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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/09/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
n. 4036/2021 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 27.05.2025; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le seguenti Pt_1
conclusioni: “Si chiede, pertanto, all'Ill.mo Giudice di voler trattenere la causa in decisione con espressa rinuncia ai termini per le memorie, riformando la impugnata sentenza di primo grado, n. 92/2021 emessa in data 30 giugno 2021 dal Giudice di Pace di Sora Dott. ed accogliendo integralmente i motivi di appello come nelle Per_1
conclusioni già rassegnate ed agli atti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.-
Cassino, 13.9.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 9 n. 4036/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4036/2021, avente ad oggetto: Altri
contratti d'opera, in decisione all'udienza del 27.05.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.,
promossa da:
, (CF: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Carugno ON (CF: Pt_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliato in Viale S. Domenico, n. 13/a, int. 2 C.F._1
Sora (FR), 13 03039 Sora, presso lo studio del predetto difensore.
APPELLANTE
CONTRO
(CF: ), in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_2 [...]
P.I. sedente ad NA (FR) alla via Morolense km 4.50312, CP_1 P.IVA_2
pagina 2 di 9 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Sperduti.
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Si chiede, pertanto, all'Ill.mo Giudice di voler trattenere la causa
in decisione con espressa rinuncia ai termini per le memorie, riformando la impugnata
sentenza di primo grado, n. 92/2021 emessa in data 30 giugno 2021 dal Giudice di Pace
di Sora Dott. ed accogliendo integralmente i motivi di appello come nelle Per_1
conclusioni già rassegnate ed agli atti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, conveniva in Pt_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale per sentire Controparte_1
condannare quest'ultimo a restituire l'importo percepito per la riparazione meccanica commissionata dalla società.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva quanto segue:
- nel mese di agosto del 2018, l' , aveva eseguito dei lavori Controparte_1
meccanici sul Camion Scania 460, targato BD474FT, su commissione della Pt_1
odierna appellante;
- venivano riscontrati dei difetti relativi al pistone idroguida anteriore, e, la CP_2
assumeva l'incarico della riparazione ma non veniva elaborato e neanche consegnato pagina 3 di 9 nessun preventivo circa i costi e la tipologia dell'intervento, venendo solo affermata la possibilità di riparazione ad un costo pari ad euro 200,00;
- il 6.09.2018 veniva riconsegnato il mezzo e veniva emessa la fattura di euro 4.114,62,
nella quale risultava la revisione dei pistoni idroguida con vari componenti compreso smontaggio e rimontaggio, a ciò si aggiungeva il costo della manodopera di euro 35,00 +
IVA per un totale di 63 ore di lavoro;
- il camion però risultava affetto da difetti di funzionamento e per tali motivi si rivolgeva alla la quale effettuava le relative riparazioni ed emetteva la fattura di euro CP_3
4.642,73;
Parte
- e per tali motivi, la Società aveva contestato i lavori effettuati e, per tali ragioni,
non aveva provveduto al pagamento della fattura;
- successivamente, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 23/04/2019, la conveniva in giudizio la società. per far Parte_2 Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito rigettata ogni
contraria istanza, eccezione e difesa 1. Previo accertamento dell'inadempimento
contrattuale della in persona del legale rappresentante Controparte_4 CP_5
, dichiarare l'obbligo della convenuta al pagamento in favore dell'attore della
[...]
somma di € 4.112,62 come da fattura n.82 del 6.09.2018 o nella minore somma che
verrà accertata in corso di causa e che sarà ritenuta giusta e congrua, anche in via
equitativa;
2. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. l'obbligo della
convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 4.112,62 come da fattura pagina 4 di 9 n. 82 del 6.09.2018 o nella minore somma che verrà accertata in corso di causa e che
sarà ritenuta giusta e congrua, anche in via equitativa;
3. In ogni caso con vittoria di
spese, diritti ed onorari di lite”;
- nella causa di primo grado, iscritta al n. 326/2019 R.G.A.C., il giudice accertava che la parte attrice, ossia l'officina, non aveva eseguito compiutamente la prestazione dedotta e riconduceva tale prestazione nel contratto d'opera (art. 2224 c.c.), secondo cui la prestazione doveva essere eseguita a regola d'arte;
- la sentenza procedeva ad un accoglimento parziale della domanda attrice in quanto nella fattura i lavori non riguardavano solamente l'intervento sui pistoni ed in genere sulle problematiche del 3° asse ma dalla deposizione del emergevano Testimone_1
anche altre prestazioni;
- proponeva, quindi, appello per la totale inadempienza di parte attrice e sulla erronea valutazione delle risultanze istruttorie poiché le prestazioni, ritenute degne dal Giudice
di pace, erano strettamente collegate e funzionali agli interventi principali richiesti;
- che il Giudice di pace aveva ritenuto che il contratto era rimasto inadempiuto in parte e che la restante doveva essere pagata, e che quest'ultima non era stata contestata da parte convenuta, ma ciò non rispondeva alla realtà poiché aveva contestato l'integrale lavoro svolto, sia prima nell'introduzione ma anche durante tutto il suo corso;
- la domanda di parte attrice era stata accolta solo per un 1/6 e il Giudice di pace aveva accolto tutte le eccezioni di parte convenuta, e per tali ragioni doveva compensare le pagina 5 di 9 spese, ossia riconoscere la soccombenza reciproca.
