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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/10/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 26/2025
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per , - Parte_1
- per , l'avv. PURRELLO Parte_2
MICHELE e l'avv. ZI DA
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
ER US
pagina1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER US
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. LANZINGER GIANNI e dall'avv. dott. THALER EWALD
RICORRENTE
contro
(C.F. Parte_2 P.IVA_1
)rappresentata e difesa dall'avv. dott. PURRELLO MICHELE e dall'avv. dott.
ZI DA
RESISTENTE
pagina2 di 12 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
Ogni contraria domanda ed eccezione respinta, previa determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. It., e previa impugnazione di ogni transazione e rinuncia ai sensi dell'art. 2113 c.c., dato atto del passaggio in giudicato della sentenza TRGA di n. 79/24 del 20.3.2024, previa eventuale Pt_2
disapplicazione della delibera della n. 571 del 4.7.2023 in Parte_2
parte qua in quanto non conforme a legge ex art. 5 della legge 20.3.1865 n. 2248 allegato E, accertarsi che alla posizione amministrativa occupata dal ricorrente spetta l'assegnazione di un coefficiente di pesatura di seconda fascia dirigenziale equivalente al livello di complessità B5 e di conseguenza condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente secondo profilo normativo e retributivo nel livello di complessità B5 sin dalla data dell'entrata in vigore della norma contrattuale di riferimento con ogni conseguenza in ordine al trattamento retributivo e previdenziale spettante da tale data.
In ulteriore subordine, condannarsi l'Amministrazione a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria equivalente alla differenza tra il livello retributivo spettante B5 rispetto a quello riconosciuto in B4 per le ragioni esposte in premessa anche in applicazione dell'art. 52 comma 5 del T.U.P.I. ed inoltre per attività di cui ad art. 82 CCI nella misura che sarà accertata in corso di causa, con ogni conseguenza di natura previdenziale e assicurativa mediante idonea comunicazione all' . Controparte_1
Accertamento e condanna del danno non patrimoniale derivante dalla condotta datoriale esposta, da quantificarsi anche in via equitativa in corso di causa.
pagina3 di 12 Con riserva di far valere il danno incidente sulla irregolare posizione previdenziale e contributiva del ricorrente.
Disporsi sulle somme di cui sopra il pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria maturata dal dovuto al saldo.
Riservata ogni richiesta di danno non patrimoniale conseguente alla sopra descritta condotta inadempiente per parte datoriale.
Spese e competenze professionali interamente rifuse.
Di parte convenuta
Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis,
• nel merito, per i motivi tutti sopra esposti, respingere tutte le domande del ricorrente, in quanto il preteso diritto alla classificazione della posizione dirigenziale, lui assegnata come B4, nella superiore classificazione B5, non esiste e comunque i pretesi correlati diritti di credito sono insussistenti, con la conseguenza che le domande avversarie sono tutte infondate;
• in subordine, ridurre la pretesa del ricorrente sulle sole somme che in corso di causa debbano essere ritenute dovute ai sensi di legge e dei contratti collettivi vigenti;
• in ogni caso, con vittoria alle spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84%
(23,80% 0,04 ). CP_2 CP_3
pagina4 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, , un dirigente di seconda fascia assegnato Parte_1
all'Ispettorato forestale di Brunico, contesta l'esito della procedura di pesatura della sua posizione dirigenziale.
Nonostante l'incarico, caratterizzato da un'elevata complessità strutturale, gestionale e di responsabilità, gli sia stato riconosciuto un coefficiente di complessità del 96%, la Giunta provinciale ha assegnato alla posizione un livello di complessità B4, con un'indennità annua di 26.667,00 €.
La contestazione si fonda sulla disparità di trattamento rispetto ad altre strutture provinciali (Bacini montani e Servizio strade), a cui, pur in presenza di coefficienti di complessità inferiori (rispettivamente 93% e 94%), è stato assegnato il superiore livello B5, corrispondente a un'indennità di 35.000,00 € annui. Anche i diretti superiori, alla luce di quantità e qualità dei compiti assegnati, si sarebbero espressi in favore della assegnazione di un livello di complessità B5, ma l'inquadramento attuale sarebbe dovuto in base a valutazioni “politiche”.
