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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/03/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2258 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Caterina De Simone ed elettivamente domiciliata in AC (Na) alla via P.zza M. Montessori 11, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Avv. Sonia Panico ed elettivamente domiciliato Casalnuovo di
Napoli (NA) al Viale dei Ligustri n. 38, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del giorno 11.11.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.04.2022 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il signor in data 21.04.1988 ad AC (NA) (atto n. 29 parte 2 Controparte_1
Serie A anno 1988), dalla cui unione nascevano tre figli: , , e tutti CP_2 CP_3 CP_4
maggiorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di € 500,00 mensili. Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente, assegnazione della casa coniugale in proprio favore, nulla per il mantenimento della coniuge, vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale del 31.10.2022, il Giudice delegato dal Presidente con ordinanza del 12.11.2022 adottava i provvedimenti provvisori e urgenti e rimetteva i coniugi dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 10.02.2023.
In data 05.12.2022, parte ricorrente depositava la memoria integrativa ex art. 709, co. 3, c.p.c., con la quale chiedeva dichiararsi la separazione con addebito al resistente, conferma o aumento dell'assegno di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale, condanna del resistente al risarcimento dei danni morali da liquidarsi in via equitativa.
In data 23.01.2023 il resistente depositava la propria memoria integrativa con la quale insisteva per l'accoglimento delle richieste formulate nella comparsa di costituzione.
Il Giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., all'udienza del 11.11.2024 riservava la causa al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Circa le domande di addebito giovano rammentare, preliminarmente, che la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre 2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Tanto premesso in diritto e tornando al caso di specie, preliminarmente il tribunale evidenzia che la domanda di addebito, così come la domanda di risarcimento danni è stata avanzata tempestivamente dal ricorrente in quanto la memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c. è stata tempestivamente depositata in data 05.12.2022. Invero, il giudice delegato dal Presidente dott.ssa
Laura Alfano con decreto del 14.11.2022 aveva disposto la modifica dell'ordinanza presidenziale fissando quale termine finale per il deposito della predetta memoria il giorno 07.12.2022 in luogo di quello inizialmente previsto per il 30.11.2022.
Ciò nonostante, il tribunale ritiene, di non ammettere la prova orale così come richiesta dalla ricorrente in quanto relativa a circostanze che, per comune ammissione delle parti, sarebbero successive al sorgere della crisi coniugale.
Parte ricorrente, invero, deduce di avere sempre subito maltrattamenti fisici dal resistente ma di ciò non è stata richiesta prova testimoniale né è stata presentata puntuale e dettagliata denuncia.
La denuncia agli atti del giudizio del 23.02.2023 (peraltro successiva al giudizio) si riferisce, invero, principalmente alla mancata assistenza economica del marito, citandosi al riguardo episodi successivi al marzo 2022, allorquando la crisi coniugale era già insorta, tanto che il ricorso veniva depositato già nell'aprile 2022. Nella predetta denuncia si fa riferimento a generici fatti di violenza che la denunciante non riesce a circostanziare e che comunque si sarebbero verificati senza la presenza di testimoni. Quanto, poi, alla mancata dazione di denaro il marito, in sede presidenziale, ha confermato la circostanza sostenendo che tale comportamento sarebbe stato dettato, negli ultimi due anni, dal fatto che la moglie sperperava denaro. Orbene, a fronte dell'incerto e generico quadro allegatorio e istruttorio, le prove richieste da parte ricorrente (relative alla mancanza di assistenza economica) si rilevano inammissibili in quanto inidonee a fondare una pronuncia di addebito. Manca inoltre prova dei maltrattamenti subiti dalla ricorrente.
Né risulta dirimente, al riguardo, la relazione della Psicologia dei Servizi sociali del Comune di
AC del 26.10.2022, da cui si evince che la signora vive una situazione di stress e di angoscia Pt_1
derivante da violenze subite, posto che trattasi di una valutazione psicologica svolta sulla scorta di fatti non accertati nel presente giudizio né in sede penale.
Per tal via, le richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente vanno rigettate così come non può essere accolta la domanda di addebito formulata da . Parte_1
Il rigetto della domanda di addebito comporta conseguentemente il rigetto della domanda di risarcimento dei danni formulata dalla ricorrente mancando la prova del fatto ingiusto ex art. 2043
c.c.. Va altresì rigettata la domanda di addebito proposta dal signor , il quale ha articolato Controparte_1
una prova generica, non adeguatamente circostanziata e non confortata da elementi di riscontro oggettivo.
