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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/06/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 748 / 2024 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento.
promosso da: , nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
),ivi residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
VACCARO SERENA, (C.F. ) con domicilio eletto presso lo studio CodiceFiscale_2
legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso come da separati atti di costituzione dall'avv.
CRISTOFORO LUCIO GRECO,( C.F. , con domicilio eletto presso lo CodiceFiscale_3
studio legale, giusta procura in atti
(C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante, contumace
Opposti
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso iscritto in data 20/03/2024 il sig. ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 297 2022 90025682 23 notificata in data 08/02/2024
(come da allegato di per il pagamento della complessiva somma di €.1.495,82 per CP_3
sanzioni dich. L.141/1992 anni 2012-2013-2014 (Ente impositore:.
[...]
). Controparte_2
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della sottesa cartella e quindi contesta non dovuta la somma richiesta per sanzioni amministrative da omesso invio del mod.5 perché mai contestato con addebito ex art.13-14 L.689/1981.
Eccepisce anche la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative.
Si è costituita l' eccependo inammissibile l'opposizione Controparte_1
sull'illegittimità delle sanzioni perché tardiva ex art. 24 comma 5, d.lgs. inquanto da proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale , e comunque infondata la prescrizione stante la rituale notifica della cartella di pagamento e la sospensione dell'attività di riscossione disposta dalla legge sull'emergenza da Covid 19.
Non si è costituita la : il ricorso e il decreto di comparizione risultano notificati CP_4
tramite pec in data 5/04/2024 pertanto la stessa è stata dichiarata contumace.
Sospesa l'esecutività dell'intimazione di pagamento, la causa è istruita documentalmente , e quindi previa udienza del 26 maggio 2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) sulla base delle note scritte e di difesa delle parti, decisa da Codesto Giudice con la presente sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
1) Per ciò che riguarda l'eccepita prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative tale domanda configura un'opposizione ex art 615 c.p.c. perché tende a far valere fatti estintivi dell'obbligazione medesima e può essere fatta valere davanti al Giudice del lavoro se l'esecuzione non è ancora iniziata .
2) Per come emerge dagli atti del giudizio,
la cartella di pagamento n.297 2017 0008350086 risulta notificata direttamente da CP_3
tramite raccomandata a/r in data 08-03-2018 presso l'indirizzo in Comiso,Via Biscari ,n.36/C
2 e consegnata all'addetto alla casa,all'uffico che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento (all.
memoria di costituzione . CP_3
Nella memoria conclusionale parte ricorrente ha contestato la notifica della cartella di pagamento come documentata da inquanto a firma illeggibile e inquanto presso CP_3
l'indirizzo vi è la residenza della famiglia e l'unica persona che avrebbe potuto apporre la firma e la moglie quale “familiare convivente” : trattasi di eccezione inammissibile perché tardiva (art.420 coma 1 c.p.c.) oltre che generica e quindi va rigettata.
3) Sulla prescrizione.
La somma portata dalla cartella di pagamento è una sanzione amministrativa e quindi il relativo diritto si prescrive entro il termine di cinque anni ex art 28 L. n.689/1981 , decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione (Cass. Sez. Lav. sentenza n.17258/2018).
Nella fattispecie :
la cartella di pagamento risulta notificata il 08-03-2018 e successivamente notificata in data
08-02-2024 l'intimazione di pagamento opposta e quindi entro il termine quinquennale.
Nessuna prescrizione, è maturata considerato che i termini di prescrizione per l'attività di
Riscossione, sono stati sospesi durante l'emergenza da covid-19 per il periodo dal 08/03/2020 al
31/08/2021 (art.68 D.L.18/2020-art.12 D.L. 159/2015).
Il termine di prescrizione che sarebbe scaduto il 08-03-2023 subisce la sospensione di 542 giorni disposta dall'art.68 d.l. n.18/2020 ed è tempestivamente interrotto dall'intimazione di pagamento notificata in data 08/02/2024.
La somma richiesta è dovuta perché non prescritta.
4) L'eccezione di nullità della cartella di pagamento per omesso invio della contestazione di addebito ex art.13-14 L.689/1981 è inammissibile perché tardiva inquanto da proporsi avverso la cartella di pagamento ,la quale ritualmente notificata non risulta opposta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione previdenza sino a €.5.200,00) e dell'attività processuale in concreto svolta.
Nulla per le spese nei confronti di che non ha svolto difese. CP_2
3
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo sull'opposizione, disattesa e assorbita ogni altra domanda ed eccezione
- rigetta il ricorso,
- condanna , alla rifusione delle spese di lite liquidate in €.700,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A. da pagarsi direttamente all'avv. CRISTOFORO LUCIO GRECO, difensore antistatario.
Ragusa, 23 giugno 2025
Il Giudice onorario dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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