Il ricorrente, dopo che i suoi superiori avevano invano richiesto un inquadramento più elevato, ha esperito un ricorso dinanzi al Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa (TRGA) di . Il ricorso è stato Pt_2
dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del
Giudice ordinario quale organo competente. La parte ricorrente ha pertanto avviato il presente procedimento dinanzi a tale giurisdizione, deducendo la lesione della propria immagine professionale a seguito della condotta datoriale.
pagina5 di 12 In diritto il ricorrente lamenta la disparità di trattamento con colleghi aventi incarichi comparabili. In ogni caso eserciterebbe una mansione superiore rispetto all'inquadramento per cui avrebbe diritto alla relativa remunerazione.
In parole più semplici, il ricorrente ritiene che sia in termini assoluti che relativi l'ufficio ricoperto meriterebbe l'assegnazione di un diverso e superiore livello.
2. Si costituisce la Provincia di Bolzano (PAB), e descrive l'iter amministrativo che ha portato alla delibera che fissa i criteri di pesatura degli uffici e degli incarichi dirigenziali connessi, nonché il relativo risultato, ossia il provvedimento che fissa i criteri di valutazione e ponderazione degli uffici e dei relativi dirigenti.
In fatto precisa che il punteggio di 96% dedotto dal ricorrente non è quello definitivo, ma era meramente una prevalutazione mai confermata in atto amministrativo.
Il procedimento di ponderazione/pesatura concernerebbe, in ogni caso, solo ed esclusivamente la struttura organizzativa, non il suo dirigente quale individuo.
La diversa pesatura influirebbe solo marginalmente sulla retribuzione del dirigente.
Ciò posto, la pesatura non sarebbe atto sindacabile dal GO. Le attuali competenze della struttura del dirigente ricorrente, elencate nell'art. 62, comma
2, lett. e) e h) del decreto del Presidente della Provincia 26 marzo 2024, n. 3 recante Regolamento di esecuzione relativo alla struttura amministrativa della sarebbero identiche a quelle riportate nell'art. Parte_2
58, comma 2, lett. e) e h) del precedente decreto del Presidente della Provincia
pagina6 di 12 30 gennaio 2023, n. 5, avente medesimo oggetto.
Rispetto all'anno prima ed alla pesatura precedente, nulla sarebbe cambiato, le competenze sarebbero rimaste identiche, e di conseguenza anche la pesatura.
I moduli, utilizzati da controparte a supporto della propria argomentazione, costituiscono le prevalutazioni interne operate dai direttori di Dipartimento, che rappresentano il mero punto di partenza per la discussione sulla pesatura delle singole strutture dirigenziali, mai la decisione finale.
L'Area funzionale bacini montani e la Ripartizione Servizio strade, la cui pesatura viene citata da controparte a sostegno della propria tesi difensiva, sarebbero titolari di compiti e competenze del tutto differenti, non paragonabili,
e quindi il raffronto come da ricorso non reggerebbe.
Di seguito la resistente elenca le competenze dei due uffici.
A livello giuridico la argomenta che nel caso di Parte_2
discrezionalità tecnica, come nella specie, il sindacato del giudice, che sia il giudice amministrativo o il giudice ordinario in sede di disapplicazione (art. 5 legge abolizione del contenzioso amministrativo), è un sindacato di mera legittimità teso alla verifica (oltre che dell'eventuale incompetenza o della violazione di legge), del cd. eccesso di potere, che si manifesta, nel caso appunto di provvedimento discrezionalmente tecnico, non nel caso in cui la P.A. abbia prescelto la soluzione discrezionalmente-tecnica ritenuta essere la più esatta
(questo sarebbe il frutto di un giudizio di merito), bensì nel caso in cui la decisione discrezionalmente-tecnica della P.A. fuoriesca dal range di possibili soluzioni che, secondo scienza e tecnica, siano corrette/fondate nel caso pagina7 di 12 concreto.
Il “thema decidendum” rimarrebbe circoscritto alla verifica se la P.A. abbia commesso, nella sua decisione, macroscopici errori tali da far esorbitare la soluzione prescelta ed adottata dal range delle soluzioni discrezionalmente corrette/fondate.
3. Falliti i tentativi di conciliazione, è stata risollevata la questione della
Giurisdizione.