Chiedeva quindi di far rigettare la domanda che era stata avanzata da parte dell'appellato e, di conseguenza, la restituzione dell'importo che aveva percepito e di riformare la sentenza con la pronuncia di condanna alle spese all'appellante o di compensarle.
Ciò posto in fatto, l'appello va accolto.
In via preliminare, tal Giudicante, ritiene opportuno procedere ad un esame della normativa.
Il contratto di prestazione d'opere, disciplinato dall'art. 2222 c.c., consiste in un accordo mediante il quale una persona si impegna a realizzare, nei confronti di un'altra, un'opera o a fornire un servizio in cambio di un compenso, andando ad utilizzare il proprio lavoro.
L'oggetto del contratto consisterà, quindi, nel risultato del lavoro, cioè il prestatore dovrà eseguire l'opera a regola d'arte.
Nel caso di specie a seguito dei lavori riparazioni, che riguardavano lo smontaggio e il rimontaggio dei pistoni anteriore e posteriore, effettuati dalla Controparte_6
non erano state effettuate a regole d'arte, poiché, a seguito della consegna del camion,
l' con email del 19.09.2018, contestava l'importo dovuto poiché il camion, a Pt_1
seguito degli interventi continuava ancora a perdere olio (v. comparsa costituzione e risposta di primo grado).
Per tali ragioni l' decideva, di conseguenza, di rivolgersi a personale Pt_1
pagina 6 di 9 dell'officina la quale procedeva alle riparazioni andando a sostituire entrambi i CP_3
cilindri, il principale e il secondario, e rimetteva il circuito in pressione.
Nella fattura, però, venivano indicati anche altri lavori, i quali erano funzionali, ossia collegati con quello principale, in quanto per le perdite di olio ai pistoni occorre procedere alla sostituzione di una serie componenti, tra cui guarnizioni, gommini,
cambio d'olio.
Ne consegue che la domanda proposta dalla Officina EL ON doveva essere rigettata, in quanto risulta accertata la sua totale inadempienza per avere eseguito non a regola d'arte le riparazioni commissionate. Legittima quindi è l'eccezione di
Parte inadempimento della e conseguentemente la sua mancata corresponsione prima della sentenza di primo grado delle somme richieste dalla ditta.
La sentenza impugnata va quindi riformata con rigetto della domanda avanzata in primo grado
Ne consegue che la somma corrisposta dopo la sentenza del Giudice di Pace pari ad euro935,02 IVA compresa va restituita alla odierna appellante l . A tale somma Pt_1
vanno aggiunti gkli iteressi al passo legale dalla data di corresposnaione fino all'effettivo soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell' e si CP_1
liquidano facendo applicazione dei criteri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenendo pagina 7 di 9 conto del decisum (e non del petitum) e dell'attività espletata, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario.
A tale importo vanno comunque aggiunte IVA e CPA, se documentate con fattura, quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. Civ., 8 novembre 2012, n. 19307) nonché il 15%
sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55 del 2014, che è
dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91, co. 1, c.p.c. (v. Cass. Civ., 8 luglio 2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Pt_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
a) dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
b) accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta in toto la domanda avanzata in primo grado dalla , in persona di quest'ultimo; Controparte_1
c) condanna l' in persona di quest'ultimo a Controparte_1
restituire a parte appellante la somma di euro 935,02 IVA compresa, oltre gli interessi maturati maturandi come in parte motiva;
d) condanna parte appellata a dover pagare in favore di parte appellante le spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 1900,00 per compenso ed euro 33,50
per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, Cpa ed IVA come per legge.
