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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Sezione Lavoro
Il Consigliere Delegato nel procedimento camerale n. 70/2025 R.G. promosso da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Fisichella Parte_1
CONTRO
Controparte_1 ha pronunciato il seguente
DECRETO Letto il ricorso depositato il 05.03.2025, con il quale la ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto la condanna del al pagamento dell'indennizzo Controparte_1 per la non ragionevole durata della procedura fallimentare della “
[...]
”, nella quale è stata coinvolta quale creditore ammesso al passivo, Controparte_2 iscritta al n.226/2014 Reg. Fall. del Tribunale di Palermo e tuttora pendente come da attestazione in atti (doc. n. 4); vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 26 aprile 2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge 24 marzo 2001 n. 89, come sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera d), del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto;
precisato che dall'esame della documentazione depositata risulta che: è stata ammessa al passivo per complessivi Parte_1
€12.809,89 (doc. n.
2 - posizione creditoria n. 367); rilevato che, nella specie, parte ricorrente ha documentato la partecipazione alla procedura dalla domanda di ammissione al passivo del 23.10.2015, con la conseguenza che la procedura fallimentare si è protratta fino al 05.03.2025, data di deposito del presente ricorso, per 9 anni, 4 mesi 4 e 10 giorni, (cfr. Cass. 324/2024 e Cass. 2041/2024); il giudizio in esame, eccede, dunque, di anni 3 (9-6) il termine stabilito dall'art. 2 della L.n. 89/2001, come modificato dall'art. 55 del D.L. 22/06/2012 n. 83 conv. in L. 7/08/2012 n.134; valutata ai fini della determinazione dell'indennizzo, la ordinaria complessità del procedimento fallimentare, sulla cui durata incidono significativamente le operazioni liquidatorie del patrimonio del fallito, tanto che la legge ne individua la ragionevole durata in un tempo (sei anni) pari al doppio di quello previsto per la definizione degli altri giudizi,
Pag. 1 nonché la posizione di sostanziale attesi dei creditori ammessi al passivo, che giustificano la liquidazione dell'indennizzo nella misura minima di € 400,00 per ogni anno di ritardo;
considerato che
, a norma dell'art. 2 bis c.3 L. n. 89/2001 come modificato dall'art. 55 del D.L. 22.06.2012 n. 83 conv in L.
7.08.2012 n. 134, la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal Giudice e che, pertanto, l'importo riconoscibile al creditore per l'intera durata del ritardo (cfr. Cass. N. 25804/2015) non potrà superare il valore del credito ammesso al passivo, così come indicato in ricorso - (v. stato passivo allegato doc. n. 2); ritenuto che, in ragione degli interessi coinvolti e del valore della causa va riconosciuto a a titolo di indennizzo per danno non patrimoniale Parte_1
l'importo complessivo di €1.200,00 (€400,00 per ciascun anno di ritardo, eccedente la durata ragionevole del processo), limitatamente al credito ammesso come peraltro indicato anche dall'odierno istante, con gli interessi legali dalla data di deposito del ricorso sino al saldo effettivo;
valutato che le spese del procedimento, sulla base delle tabelle allegate al D.M. n.147/2022 (tenuto conto dell'importo liquidato e della bassa complessità della presente procedura) per i procedimenti monitori – scaglione sino ad € 5.200,00 – vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto che:
-il procedimento ha natura contenziosa e si svolge in modo sovrapponibile al procedimento per decreto ingiuntivo (al cui archetipo il legislatore si è dichiaratamente ispirato), e con il quale il giudizio ex lege IN condivide la prima fase monitoria (Cass. N. 26851/16);
-la complessità del procedimento è bassissima e il ricorso, che non contiene l'esame di particolari questioni di fatto o di diritto, è redatto con formule in larga parte generiche e di stile, sicché vanno applicati i minimi tariffari;
- il valore della causa è pari all'importo liquidato;
-precisato che la liquidazione delle spese in base alla tariffa prevista per il procedimento monitorio, già da tempo applicata da questo Ufficio, trova ora anche l'autorevole avallo della Corte di Cassazione (cfr Cass. n. 16512/2020);
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt.1 bis e ss. della legge n.89/2001 e disattesa ogni altra domanda INGIUNGE al il pagamento, senza dilazione, autorizzando, in mancanza, la Controparte_1 provvisoria esecuzione, in favore di della somma complessiva di Parte_1
€1.200,00 (euromilleduecento/00) con gli interessi legali calcolati come in motivazione e delle spese legali liquidate in €237,00 per compensi professionali, €27,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratisi antistatario;
dispone
che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti. Palermo, 25 marzo 2025. Il Consigliere delegato Carmelo Ioppolo
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