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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/01/2024, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
RG 180/ 2023
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/01/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Buttà, in sostituzione dell'avv. C CP_ Marinelli;
per la dott.ssa Sgrazzutti;
per l' l'avv. Gerin, presente anche per CP_ l' in sostituzione dell'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri R.G. 180/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa r.g. n. 180/2023, cui è riunita la causa r.g. n. 227/2023, promossa da: e , rappresentati e difesi, in Parte_1 Parte_2 forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Massimiliano Marinelli e Antonino Colomba, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo ricorrente CONTRO
, in Controparte_4 persona del in persona del Direttore Centrale del Rapporto Assicurativo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Gerin, per procura generale alle liti a rogito notaio di Roma dd. 24.03.2022, rep. 91143, racc. 26983, ed Per_1 elettivamente domiciliato a Gorizia, via Roma 20 resistente E CONTRO
in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti del 23/01/2023, rep. n. 37590, racc. n. 7131, a rogito del Notaio di Fiumicino, ed elettivamente Persona_2 domiciliata a Gorizia, PIzza della Vittoria 1 E CONTRO
, rappresentato dai funzionari Controparte_6 dott.ssa Maria PI Sgrazzutti e dott. Massimilano Stefani come da delega depositata telematicamente, ed elettivamente domiciliato a Gorizia, Largo XXVII Marzo 10 resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'iter processuale.
1.1. Con ricorsi1 depositati il 13 giugno 2023 e il 3 agosto 2023, CP_ successivamente riuniti, ha agito in giudizio nei confronti dell' Pt_1 CP_ C dell' e dell' per sentire accertare l'insussistenza delle omissioni contributive di cui al Verbale unico di accertamento e notificazione TS00000/2020-257-01 del 17.12.2020 Protocollo n. 22499 del 23/12/2020, notificato il 30 dicembre 2020 e del Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019009213/S01 del 23.12.2020, notificato il 30 dicembre 2020, nonché per l'annullamento delle sanzioni portate dalla conseguente Ordinanza-ingiunzione n. 13 GO/2023 spedita C dall' CP_
1.2. L' si è costituito in giudizio riepilogando l'esito dell'accertamento ispettivo e chiedendo la reiezione del ricorso. CP_ L' ha speso analoghe difese, anticipate dall'eccezione d'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso atto endoprocedimentale. C
1.3. L' si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a pretese attinenti al piano contributivo. Ha inoltre precisato che la società ricorrente ha provveduto al pagamento di alcune delle sanzioni portate dall'atto opposto, ciò che ha determinato l'estinzione delle relative obbligazioni sanzionatorie e il parziale difetto d'interesse ad agire. Per il resto, ha sostenuto l'infondatezza delle domande, chiedendone il rigetto.
1.3. Istruita documentalmente, la causa è stata dunque discussa oralmente dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi e alle relative conclusioni.
*
2. I fatti oggetto d'accertamento. La comprensione della presente vicenda processuale implica l'analisi dei verbali d'accertamento ispettivo presupposti dall'iniziativa degli Istituti e oggetto della domanda d'accertamento negativo di . Pt_1
Come è pacifico tra le parti, è una società con sede a Bagheria che Pt_1 opera nell'ambito degli allestimenti navali, occupandosi in particolare di costruzione e assemblaggio di arredi in legno a bordo di imbarcazioni da diporto. Tra questi appalti, non è controverso che vi sia stato quello intercorso dal 2014 al 2019 con e che ha visto le maestranze di operare a Organizzazione_1 Pt_1
Monfalcone. L'accertamento ispettivo ha riguardato proprio taluni profili del rapporto di lavoro tra la società e i suoi dipendenti adibiti all'appalto ubicato presso quel cantiere.
2.1. La prima fattispecie oggetto d'accertamento attiene alle «violazioni in materia di orario di lavoro». Sulla base dell'analisi dei dati di ingresso, di inizio e conclusione delle pause e di uscita dal cantiere forniti da gli ispettori hanno verificato Organizzazione_1 che:
- nel corso del 2019, i lavoratori indicati nell'all. 3 al verbale non avrebbero effettuato il riposo giornaliero di 11 ore consecutive;
- i soggetti di cui all'all. 4, per i periodi ivi specificati e relativi agli anni 2018 e 2019, non avrebbero fruito del riposo settimanale;
- i lavoratori indicati nella tabella acclusa al corpo del verbale [, cfr. doc. 1, p. 3, ricorrente], nel periodo da gennaio 2018 a dicembre 2018, avrebbero lavorato per per più di 48 ore settimanali calcolate su un periodo di sette giorni;
- i lavoratori di cui agli all. 1 e 2 del verbale, rispettivamente riferiti agli anni 2018 e 2019, avrebbero svolto lavorato straordinario per un numero di ore eccedente quello fissato come tetto massimo dallo specifico accordo aziendale del 04.04.2014. Sempre in tema di lavoro straordinario, l'esame incrociato della “sezione presenze” e della sezione “prospetti paga” del Lul aziendale evidenzierebbe, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, nei termini dettagliati negli all. 10, 11, 12 e 13, che le ore di lavoro straordinario liquidate sono inferiori a quelle dovute in base alle stesse presenze dei dipendenti. 2.2. È stato inoltre accertato il versamento, asseritamente indebito, dell'indennità di trasferta nei confronti dei lavoratori di cui agli allegati testé menzionati, in coincidenza con la loro presenza a Monfalcone, loro abituale sede di lavoro.
2.3. Riferendosi poi alla voce «aspettativa non retributiva», gli ispettori hanno constatato la sottrazione all'imponibile contributivo di giornate contrassegnate falsamente come di aspettativa, laddove il mancato svolgimento della prestazione di lavoro sarebbe dipeso da una scelta datoriale.
2.4. Infine, per i lavoratori e per i periodi specificamente indicati a verbale [cfr. doc. 1, p. 6 ricorrente], è stato constatato il mancato assoggettamento a contribuzione degli importi dovuti a titolo di «festività». C
2.5. L' con la propria ordinanza-ingiunzione, ha preso le mosse da quest'accertamento e, riferendosi ai lavoratori di cui ai rispettivi allegati ai verbali d'accertamento, ha sanzionato per non aver consentito il riposo giornaliero Pt_1
e il riposo settimanale, nonché per aver determinato il superamento dei limiti del lavoro straordinario annuale. *
3. La posizione di Pt_1
Nei propri ricorsi, contenenti difese sovrapponibili, ha sostenuto che le Pt_1 conclusioni tratte dagli ispettori rispetto all'orario di lavoro osservato dai dipendenti non sarebbero corrette. La società non ha posto in discussione i dati relativi agli orari di ingresso e di uscita e quelli di inizio e conclusione delle pause, ma ha sostenuto che non vi sarebbe alcun riscontro in ordine al fatto che, nel periodo coincidente con la presenza dei lavoratori nel cantiere di Organizzazione_1 costoro siano stati costantemente impegnati in attività lavorative. Con particolare riferimento all'omessa denuncia di talune ore di lavoro straordinario, desunta dalle differenze intercorrenti tra le diverse sezioni del Lul aziendale, ha poi sostenuto d'aver sempre pagato gli straordinari, tanto ciò vero che nei prospetti paga ha corrisposto la voce “arretrati” al fine di remunerarli. Rispetto alla lesione del minimale contributivo in occasione delle giornate in cui i dipendenti interessati sarebbero stati assenti perché in “aspettativa non retribuita”, ha sostenuto che le richieste d'aspettativa, provenienti dai dipendenti e depositate in allegato al ricorso [cfr. doc. 4 ], giustificano l'esenzione Pt_1 contributiva, trattandosi di vicenda tra quelle per cui quest'esonero è ammesso. Relativamente all'indebita erogazione dell'indennità di trasferta, ha Pt_1 sostenuto che la quotidiana presenza delle maestranze presso il cantiere di Monfalcone non è elemento sufficiente ad identificare in quel contesto l'abituale sede di lavoro, tanto più che gli stessi dipendenti, nel periodo d'interesse, sarebbero stati inviati presso diversi cantieri in differenti località italiane. Quanto alle festività, ha sostenuto d'aver sempre versato il dovuto in occasione delle stesse.