Quanto alle questioni economiche, dal compendio istruttorio è emerso che: 1) la ricorrente vive nella casa familiare in comproprietà con il marito, sebbene questi abbia dichiarato di averla acquistata interamente con i suoi soldi;
è comproprietaria con il fratello di altro immobile concesso in locazione e da cui percepisce un canone di € 80,00 al mese;
durante il matrimonio ha sempre lavorato, seppur con contratti a tempo determinato, come dichiarato all'udienza presidenziale;
ha dichiarato di non essere più riuscita a trovare lavoro dopo il Covid laddove, invece, dalla pec allegata alla memoria integrativa della parte resistente si evince che la stessa lavora (nella PEC la signora comunica Pt_1
al marito di essere in attesa dello stipendio); ha versato in atti la certificazione unica 2024 da cui si evince che per l'anno 2023 ha percepito guadagni per € 3.250,00 lordi, ma non ha depositato tutta la documentazione richiesta dal giudice istruttore;
2) il resistente ha dichiarato di avere costituito una società di manutenzione di impianti con il figlio ed ha dichiarato, all'udienza presidenziale, CP_4
di guadagnare circa 1.500/1.800,00 euro al mese;
ha dichiarato di avere acquistato la casa familiare pagando l'intero importo di 175 milioni di vecchie lire, di avere acquistato durante il matrimonio diverse auto, tra cui una Porsche e, di recente, una BMW del valore di euro 8200,00, di avere acquistato al figlio una Punto di 2000,00; ha dichiarato di effettuare delle spese attingendo ai conti della società; ha versato in atti i bilanci della società per gli anni 2021 e 2022, privi, Parte_2 però, della prova dell'avvenuto deposito nel registro delle imprese, non ha depositato tutta la documentazione richiesta dal giudice.
Orbene, considerata la complessiva posizione economica patrimoniale come emersa nel corso del giudizio, la circostanza che entrambe le parti non hanno adeguatamente ottemperato alla richiesta di produzione del giudice, è a ritenersi che, se è vero che la ricorrente lavora con introiti allo stato non precisati ma verosimilmente modesti e saltuari, non è men vero che il resistente non ha comprovato un peggioramento della propria condizione patrimoniale rispetto a quella goduta in costanza di matrimonio (allorquando è riuscito a comprare una casa, auto etc) tanto che comunque la società paga un fitto e che nella stessa lavora anche un figlio.
Ne deriva che ad avviso del tribunale persiste tra i coniugi una certa disparità economica.
, considerato che la casa familiare, in comproprietà, continua ad essere abitata di fatto dalla CP_5
ricorrente il chè costituisce posta attiva economicamente rilevante, tenuto conto che la signora Pt_1
comunque lavora, si stima congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente versando alla stessa entro il 5 di ogni mese la somma Parte_1 di € 400,00, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Al riguardo, stante il rigetto delle domande di addebito, le spese andranno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AC (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rigetta le domande di addebito della separazione formulate dalle parti;
d) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente;
e) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della signora Controparte_1
versando alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 400,00, Parte_1
importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
f) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 28.02.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2258 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Caterina De Simone ed elettivamente domiciliata in AC (Na) alla via P.zza M. Montessori 11, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Avv. Sonia Panico ed elettivamente domiciliato Casalnuovo di
Napoli (NA) al Viale dei Ligustri n. 38, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del giorno 11.11.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.04.2022 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il signor in data 21.04.1988 ad AC (NA) (atto n. 29 parte 2 Controparte_1
Serie A anno 1988), dalla cui unione nascevano tre figli: , , e tutti CP_2 CP_3 CP_4
maggiorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di € 500,00 mensili. Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente, assegnazione della casa coniugale in proprio favore, nulla per il mantenimento della coniuge, vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale del 31.10.2022, il Giudice delegato dal Presidente con ordinanza del 12.11.2022 adottava i provvedimenti provvisori e urgenti e rimetteva i coniugi dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 10.02.2023.
In data 05.12.2022, parte ricorrente depositava la memoria integrativa ex art. 709, co. 3, c.p.c., con la quale chiedeva dichiararsi la separazione con addebito al resistente, conferma o aumento dell'assegno di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale, condanna del resistente al risarcimento dei danni morali da liquidarsi in via equitativa.
In data 23.01.2023 il resistente depositava la propria memoria integrativa con la quale insisteva per l'accoglimento delle richieste formulate nella comparsa di costituzione.
Il Giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., all'udienza del 11.11.2024 riservava la causa al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Circa le domande di addebito giovano rammentare, preliminarmente, che la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre 2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Tanto premesso in diritto e tornando al caso di specie, preliminarmente il tribunale evidenzia che la domanda di addebito, così come la domanda di risarcimento danni è stata avanzata tempestivamente dal ricorrente in quanto la memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c. è stata tempestivamente depositata in data 05.12.2022. Invero, il giudice delegato dal Presidente dott.ssa
Laura Alfano con decreto del 14.11.2022 aveva disposto la modifica dell'ordinanza presidenziale fissando quale termine finale per il deposito della predetta memoria il giorno 07.12.2022 in luogo di quello inizialmente previsto per il 30.11.2022.
Ciò nonostante, il tribunale ritiene, di non ammettere la prova orale così come richiesta dalla ricorrente in quanto relativa a circostanze che, per comune ammissione delle parti, sarebbero successive al sorgere della crisi coniugale.
Parte ricorrente, invero, deduce di avere sempre subito maltrattamenti fisici dal resistente ma di ciò non è stata richiesta prova testimoniale né è stata presentata puntuale e dettagliata denuncia.
