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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/08/2025, n. 23867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23867 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 30865/2019 R.G. proposto da: AF MASSIMO, c.f. [...], AF VITO, c.f. [...], SETTIMI GIOVANNA, c.f. [...], rappresentati e difesi dall’avv. Vittorio Petrocco ricorrenti contro AF IA OS, c.f. [...], rappresentata e difesa dall’avv. ER BA e dall’avv. Cristiana Bocchi controricorrente, ricorrente in via incidentale avverso la sentenza n. 374/2019 della Corte d’Appello di Genova, depositata il 15-3-2019, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12-6- 2025 dal consigliere Linalisa Cavallino, udito il Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro, il quale ha chiesto l’accoglimento del quarto motivo di ricorso, il rigetto e la dichiarazione di inammissibilità dei restanti motivi, la dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale, OGGETTO: successione ereditaria RG. 30865/2019 P.U. 12-6-2025 Civile Sent. Sez. 2 Num. 23867 Anno 2025 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 26/08/2025 2 udito l’avv. Vittorio Petrocco per i ricorrenti e gli avv. Cristiana Bocchi e ER BA per la controricorrente FATTI DI CAUSA 1.IM FF, VI FF e NA TI, eredi di EN FF in qualità di figli e di moglie, hanno convenuto avanti il Tribunale di Chiavari RI RO FF, erede universale in forza di testamento del 20-7-2000 di NA OS -madre sia di EN FF che di RI RO FF-, chiedendo la condanna della stessa alla restituzione dell’importo pari al cinquanta per cento dei frutti relativi agli immobili di via Tassara n. 7 int. 7 a LL e n.13 (nella prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ. indicato come n. 19), per il periodo da marzo 1991 a febbraio 1997; hanno chiesto altresì la dichiarazione di simulazione della donazione della nuda proprietà del 5-8-1974 avente a oggetto la nuda proprietà dell’appartamento di via Tassara n. 7 int. 5, per mancanza di causa, in quanto il negozio configurava reintegra patrimoniale della madre NA OS nei confronti del figlio EN FF in relazione all’esborso economico da lui eseguito per l’acquisto e l’intestazione alla madre della proprietà per la quota della metà dell’immobile di via Tassara n. 7 int. 10; hanno chiesto la dichiarazione di nullità o inefficacia della clausola testamentaria di legato in conto di legittima disposta nel testamento della madre a favore del figlio EN FF e, in accoglimento della domanda di riduzione, il riconoscimento della qualità di erede testamentario di EN FF, con la conseguente attribuzione della quota parte dei beni di NA OS. Si è costituita la convenuta RI RO FF, chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, il riconoscimento del valore dell’usufrutto spettante a NA OS in relazione all’immobile occupato dal figlio dal 25-10-2001, data di richiesta di restituzione, fino 3 al 24-10-2008, data della morte della stessa NA OS, oltre alla rifusione delle spese condominiali da lei sostenute. Con sentenza n. 152/2013 depositata in data 11-3-2013 il Tribunale di Chiavari ha rigettato tutte le domande, compensando le spese di lite. Avverso la sentenza hanno proposto appello principale gli attori, riproponendo le domande già rigettate dal giudice di primo grado ma la richiesta relativa ai frutti limitatamente all’immobile di via Tassara n. 19, mentre ha proposto appello incidentale la convenuta. La Corte d’appello di Genova ha deciso con sentenza n. 374/2019 depositata il 15-3-2019. Ha rigettato il primo motivo di appello, confermando che NA TI, in qualità di moglie di EN FF premorto alla madre NA OS, non poteva vantare alcun diritto alla successione della stessa, subentrando soli i figli per rappresentazione al padre EN FF;
ha rigettato il primo motivo di appello anche nella parte in cui gli appellanti chiedevano il pagamento dei frutti relativi all’immobile di via Tassara n. 19, dichiarando che gli appellanti non avevano titolo per chiedere la consegna dei frutti. Ha rigettato il secondo motivo di appello, con il quali gli appellanti avevano riproposto la domanda di simulazione della donazione della nuda proprietà dell’appartamento di via Tassara n. 7 int. 5 dalla madre NA OS al figlio EN FF;
in ragione dell’esclusione della nullità della donazione, ha rigettato il terzo motivo, relativo alla nullità della clausola del testamento con la quale la madre dava atto di avere tacitato la legittima del figlio EN con la donazione e di conseguenza ha dichiarato che era assorbita e perciò rigettata la domanda di riduzione e di riconoscimento della qualità di erede a EN FF. Ha accolto il motivo di appello incidentale, riconoscendo a favore dell’appellata importo pari all’indennità di occupazione rapportata al valore locativo dell’immobile di via Tassara 4 n. 7 int. 5, dalla data in cui l’usufruttuaria NA OS aveva revocato il consenso all’occupazione del figlio e aveva chiesto la restituzione dell’immobile il 25-10-2001 fino al 24-10-2008, per l’importo complessivo di Euro 35.000,00 al quale l’appellata aveva limitato la domanda. Per l’effetto la sentenza ha rigettato integralmente l’appello principale e, accogliendo l’appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato gli appellanti al pagamento a favore dell’appellata di Euro 35.000,00, oltre alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. 2.Avverso la sentenza IM FF, VI FF e NA TI hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. RI RO FF ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto anche ricorso incidentale sulla base di un motivo. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 12-6-2025 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa entrambe le parti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per vizio della procura sollevata dai controricorrenti. La procura è stata rilasciata dai ricorrenti in calce al ricorso e, seppure contenga l’espressione della quale si dolgono i controricorrenti, di conferimento del mandato “in ogni stato e grado”, poi aggiunge “del presente giudizio nanti la Suprema Corte di Cassazione in Roma ai fini di impugnare la sentenza della Corte di appello di Genova n. 374/2019 resa nel procedimento nrg 1256/2013 sezione terza civile depositata in data 15 marzo 2019”; quindi, risulta esplicito e inequivocabile il riferimento al presente giudizio. 5 2.Con il primo motivo, asseritamente proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 184 cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere rigettato la domanda di IM e VI FF volta a ottenere la restituzione dei frutti dell’appartamento di LL via Tassara 19 sul presupposto che non fosse stata provata la proprietà del bene in capo al loro padre EN FF. Evidenziano che già nella prima udienza di trattazione avevano precisato che il titolo della loro proprietà discendeva dalle disposizioni testamentarie di TE OS del 13-3- 1975 di cui al doc. 15; lamentano che la Corte d’appello, anziché eseguire la relativa verifica, abbia dichiarato che il documento 15 fosse stato prodotto unitamente alla prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ. e aggiungono che, se anche fosse stato così, la produzione sarebbe stata ammissibile e non vi sarebbe stata modifica della domanda;