* CP_
4. La posizione di ed CP_2 CP_ CP_ L' e l' si sono rifatti alla documentazione elaborata in sede ispettiva, sostenendo la correttezza delle iniziative assunte a valle. C L' si è difesa nei termini sopra sintetizzati.
*
5. Sull'ammissibilità dell'iniziativa in giudizio, sull legittimazione passiva di Co e sull'interesse ad agire nei suoi confronti. CP_ Rispetto all'eccezione dell' sopra sintetizzata, va chiarito che l'azione è senz'altro ammissibile perché collocata al di fuori dello schema procedimentale di cui alla legge n. 689 del 1981; sulla scorta del verbale di accertamento, gli enti previdenziali possono, infatti, tanto procedere alla notifica dell'avviso di addebito CP_ CP_ ( o all'iscrizione a ruolo ( , quanto adottare decisioni pregiudizievoli per il datore di lavoro (ad esempio negare il rilascio del Durc). Per questo, la domanda di accertamento negativo rispetto al verbale ispettivo emesso dal competente Istituto previdenziale per omessa contribuzione è pacificamente ammessa [cfr. Cass. n. 16457/2012]. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese contributive C formulata da è parimenti infondata, dal momento che ha formulato nei Pt_1 confronti di quest'ente soltanto conclusioni attinenti alla pretesa sanzionatoria incorporata nell'ordinanza-ingiunzione opposta. Coglie invece nel segno l'eccezione di difetto d'interesse ad agire formulata dall' relativamente alle sanzioni di cui agli artt. art. 39, commi 1, 2 e 7 CP_6 decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di infedeli registrazioni nel Lul, di cui all'art. 9, comma 1, d. lgs. n. 66 del 2003 in tema di riposi settimanali, di cui all'art. 4, comma 2, d. lgs. n. 66 del 2003 relativamente alla durata massima dell'orario di C lavoro. ha evidenziato che queste sanzioni sono già state pagate da , che Pt_1 sul punto non ha formulato alcuna osservazione. Ne deriva che le relative obbligazioni sono estinte e che la società non ha alcun interesse ad agire per contestarle.
* 6. Sugli accertamenti legati all'orario di lavoro dei dipendenti di Pt_1
Come già evidenziato, non ha posto in discussione l'articolazione oraria Pt_1 della presenza nei cantieri di dei suoi dipendenti, emergente Organizzazione_1 dai dati trasmessi da questa società agli ispettori. La configurazione temporale che ne scaturisce è perciò incontestata. La società si è limitata a sostenere che gli orari di cui alle timbrature non dimostrerebbero che, nel tempo intermedio, i lavoratori siano stati impegnati in attività lavorativa. In altri termini, non è detto che, sebbene presenti in cantiere, stessero lavorando (testualmente, il ricorso recita: «si tratta di mere registrazioni degli accessi al cantiere che nulla hanno a che vedere con l'effettiva esecuzione della prestazione. Dai tabulati emerge l'orario di ingresso e di uscita dal cantiere e null'altro; da essi non è dato comprendere se i lavoratori, una volta effettuato l'ingresso, abbiano concretamente eseguito lavorazioni e se ciò sia avvenuto per l'intera permanenza all'interno del cantiere», p. 9 ricorso). Si tratta di una tesi tanto eccentrica quanto ben poco plausibile, risultando arduo comprendere con quale scopo, se non prestare l'attività lavorativa, gli operai si trovassero all'interno del cantiere entro cui veniva svolta l'attività appaltata alla datrice di lavoro. Ciò sarebbe di per sé sufficiente per disattendere le difese della ricorrente rispetto alle fattispecie legate all'orario di lavoro accertato. Ad ogni buon conto, le dichiarazioni acquisite dagli ispettori [cfr. doc. 5 ss. CP_
, aventi ad oggetto un campione di dipendenti della , destituiscono Pt_1 ulteriormente la già inverosimile difesa di . Pt_1
I dipendenti – in modo convergente, così da risultare un campione senz'altro significativo ed espressivo dell'intero organico aziendale - hanno ricostruito il loro orario di lavoro indicandone d'avvio tra le 7.00 e le 8.00 e la conclusione alle 17.00. Hanno riferito il frequente svolgimento di lavoro straordinario per almeno un'ora e hanno precisato d'aver frequentemente lavorato al sabato, dalle 7.00 alle 12.00. Queste indicazioni sono state confermate anche da dipendente di Tes_1
allorché ha descritto l'orario di lavoro dei dipendenti Organizzazione_2 CP_ dell'appaltatrice [cfr. doc. 11 . Pt_1
A ciò s'aggiunga che non è stato introdotto alcun elemento che induca a ritenere che i dipendenti si siano trovati in cantiere per svolgere attività diverse da quelle lavorative. Anzi, allorché sono stati chiamati a riferire in ordine all'ingresso e all'uscita dal cantiere, i dipendenti hanno riferito che tra l'ingresso e l'avvio della prestazione intercorrono pochi minuti e hanno descritto un meccanismo di timbratura, anche in occasione dell'inizio e della fine della pausa, del tutto coerente CP_ coi dati elaborati dagli ispettori [cfr. docc. 8, 10, 14, 16 . Ciò depone nel senso che tutte le difese relative alla violazione della disciplina su riposi giornalieri, settimanali, superamento dell'orario settimanale ed annuale, in quanto basate sull'inconcludenza dei dati emergenti dalle timbrature, sono infondate.
6.1. Anche le difese rispetto all'omessa denuncia di talune ore di lavoro straordinario è infondata. ha sostenuto che tra le presenze di cui al Lul e i Pt_1 prospetti paga vi sarebbe perfetta coincidenza. Gli ispettori non l'avrebbero ravvisata a causa di un'incompleta lettura dei documenti disponibili, ciò che li avrebbe condotti a trascurare che la società sarebbe stata solita inserire in busta paga la voce “arretrati” proprio per remunerare gli straordinari. La difesa è radicalmente infondata per ragioni tanto logiche quanto documentali. In un primo senso, sfugge la ragione per cui il datore di lavoro ha scelto di etichettare la retribuzione per lavoro straordinario come “arretrati”, evidentemente riferibile non già al maggior lavoro svolto ma ad un saldo di precedenti retribuzioni non versate tempestivamente. In secondo luogo, a conferma che gli “arretrati” non hanno avuto alcuna effettiva attinenza con il lavoro straordinario, è sufficiente l'esame dei prospetti paga, da cui si evince che il lavoro straordinario è stato pagato specificamente e separatamente dal quanto versato a titolo di “arretrato”, tanto che, in talune occasioni, le due voci concorrono, con ciò rendendo plastica la diversa causa dei differenti versamenti [cfr., a puro titolo esemplificativo, per il 2016, doc. 6, p. 459 ss;
per il 2017, doc. 6, p. 534, 643, 649; per il 2018, doc. 6, p. 121, 427, 479; per il 2019, cfr. doc. 6, p. 19, 32, 67]. D'altra parte, è ancora documentale che in talune occasioni le presenze segnalate nel prospetto paga conducano ad un espresso numero di ore di lavoro straordinario non coincidente con quello, minore, impiegato per il calcolo della relativa retribuzione [cfr., sempre per puro esempio, paghe 2017, doc. 6, p. 676]. Infine, le risultanze delle presenze in cantiere, come detto non contestato, conduce ad un numero di ore di lavoro straordinario superiore a quello indicato nei prospetti paga, come si evince dal confronto tra il relativo prospetto allegato al CP_ verbale [cfr. all. 1, doc. 4 e i prospetti paga [cfr. doc. 6 ]. Pt_1
Un caso su tutti è conclusivamente emblematico della scorrettezza dell'operato di . Trattasi della vicenda del dipendente e relativa al mese di aprile Pt_1 Pt_3
2018. Dalle timbrature risulta che questi abbia svolto n. 31 ore di lavoro straordinario. Nel relativo prospetto paga [cfr. doc. 6, paghe 2018, p. 68 ], Pt_1 osservando il conteggio delle presenze, sono riportate “solo” n. 27 ore di lavoro straordinario. Nel calcolo del dovuto, le ore di lavoro straordinario considerato scendono “magicamente” – ed invero inspiegabilmente – a n. 15,53. Ma non è certo l'unico esempio. Si veda il caso di relativo al Controparte_7 mese di febbraio 2018. Dalle timbrature risulta che questi abbia svolto n. 84 ore di lavoro straordinario. Nel relativo prospetto paga [cfr. doc. 6, paghe 2018, p. 158
], osservando il conteggio delle presenze, sono riportate “solo” n. 76 ore di Pt_1 lavoro straordinario. Al momento della remunerazione queste vengono ridotte a n. 50,31. Un ultimo caso esemplificativo è quello della retribuzione di febbraio 2018 di
Dalle timbrature risulta che questi abbia svolto n. 122 ore di Parte_4 lavoro straordinario. Nel relativo prospetto paga [cfr. doc. 6, paghe 2018, p. 165
], osservando il conteggio delle presenze, sono riportate “solo” n. 106 ore di Pt_1 lavoro straordinario. Al momento della remunerazione queste vengono ridotte a n. 56,80 (46,80 straordinario al 30% + 10,00 straordinario festivo).
