Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 594
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte rileva che la notifica dell'intimazione del 05/10/2018 è rimasta incontestata. Inoltre, la notifica della proposta del 18/10/2017 è ritenuta valida e probante. Il pignoramento verso terzi del 18/02/2019, pur non impugnato, ha avuto l'effetto di interrompere la prescrizione. La mancata impugnazione degli atti precedenti (cartella e prime intimazioni) preclude la deduzione di vizi attinenti agli atti presupposti e la maturazione della prescrizione prima della notifica delle intimazioni non impugnate.

  • Rigettato
    Nullità della notifica della cartella esattoriale

    La Corte ritiene che, stante la notifica dell'intimazione del 2018 e della proposta del 2017, non sia più possibile sollevare vizi inerenti la notifica della cartella presupposta, poiché tali questioni avrebbero dovuto essere sollevate impugnando le intimazioni precedenti nei termini di decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 594
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 594
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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