aggiungono che non avere considerato la produzione del doc. 15 abbia indotto la Corte a ritenere che l’immobile di via Tassara n. 19 fosse appartenuto in virtù del testamento 20-7-2000 a RI RO FF e, in forza di sentenza del 1997 del Tribunale di Chiavari, alle nipoti di NT OS. 2.1.Il motivo è inammissibile per le modalità con le quali è formulato. I ricorrenti riescono a intercettare nella sentenza impugnata l’erronea affermazione secondo la quale la produzione del testamento 13-3-1975 comportava una inammissibile mutatio della domanda introduttiva: gli attori avevano chiesto i frutti in qualità di proprietari dell’immobile di via Tassara n. 19 e quindi la circostanza che ne avessero allegato un diverso titolo di acquisto in corso di causa non poteva in nessun caso comportare una inammissibile modifica della loro domanda, appartenendo la proprietà alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati. I diritti autodeterminati si identificano in base alla 6 sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve a una funzione di specificazione della domanda ma è necessaria ai fini della prova (Cass. Sez. 2 28-2-2025 n. 5307 Rv. 673982-01, Cass. Sez. 2 8-1-2015 n. 40 Rv. 633805-01). Questo dato non consente di escludere l’inammissibilità del motivo di ricorso, perché la sentenza impugnata non si è limitata a eseguire l’affermazione erronea della quale si dolgono i ricorrenti. Di seguito la sentenza ha dichiarato che in primo grado era stata prodotta la sentenza del Tribunale di Chiavari emessa nel 1997 e passata in giudicato che aveva accertato che l’immobile di via Tassara n. 19 era di proprietà di TE OS, sorella di NA OS, ed era stato legato con testamento del 25-6-1974 ad altre nipoti, figlie dell’altro EL NT OS, mentre nessun lascito era stato previsto a favore di EN FF. Quindi, la sentenza ha rigettato il motivo di appello dichiarando che non era stato provato che il de cuius EN FF fosse proprietario dell’immobile di via Tassara n. 19 e perciò gli appellanti non avevano titolo per chiedere il pagamento dei frutti. Ciò significa che la sentenza impugnata, con autonoma ratio decidendi e non per il fatto di non avere preso in esame il testamento prodotto con la prima memoria istruttoria, ha in sostanza evidenziato come fosse stato dimostrato in causa che l’immobile non era di proprietà di EN FF ma di TE OS, che lo aveva lasciato per testamento alle nipoti figlie di un altro EL. Questa pronuncia, che involge l’accertamento in fatto sull’individuazione del proprietario dell’immobile di via Tassara n. 19, non è censurata dai ricorrenti in termini che ne consentano il vaglio in sede di legittimità ed è in sé sufficiente a sostenere il rigetto della domanda di pagamento dei frutti pronunciata dalla sentenza impugnata. 7 3.Con il secondo motivo i ricorrenti deducono ex artt. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. e 132 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. la mancanza, apparenza, contraddittorietà della motivazione con riguardo alla qualificazione del pagamento da parte di EN FF all’impresa Ceria dell’importo di Lire 3.000.000 come delegazione di pagamento da parte della madre NA OS, nonché in ordine alla prova degli accordi simulatori sugli appartamenti di via Tassara. I ricorrenti dichiarano che dalla documentazione prodotta in atti risulta che EN FF e CO RO hanno acquistato per la quota della metà ciascuno l’immobile di via Tassara n. 7 int. 10, intestandolo a NA OS, che non vi sia prova della delegazione di pagamento, che non siano stati considerati i loro documenti 20 e 20-bis, relativi alla dichiarazione predisposta dal notaio e che avrebbe dovuto essere sottoscritta dalle parti al fine del riconoscimento dell’accordo simulatorio;
lamentano che non sia stata sufficientemente valutata neppure la portata delle ricevute di pagamento rilasciate dall’impresa costruttrice e aggiungono che anche i capitoli di prova orale avrebbero confermato l’esistenza di un accordo simulatorio. 3.1.Il motivo è infondato, in quanto le argomentazioni dei ricorrenti non riescono a individuare nella motivazione della sentenza impugnata vizio tale da determinarne nullità, ma si risolvono in una complessiva richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e di ammissione delle prove orali in termini che rimangono estranei al giudizio di legittimità. Infatti, è acquisito il principio secondo il quale, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost. e nel processo civile dall’art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ.; il sindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto 8 del minimo costituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullità processuale deducibile ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ., qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione della controversia (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940 Rv. 645828-01, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880-01, Cass. Sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 664120- 01). In particolare, in tema di valutazione delle prove il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto, dovendosi ritenere viziata per apparenza ex art. 360 co.1 n. 4 cod. proc. civ. la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass. Sez. 3 30-5-2019 n. 14762 Rv. 654095-01, nello stesso senso, per tutte, Cass. Sez. L 14- 2-2020 n. 3819 Rv. 656925-02, nel caso della mancanza nella sentenza di qualsiasi esplicitazione sul quadro probatorio, che comporta obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del suo convincimento). Nella fattispecie la sentenza impugnata ha esposto in modo coerente, comprensibile e tale da soddisfare il minimo costituzionale le ragioni per le quali ha escluso la simulazione della donazione della nuda proprietà dell’appartamento di via Tassara n. 7 int.