Considerato che
l'assunto è già stato deciso dal TRGA di
, con motivazione logica e giuridicamente condivisibile, per cui il Pt_2
relativo contenuto s'intende qui integralmente richiamato. In estrema sintesi non viene impugnato un atto amministrativo di macroorganizzazione, ma di ponderazione ai fini retributivi. In quanto tale è atto amministrativo che ha un effetto nei confronti del solo ricorrente, specificatamente incide sul suo reddito, per cui ne chiede la disapplicazione, in ordine di vedersi accertato il diritto ad un maggiore reddito. L'oggetto della vertenza è quindi un diritto soggettivo del lavoratore, per cui va confermata la competenza del Giudice del Lavoro.
D'altro canto, va preservata la discrezionalità amministrativa, per cui nella specie l'operato della va valutato alla luce delle regole procedimentali Parte_2
proprio della PA ed alla luce della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
4. Entrando nel merito della questione, è lampante l'assenza di motivazione in ordine alla maggioranza dei criteri disciplinati dalla procedura in via astratta. I criteri di pesatura esistono, ma manca qualsiasi motivazione, anche minima, in ordine alla compilazione della griglia, non solo nei punti qui rilevanti e pacifici, ma in merito a tutti i criteri previsti, anche quelli ove basterebbe indicare un pagina8 di 12 numero e la relativa fonte, come per esempio per il numero di dipendenti di un ufficio (indicazione della pianta organica e delle coperture effettive), o quando va indicato il numero degli uffici periferici e via dicendo.
Anche per quanto riguarda i punti critici qui stigmatizzati viene data una valutazione senza motivazione alcuna.
La carenza assoluta di motivazione impedisce, quindi, di verificare se la P.A. si sia attenuta o meno ai criteri e parametri oggettivi che essa stessa si è data e se abbia effettuato valutazioni corrette in termini assoluti che relativi, sia alla luce delle norme di diritto amministrativo che alla luce della correttezza contrattuale.
Un tanto sfocia in una situazione ove né il lavoratore né il Giudice sono in grado di valutare la scelta dell'amministrazione.
E' poi irrilevante distinguere tra motivazione carente o assente, posto che sia nell'un caso che nell'altro si ha una violazione di legge.
Nel pubblico impiego, la mancanza totale di motivazione in un atto amministrativo costituisce un vizio di violazione di legge (art. 3, Legge n.
241/1990), perché l'amministrazione non ha esposto le ragioni che l'hanno indotta ad adottarlo, violando il principio di trasparenza. Una motivazione insufficiente, illogica, perplessa o contraddittoria, invece, configura un vizio di eccesso di potere, anch'esso incidendo sulla validità dell'atto amministrativo.
“Nell'impiego pubblico contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto, in quanto espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, hanno natura privatistica, con la conseguenza che il rispetto dell'obbligo di motivazione imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva va parametrato, da un lato,
pagina9 di 12 alla natura dell'atto ed agli effetti che esso produce, dall'altro, ai principi di correttezza e buona fede ai quali, nello svolgimento del rapporto di lavoro, è obbligato ad attenersi il datore di lavoro pubblico, senza che trovi applicazione l'art. 3 della l. n. 241 del 1990 che disciplina la motivazione degli atti amministrativi. (Cass. Sez. L., 03/08/2022, n. 24122, Rv. 665351 - 01)”
In altri termini, la violazione dell'obbligo motivazionale sfocia in una violazione del principio di buona fede contrattuale, come tale stigmatizzabile in sede giudiziale.
5. Illegittima la delibera, essa va disapplicata. Come esposto, il GO non può sostituirsi nella discrezionalità tecnico amministrativa della PA, per cui la domanda principale di nuova assegnazione della posizione richiesta non può trovare accoglimento, per il duplice motivo del difetto di competenza, e dell'impossibilità di procedere a qualsiasi valutazione. Di conseguenza non sussiste nemmeno il potere di dichiarare in termini assoluti che nella specie il ricorrente sia stato adibito a mansioni superiori, non potendo essere pesato l'ufficio nella presente sede.
Un tanto premesso, è fondata, di conseguenza ed in termini generali, la domanda subordinata di risarcimento del danno.