*
7. Sul versamento dell'indennità di trasferta. L'incedere argomentativo proposto da è sintetizzabile nell'assunto per Pt_1 cui l'accertamento sarebbe scorretto in quanto, in sostanza, la presenza quotidiana dei lavoratori a Monfalcone non sarebbe espressiva dell'abitualità della sede di lavoro e perché costoro, in ogni caso, sarebbero stati costantemente inviati anche presso altri cantieri, quali quelli di Ancona, La Spezia, Livorno e Pisa. Detto che il quotidiano svolgimento della prestazione di lavoro in un determinato contesto per un tempo apprezzabile è sicuramente indice che in tale ambito si colloca il luogo abituale di lavoro, per esaminare la questione, va premesso il principio espresso dalla Corte di cassazione, avallato dalla consolidata giurisprudenza in materia: l'indennità di trasferta è un compenso versato per prestazioni occasionali, rese fuori dalla propria sede ordinaria, e non per il lavoro prestato nella sede di svolgimento ordinario della propria attività. Essa, diversamente dall'indennità di trasferimento, che pur difettando della sinallagmaticità con la prestazione di lavoro è un emolumento percepito “in dipendenza” del lavoro prestato, vede nel rapporto di lavoro una mera occasione per la sua corresponsione, il cui titolo è una causa diversa e del tutto autonoma, così giustificandosi il suo peculiare trattamento contributivo e fiscale [cfr. Cass., n. 2699/2014].
7.1. L'indennità di trasferta è disciplinata dall'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, poi divenuto art. 51 a seguito della riforma introdotta dal d. lgs. n. 344 del 2003, che al comma 5 prevede un trattamento differenziato per le indennità di trasferta a seconda che l'azienda provveda o meno anche al rimborso delle spese di vitto e alloggio. Le indennità percepite per trasferta concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevate ad euro 77,47 al giorno per le trasferte all'estero, ma qualora l'azienda provveda al rimborso delle spese di vitto e alloggio, la quota esente da contribuzione è ridotta di due terzi ed è pertanto limitata agli importi giornalieri sino ad euro 15,49 per le trasferta Italia e sino ad euro 25,82 per le trasferte estero. Diversa è la disciplina dettata dall'art. 51, comma 6, d.P.R. cit., per i c.d. lavoratori trasfertisti – da richiamare in quanto, come detto, la difesa di è Pt_1 tale da implicare la riconducibilità dei suoi dipendenti a questa categoria - in virtù della quale è prevista la corresponsione di un'indennità al dipendente tenuto per contratto all'espletamento della prestazione in luoghi sempre diversi. Proprio con riferimento al predetto comma 6 è intervenuto il decreto-legge n. 193 del 2016, convertito nella legge n. 225 del 2016, che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di “interpretazione autentica”, con la quale il legislatore ha stabilito (comma 1) che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal suddetto comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno consolidato il carattere interpretativo della norma e la necessaria compresenza dei tre requisiti indicati ai fini dell'applicazione del regime dei cd. trasfertisti [cfr., Cass., S.U., n. 27093/2017].
7.2. Nel caso di specie, non può trovare applicazione il regime di cui all'art. 51, comma 6, così come interpretato autenticamente dalla legge n. 225 del 2016, se non altro perché non risulta – né è dedotto - che la società abbia corrisposto in misura fissa, e a tutti i dipendenti coinvolti, l'indennità di trasferta. In altri termini: deve escludersi che sia applicabile la disciplina di cui al comma 6 dell'art. 51 cit. in quanto, benché per la tipologia di attività svolta dall'impresa la società abbia sostenuto che i lavoratori abbiano operato pressoché costantemente in luoghi diversi - così rientrando, in tesi, tra i «lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi» - non è stata corrisposta «un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta». Deve quindi escludersi l'applicabilità del comma sei dell'art. 51; anche recentemente la Suprema Corte ha chiarito che «in materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, l'art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo l'interpretazione autentica di cui all'art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., in l. n. 225 del 2016, non si applica ai lavoratori che non svolgono fuori sede "in via continuativa" la loro prestazione ovvero che non ricevono "in misura fissa" un'indennità o maggiorazione di retribuzione in ragione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, a prescindere dall'effettività della trasferta ed indipendentemente dal luogo ove essa si è svolta» [Cass., n. 16579/2018]. Peraltro, ove applicabile, il comma 6 non avrebbe comportato un esonero contributivo totale ma solo nella misura del 50% dell'indennità corrisposta, e conseguentemente anche in tal caso l'opponente avrebbe effettuato registrazioni non corrispondenti al vero.