5. Specificamente, la sentenza ha considerato che quell’immobile era stato acquistato da NA OS e che la tesi degli appellanti sulla simulazione dell’atto di donazione della nuda di proprietà di quell’immobile dalla madre al 9 figlio in quanto reintegra patrimoniale per l’acquisto dell’immobile di via Tassara 7 int. 10 escludeva che potesse trattarsi di simulazione assoluta, in quanto la tesi riconosceva l’esistenza dell’attribuzione patrimoniale. In ordine all’esistenza della simulazione relativa, la sentenza ha dichiarato che gli elementi a sostegno della tesi non erano sufficienti, perché il pagamento di Lire 3.000.000 da parte di EN FF al costruttore era riferito al pagamento di un piccolo importo rispetto al costo complessivo di Lire 7.000.000 più iva e non vi era prova che il pagamento fosse stato eseguito con denari di EN FF, anziché su delega della madre;
ha aggiunto che neppure l’eventuale sottoscrizione del preliminare da parte di EN FF, neppure prodotto, avrebbe provato la simulazione, non vi erano controdichiarazioni e quindi non vi erano elementi per ritenere che le donazioni della madre ai figli fossero state eseguite in corrispettivo per l’intestazione a lei dell’appartamento int. 10. Quindi, la sentenza è chiara nell’affermare che gli elementi probatori non erano sufficienti a ritenere la simulazione relativa, sulla base della disamina degli elementi probatori ritenuti di maggiore rilievo e dell’esposizione delle ragioni sulle quali è stato fondato il prudente apprezzamento delle emergenze istruttorie. Si esclude che, al fine di rispettare il minimo costituzionale, la sentenza dovesse dare conto e confutare tutti i singoli elementi indiziari ai quali fanno riferimento i ricorrenti, in primo luogo perché il vizio della motivazione, per essere rilevante, deve risultare dal testo della sentenza a prescindere dalle altre risultanze processuali, non avendo rilievo l’insufficienza in sé della motivazione;
inoltre, perché la confutazione dei singoli elementi probatori non era necessaria al fine di esplicitare il concetto di insufficienza del quadro probatorio, che la sentenza ha esposto, in termini non meramente assertivi ma con riferimento agli elementi probatori ritenuti più significativi. 10 Del resto, è a sua volta inammissibile la deduzione sulla mancata ammissione delle prove orali, che avrebbe potuto essere proposta soltanto proponendo motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., nella fattispecie precluso dall’art. 348-ter co.5 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, in ragione dell’introduzione del giudizio d’appello successivamente all’11-9-2012 e all’introduzione del giudizio di cassazione prima del 28-2-2023, avendo sul punto la sentenza d’appello integralmente confermato la sentenza di primo grado. 4.Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza ex artt. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. e 132 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. per mancanza della motivazione e violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la sentenza qualificato l’azione di riduzione proposta come domanda subordinata, anziché domanda proposta in via autonoma in giudizio. Lamentano che la sentenza non abbia spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che la domanda di riduzione fosse stata proposta in via subordinata;
evidenziano che la sentenza si è limitata a trascrivere il contenuto delle conclusioni dell’atto di citazione, sostenendo che in quelle conclusioni non vi era nulla che facesse individuare la subordinazione delle domande. 4.1.Il motivo è infondato laddove deduce la mancanza della motivazione, perché le conclusioni dell’atto di citazione -testualmente trascritte in sentenza a sostegno dell’interpretazione data alla domanda attorea- evidenziano in modo indubitabile che la domanda degli attori era stata, testualmente, nel senso di dichiarare la nullità della clausola testamentaria di legato in conto di legittima in favore di EN FF e di conseguenza accogliere la domanda di riduzione e riconoscere la qualità di erede legittimario di EN FF. Non è configurabile neppure la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. -da qualificare vizio ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ.-, perché la 11 sentenza non ha omesso la pronuncia, ma ha statuito nel senso che, non sussistendo le condizioni per dichiarare la nullità della clausola testamentaria, non vi erano i presupposti per esaminare la domanda di riduzione. Per il resto il motivo è inammissibile, perché i ricorrenti avrebbero dovuto allegare tempestivamente che la donazione alla quale aveva fatto riferimento la clausola testamentaria -da loro stessi qualificata come clausola di legato in conto di legittima- non esauriva la legittima di EN FF;
nel contempo, avrebbero dovuto chiedere il supplemento per il fatto che il valore della donazione a favore di EN FF era inferiore a quello della legittima a lui spettante, stante la previsione dell’art. 564 co. 2 cod. civ. secondo la quale il legittimario che agisce in riduzione deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni a lui fatte. Soltanto con questo contenuto -che i ricorrenti non allegano avesse avuto la loro domanda- la domanda di riduzione avrebbe avuto il contenuto minimo necessario per essere esaminata nel merito, pur a fronte dell’esclusione della nullità della clausola testamentaria. 5.Con il quarto motivo i ricorrenti deducono ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto l’esistenza del danno da mancato rilascio dell’immobile dato in comodato a EN FF in mancanza di qualsiasi prova della lesione derivante dal mancato tempestivo rilascio;