Non potrà, tuttavia, trovare accoglimento la domanda risarcitoria “di pagamento di un'indennità risarcitoria equivalente alla differenza tra il livello retributivo spettante B5, rispetto a quello riconosciuto B4”, posto che non è stato accertato il diritto di ottenere un diverso inquadramento ed il corrispondente reddito, ma la violazione di una regola procedurale.
pagina10 di 12 Altri danni non sono stati prospettati, e, a ben vedere, nemmeno prospettabili, posto che il danno consiste nella violazione di un obbligo strumentale della PA, simile alla violazione di un interesse legittimo. D'altronde è chiaro, che per liquidare un danno, va innanzitutto valutato se il difetto di motivazione abbia causato un danno al lavoratore.
Se è appurata l'ingiusta perdita di un interesse tutelato, non è stata persa l'utilità come tale, ma la mera trattazione corretta della stessa.
È ovvio, quindi, che la liquidazione deve avvenire in via equitativa, ed è chiaro che l'unico parametro a disposizione è quello dell'ipotetico guadagno che il ricorrente avrebbe ottenuto in caso di diverso inquadramento (B5).
In ricorso la differenza retributiva in relazione ai differenziati livelli di complessità venne indicata nella differenza tra una componente stipendiale per euro 26.667,00 per B4 ed euro 35.000,00.- per il B5, sempre annui e lordi, quindi 8.333. euro lordi annui.
Si ritiene equo liquidare il 30% di tale differenza per il periodo dalla delibera del
4 luglio 2023 alla data della sentenza.
6. Le spese seguono la soccombenza, scaglione fino a euro 26.000, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina11 di 12 disapplica la delibera della Giunta Provinciale 571 del 4.7.2023 nei confronti del ricorrente e limitatamente all'oggetto di causa, condanna la a corrispondere al ricorrente Parte_2
a titolo di risarcimento del danno la somma di 30% di euro 8333 annui, dalla delibera oggetto di causa alla data odierna, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la al pagamento delle spese di lite Parte_2
sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro 4.802,00.- per compensi, euro 259,00.- per contributo unificato, oltre 15% spese generali, iva e cpa.
30 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
ER US
pagina12 di 12
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 26/2025
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per , - Parte_1
- per , l'avv. PURRELLO Parte_2
MICHELE e l'avv. ZI DA
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
ER US
pagina1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER US
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. LANZINGER GIANNI e dall'avv. dott. THALER EWALD
RICORRENTE
contro
(C.F. Parte_2 P.IVA_1
)rappresentata e difesa dall'avv. dott. PURRELLO MICHELE e dall'avv. dott.
ZI DA
RESISTENTE
pagina2 di 12 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
Ogni contraria domanda ed eccezione respinta, previa determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost. It., e previa impugnazione di ogni transazione e rinuncia ai sensi dell'art. 2113 c.c., dato atto del passaggio in giudicato della sentenza TRGA di n. 79/24 del 20.3.2024, previa eventuale Pt_2
disapplicazione della delibera della n. 571 del 4.7.2023 in Parte_2
parte qua in quanto non conforme a legge ex art. 5 della legge 20.3.1865 n. 2248 allegato E, accertarsi che alla posizione amministrativa occupata dal ricorrente spetta l'assegnazione di un coefficiente di pesatura di seconda fascia dirigenziale equivalente al livello di complessità B5 e di conseguenza condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare il ricorrente secondo profilo normativo e retributivo nel livello di complessità B5 sin dalla data dell'entrata in vigore della norma contrattuale di riferimento con ogni conseguenza in ordine al trattamento retributivo e previdenziale spettante da tale data.
In ulteriore subordine, condannarsi l'Amministrazione a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria equivalente alla differenza tra il livello retributivo spettante B5 rispetto a quello riconosciuto in B4 per le ragioni esposte in premessa anche in applicazione dell'art. 52 comma 5 del T.U.P.I. ed inoltre per attività di cui ad art. 82 CCI nella misura che sarà accertata in corso di causa, con ogni conseguenza di natura previdenziale e assicurativa mediante idonea comunicazione all' . Controparte_1
Accertamento e condanna del danno non patrimoniale derivante dalla condotta datoriale esposta, da quantificarsi anche in via equitativa in corso di causa.
pagina3 di 12 Con riserva di far valere il danno incidente sulla irregolare posizione previdenziale e contributiva del ricorrente.