7.3. Da tale conclusione non deriva però l'automatica applicabilità dell'art. 51, comma 5, che disciplina l'indennità di trasferta [cfr., in termini, Trib. Venezia n. 608/2021]. L'istituto della trasferta, che in questa sede rileva quale presupposto dell'esonero contributivo e impositivo, presenta difficoltà interpretative dovute all'assenza di una definizione normativa;
inoltre, rilevando quale presupposto per l'esonero contributivo – l'indennità di trasferta, entro i limiti di legge, non è soggetta a imposizione e contribuzione -, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire dei relativi benefici, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti [Cass., n. 18160/2018]. Ciò posto, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. in materia di esonero contributivo dell'indennità di trasferta, di cui al comma 5 dell'art. 51, «l'ipotesi della trasferta [...] presuppone la determinazione di un luogo fisso dell'attività lavorativa ed un provvisorio mutamento del luogo stesso, in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente [...]» [Cass., n. 1385/1991; Cass., n. 13051/1991; Cass., n. 934/1993]; ancora «il diritto all'indennità di trasferta, che trova presupposto e giustificazione esclusivamente in "temporanei" allontanamenti del lavoratore dal normale posto di lavoro e nella maggiore onerosità delle relative prestazioni, non sussiste quando la prestazione lavorativa fuori sede sia normalmente espletata in modo itinerante e quindi costituisca l'elemento abituale, precipuo e caratterizzante del rapporto di lavoro come, nel caso di dipendente da impresa edile, allorché il lavoratore venga di volta in volta trasferito, in modo stabile e duraturo, da un cantiere all'altro, anche se lontani dalla sede normale dell'azienda, per l'esecuzione di lavori diversi» [Cass., n. 5355/1995]; ed altresì «l'istituto della trasferta presuppone che lo spostamento del lavoratore sia determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro;
la prolungata permanenza in varie sedi di cantiere ed i ripetuti spostamenti dall'una all'altra sede, quale modalità immanente al lavoro, costituiscono invece un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, cosicché il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non costituisce mero rimborso spese, bensì rappresenta il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione[...]» [Cass., n. 15360/2002. In termini, v. Cass., n. 16638/2003]. In definitiva, la nozione di trasferta è caratterizzata dal trasferimento del lavoratore in un luogo diverso da quello abituale per svolgere l'attività lavorativa, dalla “temporaneità” del mutamento del luogo di lavoro e dalla necessità che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro e dalla irrilevanza del consenso del lavoratore. Nell'ipotesi di specie, proprio in ragione della quotidiana presenza a Monfalcone, non negata in ricorso, e anche considerando la variabilità del luogo di lavoro, adombrata in ricorso indicata in ricorso, si evince o che il mutamento di quel luogo di lavoro non è mai avvenuto o, se avvenuto, nei termini prospettati da
, non può certo definirsi “temporaneo” né derivante da scelte datoriali CP_8 contingenti, perché sarebbe elemento strutturale dei rapporti instaurati. Ciò nondimeno, come detto, non ha voluto considerare i propri dipendenti Pt_1 come “trasfertisti”, ma ha ritenuto di applicare il regime contributivo della
“trasferta”, scelta però erronea perché la trasferta è per sua natura occasionale e il relativo regime è inappropriato quando il mutamento della sede di lavoro sia connaturato al tipo di attività. Quale logico corollario, le somme attribuite ai lavoratori come “trasferta” devono essere considerate come aventi natura retributiva e come tali soggette a contribuzione, mancando il presupposto stesso della nozione di trasferta. Va comunque osservato che la conclusione gode del conforto delle dichiarazioni che gli ispettori hanno raccolto presso un campione significativo di lavoratori dipendenti di . Da queste dichiarazioni si trae la circostanza posta Pt_1
a fondamento della pretesa contributiva, visto che i lavoratori hanno univocamente riferito di essere stati adibiti in via pressocché esclusiva ad attività lavorative presso i cantieri di di Monfalcone. Organizzazione_1
* 8. Sulle festività non retribuite. La difesa di , che ha laconicamente sostenuto d'aver sempre corrisposto Pt_1 il dovuto per i giorni di festività, è solo in minima parte fondata. Rispetto ai casi relativi al 2019 – dipendenti e – la società non CP_9 Per_3 ha infatti deposito il prospetto paga di aprile 2019, periodo entro cui insisterebbe la violazione – così rendendo non verificabile la pur generica affermazione d'aver adempiuto. Ha anche omesso il deposito del prospetto di aprile 2018 riferito a
, ugualmente oggetto d'esame. Per_3 CP_1 Ha invece deposito i prospetti di – aprile e giugno 2018 – per cui è stata evidenziata la contestazione per l'omesso versamento di n. 3 giorni di festività. Dall'esame di quei prospetti risulta il versamento di n. 1 festività (aprile 2018) e ne residuano n. 2 non pagate. La difesa va accolta entro questi limiti.
* 9. Sulle «aspettative non retribuite». Rispetto alla voce in commento, l'ispezione ha concluso che le assenze dei dipendenti deriverebbero non da una richiesta di aspettativa dei dipendenti, ma da decisioni unilaterali del datore di lavoro. non troverebbe giustificazione il mancato versamento dei relativi contributi, dal quale sarebbe derivata la violazione del principio del minimale contributivo di cui all'art. 1, legge 389 del 1989, in base al quale «la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo». Tuttavia, in allegato al ricorso, ha depositato copia delle richieste di Pt_1 CP_ aspettativa non retribuite formulate dai dipendenti [cfr. doc. 4 ] e l' e Pt_1 CP_ l' non hanno formulato alcuna osservazione né rispetto alla deduzione di cui al ricorso secondo cui le assenze andrebbero ricondotte a tale scelta del lavoratore, né rispetto ai documenti offerti a suffragio della circostanza. Ciò vale a superare l'esito dell'ispezione. A ciò s'aggiunga che, in merito alla disposizione sopra menzionata, la giurisprudenza della Cassazione si è consolidata dopo l'arresto delle Sezioni Unite
[Cass, sez. un., n. 11199/2002], il quale ha chiarito che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d.
“minimo retributivo costituzionale”), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione [cfr., tra le altre, Cass. n. 801/2012]. La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad un importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro. Tale principio opera sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale, se superiore. Infatti, se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro, e se su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non potrebbe essere rispettato il minimo contributivo nei termini sopra rappresentati. La regola del minimale opera sostanzialmente come limite verso il basso. In altri termini, se al versamento della retribuzione deve senz'altro accompagnarsi il versamento dei relativi contributi, questi debbono comunque versarsi, fino a concorrenza del minimale contributivo, anche quando non trovino giustificazione in paralleli versamenti retributivi. È una necessaria conseguenza del ridetto principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva. Ne deriva che presupposto per la contestazione del mancato versamento dei contributi, rispetto a vicende che, sotto un profilo sinallagmatico, non giustificano la corresponsione della retribuzione, è il fatto che in tal guisa sia stato violato il principio del minimale contributivo. Nel caso di specie, dunque, per assoggettare all'imponibile le voci in commento gli Istituti avrebbero dovuto dimostrare, alternativamente, o che le giornate in considerazione dovevano essere retribuite, con conseguenti obblighi contributivi, o che il mancato versamento dei contributi si è posto in violazione della disciplina sopra menzionata. Tuttavia, il verbale ispettivo mentre si limita ad alludere alla lesione del minimale, non si fa carico d'illustrare la dinamica della violazione in base al Ccnl di riferimento, in rapporto ai contributi versati dalla società rispetto ai singoli CP_ lavoratori. Si allineano a questa lacunosità le memorie difensive dell' e CP_ dell' prive d'ogni utile riferimento concreto in proposito. Ne deriva che il recupero di queste voci e le conseguenze che se ne sono tratte sono prive di fondamento per mancanza dei presupposti necessari.
* 14. Le spese processuali. Il parziale accoglimento della domanda, conduce a compensare per metà le CP_ CP_ spese fra il ricorrente e ed La frazione residua, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza. C La totale soccombenza del ricorrente rispetto all' determina la condanna alla rifusione integrale delle spese processuali, liquidate considerando la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, C dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di nella parte in cui in si riferisce alle sanzioni di cui agli artt. art. 39, commi 1, 2 e 7 decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di infedeli registrazioni nel Lul, di cui all'art. 9, comma 1, d. lgs. n. 66 del 2003 in tema di riposi settimanali, di cui all'art. 4, comma 2, d. lgs. n. 66 del 2003 relativamente alla durata massima dell'orario di lavoro;
accerta e dichiara l'insussistenza delle violazioni relative alla voce “aspettativa non retribuita. Evasione contributiva” e, limitatamente a n. 1 festività, la violazione relativa al dipendente riferita al mese di aprile 2018; CP_11 respinge per il resto i ricorsi;
CP_ CP_ compensa per metà le spese processuali tra , da un lato, ed ed Pt_1 dall'altro; CP_ CP_ condanna a rifondere ad ed la frazione residua delle spese del Pt_1 giudizio, liquidate in euro 3.436,50 ciascuna, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge;
C condanna a rifondere ad le spese del giudizio, liquidate in euro Pt_1
1.492,00, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge;
Gorizia, 16 gennaio 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tratta del ricorso in riassunzione, dopo la declaratoria d'incompetenza pronunciata dal Tribunale CP_ CP_ di Termini Imerese, promosso nei confronti di ed e rubricato r.g. 180/2023, e quello C promosso nei confronti di e rubricato r.g. 227/2023.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/01/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Buttà, in sostituzione dell'avv. C CP_ Marinelli;
per la dott.ssa Sgrazzutti;
per l' l'avv. Gerin, presente anche per CP_ l' in sostituzione dell'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri R.G. 180/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa r.g. n. 180/2023, cui è riunita la causa r.g. n. 227/2023, promossa da: e , rappresentati e difesi, in Parte_1 Parte_2 forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Massimiliano Marinelli e Antonino Colomba, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo ricorrente CONTRO
, in Controparte_4 persona del in persona del Direttore Centrale del Rapporto Assicurativo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Gerin, per procura generale alle liti a rogito notaio di Roma dd. 24.03.2022, rep. 91143, racc. 26983, ed Per_1 elettivamente domiciliato a Gorizia, via Roma 20 resistente E CONTRO
in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti del 23/01/2023, rep. n. 37590, racc. n. 7131, a rogito del Notaio di Fiumicino, ed elettivamente Persona_2 domiciliata a Gorizia, PIzza della Vittoria 1 E CONTRO
, rappresentato dai funzionari Controparte_6 dott.ssa Maria PI Sgrazzutti e dott. Massimilano Stefani come da delega depositata telematicamente, ed elettivamente domiciliato a Gorizia, Largo XXVII Marzo 10 resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'iter processuale.