La denuncia agli atti del giudizio del 23.02.2023 (peraltro successiva al giudizio) si riferisce, invero, principalmente alla mancata assistenza economica del marito, citandosi al riguardo episodi successivi al marzo 2022, allorquando la crisi coniugale era già insorta, tanto che il ricorso veniva depositato già nell'aprile 2022. Nella predetta denuncia si fa riferimento a generici fatti di violenza che la denunciante non riesce a circostanziare e che comunque si sarebbero verificati senza la presenza di testimoni. Quanto, poi, alla mancata dazione di denaro il marito, in sede presidenziale, ha confermato la circostanza sostenendo che tale comportamento sarebbe stato dettato, negli ultimi due anni, dal fatto che la moglie sperperava denaro. Orbene, a fronte dell'incerto e generico quadro allegatorio e istruttorio, le prove richieste da parte ricorrente (relative alla mancanza di assistenza economica) si rilevano inammissibili in quanto inidonee a fondare una pronuncia di addebito. Manca inoltre prova dei maltrattamenti subiti dalla ricorrente.
Né risulta dirimente, al riguardo, la relazione della Psicologia dei Servizi sociali del Comune di
AC del 26.10.2022, da cui si evince che la signora vive una situazione di stress e di angoscia Pt_1
derivante da violenze subite, posto che trattasi di una valutazione psicologica svolta sulla scorta di fatti non accertati nel presente giudizio né in sede penale.
Per tal via, le richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente vanno rigettate così come non può essere accolta la domanda di addebito formulata da . Parte_1
Il rigetto della domanda di addebito comporta conseguentemente il rigetto della domanda di risarcimento dei danni formulata dalla ricorrente mancando la prova del fatto ingiusto ex art. 2043
c.c.. Va altresì rigettata la domanda di addebito proposta dal signor , il quale ha articolato Controparte_1
una prova generica, non adeguatamente circostanziata e non confortata da elementi di riscontro oggettivo.
Quanto alle questioni economiche, dal compendio istruttorio è emerso che: 1) la ricorrente vive nella casa familiare in comproprietà con il marito, sebbene questi abbia dichiarato di averla acquistata interamente con i suoi soldi;
è comproprietaria con il fratello di altro immobile concesso in locazione e da cui percepisce un canone di € 80,00 al mese;
durante il matrimonio ha sempre lavorato, seppur con contratti a tempo determinato, come dichiarato all'udienza presidenziale;
ha dichiarato di non essere più riuscita a trovare lavoro dopo il Covid laddove, invece, dalla pec allegata alla memoria integrativa della parte resistente si evince che la stessa lavora (nella PEC la signora comunica Pt_1
al marito di essere in attesa dello stipendio); ha versato in atti la certificazione unica 2024 da cui si evince che per l'anno 2023 ha percepito guadagni per € 3.250,00 lordi, ma non ha depositato tutta la documentazione richiesta dal giudice istruttore;
2) il resistente ha dichiarato di avere costituito una società di manutenzione di impianti con il figlio ed ha dichiarato, all'udienza presidenziale, CP_4
di guadagnare circa 1.500/1.800,00 euro al mese;
ha dichiarato di avere acquistato la casa familiare pagando l'intero importo di 175 milioni di vecchie lire, di avere acquistato durante il matrimonio diverse auto, tra cui una Porsche e, di recente, una BMW del valore di euro 8200,00, di avere acquistato al figlio una Punto di 2000,00; ha dichiarato di effettuare delle spese attingendo ai conti della società; ha versato in atti i bilanci della società per gli anni 2021 e 2022, privi, Parte_2 però, della prova dell'avvenuto deposito nel registro delle imprese, non ha depositato tutta la documentazione richiesta dal giudice.
Orbene, considerata la complessiva posizione economica patrimoniale come emersa nel corso del giudizio, la circostanza che entrambe le parti non hanno adeguatamente ottemperato alla richiesta di produzione del giudice, è a ritenersi che, se è vero che la ricorrente lavora con introiti allo stato non precisati ma verosimilmente modesti e saltuari, non è men vero che il resistente non ha comprovato un peggioramento della propria condizione patrimoniale rispetto a quella goduta in costanza di matrimonio (allorquando è riuscito a comprare una casa, auto etc) tanto che comunque la società paga un fitto e che nella stessa lavora anche un figlio.
Ne deriva che ad avviso del tribunale persiste tra i coniugi una certa disparità economica.
, considerato che la casa familiare, in comproprietà, continua ad essere abitata di fatto dalla CP_5
ricorrente il chè costituisce posta attiva economicamente rilevante, tenuto conto che la signora Pt_1
comunque lavora, si stima congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della ricorrente versando alla stessa entro il 5 di ogni mese la somma Parte_1 di € 400,00, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Al riguardo, stante il rigetto delle domande di addebito, le spese andranno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AC (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rigetta le domande di addebito della separazione formulate dalle parti;
d) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente;
e) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della signora Controparte_1
versando alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 400,00, Parte_1
importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
f) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 28.02.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)