rilevano che l’appellata avrebbe dovuto dimostrare i pregiudizi subiti dalla sua dante causa NA OS, in quanto i pregiudizi non potevano essere in re ipsa e legati solo al mancato rilascio dell’immobile; lamentano anche che il danno sia stato riferito al valore locativo dell’immobile, in violazione dei principi posti dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008. 12 5.1.Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha considerato che EN FF abitava l’unità di via Tassara n. 7 int. 5, a lui donata dalla madre NA OS che se ne era riservata l’usufrutto; ha considerato che NA OS, dopo avere inizialmente acconsentito all’occupazione dell’immobile da parte del figlio, ne aveva chiesto il rilascio, nel 1993, nel 1999 e da ultimo nel 2001; a fronte di questi dati, ha riconosciuto l’indennità di occupazione dalla data di ultimo sollecito volto a ottenere la restituzione dell’immobile, quale data di revoca del consenso espressa in maniera inequivocabile con la richiesta di restituzione avanzata tramite il legale;
ha riconosciuto l’importo, pari al valore locativo di Euro 500,00 mensili, espressamente ritenuto congruo rispetto ai prezzi di mercato, fino alla data del decesso di NA OS. A fronte di questo contenuto della pronuncia, è stato accertato e non è neppure contestato dai ricorrenti il diritto della comodante NA OS di ottenere la restituzione dell’immobile nel momento in cui l’aveva richiesta, ai sensi dell’art. 1810 cod. civ.; dalla data individuata dalla Corte d’appello, in cui la comodante aveva chiesto la restituzione dell’immobile e il comodatario non aveva dato corso alla restituzione, la comodante e per lei la sua erede aveva diritto al risarcimento del danno per l’inadempimento all’obbligazione di restituzione di cui all’art. 1809 cod. civ. Quindi, a fronte dell’inadempimento del comodatario alla obbligazione di restituzione, legittimamente il giudice di merito ha quantificato il danno derivante dalla prestazione restitutoria inadempiuta nell’importo pari al valore locativo dell’immobile e ha riconosciuto alla creditrice tale importo;
ciò in quanto il valore locativo dell’immobile normalmente fruttifero rappresentava la perdita subita nel patrimonio del comodante in ragione della mancata disponibilità e del mancato godimento 13 dell’immobile a causa dell’inadempimento del comodatario all’obbligazione di restituzione, in assenza da parte del comodatario non solo di prova che l’inadempimento fosse stato determinato da causa a lui non imputabile ma anche di altre contestazioni. Diversamente da quanto prospettato dal Pubblico Ministero, la pronuncia non confligge con i principi enunciati da Cass. Sez. U 15-11- 2022 n. 33645 (Rv. 666193-01-02-03-04) che non solo ha dichiarato, per il caso di occupazione senza titolo di immobile, che fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata perduta, ma anche che, se tale danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Le Sezioni Unite con questa sentenza, cfr. da pag. 15, hanno affermato che la violazione del contenuto del diritto, in quanto integra essa stessa danno risarcibile, è suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria, nei termini di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato;
ciò in coerenza al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito e perciò in funzione compensativa del bene della vita perduto. 6.Con l’unico motivo di ricorso proposto in via incidentale RI RO FF deduce ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa condanna al pagamento degli interessi legali ex art. 1282 e 1284 cod. civ.; evidenzia che aveva chiesto il riconoscimento degli interessi legali, in primo grado e nel proporre l’appello incidentale, e lamenta l’omessa pronuncia sul punto. 6.1.Il motivo è fondato. 14 Risulta, dal contenuto delle conclusioni della comparsa di costituzione di primo grado, trascritte nel controricorso e direttamente verificate dalla Corte, che RI RO FF aveva chiesto in via riconvenzionale il riconoscimento anche degli interessi dalla data della domanda sull’importo riferito all’occupazione dell’immobile da parte di EN FF dopo la richiesta di restituzione e risulta che la medesima richiesta aveva formulato con l’appello incidentale. La sentenza impugnata, accogliendo l’appello incidentale e riconoscendo all’appellata l’importo di Euro 35.000,00, non ha pronunciato sulla richiesta relativa agli interessi, incorrendo nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; si esclude la configurabilità di un implicito rigetto, in quanto in ipotesi di obbligazione risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale si può porre soltanto la questione della decorrenza degli interessi, che secondo un indirizzo decorrono dalla domanda giudiziale (Cass. Sez. 3 5-4-2016 n. 6545 Rv. 639519-01, Cass. Sez. 3 20-4-2009 n. 9338 Rv. 607900-01) e secondo altro indirizzo decorrono dalla verificazione dell’evento dannoso (Cass. Sez. 1 27-12-2022 n. 37798 Rv. 666565-01). Però, tale questione nella fattispecie non si pone, in quanto la stessa parte ha chiesto il riconoscimento degli interessi dalla data della domanda;