1.1. Con ricorsi1 depositati il 13 giugno 2023 e il 3 agosto 2023, CP_ successivamente riuniti, ha agito in giudizio nei confronti dell' Pt_1 CP_ C dell' e dell' per sentire accertare l'insussistenza delle omissioni contributive di cui al Verbale unico di accertamento e notificazione TS00000/2020-257-01 del 17.12.2020 Protocollo n. 22499 del 23/12/2020, notificato il 30 dicembre 2020 e del Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019009213/S01 del 23.12.2020, notificato il 30 dicembre 2020, nonché per l'annullamento delle sanzioni portate dalla conseguente Ordinanza-ingiunzione n. 13 GO/2023 spedita C dall' CP_
1.2. L' si è costituito in giudizio riepilogando l'esito dell'accertamento ispettivo e chiedendo la reiezione del ricorso. CP_ L' ha speso analoghe difese, anticipate dall'eccezione d'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso atto endoprocedimentale. C
1.3. L' si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a pretese attinenti al piano contributivo. Ha inoltre precisato che la società ricorrente ha provveduto al pagamento di alcune delle sanzioni portate dall'atto opposto, ciò che ha determinato l'estinzione delle relative obbligazioni sanzionatorie e il parziale difetto d'interesse ad agire. Per il resto, ha sostenuto l'infondatezza delle domande, chiedendone il rigetto.
1.3. Istruita documentalmente, la causa è stata dunque discussa oralmente dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi e alle relative conclusioni.
*
2. I fatti oggetto d'accertamento. La comprensione della presente vicenda processuale implica l'analisi dei verbali d'accertamento ispettivo presupposti dall'iniziativa degli Istituti e oggetto della domanda d'accertamento negativo di . Pt_1
Come è pacifico tra le parti, è una società con sede a Bagheria che Pt_1 opera nell'ambito degli allestimenti navali, occupandosi in particolare di costruzione e assemblaggio di arredi in legno a bordo di imbarcazioni da diporto. Tra questi appalti, non è controverso che vi sia stato quello intercorso dal 2014 al 2019 con e che ha visto le maestranze di operare a Organizzazione_1 Pt_1
Monfalcone. L'accertamento ispettivo ha riguardato proprio taluni profili del rapporto di lavoro tra la società e i suoi dipendenti adibiti all'appalto ubicato presso quel cantiere.
2.1. La prima fattispecie oggetto d'accertamento attiene alle «violazioni in materia di orario di lavoro». Sulla base dell'analisi dei dati di ingresso, di inizio e conclusione delle pause e di uscita dal cantiere forniti da gli ispettori hanno verificato Organizzazione_1 che:
- nel corso del 2019, i lavoratori indicati nell'all. 3 al verbale non avrebbero effettuato il riposo giornaliero di 11 ore consecutive;
- i soggetti di cui all'all. 4, per i periodi ivi specificati e relativi agli anni 2018 e 2019, non avrebbero fruito del riposo settimanale;
- i lavoratori indicati nella tabella acclusa al corpo del verbale [, cfr. doc. 1, p. 3, ricorrente], nel periodo da gennaio 2018 a dicembre 2018, avrebbero lavorato per per più di 48 ore settimanali calcolate su un periodo di sette giorni;
- i lavoratori di cui agli all. 1 e 2 del verbale, rispettivamente riferiti agli anni 2018 e 2019, avrebbero svolto lavorato straordinario per un numero di ore eccedente quello fissato come tetto massimo dallo specifico accordo aziendale del 04.04.2014. Sempre in tema di lavoro straordinario, l'esame incrociato della “sezione presenze” e della sezione “prospetti paga” del Lul aziendale evidenzierebbe, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, nei termini dettagliati negli all. 10, 11, 12 e 13, che le ore di lavoro straordinario liquidate sono inferiori a quelle dovute in base alle stesse presenze dei dipendenti. 2.2. È stato inoltre accertato il versamento, asseritamente indebito, dell'indennità di trasferta nei confronti dei lavoratori di cui agli allegati testé menzionati, in coincidenza con la loro presenza a Monfalcone, loro abituale sede di lavoro.
2.3. Riferendosi poi alla voce «aspettativa non retributiva», gli ispettori hanno constatato la sottrazione all'imponibile contributivo di giornate contrassegnate falsamente come di aspettativa, laddove il mancato svolgimento della prestazione di lavoro sarebbe dipeso da una scelta datoriale.
2.4. Infine, per i lavoratori e per i periodi specificamente indicati a verbale [cfr. doc. 1, p. 6 ricorrente], è stato constatato il mancato assoggettamento a contribuzione degli importi dovuti a titolo di «festività». C
2.5. L' con la propria ordinanza-ingiunzione, ha preso le mosse da quest'accertamento e, riferendosi ai lavoratori di cui ai rispettivi allegati ai verbali d'accertamento, ha sanzionato per non aver consentito il riposo giornaliero Pt_1
e il riposo settimanale, nonché per aver determinato il superamento dei limiti del lavoro straordinario annuale. *
3. La posizione di Pt_1
Nei propri ricorsi, contenenti difese sovrapponibili, ha sostenuto che le Pt_1 conclusioni tratte dagli ispettori rispetto all'orario di lavoro osservato dai dipendenti non sarebbero corrette. La società non ha posto in discussione i dati relativi agli orari di ingresso e di uscita e quelli di inizio e conclusione delle pause, ma ha sostenuto che non vi sarebbe alcun riscontro in ordine al fatto che, nel periodo coincidente con la presenza dei lavoratori nel cantiere di Organizzazione_1 costoro siano stati costantemente impegnati in attività lavorative. Con particolare riferimento all'omessa denuncia di talune ore di lavoro straordinario, desunta dalle differenze intercorrenti tra le diverse sezioni del Lul aziendale, ha poi sostenuto d'aver sempre pagato gli straordinari, tanto ciò vero che nei prospetti paga ha corrisposto la voce “arretrati” al fine di remunerarli. Rispetto alla lesione del minimale contributivo in occasione delle giornate in cui i dipendenti interessati sarebbero stati assenti perché in “aspettativa non retribuita”, ha sostenuto che le richieste d'aspettativa, provenienti dai dipendenti e depositate in allegato al ricorso [cfr. doc. 4 ], giustificano l'esenzione Pt_1 contributiva, trattandosi di vicenda tra quelle per cui quest'esonero è ammesso. Relativamente all'indebita erogazione dell'indennità di trasferta, ha Pt_1 sostenuto che la quotidiana presenza delle maestranze presso il cantiere di Monfalcone non è elemento sufficiente ad identificare in quel contesto l'abituale sede di lavoro, tanto più che gli stessi dipendenti, nel periodo d'interesse, sarebbero stati inviati presso diversi cantieri in differenti località italiane. Quanto alle festività, ha sostenuto d'aver sempre versato il dovuto in occasione delle stesse.