Disporsi sulle somme di cui sopra il pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria maturata dal dovuto al saldo.
Riservata ogni richiesta di danno non patrimoniale conseguente alla sopra descritta condotta inadempiente per parte datoriale.
Spese e competenze professionali interamente rifuse.
Di parte convenuta
Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis,
• nel merito, per i motivi tutti sopra esposti, respingere tutte le domande del ricorrente, in quanto il preteso diritto alla classificazione della posizione dirigenziale, lui assegnata come B4, nella superiore classificazione B5, non esiste e comunque i pretesi correlati diritti di credito sono insussistenti, con la conseguenza che le domande avversarie sono tutte infondate;
• in subordine, ridurre la pretesa del ricorrente sulle sole somme che in corso di causa debbano essere ritenute dovute ai sensi di legge e dei contratti collettivi vigenti;
• in ogni caso, con vittoria alle spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84%
(23,80% 0,04 ). CP_2 CP_3
pagina4 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, , un dirigente di seconda fascia assegnato Parte_1
all'Ispettorato forestale di Brunico, contesta l'esito della procedura di pesatura della sua posizione dirigenziale.
Nonostante l'incarico, caratterizzato da un'elevata complessità strutturale, gestionale e di responsabilità, gli sia stato riconosciuto un coefficiente di complessità del 96%, la Giunta provinciale ha assegnato alla posizione un livello di complessità B4, con un'indennità annua di 26.667,00 €.
La contestazione si fonda sulla disparità di trattamento rispetto ad altre strutture provinciali (Bacini montani e Servizio strade), a cui, pur in presenza di coefficienti di complessità inferiori (rispettivamente 93% e 94%), è stato assegnato il superiore livello B5, corrispondente a un'indennità di 35.000,00 € annui. Anche i diretti superiori, alla luce di quantità e qualità dei compiti assegnati, si sarebbero espressi in favore della assegnazione di un livello di complessità B5, ma l'inquadramento attuale sarebbe dovuto in base a valutazioni “politiche”.
Il ricorrente, dopo che i suoi superiori avevano invano richiesto un inquadramento più elevato, ha esperito un ricorso dinanzi al Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa (TRGA) di . Il ricorso è stato Pt_2
dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del
Giudice ordinario quale organo competente. La parte ricorrente ha pertanto avviato il presente procedimento dinanzi a tale giurisdizione, deducendo la lesione della propria immagine professionale a seguito della condotta datoriale.
pagina5 di 12 In diritto il ricorrente lamenta la disparità di trattamento con colleghi aventi incarichi comparabili. In ogni caso eserciterebbe una mansione superiore rispetto all'inquadramento per cui avrebbe diritto alla relativa remunerazione.
In parole più semplici, il ricorrente ritiene che sia in termini assoluti che relativi l'ufficio ricoperto meriterebbe l'assegnazione di un diverso e superiore livello.
2. Si costituisce la Provincia di Bolzano (PAB), e descrive l'iter amministrativo che ha portato alla delibera che fissa i criteri di pesatura degli uffici e degli incarichi dirigenziali connessi, nonché il relativo risultato, ossia il provvedimento che fissa i criteri di valutazione e ponderazione degli uffici e dei relativi dirigenti.
In fatto precisa che il punteggio di 96% dedotto dal ricorrente non è quello definitivo, ma era meramente una prevalutazione mai confermata in atto amministrativo.
Il procedimento di ponderazione/pesatura concernerebbe, in ogni caso, solo ed esclusivamente la struttura organizzativa, non il suo dirigente quale individuo.
La diversa pesatura influirebbe solo marginalmente sulla retribuzione del dirigente.
Ciò posto, la pesatura non sarebbe atto sindacabile dal GO. Le attuali competenze della struttura del dirigente ricorrente, elencate nell'art. 62, comma
2, lett. e) e h) del decreto del Presidente della Provincia 26 marzo 2024, n. 3 recante Regolamento di esecuzione relativo alla struttura amministrativa della sarebbero identiche a quelle riportate nell'art. Parte_2
58, comma 2, lett. e) e h) del precedente decreto del Presidente della Provincia
pagina6 di 12 30 gennaio 2023, n. 5, avente medesimo oggetto.