pagina 8 di 9 Cassino, 13 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella all'esito dell'udienza cartolare del 27.05.2025; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice contenente le seguenti Pt_1
conclusioni: “Si chiede, pertanto, all'Ill.mo Giudice di voler trattenere la causa in decisione con espressa rinuncia ai termini per le memorie, riformando la impugnata sentenza di primo grado, n. 92/2021 emessa in data 30 giugno 2021 dal Giudice di Pace di Sora Dott. ed accogliendo integralmente i motivi di appello come nelle Per_1
conclusioni già rassegnate ed agli atti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.-
Cassino, 13.9.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 1 di 9 n. 4036/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4036/2021, avente ad oggetto: Altri
contratti d'opera, in decisione all'udienza del 27.05.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.,
promossa da:
, (CF: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Carugno ON (CF: Pt_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliato in Viale S. Domenico, n. 13/a, int. 2 C.F._1
Sora (FR), 13 03039 Sora, presso lo studio del predetto difensore.
APPELLANTE
CONTRO
(CF: ), in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_2 [...]
P.I. sedente ad NA (FR) alla via Morolense km 4.50312, CP_1 P.IVA_2
pagina 2 di 9 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Sperduti.
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Si chiede, pertanto, all'Ill.mo Giudice di voler trattenere la causa
in decisione con espressa rinuncia ai termini per le memorie, riformando la impugnata
sentenza di primo grado, n. 92/2021 emessa in data 30 giugno 2021 dal Giudice di Pace
di Sora Dott. ed accogliendo integralmente i motivi di appello come nelle Per_1
conclusioni già rassegnate ed agli atti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, conveniva in Pt_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale per sentire Controparte_1
condannare quest'ultimo a restituire l'importo percepito per la riparazione meccanica commissionata dalla società.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva quanto segue:
- nel mese di agosto del 2018, l' , aveva eseguito dei lavori Controparte_1
meccanici sul Camion Scania 460, targato BD474FT, su commissione della Pt_1
odierna appellante;
- venivano riscontrati dei difetti relativi al pistone idroguida anteriore, e, la CP_2
assumeva l'incarico della riparazione ma non veniva elaborato e neanche consegnato pagina 3 di 9 nessun preventivo circa i costi e la tipologia dell'intervento, venendo solo affermata la possibilità di riparazione ad un costo pari ad euro 200,00;
- il 6.09.2018 veniva riconsegnato il mezzo e veniva emessa la fattura di euro 4.114,62,
nella quale risultava la revisione dei pistoni idroguida con vari componenti compreso smontaggio e rimontaggio, a ciò si aggiungeva il costo della manodopera di euro 35,00 +
IVA per un totale di 63 ore di lavoro;
- il camion però risultava affetto da difetti di funzionamento e per tali motivi si rivolgeva alla la quale effettuava le relative riparazioni ed emetteva la fattura di euro CP_3
4.642,73;
Parte
- e per tali motivi, la Società aveva contestato i lavori effettuati e, per tali ragioni,
non aveva provveduto al pagamento della fattura;
- successivamente, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 23/04/2019, la conveniva in giudizio la società. per far Parte_2 Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito rigettata ogni
contraria istanza, eccezione e difesa 1. Previo accertamento dell'inadempimento
contrattuale della in persona del legale rappresentante Controparte_4 CP_5
, dichiarare l'obbligo della convenuta al pagamento in favore dell'attore della
[...]
somma di € 4.112,62 come da fattura n.82 del 6.09.2018 o nella minore somma che
verrà accertata in corso di causa e che sarà ritenuta giusta e congrua, anche in via
equitativa;
2. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. l'obbligo della
convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 4.112,62 come da fattura pagina 4 di 9 n. 82 del 6.09.2018 o nella minore somma che verrà accertata in corso di causa e che
sarà ritenuta giusta e congrua, anche in via equitativa;
3. In ogni caso con vittoria di
spese, diritti ed onorari di lite”;
- nella causa di primo grado, iscritta al n. 326/2019 R.G.A.C., il giudice accertava che la parte attrice, ossia l'officina, non aveva eseguito compiutamente la prestazione dedotta e riconduceva tale prestazione nel contratto d'opera (art. 2224 c.c.), secondo cui la prestazione doveva essere eseguita a regola d'arte;
- la sentenza procedeva ad un accoglimento parziale della domanda attrice in quanto nella fattura i lavori non riguardavano solamente l'intervento sui pistoni ed in genere sulle problematiche del 3° asse ma dalla deposizione del emergevano Testimone_1
anche altre prestazioni;
- proponeva, quindi, appello per la totale inadempienza di parte attrice e sulla erronea valutazione delle risultanze istruttorie poiché le prestazioni, ritenute degne dal Giudice
di pace, erano strettamente collegate e funzionali agli interventi principali richiesti;
- che il Giudice di pace aveva ritenuto che il contratto era rimasto inadempiuto in parte e che la restante doveva essere pagata, e che quest'ultima non era stata contestata da parte convenuta, ma ciò non rispondeva alla realtà poiché aveva contestato l'integrale lavoro svolto, sia prima nell'introduzione ma anche durante tutto il suo corso;
- la domanda di parte attrice era stata accolta solo per un 1/6 e il Giudice di pace aveva accolto tutte le eccezioni di parte convenuta, e per tali ragioni doveva compensare le pagina 5 di 9 spese, ossia riconoscere la soccombenza reciproca.