* CP_
4. La posizione di ed CP_2 CP_ CP_ L' e l' si sono rifatti alla documentazione elaborata in sede ispettiva, sostenendo la correttezza delle iniziative assunte a valle. C L' si è difesa nei termini sopra sintetizzati.
*
5. Sull'ammissibilità dell'iniziativa in giudizio, sull legittimazione passiva di Co e sull'interesse ad agire nei suoi confronti. CP_ Rispetto all'eccezione dell' sopra sintetizzata, va chiarito che l'azione è senz'altro ammissibile perché collocata al di fuori dello schema procedimentale di cui alla legge n. 689 del 1981; sulla scorta del verbale di accertamento, gli enti previdenziali possono, infatti, tanto procedere alla notifica dell'avviso di addebito CP_ CP_ ( o all'iscrizione a ruolo ( , quanto adottare decisioni pregiudizievoli per il datore di lavoro (ad esempio negare il rilascio del Durc). Per questo, la domanda di accertamento negativo rispetto al verbale ispettivo emesso dal competente Istituto previdenziale per omessa contribuzione è pacificamente ammessa [cfr. Cass. n. 16457/2012]. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese contributive C formulata da è parimenti infondata, dal momento che ha formulato nei Pt_1 confronti di quest'ente soltanto conclusioni attinenti alla pretesa sanzionatoria incorporata nell'ordinanza-ingiunzione opposta. Coglie invece nel segno l'eccezione di difetto d'interesse ad agire formulata dall' relativamente alle sanzioni di cui agli artt. art. 39, commi 1, 2 e 7 CP_6 decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di infedeli registrazioni nel Lul, di cui all'art. 9, comma 1, d. lgs. n. 66 del 2003 in tema di riposi settimanali, di cui all'art. 4, comma 2, d. lgs. n. 66 del 2003 relativamente alla durata massima dell'orario di C lavoro. ha evidenziato che queste sanzioni sono già state pagate da , che Pt_1 sul punto non ha formulato alcuna osservazione. Ne deriva che le relative obbligazioni sono estinte e che la società non ha alcun interesse ad agire per contestarle.
* 6. Sugli accertamenti legati all'orario di lavoro dei dipendenti di Pt_1
Come già evidenziato, non ha posto in discussione l'articolazione oraria Pt_1 della presenza nei cantieri di dei suoi dipendenti, emergente Organizzazione_1 dai dati trasmessi da questa società agli ispettori. La configurazione temporale che ne scaturisce è perciò incontestata. La società si è limitata a sostenere che gli orari di cui alle timbrature non dimostrerebbero che, nel tempo intermedio, i lavoratori siano stati impegnati in attività lavorativa. In altri termini, non è detto che, sebbene presenti in cantiere, stessero lavorando (testualmente, il ricorso recita: «si tratta di mere registrazioni degli accessi al cantiere che nulla hanno a che vedere con l'effettiva esecuzione della prestazione. Dai tabulati emerge l'orario di ingresso e di uscita dal cantiere e null'altro; da essi non è dato comprendere se i lavoratori, una volta effettuato l'ingresso, abbiano concretamente eseguito lavorazioni e se ciò sia avvenuto per l'intera permanenza all'interno del cantiere», p. 9 ricorso). Si tratta di una tesi tanto eccentrica quanto ben poco plausibile, risultando arduo comprendere con quale scopo, se non prestare l'attività lavorativa, gli operai si trovassero all'interno del cantiere entro cui veniva svolta l'attività appaltata alla datrice di lavoro. Ciò sarebbe di per sé sufficiente per disattendere le difese della ricorrente rispetto alle fattispecie legate all'orario di lavoro accertato. Ad ogni buon conto, le dichiarazioni acquisite dagli ispettori [cfr. doc. 5 ss. CP_
, aventi ad oggetto un campione di dipendenti della , destituiscono Pt_1 ulteriormente la già inverosimile difesa di . Pt_1
I dipendenti – in modo convergente, così da risultare un campione senz'altro significativo ed espressivo dell'intero organico aziendale - hanno ricostruito il loro orario di lavoro indicandone d'avvio tra le 7.00 e le 8.00 e la conclusione alle 17.00. Hanno riferito il frequente svolgimento di lavoro straordinario per almeno un'ora e hanno precisato d'aver frequentemente lavorato al sabato, dalle 7.00 alle 12.00. Queste indicazioni sono state confermate anche da dipendente di Tes_1
allorché ha descritto l'orario di lavoro dei dipendenti Organizzazione_2 CP_ dell'appaltatrice [cfr. doc. 11 . Pt_1
A ciò s'aggiunga che non è stato introdotto alcun elemento che induca a ritenere che i dipendenti si siano trovati in cantiere per svolgere attività diverse da quelle lavorative. Anzi, allorché sono stati chiamati a riferire in ordine all'ingresso e all'uscita dal cantiere, i dipendenti hanno riferito che tra l'ingresso e l'avvio della prestazione intercorrono pochi minuti e hanno descritto un meccanismo di timbratura, anche in occasione dell'inizio e della fine della pausa, del tutto coerente CP_ coi dati elaborati dagli ispettori [cfr. docc. 8, 10, 14, 16 . Ciò depone nel senso che tutte le difese relative alla violazione della disciplina su riposi giornalieri, settimanali, superamento dell'orario settimanale ed annuale, in quanto basate sull'inconcludenza dei dati emergenti dalle timbrature, sono infondate.
6.1. Anche le difese rispetto all'omessa denuncia di talune ore di lavoro straordinario è infondata. ha sostenuto che tra le presenze di cui al Lul e i Pt_1 prospetti paga vi sarebbe perfetta coincidenza. Gli ispettori non l'avrebbero ravvisata a causa di un'incompleta lettura dei documenti disponibili, ciò che li avrebbe condotti a trascurare che la società sarebbe stata solita inserire in busta paga la voce “arretrati” proprio per remunerare gli straordinari. La difesa è radicalmente infondata per ragioni tanto logiche quanto documentali. In un primo senso, sfugge la ragione per cui il datore di lavoro ha scelto di etichettare la retribuzione per lavoro straordinario come “arretrati”, evidentemente riferibile non già al maggior lavoro svolto ma ad un saldo di precedenti retribuzioni non versate tempestivamente. In secondo luogo, a conferma che gli “arretrati” non hanno avuto alcuna effettiva attinenza con il lavoro straordinario, è sufficiente l'esame dei prospetti paga, da cui si evince che il lavoro straordinario è stato pagato specificamente e separatamente dal quanto versato a titolo di “arretrato”, tanto che, in talune occasioni, le due voci concorrono, con ciò rendendo plastica la diversa causa dei differenti versamenti [cfr., a puro titolo esemplificativo, per il 2016, doc. 6, p. 459 ss;
per il 2017, doc. 6, p. 534, 643, 649; per il 2018, doc. 6, p. 121, 427, 479; per il 2019, cfr. doc. 6, p. 19, 32, 67]. D'altra parte, è ancora documentale che in talune occasioni le presenze segnalate nel prospetto paga conducano ad un espresso numero di ore di lavoro straordinario non coincidente con quello, minore, impiegato per il calcolo della relativa retribuzione [cfr., sempre per puro esempio, paghe 2017, doc. 6, p. 676]. Infine, le risultanze delle presenze in cantiere, come detto non contestato, conduce ad un numero di ore di lavoro straordinario superiore a quello indicato nei prospetti paga, come si evince dal confronto tra il relativo prospetto allegato al CP_ verbale [cfr. all. 1, doc. 4 e i prospetti paga [cfr. doc. 6 ]. Pt_1
Un caso su tutti è conclusivamente emblematico della scorrettezza dell'operato di . Trattasi della vicenda del dipendente e relativa al mese di aprile Pt_1 Pt_3
2018. Dalle timbrature risulta che questi abbia svolto n. 31 ore di lavoro straordinario. Nel relativo prospetto paga [cfr. doc. 6, paghe 2018, p. 68 ], Pt_1 osservando il conteggio delle presenze, sono riportate “solo” n. 27 ore di lavoro straordinario. Nel calcolo del dovuto, le ore di lavoro straordinario considerato scendono “magicamente” – ed invero inspiegabilmente – a n. 15,53. Ma non è certo l'unico esempio. Si veda il caso di relativo al Controparte_7 mese di febbraio 2018. Dalle timbrature risulta che questi abbia svolto n. 84 ore di lavoro straordinario. Nel relativo prospetto paga [cfr. doc. 6, paghe 2018, p. 158
], osservando il conteggio delle presenze, sono riportate “solo” n. 76 ore di Pt_1 lavoro straordinario. Al momento della remunerazione queste vengono ridotte a n. 50,31. Un ultimo caso esemplificativo è quello della retribuzione di febbraio 2018 di
Dalle timbrature risulta che questi abbia svolto n. 122 ore di Parte_4 lavoro straordinario. Nel relativo prospetto paga [cfr. doc. 6, paghe 2018, p. 165
], osservando il conteggio delle presenze, sono riportate “solo” n. 106 ore di Pt_1 lavoro straordinario. Al momento della remunerazione queste vengono ridotte a n. 56,80 (46,80 straordinario al 30% + 10,00 straordinario festivo).
