sarebbe coerente con le sue statuizioni;
- ciò in considerazione della necessità dei presupposti di “ gravità, urgenza e temporaneità” delle esigenze del dipendente, che nel caso di specie non ricorrerebbe in considerazione del fatto che trattasi, al più, di una situazione di mero “ disagio” familiare;
- richiama, a sostegno delle proprie prospettazioni, anche un preciso orientamento di questo Consiglio.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso di primo grado.
7. In data 2 ottobre 2024 il signor-OMISSIS- si è costituito in giudizio al fine di chiedere il rigetto dell’avverso gravame.
8. In data 6 novembre 2025 parte appellata ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. insistendo per il rigetto dell’avverso gravame. Ha evidenziato, tra l’altro, che “ la situazione della figlia del sig. -OMISSIS-si è ulteriormente aggravata, nel tempo, come accertato dal Tribunale di Brindisi nel Decreto di omologa del 12.3.2025 ”.
10. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 9 dicembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello, per le ragioni di seguito illustrate, è da reputare infondato.
12. Come esposto in narrativa il fulcro delle deduzioni sollevate da parte appellante si fonda sulla valorizzazione delle precise circostanze fattuali che connotano la vicenda di causa, evidenziandosi che le stesse non sarebbero tali da integrare il presupposto applicativo della disciplina di riferimento, di cui alla direttiva P- 001 ed. 2021 di SME – DIPE Roma, concernente Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito 2021, laddove in particolare richiede la “ estrema gravità ed urgenza della situazione ”, circostanza che non ricorrerebbe nel caso di specie.
Richiama anche un preciso precedente di questa Sezione (sentenza n. 1430/22) laddove osserva che “ La possibilità del tutto eccezionale che, pur ove non sussistano le condizioni di fruibilità di istituti di favore, vengano comunque prese in considerazione esigenze gravi, urgenti e temporanee del dipendente, impone evidentemente una rigorosa verifica di tali requisiti, nel presupposto che l’interesse pubblico sia soddisfatto dallo status quo , modificabile all’occorrenza ed in via del tutto eccezionale solo per il verificarsi delle condizioni anzidette, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione datrice ”.
Ebbene, è proprio alla luce di tali riflessioni interpretative che va esaminata la vicenda di causa, dovendosi verificare se la dinamica della stessa sia tale da integrare la piattaforma applicativa della evocata disciplina.
Non si possono, quindi, non ripercorrere le coordinate fattuali ritraibili dagli atti di causa, connotate dalle condizioni di salute nelle quali versa la figlia dell’odierno appellato e che si palesano di obiettiva gravità già al momento della proposizione della relativa domanda da parte del signor -OMISSIS- il quale appunto evidenziava quanto segue: << in data 14/12/2020, tale situazione di gravità è stata altresì accertata dalla Commissione Medica INPS, che ha riconosciuto la Sig.ra -OMISSIS-, figlia minore del Ca. Magg. Ca. Sc. -OMISSIS- portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, Legge n. 104/1992 tanto che il Centro di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL/BR presso la quale la piccola -OMISSIS- è in cura, ha disposto la frequenza scolastica della minore con sostegno ed assistente per favorire l’inclusione, gli apprendimenti e le autonomie, consigliando la permanenza per il prossimo anno nella scuola dell’infanzia, stante la gravità della diagnosi (“disturbi misti dello sviluppo caratterizzati da turbe coordinazione motoria e lentezza esecutiva, disturbo del linguaggio prevalentemente espressivo, deficit attentivo — inibizione con ripercussione su funzionamento globale — livello cognitivo border-funzionamento adattivo ipoevoluto”); (cfr all.ti nn. 4 e 5) >>.
A ciò occorre aggiungere sia l’obiettivo profondo disagio accusato dall’odierno appellato, in considerazione della minore età della figlia, sia l’ingravescenza della patologia accusata.
In ordine al primo accadimento occorre rilevare l’insorgenza di uno “stato ansioso con cardiopalmo e tono dell'umore depresso”, così come documentato con certificato medico del 22 febbraio 2021 a firma della dott.ssa -OMISSIS-, dovuto allo stress e alle preoccupazioni determinate dalla futura lontananza che impedirebbe al medesimo di prestare il dovuto soccorso alla figlia e alla sua famiglia e che, peraltro, si ripercuoterebbe sul sereno ed efficiente svolgimento delle sue mansioni e compiti lavorativi (cfr all.to n. 6).
Per il secondo occorre rilevare che, nel corso del giudizio di prime cure, parte appellata ha documentato (all. 9, 10 e 11 depositati in data 08.11.2022), in prossimità dell’udienza di trattazione della causa, che le condizioni di salute della figlia si sono aggravate come certificato dalle competenti strutture sanitarie. In particolare, nell’allegato n. 11 si discorre di peggioramento della curva sul piano sagittale “ con aumento della lordosi lombare ”.
Va altresì evidenziato che l’impugnata pronuncia del giudice di prime cure, che questo Collegio ritiene di confermare in questa sede, non si pone in contrasto con l’orientamento del Consiglio di Stato richiamato da parte appellante, tant’è che della discrezionalità dell’Ufficio il T.a.r. ha preso formalmente atto.
Ciò traspare con adeguata evidenza dal seguente passaggio lessicale della sentenza de qua :
“ Trattasi all’evidenza - come già rilevato seppur sommariamente in sede cautelare - di considerazioni del tutto estranee rispetto alle esigenze di servizio dovendo l’Amministrazione, pur nell’ambito dell’ampia discrezionalità che permea le procedure di trasferimento straordinario, contemperare le esigenze personali del militare con quelle organizzative. Per giurisprudenza pacifica relativamente alle procedure di trasferimento e, in particolare di trasferimento straordinario, l'Amministrazione militare esercita un apprezzamento discrezionale particolarmente lato e, nel bilanciamento degli interessi, i bisogni personali e familiari del privato restano subordinati alla cura dell’interesse pubblico affidato all’ente di appartenenza; irrilevanti sono i pareri favorevoli all’accoglimento della domanda espressi nel corso del procedimento posto che, fermo restando il necessario apporto istruttorio che essi rappresentano, la sintesi definitiva - e dunque l’adozione del provvedimento finale - è demandata all'Autorità di vertice, che sola possiede la visione di insieme necessaria per contemperare gli intessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 27 settembre 2018, n. 5550; Id. sez. IV, 28 marzo 2012, n. 1828). Se è dunque innegabile che nel bilanciamento degli interessi, i bisogni personali e familiari del privato restino subordinati alla cura dell’interesse pubblico affidato all’ente di appartenenza, l’Amministrazione ha l’onere di indicare le concrete ragioni organizzative o di efficienza complessiva del servizio ostative al trasferimento, non potendo addurre ragioni del tutto estranee come nel caso di specie allegando considerazioni sulle scelte di vita del dipendente o sindacando nel merito le certificazioni mediche sullo stato di salute del familiare bisognoso di assistenza. La figlia del ricorrente è stata riconosciuta dalla competente Commissione Medica portatrice di handicap e successivamente ritenuta affetta a seguito di visita neuropsichiatrica da “disturbi misti dello sviluppo” . Anche tale profilo censorio risulta, quindi, infondato.
13. L’appello è pertanto da respingere
14. Le spese di giudizio, stante la particolarità della vicenda, sono da compensare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 2483/2023), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2- septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AB OR, Presidente
OV TO, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV TO | AB OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.