Chiedeva quindi di far rigettare la domanda che era stata avanzata da parte dell'appellato e, di conseguenza, la restituzione dell'importo che aveva percepito e di riformare la sentenza con la pronuncia di condanna alle spese all'appellante o di compensarle.
Ciò posto in fatto, l'appello va accolto.
In via preliminare, tal Giudicante, ritiene opportuno procedere ad un esame della normativa.
Il contratto di prestazione d'opere, disciplinato dall'art. 2222 c.c., consiste in un accordo mediante il quale una persona si impegna a realizzare, nei confronti di un'altra, un'opera o a fornire un servizio in cambio di un compenso, andando ad utilizzare il proprio lavoro.
L'oggetto del contratto consisterà, quindi, nel risultato del lavoro, cioè il prestatore dovrà eseguire l'opera a regola d'arte.
Nel caso di specie a seguito dei lavori riparazioni, che riguardavano lo smontaggio e il rimontaggio dei pistoni anteriore e posteriore, effettuati dalla Controparte_6
non erano state effettuate a regole d'arte, poiché, a seguito della consegna del camion,
l' con email del 19.09.2018, contestava l'importo dovuto poiché il camion, a Pt_1
seguito degli interventi continuava ancora a perdere olio (v. comparsa costituzione e risposta di primo grado).
Per tali ragioni l' decideva, di conseguenza, di rivolgersi a personale Pt_1
pagina 6 di 9 dell'officina la quale procedeva alle riparazioni andando a sostituire entrambi i CP_3
cilindri, il principale e il secondario, e rimetteva il circuito in pressione.
Nella fattura, però, venivano indicati anche altri lavori, i quali erano funzionali, ossia collegati con quello principale, in quanto per le perdite di olio ai pistoni occorre procedere alla sostituzione di una serie componenti, tra cui guarnizioni, gommini,
cambio d'olio.
Ne consegue che la domanda proposta dalla Officina EL ON doveva essere rigettata, in quanto risulta accertata la sua totale inadempienza per avere eseguito non a regola d'arte le riparazioni commissionate. Legittima quindi è l'eccezione di
Parte inadempimento della e conseguentemente la sua mancata corresponsione prima della sentenza di primo grado delle somme richieste dalla ditta.
La sentenza impugnata va quindi riformata con rigetto della domanda avanzata in primo grado
Ne consegue che la somma corrisposta dopo la sentenza del Giudice di Pace pari ad euro935,02 IVA compresa va restituita alla odierna appellante l . A tale somma Pt_1
vanno aggiunti gkli iteressi al passo legale dalla data di corresposnaione fino all'effettivo soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell' e si CP_1
liquidano facendo applicazione dei criteri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenendo pagina 7 di 9 conto del decisum (e non del petitum) e dell'attività espletata, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario.
A tale importo vanno comunque aggiunte IVA e CPA, se documentate con fattura, quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. Civ., 8 novembre 2012, n. 19307) nonché il 15%
sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55 del 2014, che è
dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91, co. 1, c.p.c. (v. Cass. Civ., 8 luglio 2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Pt_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
a) dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
b) accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta in toto la domanda avanzata in primo grado dalla , in persona di quest'ultimo; Controparte_1
c) condanna l' in persona di quest'ultimo a Controparte_1
restituire a parte appellante la somma di euro 935,02 IVA compresa, oltre gli interessi maturati maturandi come in parte motiva;
d) condanna parte appellata a dover pagare in favore di parte appellante le spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 1900,00 per compenso ed euro 33,50
per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, Cpa ed IVA come per legge.
pagina 8 di 9 Cassino, 13 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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