Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 87
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa creditoria

    Il giudice ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento del 04.10.2014, non impugnata tempestivamente, abbia cristallizzato la pretesa fiscale. La successiva intimazione di pagamento non è sufficiente a far decorrere nuovi termini di impugnazione per gli atti sottostanti. Inoltre, la notifica di atti di riscossione successivi (come quello del 22.02.2019) interrompe la prescrizione decennale.

  • Rigettato
    Contestazione della debenza della tassa per residenza indicata

    La contestazione è inammissibile in quanto la cartella di pagamento del 04.10.2014, non impugnata tempestivamente, ha reso indiscutibile la pretesa fiscale, inclusi gli avvisi di accertamento sottostanti.

  • Rigettato
    Irritualità della notifica del ricorso

    Il giudice non si pronuncia esplicitamente su questa eccezione, ma rigettando il ricorso nel merito, implicitamente la ritiene superata o infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 87
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese
    Numero : 87
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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