quindi, previa cassazione della sentenza impugnata sul punto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, si pronuncia nel merito ex art. 384 co. 2 cod. proc. civ., riconoscendo gli interessi sull’importo di Euro 35.000,00 dalla data di proposizione della domanda, e perciò dalla data di deposito della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, avvenuta il 27-10-2011. 7.Si conferma la pronuncia sulle spese di lite della sentenza impugnata e, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. 15 In considerazione dell’esito del ricorso principale, ai sensi dell’art. 13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata limitatamente al ricorso incidentale accolto e, decidendo nel merito, condanna i ricorrenti al pagamento a favore dei controricorrenti degli interessi legali sulla somma di Euro 35.000,00 dalla data del 27-10-2011 di proposizione della domanda;
-ferme le spese del giudizio di merito, condanna i ricorrenti alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per spese ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso delle spese generali, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione
ha rigettato il primo motivo di appello anche nella parte in cui gli appellanti chiedevano il pagamento dei frutti relativi all’immobile di via Tassara n. 19, dichiarando che gli appellanti non avevano titolo per chiedere la consegna dei frutti. Ha rigettato il secondo motivo di appello, con il quali gli appellanti avevano riproposto la domanda di simulazione della donazione della nuda proprietà dell’appartamento di via Tassara n. 7 int. 5 dalla madre NA OS al figlio EN FF;
in ragione dell’esclusione della nullità della donazione, ha rigettato il terzo motivo, relativo alla nullità della clausola del testamento con la quale la madre dava atto di avere tacitato la legittima del figlio EN con la donazione e di conseguenza ha dichiarato che era assorbita e perciò rigettata la domanda di riduzione e di riconoscimento della qualità di erede a EN FF. Ha accolto il motivo di appello incidentale, riconoscendo a favore dell’appellata importo pari all’indennità di occupazione rapportata al valore locativo dell’immobile di via Tassara 4 n. 7 int. 5, dalla data in cui l’usufruttuaria NA OS aveva revocato il consenso all’occupazione del figlio e aveva chiesto la restituzione dell’immobile il 25-10-2001 fino al 24-10-2008, per l’importo complessivo di Euro 35.000,00 al quale l’appellata aveva limitato la domanda. Per l’effetto la sentenza ha rigettato integralmente l’appello principale e, accogliendo l’appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato gli appellanti al pagamento a favore dell’appellata di Euro 35.000,00, oltre alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. 2.Avverso la sentenza IM FF, VI FF e NA TI hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. RI RO FF ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto anche ricorso incidentale sulla base di un motivo. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 12-6-2025 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa entrambe le parti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per vizio della procura sollevata dai controricorrenti. La procura è stata rilasciata dai ricorrenti in calce al ricorso e, seppure contenga l’espressione della quale si dolgono i controricorrenti, di conferimento del mandato “in ogni stato e grado”, poi aggiunge “del presente giudizio nanti la Suprema Corte di Cassazione in Roma ai fini di impugnare la sentenza della Corte di appello di Genova n. 374/2019 resa nel procedimento nrg 1256/2013 sezione terza civile depositata in data 15 marzo 2019”; quindi, risulta esplicito e inequivocabile il riferimento al presente giudizio. 5 2.Con il primo motivo, asseritamente proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 184 cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere rigettato la domanda di IM e VI FF volta a ottenere la restituzione dei frutti dell’appartamento di LL via Tassara 19 sul presupposto che non fosse stata provata la proprietà del bene in capo al loro padre EN FF. Evidenziano che già nella prima udienza di trattazione avevano precisato che il titolo della loro proprietà discendeva dalle disposizioni testamentarie di TE OS del 13-3- 1975 di cui al doc. 15; lamentano che la Corte d’appello, anziché eseguire la relativa verifica, abbia dichiarato che il documento 15 fosse stato prodotto unitamente alla prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ. e aggiungono che, se anche fosse stato così, la produzione sarebbe stata ammissibile e non vi sarebbe stata modifica della domanda;
