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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/12/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3506 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 03.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] C.F._1
MELITO DI TO LV (RC) il 30/08/1974), rappresentata e difesa dall'avv.
FIO LUCIA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, VIA SAN SPERATO N. 48/A, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...]_2 C.F._2
CALABRIA (RC) il 02/08/1975), rappresentato e difeso dall'avv. SCOPELLITI
CARMELO, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA
BEATO UMBERTO N. 50 - CATONA, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 09/12/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Scilla (RC) il 19/09/2009;
1 -considerato che con decreto del 15.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 25.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma
3 c.p.c.;
-rilevato che con ordinanza del 06.05.2025 il Tribunale, ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti risultasse contrario all'interesse del minore in quanto Per_1
non era stato previsto un assegno a carico del coniuge non collocatario quale contributo al suo mantenimento né erano stati disciplinati le spese straordinarie ed il riparto dell'AUU tra i coniugi, ha disposto la convocazione delle parti dinanzi al
Giudice delegato al fine di discutere le modifiche da apportare all'accordo di separazione ed ha fissato all'uopo termine ex art. 127ter c.p.c. fino al 26.11.2025, ore
10,00 per il deposito di note sostitutive d'udienza, successivamente differito al
02.12.2025 ore 09,00;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Scilla (RC) il 19/09/2009; b) dal matrimonio sono nati due figli, Per_1
(31.07.2010) e (11.11.2014), entrambi minorenni;
Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
16.01.2025 il quale ha espresso il parere in data 04.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 09/12/2024 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
2 -dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti Parte_2
di matrimonio del Comune di SCILLA (RC), atto n. 50, parte II, serie A, Uff. 1, anno
2009, alle seguenti condizioni:
1.“I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
3 2. La sig.ra continuerà a vivere presso la casa coniugale, sita in Melito Porto Pt_1
Salvo via Sturzo n. 3, che le viene assegnata con ogni mobile e suppellettile. Il sig.
preleverà tutti gli effetti personali rimanenti nella casa coniugale e Parte_2
provvederà al cambio di residenza.
3.I figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
tenuto conto che ha modificato la sua collocazione stabilendosi presso Per_1
l'abitazione paterna e che rimarrà collocata presso la madre nella casa Per_2
coniugale a Melito Porto Salvo, pertanto rimarrà collocato presso il padre Per_1
ed presso la madre riconoscendo ai genitori la facoltà di incontrare Per_2 rispettivamente i figli a fine settimana alternati (preferibilmente in modo che i minori possano trascorrerli insieme o dalla madre o dal padre dalle ore 17:00 del sabato sino alle ore 19:00 della domenica), salvo diverso accordo tra le parti e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
i genitori avranno facoltà di incontrare i figli due pomeriggi durante la settimana: la madre avrà diritto di incontrare il figlio ed il padre nel rispetto degli impegni scolastici ed Per_1 Per_2
extrascolastici dei minori, il lunedì ed il giovedì dalle ore 18:00 (finite le attività) sino alle ore 20:00, oppure cenati alle ore 21:30. Salvo diverso accordo tra i genitori, derivante anche da modifiche degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
Nei giorni in cui non c'è il diritto di visita il genitore non collocatario sentirà telefonicamente - anche con videochiamata- il figlio o la figlia alle ore 20:00, tramite l'utenza telefonica dei ragazzi, salvo diverso accordo.
Per quanto attiene alle festività natalizie, i minori trascorreranno alternativamente la Vigilia di LE (dalle ore 10:00 del 24 dicembre sino alle ore 10:00 del 25 dicembre) ed il AP (dalle ore 10:00 del 1° gennaio sino alle ore 10:00 del 2 gennaio) con un genitore, il giorno del Santo LE (dalle ore 10:00 del 25 dicembre alle ore 10:00 del 26 dicembre) e la vigilia di AP (dalle ore 10:00 del 31 dicembre sino alle ore 10:00 del 1° gennaio) con l'altro, ad anni alternati. I ragazzi trascorreranno dal 26 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 2 al 6 gennaio con l'altro ad anni alternati.
Per quanto attiene alle festività pasquali si alterneranno i giorni di Pasqua e del lunedì dell'Angelo, ad anni alterni. Nel periodo delle vacanze pasquali i ragazzi
4 trascorreranno ugual temo con l'uno e l'altro genitore, i giorni verranno concordati di anno in anno.
Durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé i figli, per 30 giorni non consecutivi, prevedendo due blocchi da 15 giorni, e non in coincidenza con il periodo delle ferie della mamma (il sig. comunicherà preventivamente alla madre Parte_2
il suo periodo di ferie entro il 30 giugno).
I coniugi pattuiscono che durante le vacanze estive, visto che entrambi lavorano, si aiuteranno consentendo ai figli di poter andare al mare.
I minori trascorreranno altresì le ricorrenze ordinarie, riferite direttamente o indirettamente al proprio genitore (compleanno, Festa della Mamma/papà) con il genitore a cui si riferiscono.
Per quanto attiene, infine, ai compleanni dei minori si curerà che il festeggiamento avvenga nel pomeriggio/sera alla presenza di entrambi i genitori presso una ludoteca o altro esercizio commerciale.
4.La predetta regolamentazione sarà modificabile con l'accordo tra i due genitori.
5.Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma mensile pari ad Parte_2 Pt_1
€ 350,00 (euro trecentocinquanta/00), quale contributo per il mantenimento della figlia , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da versare nel Per_2 seguente codice IBAN [...]. Detto contributo si incrementerà annualmente secondo l'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.). La sig.ra si impegna a versare al Sig. la somma Pt_1 Parte_2 mensile pari ad € 150,00 (euro centocinquanta/00), quale contributo per il mantenimento del figlio , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico Per_1 bancario da versare nel seguente codice IBAN IT 20S0347501605CC0010290089
L'assegno unico verrà ripartito al 50% tra i due genitori, ciascuno richiederà la sua quota all' Il sig. pagherà per intero la retta del tennis (euro 110,00) CP_1 Parte_2
e della scuola di inglese seguiti da (euro 90,00). Per_2
6.Il sig. parteciperà alle spese sostenute per la baby-sitter, il cui Parte_2 nominativo dovrà esser comunicato preventivamente al , che si occuperà Parte_2
di prendere ed accompagnare a scuola e di farla pranzare, la somma versata Per_2
5 nella totalità in un mese corrisponde ad € 350,00, per un ammontare massimo pari ad Euro 150,00 mensile.
Le spese straordinarie per entrambi i figli ed saranno oggetto, con Per_1 Per_2
l'ovvia eccezione di quelle necessitate, di previo concerto fra i coniugi e ripartite in ragione del 50% tra i genitori.
Le spese straordinarie vengono di seguito elencate: SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1.
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE STRAORDINARIE
OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Il consenso dovrà essere espresso ma potrà avvenire con comunicazione (documentabile anche quanto ai tempi di ricezione) da parte dell'un genitore all'altro ed assegnazione di termine non inferiore a 15 giorni per la risposta. L'eventuale silenzio in tal caso sarà considerato come consenso.
6 7.I genitori avranno cura di far vivere serenamente ai due minori il nuovo equilibrio di vita, quindi i genitori di comune accordo prestano il consenso affinché la dott.ssa possa seguire i ragazzi sino a quando sarà ritenuto opportuno Parte_3
dalla professionista con l'accordo dei genitori. Detta spesa seguirà la ripartizione delle spese straordinarie
8.Le spese riferite alla casa di proprietà di , – denominata mansarda- ubicata Per_1 nello stabile di proprietà della famiglia saranno sostenute, compresa l'IMU, Pt_1
al 50% da parte dei due genitori sino a quando il ragazzo non sarà economicamente autonomo.
9.Le spese per consumi, bollette, tasse varie riferite alla casa coniugale sino ad aprile
2024 saranno sostenute al 50% dai due coniugi, il sig. avrà cura di Parte_2 verificare le bollette pregresse già pagate di cui fornirà ai gestori la prova. La Tari del 2024 sarà pagata al 50%.
10.Il sig. , visto che la moglie ha versato € 5.000 a titolo di caparra, Parte_2 informerà la moglie circa l'epilogo della vicenda giudiziaria che li vede coinvolti circa l'acquisto non andato a buon fine di un'unità immobiliare presso la
Cooperativa di Gallico, e la somma ottenuta a titolo di risarcimento sarà suddivisa al 50% tra i due coniugi.
11.I genitori divideranno i soldi messi da parte sin qui per i figli al 50% tra gli stessi aprendo un libretto postale a nome di cointestato col padre ed uno ad Per_1 Per_2 cointestato con la mamma
12.Ove necessario, i coniugi prestano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto o di qualsiasi documento equipollente, utile all'espatrio.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SCILLA (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il4.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Myriam Mulonia dott. Giuseppe Campagna
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3506 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 03.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] C.F._1
MELITO DI TO LV (RC) il 30/08/1974), rappresentata e difesa dall'avv.
