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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 22/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. ed est. dott.ssa Anna Wegher Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 363/2024 R.G.N.C., avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
CATALDI MICHELE
- ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del di- vorzio alle condizioni di cui alle note sostitutive dell'udienza del 14.1.2025.
Fatto e Diritto
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 16.8.1986 in Argentina, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Severino Marche, atto n. 11, parte 2ª, Serie C, e hanno chiesto la separazione cumulativamente con la pronuncia del divorzio, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con sentenza n.
49/2024 emessa da questo Tribunale in data 29.5.2024, e dalla data di comparizione (cartolare) dei coniugi dinanzi al giudice relatore nella procedura di separazione (avvenuta il 28.5.2024) all'udienza del 14.1.2025, nella quale i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni da loro concordate, è trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio. Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza del 14.1.2025. Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti. Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, essendo peraltro le statuizioni relative ai figli maggiorenni soggette al principio della domanda. Nulla va disposto sulle spese, stante la natura congiunta del ricorso:
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide: 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 in conformità alle condizioni da loro Parte_2 concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 16 gennaio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala' Pag. 3 a 3