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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 594/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
GATTO COSTANTINO VA GI, Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1822/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009466079000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009466079000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6638/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:Insiste e si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l'annullamento della intimazione di pagamento n.
09420249009466079/000 notificata in data 23.01.2025 per presunte somme contenute nella cartella n.09420110005002128000 afferente il mancato pagamento degli avvisi di accertamento IRPEF per gli anni
2005 e 2006 per un importo complessivo richiesto tra imposta, sanzione, interessi, spese e diritti di notifica di € 68.433,14.
A fondamento del ricorso eccepisce l'intervenuta prescrizione: afferma che non gli sarebbe mai stata notificata la cartella di pagamento n. 09420110005002128000; anche a ritenere avvenuta la notifica alla data indicata nell'intimazione (del 18/02/2011, a pag. 3 nell'atto impugnato), comunque la prescrizione per la cartella indicata risulterebbe compiuta alla data del 23.01.2025.
Conclude chiedendo di dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento n. 094 2024 90094660 79/000 notificato per posta con racc. A.R. in data 23.01.2025, e con essa la cartella n.09420110005002128000 afferente il mancato pagamento degli avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2005 e 2006 per un importo complessivo richiesto tra imposta, sanzione, interessi, spese e diritti di notifica di € 68.433,14 , con conseguenziale disposizione di sgravio di tali somme in favore del ricorrente Ricorrente_1.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria che resiste al ricorso e deduce che la cartella n. 09420110005002128000 è rimasta sospesa dal 04/07/2019 al 15/05/2020 e dal
21/03/2023 al 03/05/2024 per la presentazione di "Dichiarazioni di Adesione alle Definizioni Agevolate", dalle quali il contribuente è decaduto per il mancato rispetto dei termini di pagamento, dopo aver effettuato dei pagamenti parziali. Inoltre, deduce l'Agenzia di aver regolarmente notificato la cartella presupposta. Inoltre, risultano notificati all'odierno ricorrente l'intimazione di pagamento n.09420129016357304000 in data
28/09/2012, n. 09420169007401631000 in data 20/03/2017, n. 09420189003948865000 in data 05/10/2018, la CPI n.09476201900000238000 in data 08/10/2019, la Proposta di Compensazione ex art. 28 ter DPR
602/73 n. 09428201700000465000 data 18/10/2017, per la cartella n. 09420110005002128000 per la quale oggi si contesta l'avvenuta notifica e la prescrizione.
Nessun termine di prescrizione sarebbe quindi maturato.
Con memoria di replica, parte ricorrente deduce che il ricorso sarebbe pienamente ammissibile, essendo volto a far valere vizi propri e derivati da notifiche inesistenti o nulle. A tal proposito, la notifica del 18/02/2011
(che corrisponderebbe alla cartella presupposta) sarebbe provata con una firma apocrifa, per numerose ragioni non riconducibile al sig. Ricorrente_1; il presunto avviso di ricevimento recante la data 18/10/2017 sarebbe inattendibile in quanto la data apposta sull'avviso è illeggibile e non consente di stabilire con certezza il momento di perfezionamento della notifica;
la firma di ricezione è incomprensibile e reca solo il cognome
“Ricorrente_1”, senza indicazione del nome, e sopra tutto del rapporto parentale e/o di convivenza con il destinatario;
tale elemento non sarebbe sufficiente a dimostrare che la consegna sia avvenuta a un familiare convivente ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., mancando la menzione della convivenza e l'indicazione della qualità del consegnatario.
Inoltre, quanto all' avviso di ricevimento datato 08/10/2019, apparentemente firmato dal contribuente, si tratta di un documento privo di qualsiasi indicazione di riferimento del numero dell'atto notificato, né contiene il riferimento all'intimazione di pagamento o alla cartella cui si riferirebbe.
Il pignoramento verso terzi n. 09484201900000667/000 del 18/02/2019 risulterebbe essere giuridicamente nullo in quanto fondato su titolo inesistente. Inoltre, la notifica degli atti intermedi, essendo questi nulli, non avrebbe cristallizzato alcun credito.
Nella pubblica udienza odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante lo sforzo difensivo profuso dalla difesa del ricorrente, l'azione di quest'ultimo è infondata e va respinta.
La Corte rileva che l'Agenzia ha dedotto l'intervento di una serie di atti di riscossione che si sono susseguiti alla notifica della cartella esattoriale nr. 09420110005002128000 , i quali solo in parte sono stati contestati dal ricorrente nella propria memoria di replica.
Intanto, è rimasta priva di alcuna contestazione la notifica dell'intimazione n. 09420189003948865000 in data 05/10/2018 (in atti) che dunque va considerata come regolarmente consegnata al debitore (e tale intimazione contiene anche nel dettaglio la cartella n. 09420110005002128000 relativa ai crediti IRPEF in riscossione).