aggiungono che non avere considerato la produzione del doc. 15 abbia indotto la Corte a ritenere che l’immobile di via Tassara n. 19 fosse appartenuto in virtù del testamento 20-7-2000 a RI RO FF e, in forza di sentenza del 1997 del Tribunale di Chiavari, alle nipoti di NT OS. 2.1.Il motivo è inammissibile per le modalità con le quali è formulato. I ricorrenti riescono a intercettare nella sentenza impugnata l’erronea affermazione secondo la quale la produzione del testamento 13-3-1975 comportava una inammissibile mutatio della domanda introduttiva: gli attori avevano chiesto i frutti in qualità di proprietari dell’immobile di via Tassara n. 19 e quindi la circostanza che ne avessero allegato un diverso titolo di acquisto in corso di causa non poteva in nessun caso comportare una inammissibile modifica della loro domanda, appartenendo la proprietà alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati. I diritti autodeterminati si identificano in base alla 6 sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve a una funzione di specificazione della domanda ma è necessaria ai fini della prova (Cass. Sez. 2 28-2-2025 n. 5307 Rv. 673982-01, Cass. Sez. 2 8-1-2015 n. 40 Rv. 633805-01). Questo dato non consente di escludere l’inammissibilità del motivo di ricorso, perché la sentenza impugnata non si è limitata a eseguire l’affermazione erronea della quale si dolgono i ricorrenti. Di seguito la sentenza ha dichiarato che in primo grado era stata prodotta la sentenza del Tribunale di Chiavari emessa nel 1997 e passata in giudicato che aveva accertato che l’immobile di via Tassara n. 19 era di proprietà di TE OS, sorella di NA OS, ed era stato legato con testamento del 25-6-1974 ad altre nipoti, figlie dell’altro EL NT OS, mentre nessun lascito era stato previsto a favore di EN FF. Quindi, la sentenza ha rigettato il motivo di appello dichiarando che non era stato provato che il de cuius EN FF fosse proprietario dell’immobile di via Tassara n. 19 e perciò gli appellanti non avevano titolo per chiedere il pagamento dei frutti. Ciò significa che la sentenza impugnata, con autonoma ratio decidendi e non per il fatto di non avere preso in esame il testamento prodotto con la prima memoria istruttoria, ha in sostanza evidenziato come fosse stato dimostrato in causa che l’immobile non era di proprietà di EN FF ma di TE OS, che lo aveva lasciato per testamento alle nipoti figlie di un altro EL. Questa pronuncia, che involge l’accertamento in fatto sull’individuazione del proprietario dell’immobile di via Tassara n. 19, non è censurata dai ricorrenti in termini che ne consentano il vaglio in sede di legittimità ed è in sé sufficiente a sostenere il rigetto della domanda di pagamento dei frutti pronunciata dalla sentenza impugnata. 7 3.Con il secondo motivo i ricorrenti deducono ex artt. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. e 132 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. la mancanza, apparenza, contraddittorietà della motivazione con riguardo alla qualificazione del pagamento da parte di EN FF all’impresa Ceria dell’importo di Lire 3.000.000 come delegazione di pagamento da parte della madre NA OS, nonché in ordine alla prova degli accordi simulatori sugli appartamenti di via Tassara. I ricorrenti dichiarano che dalla documentazione prodotta in atti risulta che EN FF e CO RO hanno acquistato per la quota della metà ciascuno l’immobile di via Tassara n. 7 int. 10, intestandolo a NA OS, che non vi sia prova della delegazione di pagamento, che non siano stati considerati i loro documenti 20 e 20-bis, relativi alla dichiarazione predisposta dal notaio e che avrebbe dovuto essere sottoscritta dalle parti al fine del riconoscimento dell’accordo simulatorio;
lamentano che non sia stata sufficientemente valutata neppure la portata delle ricevute di pagamento rilasciate dall’impresa costruttrice e aggiungono che anche i capitoli di prova orale avrebbero confermato l’esistenza di un accordo simulatorio. 3.1.Il motivo è infondato, in quanto le argomentazioni dei ricorrenti non riescono a individuare nella motivazione della sentenza impugnata vizio tale da determinarne nullità, ma si risolvono in una complessiva richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e di ammissione delle prove orali in termini che rimangono estranei al giudizio di legittimità. Infatti, è acquisito il principio secondo il quale, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost. e nel processo civile dall’art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ.; il sindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto 8 del minimo costituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullità processuale deducibile ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ., qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione della controversia (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940 Rv. 645828-01, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880-01, Cass. Sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 664120- 01). In particolare, in tema di valutazione delle prove il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto, dovendosi ritenere viziata per apparenza ex art. 360 co.1 n. 4 cod. proc. civ. la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass. Sez. 3 30-5-2019 n. 14762 Rv. 654095-01, nello stesso senso, per tutte, Cass. Sez. L 14- 2-2020 n. 3819 Rv. 656925-02, nel caso della mancanza nella sentenza di qualsiasi esplicitazione sul quadro probatorio, che comporta obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del suo convincimento). Nella fattispecie la sentenza impugnata ha esposto in modo coerente, comprensibile e tale da soddisfare il minimo costituzionale le ragioni per le quali ha escluso la simulazione della donazione della nuda proprietà dell’appartamento di via Tassara n. 7 int.
