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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COSENTINO NICOLA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 412/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Varese - Via Sacco 5 21100 Varese VA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 03320249001620760/000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 033220140000711168000 TARI 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 321/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso introduttivo
Resistente/Appellato: come da atto di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.033 2024 90 016207 60 000 con la quale il Comune di Varese chiedeva il pagamento di quanto dovuto con riferimento alla prodromica cartella n.033 2014 00007111 68 000, notificata in data 04.10.2014, portante il credito del Comune di Varese di cui agli avvisi di accertamento n.10989 e n.10990, emessi dal Comune di Varese per l'omesso pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) annualità 2010 e 2011.
Quale unico motivo di ricorso la ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso il termine di prescrizione decennale senza che avesse mai ricevuto alcunchè dal Comune
e contestava la debenza della tassa con riguardo alla residenza indicata dal Comune.
Il Comune di Varese si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato irritualmente mediante spedizione in busta chiusa, in violazione del disposto di cui all'art. 22, 1° comma, d. lg. n. 546/1992. Nel merito, il Comune contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, evidenziando di avere notificato alla contribuente:
in data 04.10.2014 la cartella di pagamento n.033 2014 00007111 68 000 (cfr doc.11 - prospetto contribuente);
in data 06.02.2015 il sollecito n.033 2015 90018690 92 000 (cfr doc.12 procedure esecutive AdER);
in data 22.02.2019 l'avviso di intimazione n.033 2019 90011374 55 000 (doc.12 cit.);
in data 12.04.2024 l'intimazione di pagamento n.033 2024 90016207 60 000, impugnato in questa sede
(doc.12 cit.).
Ne sarebbe derivata la cristallizzazione della pretesa fiscale e la sua indiscutibilità, per mancata tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento sottostanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
L'Ente resistente ha provato la notifica alla contribuente, in data 4.10.2014, della cartella di pagamento relativa all'imposta oggetto di causa, cartella contro la quale non risulta essere stato proposto tempestivo ricorso (così come, ancor prima, nessun ricorso veniva proposto contro i due avvisi di accertamento sottostanti), avendo la contribuente impugnato la successiva intimazione di pagamento notificatale quando il termine per l'impugnazione degli atti sottostanti era ormai scaduto.
Ne deriva la cristallizzazione definitiva della pretesa fiscale portata dalla predetta cartella, ormai non più discutibile nel presente giudizio pena l'elusione del termine decadenziale posto dall'art. 21, d.lg. n. 546/1992.
A seguito della notifica dei successivi atti di riscossione, da ultimo in data 22.2.2019 (come ancora dimostrato documentalmente dal Comune), la prescrizione maturatasi anteriormente non può essere oggi utilmente dedotta quale motivo di impugnazione mentre deve escludersi l'ulteriore perfezionamento di fattispecie estintiva del credito dopo quella data, dovendosi applicare il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., previsto in via ordinaria.
Le spese, liquidate in base al d.m. n. 55/2004, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 400,00, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Varese, 18.11.2025
Il Giudice
dott. Nicola Cosentino
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COSENTINO NICOLA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 412/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Varese - Via Sacco 5 21100 Varese VA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 03320249001620760/000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 033220140000711168000 TARI 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 321/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso introduttivo
Resistente/Appellato: come da atto di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.033 2024 90 016207 60 000 con la quale il Comune di Varese chiedeva il pagamento di quanto dovuto con riferimento alla prodromica cartella n.033 2014 00007111 68 000, notificata in data 04.10.2014, portante il credito del Comune di Varese di cui agli avvisi di accertamento n.10989 e n.10990, emessi dal Comune di Varese per l'omesso pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) annualità 2010 e 2011.
Quale unico motivo di ricorso la ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso il termine di prescrizione decennale senza che avesse mai ricevuto alcunchè dal Comune
e contestava la debenza della tassa con riguardo alla residenza indicata dal Comune.
Il Comune di Varese si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato irritualmente mediante spedizione in busta chiusa, in violazione del disposto di cui all'art. 22, 1° comma, d. lg. n. 546/1992. Nel merito, il Comune contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, evidenziando di avere notificato alla contribuente:
in data 04.10.2014 la cartella di pagamento n.033 2014 00007111 68 000 (cfr doc.11 - prospetto contribuente);
in data 06.02.2015 il sollecito n.033 2015 90018690 92 000 (cfr doc.12 procedure esecutive AdER);
in data 22.02.2019 l'avviso di intimazione n.033 2019 90011374 55 000 (doc.12 cit.);
in data 12.04.2024 l'intimazione di pagamento n.033 2024 90016207 60 000, impugnato in questa sede
(doc.12 cit.).
Ne sarebbe derivata la cristallizzazione della pretesa fiscale e la sua indiscutibilità, per mancata tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento sottostanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
L'Ente resistente ha provato la notifica alla contribuente, in data 4.10.2014, della cartella di pagamento relativa all'imposta oggetto di causa, cartella contro la quale non risulta essere stato proposto tempestivo ricorso (così come, ancor prima, nessun ricorso veniva proposto contro i due avvisi di accertamento sottostanti), avendo la contribuente impugnato la successiva intimazione di pagamento notificatale quando il termine per l'impugnazione degli atti sottostanti era ormai scaduto.
Ne deriva la cristallizzazione definitiva della pretesa fiscale portata dalla predetta cartella, ormai non più discutibile nel presente giudizio pena l'elusione del termine decadenziale posto dall'art. 21, d.lg. n. 546/1992.
A seguito della notifica dei successivi atti di riscossione, da ultimo in data 22.2.2019 (come ancora dimostrato documentalmente dal Comune), la prescrizione maturatasi anteriormente non può essere oggi utilmente dedotta quale motivo di impugnazione mentre deve escludersi l'ulteriore perfezionamento di fattispecie estintiva del credito dopo quella data, dovendosi applicare il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., previsto in via ordinaria.
Le spese, liquidate in base al d.m. n. 55/2004, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 400,00, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Varese, 18.11.2025
Il Giudice
dott. Nicola Cosentino