FIO LUCIA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO
CALABRIA, VIA SAN SPERATO N. 48/A, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...]_2 C.F._2
CALABRIA (RC) il 02/08/1975), rappresentato e difeso dall'avv. SCOPELLITI
CARMELO, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA
BEATO UMBERTO N. 50 - CATONA, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 09/12/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Scilla (RC) il 19/09/2009;
1 -considerato che con decreto del 15.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 25.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma
3 c.p.c.;
-rilevato che con ordinanza del 06.05.2025 il Tribunale, ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti risultasse contrario all'interesse del minore in quanto Per_1
non era stato previsto un assegno a carico del coniuge non collocatario quale contributo al suo mantenimento né erano stati disciplinati le spese straordinarie ed il riparto dell'AUU tra i coniugi, ha disposto la convocazione delle parti dinanzi al
Giudice delegato al fine di discutere le modifiche da apportare all'accordo di separazione ed ha fissato all'uopo termine ex art. 127ter c.p.c. fino al 26.11.2025, ore
10,00 per il deposito di note sostitutive d'udienza, successivamente differito al
02.12.2025 ore 09,00;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Scilla (RC) il 19/09/2009; b) dal matrimonio sono nati due figli, Per_1
(31.07.2010) e (11.11.2014), entrambi minorenni;
Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
16.01.2025 il quale ha espresso il parere in data 04.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 09/12/2024 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
2 -dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti Parte_2
di matrimonio del Comune di SCILLA (RC), atto n. 50, parte II, serie A, Uff. 1, anno
2009, alle seguenti condizioni:
1.“I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
3 2. La sig.ra continuerà a vivere presso la casa coniugale, sita in Melito Porto Pt_1
Salvo via Sturzo n. 3, che le viene assegnata con ogni mobile e suppellettile. Il sig.
preleverà tutti gli effetti personali rimanenti nella casa coniugale e Parte_2
provvederà al cambio di residenza.
3.I figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
tenuto conto che ha modificato la sua collocazione stabilendosi presso Per_1
l'abitazione paterna e che rimarrà collocata presso la madre nella casa Per_2
coniugale a Melito Porto Salvo, pertanto rimarrà collocato presso il padre Per_1
ed presso la madre riconoscendo ai genitori la facoltà di incontrare Per_2 rispettivamente i figli a fine settimana alternati (preferibilmente in modo che i minori possano trascorrerli insieme o dalla madre o dal padre dalle ore 17:00 del sabato sino alle ore 19:00 della domenica), salvo diverso accordo tra le parti e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
i genitori avranno facoltà di incontrare i figli due pomeriggi durante la settimana: la madre avrà diritto di incontrare il figlio ed il padre nel rispetto degli impegni scolastici ed Per_1 Per_2
extrascolastici dei minori, il lunedì ed il giovedì dalle ore 18:00 (finite le attività) sino alle ore 20:00, oppure cenati alle ore 21:30. Salvo diverso accordo tra i genitori, derivante anche da modifiche degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
Nei giorni in cui non c'è il diritto di visita il genitore non collocatario sentirà telefonicamente - anche con videochiamata- il figlio o la figlia alle ore 20:00, tramite l'utenza telefonica dei ragazzi, salvo diverso accordo.
Per quanto attiene alle festività natalizie, i minori trascorreranno alternativamente la Vigilia di LE (dalle ore 10:00 del 24 dicembre sino alle ore 10:00 del 25 dicembre) ed il AP (dalle ore 10:00 del 1° gennaio sino alle ore 10:00 del 2 gennaio) con un genitore, il giorno del Santo LE (dalle ore 10:00 del 25 dicembre alle ore 10:00 del 26 dicembre) e la vigilia di AP (dalle ore 10:00 del 31 dicembre sino alle ore 10:00 del 1° gennaio) con l'altro, ad anni alternati. I ragazzi trascorreranno dal 26 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 2 al 6 gennaio con l'altro ad anni alternati.
Per quanto attiene alle festività pasquali si alterneranno i giorni di Pasqua e del lunedì dell'Angelo, ad anni alterni. Nel periodo delle vacanze pasquali i ragazzi
4 trascorreranno ugual temo con l'uno e l'altro genitore, i giorni verranno concordati di anno in anno.
Durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé i figli, per 30 giorni non consecutivi, prevedendo due blocchi da 15 giorni, e non in coincidenza con il periodo delle ferie della mamma (il sig. comunicherà preventivamente alla madre Parte_2
il suo periodo di ferie entro il 30 giugno).
I coniugi pattuiscono che durante le vacanze estive, visto che entrambi lavorano, si aiuteranno consentendo ai figli di poter andare al mare.
I minori trascorreranno altresì le ricorrenze ordinarie, riferite direttamente o indirettamente al proprio genitore (compleanno, Festa della Mamma/papà) con il genitore a cui si riferiscono.
Per quanto attiene, infine, ai compleanni dei minori si curerà che il festeggiamento avvenga nel pomeriggio/sera alla presenza di entrambi i genitori presso una ludoteca o altro esercizio commerciale.
4.La predetta regolamentazione sarà modificabile con l'accordo tra i due genitori.
5.Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra la somma mensile pari ad Parte_2 Pt_1
€ 350,00 (euro trecentocinquanta/00), quale contributo per il mantenimento della figlia , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da versare nel Per_2 seguente codice IBAN [...]. Detto contributo si incrementerà annualmente secondo l'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.). La sig.ra si impegna a versare al Sig. la somma Pt_1 Parte_2 mensile pari ad € 150,00 (euro centocinquanta/00), quale contributo per il mantenimento del figlio , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico Per_1 bancario da versare nel seguente codice IBAN IT 20S0347501605CC0010290089
L'assegno unico verrà ripartito al 50% tra i due genitori, ciascuno richiederà la sua quota all' Il sig. pagherà per intero la retta del tennis (euro 110,00) CP_1 Parte_2
e della scuola di inglese seguiti da (euro 90,00). Per_2
6.Il sig. parteciperà alle spese sostenute per la baby-sitter, il cui Parte_2 nominativo dovrà esser comunicato preventivamente al , che si occuperà Parte_2
di prendere ed accompagnare a scuola e di farla pranzare, la somma versata Per_2
5 nella totalità in un mese corrisponde ad € 350,00, per un ammontare massimo pari ad Euro 150,00 mensile.
Le spese straordinarie per entrambi i figli ed saranno oggetto, con Per_1 Per_2
l'ovvia eccezione di quelle necessitate, di previo concerto fra i coniugi e ripartite in ragione del 50% tra i genitori.
Le spese straordinarie vengono di seguito elencate: SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1.
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE STRAORDINARIE
OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Il consenso dovrà essere espresso ma potrà avvenire con comunicazione (documentabile anche quanto ai tempi di ricezione) da parte dell'un genitore all'altro ed assegnazione di termine non inferiore a 15 giorni per la risposta. L'eventuale silenzio in tal caso sarà considerato come consenso.
6 7.I genitori avranno cura di far vivere serenamente ai due minori il nuovo equilibrio di vita, quindi i genitori di comune accordo prestano il consenso affinché la dott.ssa possa seguire i ragazzi sino a quando sarà ritenuto opportuno Parte_3
dalla professionista con l'accordo dei genitori. Detta spesa seguirà la ripartizione delle spese straordinarie
8.Le spese riferite alla casa di proprietà di , – denominata mansarda- ubicata Per_1 nello stabile di proprietà della famiglia saranno sostenute, compresa l'IMU, Pt_1
al 50% da parte dei due genitori sino a quando il ragazzo non sarà economicamente autonomo.
9.Le spese per consumi, bollette, tasse varie riferite alla casa coniugale sino ad aprile
2024 saranno sostenute al 50% dai due coniugi, il sig. avrà cura di Parte_2 verificare le bollette pregresse già pagate di cui fornirà ai gestori la prova. La Tari del 2024 sarà pagata al 50%.
10.Il sig. , visto che la moglie ha versato € 5.000 a titolo di caparra, Parte_2 informerà la moglie circa l'epilogo della vicenda giudiziaria che li vede coinvolti circa l'acquisto non andato a buon fine di un'unità immobiliare presso la
Cooperativa di Gallico, e la somma ottenuta a titolo di risarcimento sarà suddivisa al 50% tra i due coniugi.
11.I genitori divideranno i soldi messi da parte sin qui per i figli al 50% tra gli stessi aprendo un libretto postale a nome di cointestato col padre ed uno ad Per_1 Per_2 cointestato con la mamma
12.Ove necessario, i coniugi prestano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto o di qualsiasi documento equipollente, utile all'espatrio.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SCILLA (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il4.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Myriam Mulonia dott. Giuseppe Campagna
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