5. Specificamente, la sentenza ha considerato che quell’immobile era stato acquistato da NA OS e che la tesi degli appellanti sulla simulazione dell’atto di donazione della nuda di proprietà di quell’immobile dalla madre al 9 figlio in quanto reintegra patrimoniale per l’acquisto dell’immobile di via Tassara 7 int. 10 escludeva che potesse trattarsi di simulazione assoluta, in quanto la tesi riconosceva l’esistenza dell’attribuzione patrimoniale. In ordine all’esistenza della simulazione relativa, la sentenza ha dichiarato che gli elementi a sostegno della tesi non erano sufficienti, perché il pagamento di Lire 3.000.000 da parte di EN FF al costruttore era riferito al pagamento di un piccolo importo rispetto al costo complessivo di Lire 7.000.000 più iva e non vi era prova che il pagamento fosse stato eseguito con denari di EN FF, anziché su delega della madre;
ha aggiunto che neppure l’eventuale sottoscrizione del preliminare da parte di EN FF, neppure prodotto, avrebbe provato la simulazione, non vi erano controdichiarazioni e quindi non vi erano elementi per ritenere che le donazioni della madre ai figli fossero state eseguite in corrispettivo per l’intestazione a lei dell’appartamento int. 10. Quindi, la sentenza è chiara nell’affermare che gli elementi probatori non erano sufficienti a ritenere la simulazione relativa, sulla base della disamina degli elementi probatori ritenuti di maggiore rilievo e dell’esposizione delle ragioni sulle quali è stato fondato il prudente apprezzamento delle emergenze istruttorie. Si esclude che, al fine di rispettare il minimo costituzionale, la sentenza dovesse dare conto e confutare tutti i singoli elementi indiziari ai quali fanno riferimento i ricorrenti, in primo luogo perché il vizio della motivazione, per essere rilevante, deve risultare dal testo della sentenza a prescindere dalle altre risultanze processuali, non avendo rilievo l’insufficienza in sé della motivazione;
inoltre, perché la confutazione dei singoli elementi probatori non era necessaria al fine di esplicitare il concetto di insufficienza del quadro probatorio, che la sentenza ha esposto, in termini non meramente assertivi ma con riferimento agli elementi probatori ritenuti più significativi. 10 Del resto, è a sua volta inammissibile la deduzione sulla mancata ammissione delle prove orali, che avrebbe potuto essere proposta soltanto proponendo motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., nella fattispecie precluso dall’art. 348-ter co.5 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, in ragione dell’introduzione del giudizio d’appello successivamente all’11-9-2012 e all’introduzione del giudizio di cassazione prima del 28-2-2023, avendo sul punto la sentenza d’appello integralmente confermato la sentenza di primo grado. 4.Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza ex artt. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. e 132 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. per mancanza della motivazione e violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la sentenza qualificato l’azione di riduzione proposta come domanda subordinata, anziché domanda proposta in via autonoma in giudizio. Lamentano che la sentenza non abbia spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che la domanda di riduzione fosse stata proposta in via subordinata;
evidenziano che la sentenza si è limitata a trascrivere il contenuto delle conclusioni dell’atto di citazione, sostenendo che in quelle conclusioni non vi era nulla che facesse individuare la subordinazione delle domande. 4.1.Il motivo è infondato laddove deduce la mancanza della motivazione, perché le conclusioni dell’atto di citazione -testualmente trascritte in sentenza a sostegno dell’interpretazione data alla domanda attorea- evidenziano in modo indubitabile che la domanda degli attori era stata, testualmente, nel senso di dichiarare la nullità della clausola testamentaria di legato in conto di legittima in favore di EN FF e di conseguenza accogliere la domanda di riduzione e riconoscere la qualità di erede legittimario di EN FF. Non è configurabile neppure la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. -da qualificare vizio ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ.-, perché la 11 sentenza non ha omesso la pronuncia, ma ha statuito nel senso che, non sussistendo le condizioni per dichiarare la nullità della clausola testamentaria, non vi erano i presupposti per esaminare la domanda di riduzione. Per il resto il motivo è inammissibile, perché i ricorrenti avrebbero dovuto allegare tempestivamente che la donazione alla quale aveva fatto riferimento la clausola testamentaria -da loro stessi qualificata come clausola di legato in conto di legittima- non esauriva la legittima di EN FF;
nel contempo, avrebbero dovuto chiedere il supplemento per il fatto che il valore della donazione a favore di EN FF era inferiore a quello della legittima a lui spettante, stante la previsione dell’art. 564 co. 2 cod. civ. secondo la quale il legittimario che agisce in riduzione deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni a lui fatte. Soltanto con questo contenuto -che i ricorrenti non allegano avesse avuto la loro domanda- la domanda di riduzione avrebbe avuto il contenuto minimo necessario per essere esaminata nel merito, pur a fronte dell’esclusione della nullità della clausola testamentaria. 5.Con il quarto motivo i ricorrenti deducono ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto l’esistenza del danno da mancato rilascio dell’immobile dato in comodato a EN FF in mancanza di qualsiasi prova della lesione derivante dal mancato tempestivo rilascio;