Inadeguata è la replica circa la notifica della proposta del 18.10.2017 poichè il cognome "Ricorrente_1" è chiaramente riferibile al destinatario dell'atto come indicato nella stampa sulla cartolina, non essendo dubbio che l'indirizzo
è quello di residenza e la data non è affatto inintellegibile come vorrebbe la difesa della parte ricorrente. La replica della parte ricorrente, sul punto, appare dunque priva di un reale fondamento, mentre l'esame della documentazione prodotta dall'Agenzia è certamente probante dell'avvenuta consegna dell'atto.
Quanto poi al Il pignoramento verso terzi n. 09484201900000667/000 del 18/02/2019, l'asserita "nullità" dello stesso è argomento privo di consistenza - ai fini di cui si discute - perchè l'atto è comunque frutto di un'attività di riscossione mediante provvedimento autoritativo che non risultando essere stato impugnato e sospeso o annullato (circostanza non dedotta), esplica pienamente i propri effetti, tra i quali anche quelli di sollecitare l'adempimento dei crediti in riscossione in funzione dei quali è rivolta la misura di garanzia ed interrompere prescrizione e decadenze;
mancando la sua impugnazione, non è possibile qui introdurre alcuna questione circa la nullità o illegittimità di qualsiasi genere del pignoramento medesimo, specie ai fini di opporsi a che esso possa venire dedotto quale elemento perfezionativo di una fattispecie nella quale il credito di cui si discute si è ampiamente cristallizzato ed è tutt'ora esigibile.
Invero, da quanto sin qui indicato emerge che diviene irrilevante che la notifica della cartella a suo tempo possa essere o non possa essere avvenuta regolarmente.
Nonostante un isolato orientamento (del quale può richiamarsi la sentenza della Corte di Cassazione nr.
23528 del 2 settembre 2024; o anche la decisione nr. 16743 del 17 giugno 2024) secondo cui
"indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione.." della seconda intimazione "la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle...alla data della prima intimazione"), è del tutto dominante la tesi di cui alla ben più articolata sentenza della Corte di Cassazione nr. 22108 del 5 agosto 2024 secondo cui la mancata impugnazione di atti tipici della riscossione (come le cartelle di pagamento, le intimazioni o il preavviso di iscrizione ipotecaria) preclude al contribuente eccepire, con l'impugnazione di successivi atti tipici (come l'iscrizione ipotecaria) una prescrizione del credito già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate. Si è affermato, in proposito, che "l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione", ribadendo così il "principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5, 22 aprile 2024, n. 10736)".
Si tratta di argomenti che non richiedono, ad avviso di questo giudicante, ulteriori approfondimenti, salvo la precisazione che l'effetto tipico dell'atto di riscossione che si è sin qui descritto è tale da precludere la successiva proposizione di azioni inerenti la fase ad esso anteriore perchè il procedimento è sorretto da norme imperative e di diritto pubblico (ossia "tipiche") attinendo ad interessi non disponibili. Ciò impedisce
- per differenza di presupposti inerenti l'assetto sostanziale del rapporto d'imposta rispetto a quello di una obbligazione di diritto comune - di estendere automaticamente alla procedura di riscossione coattiva tutti i principi propri della regolazione degli omologhi istituti civilistici della prescrizione ordinaria, così che non può trovare accoglimento la prospettazione - che si potrebbe astrattamente ipotizzare - della necessità che la interruzione della prescrizione debba avvenire necessariamente entro i termini di scadenza e non successivamente ad essi. Invero, dato che l'intimazione è suscettibile di incidere esecutivamente sulla sfera giuridica del destinatario (consentendo il mantenimento in essere della pretesa e l'avanzamento della procedura di riscossione) tanto da rendere necessaria e non solo facoltativa la sua impugnazione,quando quest'ultima non avviene, cristallizzandosi tutti gli effetti tipici che ad essa sono riconnessi, si fonda ex novo la decorrenza dei termini di prescrizione (poichè se l'intimazione interviene quando la pretesa è già prescritta, la sua mancata impugnazione impedisce di farne valere il relativo vizio e quindi esso non potrà più essere dedotto successivamente).
Ne deriva che, risultando notificate l' intimazione del 2018 e la proposta del 2017 non è possibile più sollevare
- nella presente sede di giudizio - vizi inerenti la notifica della cartella presupposta (perchè avrebbero dovuto, in tesi, essere sollevati impugnando le intimazioni precedenti nei termini di decadenza); nè risulta, infine, maturata alcuna prescrizione tra la notifica di queste ultime e la notifica della ulteriore intimazione di cui oggi
è causa.