Rispetto all'anno prima ed alla pesatura precedente, nulla sarebbe cambiato, le competenze sarebbero rimaste identiche, e di conseguenza anche la pesatura.
I moduli, utilizzati da controparte a supporto della propria argomentazione, costituiscono le prevalutazioni interne operate dai direttori di Dipartimento, che rappresentano il mero punto di partenza per la discussione sulla pesatura delle singole strutture dirigenziali, mai la decisione finale.
L'Area funzionale bacini montani e la Ripartizione Servizio strade, la cui pesatura viene citata da controparte a sostegno della propria tesi difensiva, sarebbero titolari di compiti e competenze del tutto differenti, non paragonabili,
e quindi il raffronto come da ricorso non reggerebbe.
Di seguito la resistente elenca le competenze dei due uffici.
A livello giuridico la argomenta che nel caso di Parte_2
discrezionalità tecnica, come nella specie, il sindacato del giudice, che sia il giudice amministrativo o il giudice ordinario in sede di disapplicazione (art. 5 legge abolizione del contenzioso amministrativo), è un sindacato di mera legittimità teso alla verifica (oltre che dell'eventuale incompetenza o della violazione di legge), del cd. eccesso di potere, che si manifesta, nel caso appunto di provvedimento discrezionalmente tecnico, non nel caso in cui la P.A. abbia prescelto la soluzione discrezionalmente-tecnica ritenuta essere la più esatta
(questo sarebbe il frutto di un giudizio di merito), bensì nel caso in cui la decisione discrezionalmente-tecnica della P.A. fuoriesca dal range di possibili soluzioni che, secondo scienza e tecnica, siano corrette/fondate nel caso pagina7 di 12 concreto.
Il “thema decidendum” rimarrebbe circoscritto alla verifica se la P.A. abbia commesso, nella sua decisione, macroscopici errori tali da far esorbitare la soluzione prescelta ed adottata dal range delle soluzioni discrezionalmente corrette/fondate.
3. Falliti i tentativi di conciliazione, è stata risollevata la questione della
Giurisdizione.
Considerato che
l'assunto è già stato deciso dal TRGA di
, con motivazione logica e giuridicamente condivisibile, per cui il Pt_2
relativo contenuto s'intende qui integralmente richiamato. In estrema sintesi non viene impugnato un atto amministrativo di macroorganizzazione, ma di ponderazione ai fini retributivi. In quanto tale è atto amministrativo che ha un effetto nei confronti del solo ricorrente, specificatamente incide sul suo reddito, per cui ne chiede la disapplicazione, in ordine di vedersi accertato il diritto ad un maggiore reddito. L'oggetto della vertenza è quindi un diritto soggettivo del lavoratore, per cui va confermata la competenza del Giudice del Lavoro.
D'altro canto, va preservata la discrezionalità amministrativa, per cui nella specie l'operato della va valutato alla luce delle regole procedimentali Parte_2
proprio della PA ed alla luce della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
4. Entrando nel merito della questione, è lampante l'assenza di motivazione in ordine alla maggioranza dei criteri disciplinati dalla procedura in via astratta. I criteri di pesatura esistono, ma manca qualsiasi motivazione, anche minima, in ordine alla compilazione della griglia, non solo nei punti qui rilevanti e pacifici, ma in merito a tutti i criteri previsti, anche quelli ove basterebbe indicare un pagina8 di 12 numero e la relativa fonte, come per esempio per il numero di dipendenti di un ufficio (indicazione della pianta organica e delle coperture effettive), o quando va indicato il numero degli uffici periferici e via dicendo.
Anche per quanto riguarda i punti critici qui stigmatizzati viene data una valutazione senza motivazione alcuna.
La carenza assoluta di motivazione impedisce, quindi, di verificare se la P.A. si sia attenuta o meno ai criteri e parametri oggettivi che essa stessa si è data e se abbia effettuato valutazioni corrette in termini assoluti che relativi, sia alla luce delle norme di diritto amministrativo che alla luce della correttezza contrattuale.
Un tanto sfocia in una situazione ove né il lavoratore né il Giudice sono in grado di valutare la scelta dell'amministrazione.