rilevano che l’appellata avrebbe dovuto dimostrare i pregiudizi subiti dalla sua dante causa NA OS, in quanto i pregiudizi non potevano essere in re ipsa e legati solo al mancato rilascio dell’immobile; lamentano anche che il danno sia stato riferito al valore locativo dell’immobile, in violazione dei principi posti dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008. 12 5.1.Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha considerato che EN FF abitava l’unità di via Tassara n. 7 int. 5, a lui donata dalla madre NA OS che se ne era riservata l’usufrutto; ha considerato che NA OS, dopo avere inizialmente acconsentito all’occupazione dell’immobile da parte del figlio, ne aveva chiesto il rilascio, nel 1993, nel 1999 e da ultimo nel 2001; a fronte di questi dati, ha riconosciuto l’indennità di occupazione dalla data di ultimo sollecito volto a ottenere la restituzione dell’immobile, quale data di revoca del consenso espressa in maniera inequivocabile con la richiesta di restituzione avanzata tramite il legale;
ha riconosciuto l’importo, pari al valore locativo di Euro 500,00 mensili, espressamente ritenuto congruo rispetto ai prezzi di mercato, fino alla data del decesso di NA OS. A fronte di questo contenuto della pronuncia, è stato accertato e non è neppure contestato dai ricorrenti il diritto della comodante NA OS di ottenere la restituzione dell’immobile nel momento in cui l’aveva richiesta, ai sensi dell’art. 1810 cod. civ.; dalla data individuata dalla Corte d’appello, in cui la comodante aveva chiesto la restituzione dell’immobile e il comodatario non aveva dato corso alla restituzione, la comodante e per lei la sua erede aveva diritto al risarcimento del danno per l’inadempimento all’obbligazione di restituzione di cui all’art. 1809 cod. civ. Quindi, a fronte dell’inadempimento del comodatario alla obbligazione di restituzione, legittimamente il giudice di merito ha quantificato il danno derivante dalla prestazione restitutoria inadempiuta nell’importo pari al valore locativo dell’immobile e ha riconosciuto alla creditrice tale importo;
ciò in quanto il valore locativo dell’immobile normalmente fruttifero rappresentava la perdita subita nel patrimonio del comodante in ragione della mancata disponibilità e del mancato godimento 13 dell’immobile a causa dell’inadempimento del comodatario all’obbligazione di restituzione, in assenza da parte del comodatario non solo di prova che l’inadempimento fosse stato determinato da causa a lui non imputabile ma anche di altre contestazioni. Diversamente da quanto prospettato dal Pubblico Ministero, la pronuncia non confligge con i principi enunciati da Cass. Sez. U 15-11- 2022 n. 33645 (Rv. 666193-01-02-03-04) che non solo ha dichiarato, per il caso di occupazione senza titolo di immobile, che fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata perduta, ma anche che, se tale danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Le Sezioni Unite con questa sentenza, cfr. da pag. 15, hanno affermato che la violazione del contenuto del diritto, in quanto integra essa stessa danno risarcibile, è suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria, nei termini di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato;
ciò in coerenza al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito e perciò in funzione compensativa del bene della vita perduto. 6.Con l’unico motivo di ricorso proposto in via incidentale RI RO FF deduce ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa condanna al pagamento degli interessi legali ex art. 1282 e 1284 cod. civ.; evidenzia che aveva chiesto il riconoscimento degli interessi legali, in primo grado e nel proporre l’appello incidentale, e lamenta l’omessa pronuncia sul punto. 6.1.Il motivo è fondato. 14 Risulta, dal contenuto delle conclusioni della comparsa di costituzione di primo grado, trascritte nel controricorso e direttamente verificate dalla Corte, che RI RO FF aveva chiesto in via riconvenzionale il riconoscimento anche degli interessi dalla data della domanda sull’importo riferito all’occupazione dell’immobile da parte di EN FF dopo la richiesta di restituzione e risulta che la medesima richiesta aveva formulato con l’appello incidentale. La sentenza impugnata, accogliendo l’appello incidentale e riconoscendo all’appellata l’importo di Euro 35.000,00, non ha pronunciato sulla richiesta relativa agli interessi, incorrendo nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; si esclude la configurabilità di un implicito rigetto, in quanto in ipotesi di obbligazione risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale si può porre soltanto la questione della decorrenza degli interessi, che secondo un indirizzo decorrono dalla domanda giudiziale (Cass. Sez. 3 5-4-2016 n. 6545 Rv. 639519-01, Cass. Sez. 3 20-4-2009 n. 9338 Rv. 607900-01) e secondo altro indirizzo decorrono dalla verificazione dell’evento dannoso (Cass. Sez. 1 27-12-2022 n. 37798 Rv. 666565-01). Però, tale questione nella fattispecie non si pone, in quanto la stessa parte ha chiesto il riconoscimento degli interessi dalla data della domanda;
quindi, previa cassazione della sentenza impugnata sul punto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, si pronuncia nel merito ex art. 384 co. 2 cod. proc. civ., riconoscendo gli interessi sull’importo di Euro 35.000,00 dalla data di proposizione della domanda, e perciò dalla data di deposito della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, avvenuta il 27-10-2011. 7.Si conferma la pronuncia sulle spese di lite della sentenza impugnata e, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. 15 In considerazione dell’esito del ricorso principale, ai sensi dell’art. 13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata limitatamente al ricorso incidentale accolto e, decidendo nel merito, condanna i ricorrenti al pagamento a favore dei controricorrenti degli interessi legali sulla somma di Euro 35.000,00 dalla data del 27-10-2011 di proposizione della domanda;
-ferme le spese del giudizio di merito, condanna i ricorrenti alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per spese ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso delle spese generali, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione