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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 13/02/2026, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2218/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3071/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547984 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547984 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547984 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547984 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547984 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547984 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 592/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anni 2018-2023, n. 112401547984 per complessivi €. 2.537,00.
Successivamente, con memoria del 15.05.25, la ricorrente comunicava l'avvenuto annullamento totale dell'avviso di accertamento disposto in autotutela da Roma Capitale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia deve considerarsi definita alla luce dell'annullamento dell'avviso di accertamento disposto da Roma Capitale con provvedimento n. U250400156764 del 14/04/2025
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 21.01.26
Il Giudice monocratico
AN NT
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3071/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547984 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547984 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547984 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547984 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547984 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401547984 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 592/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anni 2018-2023, n. 112401547984 per complessivi €. 2.537,00.
Successivamente, con memoria del 15.05.25, la ricorrente comunicava l'avvenuto annullamento totale dell'avviso di accertamento disposto in autotutela da Roma Capitale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia deve considerarsi definita alla luce dell'annullamento dell'avviso di accertamento disposto da Roma Capitale con provvedimento n. U250400156764 del 14/04/2025
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 21.01.26
Il Giudice monocratico
AN NT