Conclusivamente, il ricorso va respinto, con ogni conseguenza sulle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta e condanna alle spese il ricorrente per euro 1.500,00
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
GATTO COSTANTINO VA GI, Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1822/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009466079000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009466079000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6638/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:Insiste e si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l'annullamento della intimazione di pagamento n.
09420249009466079/000 notificata in data 23.01.2025 per presunte somme contenute nella cartella n.09420110005002128000 afferente il mancato pagamento degli avvisi di accertamento IRPEF per gli anni
2005 e 2006 per un importo complessivo richiesto tra imposta, sanzione, interessi, spese e diritti di notifica di € 68.433,14.
A fondamento del ricorso eccepisce l'intervenuta prescrizione: afferma che non gli sarebbe mai stata notificata la cartella di pagamento n. 09420110005002128000; anche a ritenere avvenuta la notifica alla data indicata nell'intimazione (del 18/02/2011, a pag. 3 nell'atto impugnato), comunque la prescrizione per la cartella indicata risulterebbe compiuta alla data del 23.01.2025.
Conclude chiedendo di dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento n. 094 2024 90094660 79/000 notificato per posta con racc. A.R. in data 23.01.2025, e con essa la cartella n.09420110005002128000 afferente il mancato pagamento degli avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2005 e 2006 per un importo complessivo richiesto tra imposta, sanzione, interessi, spese e diritti di notifica di € 68.433,14 , con conseguenziale disposizione di sgravio di tali somme in favore del ricorrente Ricorrente_1.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria che resiste al ricorso e deduce che la cartella n. 09420110005002128000 è rimasta sospesa dal 04/07/2019 al 15/05/2020 e dal
21/03/2023 al 03/05/2024 per la presentazione di "Dichiarazioni di Adesione alle Definizioni Agevolate", dalle quali il contribuente è decaduto per il mancato rispetto dei termini di pagamento, dopo aver effettuato dei pagamenti parziali. Inoltre, deduce l'Agenzia di aver regolarmente notificato la cartella presupposta. Inoltre, risultano notificati all'odierno ricorrente l'intimazione di pagamento n.09420129016357304000 in data
28/09/2012, n. 09420169007401631000 in data 20/03/2017, n. 09420189003948865000 in data 05/10/2018, la CPI n.09476201900000238000 in data 08/10/2019, la Proposta di Compensazione ex art. 28 ter DPR
602/73 n. 09428201700000465000 data 18/10/2017, per la cartella n. 09420110005002128000 per la quale oggi si contesta l'avvenuta notifica e la prescrizione.
Nessun termine di prescrizione sarebbe quindi maturato.
Con memoria di replica, parte ricorrente deduce che il ricorso sarebbe pienamente ammissibile, essendo volto a far valere vizi propri e derivati da notifiche inesistenti o nulle. A tal proposito, la notifica del 18/02/2011
(che corrisponderebbe alla cartella presupposta) sarebbe provata con una firma apocrifa, per numerose ragioni non riconducibile al sig. Ricorrente_1; il presunto avviso di ricevimento recante la data 18/10/2017 sarebbe inattendibile in quanto la data apposta sull'avviso è illeggibile e non consente di stabilire con certezza il momento di perfezionamento della notifica;
la firma di ricezione è incomprensibile e reca solo il cognome
“Ricorrente_1”, senza indicazione del nome, e sopra tutto del rapporto parentale e/o di convivenza con il destinatario;
tale elemento non sarebbe sufficiente a dimostrare che la consegna sia avvenuta a un familiare convivente ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., mancando la menzione della convivenza e l'indicazione della qualità del consegnatario.
Inoltre, quanto all' avviso di ricevimento datato 08/10/2019, apparentemente firmato dal contribuente, si tratta di un documento privo di qualsiasi indicazione di riferimento del numero dell'atto notificato, né contiene il riferimento all'intimazione di pagamento o alla cartella cui si riferirebbe.
Il pignoramento verso terzi n. 09484201900000667/000 del 18/02/2019 risulterebbe essere giuridicamente nullo in quanto fondato su titolo inesistente. Inoltre, la notifica degli atti intermedi, essendo questi nulli, non avrebbe cristallizzato alcun credito.
Nella pubblica udienza odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante lo sforzo difensivo profuso dalla difesa del ricorrente, l'azione di quest'ultimo è infondata e va respinta.
La Corte rileva che l'Agenzia ha dedotto l'intervento di una serie di atti di riscossione che si sono susseguiti alla notifica della cartella esattoriale nr. 09420110005002128000 , i quali solo in parte sono stati contestati dal ricorrente nella propria memoria di replica.
Intanto, è rimasta priva di alcuna contestazione la notifica dell'intimazione n. 09420189003948865000 in data 05/10/2018 (in atti) che dunque va considerata come regolarmente consegnata al debitore (e tale intimazione contiene anche nel dettaglio la cartella n. 09420110005002128000 relativa ai crediti IRPEF in riscossione).