*
7. Sul versamento dell'indennità di trasferta. L'incedere argomentativo proposto da è sintetizzabile nell'assunto per Pt_1 cui l'accertamento sarebbe scorretto in quanto, in sostanza, la presenza quotidiana dei lavoratori a Monfalcone non sarebbe espressiva dell'abitualità della sede di lavoro e perché costoro, in ogni caso, sarebbero stati costantemente inviati anche presso altri cantieri, quali quelli di Ancona, La Spezia, Livorno e Pisa. Detto che il quotidiano svolgimento della prestazione di lavoro in un determinato contesto per un tempo apprezzabile è sicuramente indice che in tale ambito si colloca il luogo abituale di lavoro, per esaminare la questione, va premesso il principio espresso dalla Corte di cassazione, avallato dalla consolidata giurisprudenza in materia: l'indennità di trasferta è un compenso versato per prestazioni occasionali, rese fuori dalla propria sede ordinaria, e non per il lavoro prestato nella sede di svolgimento ordinario della propria attività. Essa, diversamente dall'indennità di trasferimento, che pur difettando della sinallagmaticità con la prestazione di lavoro è un emolumento percepito “in dipendenza” del lavoro prestato, vede nel rapporto di lavoro una mera occasione per la sua corresponsione, il cui titolo è una causa diversa e del tutto autonoma, così giustificandosi il suo peculiare trattamento contributivo e fiscale [cfr. Cass., n. 2699/2014].
7.1. L'indennità di trasferta è disciplinata dall'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, poi divenuto art. 51 a seguito della riforma introdotta dal d. lgs. n. 344 del 2003, che al comma 5 prevede un trattamento differenziato per le indennità di trasferta a seconda che l'azienda provveda o meno anche al rimborso delle spese di vitto e alloggio. Le indennità percepite per trasferta concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevate ad euro 77,47 al giorno per le trasferte all'estero, ma qualora l'azienda provveda al rimborso delle spese di vitto e alloggio, la quota esente da contribuzione è ridotta di due terzi ed è pertanto limitata agli importi giornalieri sino ad euro 15,49 per le trasferta Italia e sino ad euro 25,82 per le trasferte estero. Diversa è la disciplina dettata dall'art. 51, comma 6, d.P.R. cit., per i c.d. lavoratori trasfertisti – da richiamare in quanto, come detto, la difesa di è Pt_1 tale da implicare la riconducibilità dei suoi dipendenti a questa categoria - in virtù della quale è prevista la corresponsione di un'indennità al dipendente tenuto per contratto all'espletamento della prestazione in luoghi sempre diversi. Proprio con riferimento al predetto comma 6 è intervenuto il decreto-legge n. 193 del 2016, convertito nella legge n. 225 del 2016, che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di “interpretazione autentica”, con la quale il legislatore ha stabilito (comma 1) che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal suddetto comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno consolidato il carattere interpretativo della norma e la necessaria compresenza dei tre requisiti indicati ai fini dell'applicazione del regime dei cd. trasfertisti [cfr., Cass., S.U., n. 27093/2017].
7.2. Nel caso di specie, non può trovare applicazione il regime di cui all'art. 51, comma 6, così come interpretato autenticamente dalla legge n. 225 del 2016, se non altro perché non risulta – né è dedotto - che la società abbia corrisposto in misura fissa, e a tutti i dipendenti coinvolti, l'indennità di trasferta. In altri termini: deve escludersi che sia applicabile la disciplina di cui al comma 6 dell'art. 51 cit. in quanto, benché per la tipologia di attività svolta dall'impresa la società abbia sostenuto che i lavoratori abbiano operato pressoché costantemente in luoghi diversi - così rientrando, in tesi, tra i «lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi» - non è stata corrisposta «un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta». Deve quindi escludersi l'applicabilità del comma sei dell'art. 51; anche recentemente la Suprema Corte ha chiarito che «in materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, l'art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo l'interpretazione autentica di cui all'art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., in l. n. 225 del 2016, non si applica ai lavoratori che non svolgono fuori sede "in via continuativa" la loro prestazione ovvero che non ricevono "in misura fissa" un'indennità o maggiorazione di retribuzione in ragione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, a prescindere dall'effettività della trasferta ed indipendentemente dal luogo ove essa si è svolta» [Cass., n. 16579/2018]. Peraltro, ove applicabile, il comma 6 non avrebbe comportato un esonero contributivo totale ma solo nella misura del 50% dell'indennità corrisposta, e conseguentemente anche in tal caso l'opponente avrebbe effettuato registrazioni non corrispondenti al vero.