E' poi irrilevante distinguere tra motivazione carente o assente, posto che sia nell'un caso che nell'altro si ha una violazione di legge.
Nel pubblico impiego, la mancanza totale di motivazione in un atto amministrativo costituisce un vizio di violazione di legge (art. 3, Legge n.
241/1990), perché l'amministrazione non ha esposto le ragioni che l'hanno indotta ad adottarlo, violando il principio di trasparenza. Una motivazione insufficiente, illogica, perplessa o contraddittoria, invece, configura un vizio di eccesso di potere, anch'esso incidendo sulla validità dell'atto amministrativo.
“Nell'impiego pubblico contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto, in quanto espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, hanno natura privatistica, con la conseguenza che il rispetto dell'obbligo di motivazione imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva va parametrato, da un lato,
pagina9 di 12 alla natura dell'atto ed agli effetti che esso produce, dall'altro, ai principi di correttezza e buona fede ai quali, nello svolgimento del rapporto di lavoro, è obbligato ad attenersi il datore di lavoro pubblico, senza che trovi applicazione l'art. 3 della l. n. 241 del 1990 che disciplina la motivazione degli atti amministrativi. (Cass. Sez. L., 03/08/2022, n. 24122, Rv. 665351 - 01)”
In altri termini, la violazione dell'obbligo motivazionale sfocia in una violazione del principio di buona fede contrattuale, come tale stigmatizzabile in sede giudiziale.
5. Illegittima la delibera, essa va disapplicata. Come esposto, il GO non può sostituirsi nella discrezionalità tecnico amministrativa della PA, per cui la domanda principale di nuova assegnazione della posizione richiesta non può trovare accoglimento, per il duplice motivo del difetto di competenza, e dell'impossibilità di procedere a qualsiasi valutazione. Di conseguenza non sussiste nemmeno il potere di dichiarare in termini assoluti che nella specie il ricorrente sia stato adibito a mansioni superiori, non potendo essere pesato l'ufficio nella presente sede.
Un tanto premesso, è fondata, di conseguenza ed in termini generali, la domanda subordinata di risarcimento del danno.
Non potrà, tuttavia, trovare accoglimento la domanda risarcitoria “di pagamento di un'indennità risarcitoria equivalente alla differenza tra il livello retributivo spettante B5, rispetto a quello riconosciuto B4”, posto che non è stato accertato il diritto di ottenere un diverso inquadramento ed il corrispondente reddito, ma la violazione di una regola procedurale.
pagina10 di 12 Altri danni non sono stati prospettati, e, a ben vedere, nemmeno prospettabili, posto che il danno consiste nella violazione di un obbligo strumentale della PA, simile alla violazione di un interesse legittimo. D'altronde è chiaro, che per liquidare un danno, va innanzitutto valutato se il difetto di motivazione abbia causato un danno al lavoratore.
Se è appurata l'ingiusta perdita di un interesse tutelato, non è stata persa l'utilità come tale, ma la mera trattazione corretta della stessa.
È ovvio, quindi, che la liquidazione deve avvenire in via equitativa, ed è chiaro che l'unico parametro a disposizione è quello dell'ipotetico guadagno che il ricorrente avrebbe ottenuto in caso di diverso inquadramento (B5).
In ricorso la differenza retributiva in relazione ai differenziati livelli di complessità venne indicata nella differenza tra una componente stipendiale per euro 26.667,00 per B4 ed euro 35.000,00.- per il B5, sempre annui e lordi, quindi 8.333. euro lordi annui.
Si ritiene equo liquidare il 30% di tale differenza per il periodo dalla delibera del
4 luglio 2023 alla data della sentenza.
6. Le spese seguono la soccombenza, scaglione fino a euro 26.000, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina11 di 12 disapplica la delibera della Giunta Provinciale 571 del 4.7.2023 nei confronti del ricorrente e limitatamente all'oggetto di causa, condanna la a corrispondere al ricorrente Parte_2
a titolo di risarcimento del danno la somma di 30% di euro 8333 annui, dalla delibera oggetto di causa alla data odierna, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la al pagamento delle spese di lite Parte_2
sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro 4.802,00.- per compensi, euro 259,00.- per contributo unificato, oltre 15% spese generali, iva e cpa.
30 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
ER US
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