Inadeguata è la replica circa la notifica della proposta del 18.10.2017 poichè il cognome "Ricorrente_1" è chiaramente riferibile al destinatario dell'atto come indicato nella stampa sulla cartolina, non essendo dubbio che l'indirizzo
è quello di residenza e la data non è affatto inintellegibile come vorrebbe la difesa della parte ricorrente. La replica della parte ricorrente, sul punto, appare dunque priva di un reale fondamento, mentre l'esame della documentazione prodotta dall'Agenzia è certamente probante dell'avvenuta consegna dell'atto.
Quanto poi al Il pignoramento verso terzi n. 09484201900000667/000 del 18/02/2019, l'asserita "nullità" dello stesso è argomento privo di consistenza - ai fini di cui si discute - perchè l'atto è comunque frutto di un'attività di riscossione mediante provvedimento autoritativo che non risultando essere stato impugnato e sospeso o annullato (circostanza non dedotta), esplica pienamente i propri effetti, tra i quali anche quelli di sollecitare l'adempimento dei crediti in riscossione in funzione dei quali è rivolta la misura di garanzia ed interrompere prescrizione e decadenze;
mancando la sua impugnazione, non è possibile qui introdurre alcuna questione circa la nullità o illegittimità di qualsiasi genere del pignoramento medesimo, specie ai fini di opporsi a che esso possa venire dedotto quale elemento perfezionativo di una fattispecie nella quale il credito di cui si discute si è ampiamente cristallizzato ed è tutt'ora esigibile.
Invero, da quanto sin qui indicato emerge che diviene irrilevante che la notifica della cartella a suo tempo possa essere o non possa essere avvenuta regolarmente.
Nonostante un isolato orientamento (del quale può richiamarsi la sentenza della Corte di Cassazione nr.
23528 del 2 settembre 2024; o anche la decisione nr. 16743 del 17 giugno 2024) secondo cui
"indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione.." della seconda intimazione "la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle...alla data della prima intimazione"), è del tutto dominante la tesi di cui alla ben più articolata sentenza della Corte di Cassazione nr. 22108 del 5 agosto 2024 secondo cui la mancata impugnazione di atti tipici della riscossione (come le cartelle di pagamento, le intimazioni o il preavviso di iscrizione ipotecaria) preclude al contribuente eccepire, con l'impugnazione di successivi atti tipici (come l'iscrizione ipotecaria) una prescrizione del credito già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate. Si è affermato, in proposito, che "l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione", ribadendo così il "principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5, 22 aprile 2024, n. 10736)".
Si tratta di argomenti che non richiedono, ad avviso di questo giudicante, ulteriori approfondimenti, salvo la precisazione che l'effetto tipico dell'atto di riscossione che si è sin qui descritto è tale da precludere la successiva proposizione di azioni inerenti la fase ad esso anteriore perchè il procedimento è sorretto da norme imperative e di diritto pubblico (ossia "tipiche") attinendo ad interessi non disponibili. Ciò impedisce
- per differenza di presupposti inerenti l'assetto sostanziale del rapporto d'imposta rispetto a quello di una obbligazione di diritto comune - di estendere automaticamente alla procedura di riscossione coattiva tutti i principi propri della regolazione degli omologhi istituti civilistici della prescrizione ordinaria, così che non può trovare accoglimento la prospettazione - che si potrebbe astrattamente ipotizzare - della necessità che la interruzione della prescrizione debba avvenire necessariamente entro i termini di scadenza e non successivamente ad essi. Invero, dato che l'intimazione è suscettibile di incidere esecutivamente sulla sfera giuridica del destinatario (consentendo il mantenimento in essere della pretesa e l'avanzamento della procedura di riscossione) tanto da rendere necessaria e non solo facoltativa la sua impugnazione,quando quest'ultima non avviene, cristallizzandosi tutti gli effetti tipici che ad essa sono riconnessi, si fonda ex novo la decorrenza dei termini di prescrizione (poichè se l'intimazione interviene quando la pretesa è già prescritta, la sua mancata impugnazione impedisce di farne valere il relativo vizio e quindi esso non potrà più essere dedotto successivamente).
Ne deriva che, risultando notificate l' intimazione del 2018 e la proposta del 2017 non è possibile più sollevare
- nella presente sede di giudizio - vizi inerenti la notifica della cartella presupposta (perchè avrebbero dovuto, in tesi, essere sollevati impugnando le intimazioni precedenti nei termini di decadenza); nè risulta, infine, maturata alcuna prescrizione tra la notifica di queste ultime e la notifica della ulteriore intimazione di cui oggi
è causa.
Conclusivamente, il ricorso va respinto, con ogni conseguenza sulle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta e condanna alle spese il ricorrente per euro 1.500,00