7.3. Da tale conclusione non deriva però l'automatica applicabilità dell'art. 51, comma 5, che disciplina l'indennità di trasferta [cfr., in termini, Trib. Venezia n. 608/2021]. L'istituto della trasferta, che in questa sede rileva quale presupposto dell'esonero contributivo e impositivo, presenta difficoltà interpretative dovute all'assenza di una definizione normativa;
inoltre, rilevando quale presupposto per l'esonero contributivo – l'indennità di trasferta, entro i limiti di legge, non è soggetta a imposizione e contribuzione -, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire dei relativi benefici, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti [Cass., n. 18160/2018]. Ciò posto, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. in materia di esonero contributivo dell'indennità di trasferta, di cui al comma 5 dell'art. 51, «l'ipotesi della trasferta [...] presuppone la determinazione di un luogo fisso dell'attività lavorativa ed un provvisorio mutamento del luogo stesso, in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente [...]» [Cass., n. 1385/1991; Cass., n. 13051/1991; Cass., n. 934/1993]; ancora «il diritto all'indennità di trasferta, che trova presupposto e giustificazione esclusivamente in "temporanei" allontanamenti del lavoratore dal normale posto di lavoro e nella maggiore onerosità delle relative prestazioni, non sussiste quando la prestazione lavorativa fuori sede sia normalmente espletata in modo itinerante e quindi costituisca l'elemento abituale, precipuo e caratterizzante del rapporto di lavoro come, nel caso di dipendente da impresa edile, allorché il lavoratore venga di volta in volta trasferito, in modo stabile e duraturo, da un cantiere all'altro, anche se lontani dalla sede normale dell'azienda, per l'esecuzione di lavori diversi» [Cass., n. 5355/1995]; ed altresì «l'istituto della trasferta presuppone che lo spostamento del lavoratore sia determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro;
la prolungata permanenza in varie sedi di cantiere ed i ripetuti spostamenti dall'una all'altra sede, quale modalità immanente al lavoro, costituiscono invece un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto, cosicché il compenso di questa specifica prestazione con somma fissa non costituisce mero rimborso spese, bensì rappresenta il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione[...]» [Cass., n. 15360/2002. In termini, v. Cass., n. 16638/2003]. In definitiva, la nozione di trasferta è caratterizzata dal trasferimento del lavoratore in un luogo diverso da quello abituale per svolgere l'attività lavorativa, dalla “temporaneità” del mutamento del luogo di lavoro e dalla necessità che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro e dalla irrilevanza del consenso del lavoratore. Nell'ipotesi di specie, proprio in ragione della quotidiana presenza a Monfalcone, non negata in ricorso, e anche considerando la variabilità del luogo di lavoro, adombrata in ricorso indicata in ricorso, si evince o che il mutamento di quel luogo di lavoro non è mai avvenuto o, se avvenuto, nei termini prospettati da
, non può certo definirsi “temporaneo” né derivante da scelte datoriali CP_8 contingenti, perché sarebbe elemento strutturale dei rapporti instaurati. Ciò nondimeno, come detto, non ha voluto considerare i propri dipendenti Pt_1 come “trasfertisti”, ma ha ritenuto di applicare il regime contributivo della
“trasferta”, scelta però erronea perché la trasferta è per sua natura occasionale e il relativo regime è inappropriato quando il mutamento della sede di lavoro sia connaturato al tipo di attività. Quale logico corollario, le somme attribuite ai lavoratori come “trasferta” devono essere considerate come aventi natura retributiva e come tali soggette a contribuzione, mancando il presupposto stesso della nozione di trasferta. Va comunque osservato che la conclusione gode del conforto delle dichiarazioni che gli ispettori hanno raccolto presso un campione significativo di lavoratori dipendenti di . Da queste dichiarazioni si trae la circostanza posta Pt_1
a fondamento della pretesa contributiva, visto che i lavoratori hanno univocamente riferito di essere stati adibiti in via pressocché esclusiva ad attività lavorative presso i cantieri di di Monfalcone. Organizzazione_1
* 8. Sulle festività non retribuite. La difesa di , che ha laconicamente sostenuto d'aver sempre corrisposto Pt_1 il dovuto per i giorni di festività, è solo in minima parte fondata. Rispetto ai casi relativi al 2019 – dipendenti e – la società non CP_9 Per_3 ha infatti deposito il prospetto paga di aprile 2019, periodo entro cui insisterebbe la violazione – così rendendo non verificabile la pur generica affermazione d'aver adempiuto. Ha anche omesso il deposito del prospetto di aprile 2018 riferito a
, ugualmente oggetto d'esame. Per_3 CP_1 Ha invece deposito i prospetti di – aprile e giugno 2018 – per cui è stata evidenziata la contestazione per l'omesso versamento di n. 3 giorni di festività. Dall'esame di quei prospetti risulta il versamento di n. 1 festività (aprile 2018) e ne residuano n. 2 non pagate. La difesa va accolta entro questi limiti.
* 9. Sulle «aspettative non retribuite». Rispetto alla voce in commento, l'ispezione ha concluso che le assenze dei dipendenti deriverebbero non da una richiesta di aspettativa dei dipendenti, ma da decisioni unilaterali del datore di lavoro. non troverebbe giustificazione il mancato versamento dei relativi contributi, dal quale sarebbe derivata la violazione del principio del minimale contributivo di cui all'art. 1, legge 389 del 1989, in base al quale «la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo». Tuttavia, in allegato al ricorso, ha depositato copia delle richieste di Pt_1 CP_ aspettativa non retribuite formulate dai dipendenti [cfr. doc. 4 ] e l' e Pt_1 CP_ l' non hanno formulato alcuna osservazione né rispetto alla deduzione di cui al ricorso secondo cui le assenze andrebbero ricondotte a tale scelta del lavoratore, né rispetto ai documenti offerti a suffragio della circostanza. Ciò vale a superare l'esito dell'ispezione. A ciò s'aggiunga che, in merito alla disposizione sopra menzionata, la giurisprudenza della Cassazione si è consolidata dopo l'arresto delle Sezioni Unite
[Cass, sez. un., n. 11199/2002], il quale ha chiarito che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d.
“minimo retributivo costituzionale”), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione [cfr., tra le altre, Cass. n. 801/2012]. La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad un importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro. Tale principio opera sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale, se superiore. Infatti, se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro, e se su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non potrebbe essere rispettato il minimo contributivo nei termini sopra rappresentati. La regola del minimale opera sostanzialmente come limite verso il basso. In altri termini, se al versamento della retribuzione deve senz'altro accompagnarsi il versamento dei relativi contributi, questi debbono comunque versarsi, fino a concorrenza del minimale contributivo, anche quando non trovino giustificazione in paralleli versamenti retributivi. È una necessaria conseguenza del ridetto principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva. Ne deriva che presupposto per la contestazione del mancato versamento dei contributi, rispetto a vicende che, sotto un profilo sinallagmatico, non giustificano la corresponsione della retribuzione, è il fatto che in tal guisa sia stato violato il principio del minimale contributivo. Nel caso di specie, dunque, per assoggettare all'imponibile le voci in commento gli Istituti avrebbero dovuto dimostrare, alternativamente, o che le giornate in considerazione dovevano essere retribuite, con conseguenti obblighi contributivi, o che il mancato versamento dei contributi si è posto in violazione della disciplina sopra menzionata. Tuttavia, il verbale ispettivo mentre si limita ad alludere alla lesione del minimale, non si fa carico d'illustrare la dinamica della violazione in base al Ccnl di riferimento, in rapporto ai contributi versati dalla società rispetto ai singoli CP_ lavoratori. Si allineano a questa lacunosità le memorie difensive dell' e CP_ dell' prive d'ogni utile riferimento concreto in proposito. Ne deriva che il recupero di queste voci e le conseguenze che se ne sono tratte sono prive di fondamento per mancanza dei presupposti necessari.
* 14. Le spese processuali. Il parziale accoglimento della domanda, conduce a compensare per metà le CP_ CP_ spese fra il ricorrente e ed La frazione residua, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza. C La totale soccombenza del ricorrente rispetto all' determina la condanna alla rifusione integrale delle spese processuali, liquidate considerando la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, C dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di nella parte in cui in si riferisce alle sanzioni di cui agli artt. art. 39, commi 1, 2 e 7 decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di infedeli registrazioni nel Lul, di cui all'art. 9, comma 1, d. lgs. n. 66 del 2003 in tema di riposi settimanali, di cui all'art. 4, comma 2, d. lgs. n. 66 del 2003 relativamente alla durata massima dell'orario di lavoro;
accerta e dichiara l'insussistenza delle violazioni relative alla voce “aspettativa non retribuita. Evasione contributiva” e, limitatamente a n. 1 festività, la violazione relativa al dipendente riferita al mese di aprile 2018; CP_11 respinge per il resto i ricorsi;
CP_ CP_ compensa per metà le spese processuali tra , da un lato, ed ed Pt_1 dall'altro; CP_ CP_ condanna a rifondere ad ed la frazione residua delle spese del Pt_1 giudizio, liquidate in euro 3.436,50 ciascuna, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge;
C condanna a rifondere ad le spese del giudizio, liquidate in euro Pt_1
1.492,00, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge;
Gorizia, 16 gennaio 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tratta del ricorso in riassunzione, dopo la declaratoria d'incompetenza pronunciata dal Tribunale CP_ CP_ di Termini Imerese, promosso nei confronti di ed e rubricato r.g. 180/2023, e quello C promosso nei confronti di e rubricato r.g. 227/2023.