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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17435 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26023 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 15.9.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
in persona dell'amministratore Parte_1
unico, con sede in San Giorgio a Liri, Località Acquasanta XXX, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Angelosanto ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec e presso il suo studio in Cassino, Via Gaetano Di Biasio n. 24, per procura allegata all'atto di citazione;
opponente
E
con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n 125, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pavolini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale via Gavinana 4, per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pavolini ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec, per procura allegata alla comparsa di intervento volontario ex art. 11 c.p.c. depositata in data 27.11.2025 intervenuta 1 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di somministrazione di energia.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.9.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2660/2021 Parte_1
emesso dal Tribunale di Roma in favore di per la somma di Controparte_1
€ 175.171,42 più interessi.
La società opponente sollevava preliminarmente eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito, sostenendo che il combinato disposto degli articoli 20
c.p.c. e 1182, 3 comma, c.c. trova applicazione esclusivamente nel caso in cui la somma richiesta in giudizio sia determinata. Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione del credito e la mancanza di prova, attesa l'inidoneità delle fatture a provare il rapporto contrattuale e la debenza delle somme.
Concludeva quindi chiedendo:
“Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, in via preliminare dichiarare la propria incompetenza per territorio per essere Territorialmente competente a decidere la causa il Tribunale Ordinario di
Cassino; in via via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare la prescrizione del credito azionato in via monitoria;
nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla opponente in favore della per difetto assoluto di Controparte_1
prova in ordine alla esistenza e legittimità del credito azionato in via monitoria;
in ogni caso, revocare e dichiarare improduttivo di effetti l'opposto decreto ingiuntivo
n. 2660/2021 del 4 febbraio 2021 RG n. 4142/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma perché illegittimo, infondato ed ingiusto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, oneri fiscali e previdenziali, da attribuirsi al sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”
2 Si costituiva eccependo l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza CP_1
sollevata dall'opponente, in quanto non articolata con riferimento a tutti i concorrenti criteri e profili previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c. e, comunque, la sussistenza della competenza in capo al Tribunale adito quale domicilio del creditore ex artt. 20 c.p.c.
e 1182 c.c.
Deduceva inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce delle plurime diffide inviate (del 30.8.2010, 10.10.2011; 18.6.2012; 25.1.2013; 23.11.2012;
7.5.2014; 1.6.2015 e 27.3.2020) e la fondatezza del credito.
Concludeva quindi chiedendo:
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis,
• In via principale confermare il decreto ingiuntivo n. 2660/2020 (Rg.
4142/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 04.02.2021 e, comunque,
• condannare la (c.f. Parte_1
- P.I. ), in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
Sig. e/o altri pro tempore, con sede in San Giorgio a Liri Parte_2
(Fr), Località Acquasanta, al pagamento della complessiva somma di €
175.171,42 oltre interessi dovuti dalle scadenze delle singole fatture;
• In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della presente opposizione, accertare e dichiarare l'esatto importo delle somme dovute dalla società Opponente ad con condanna al Controparte_1
pagamento delle stesse.
• In ogni caso concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per le ragioni indicate al punto 8 che precede.”
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.; respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 15.9.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali scaduti in data 4.12.2025.
3 In data 27.11.2025 depositava comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. la
[...]
quale cessionaria del credito aderendo alle domande ed eccezioni già svolte Parte_3
dalla opposta Controparte_1
********
Preliminarmente, va evidenziato che, nonostante la cessione del credito e l'intervento della cessionaria, parte del giudizio rimane (in assenza di sua CP_1
estromissione, possibile solo alle condizioni di cui all'art. 111 3° comma con il consenso delle altre parti) seppure l'odierna pronuncia sia destinata ad avere effetto anche verso il successore a titolo particolare in base al 4° comma dell'art. 111 c.p.c.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa creditoria di (ceduta poi CP_1
all'intervenuta 2 ) nei confronti di , per la somma di € 175.171,42, CP_2 Pt_1
ridotta in prima udienza ad € 135.802,25, risultando la restante parte del credito, richiesta anche con altro decreto ingiuntivo la cui opposizione è stata respinta con sentenza passata in giudicato.
In particolare, non è in contestazione l'esistenza del rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica, da cui è scaturita l'odierna pretesa creditoria per consumi relativi al periodo 2008-2010, né è contestato che il rapporto contrattuale si sia concluso in data 21.10.2010.
Quanto all'eccepita incompetenza territoriale, si osserva preliminarmente come difetti in questo caso la contestazione della competenza con riguardo a tutti i fori alternativamente concorrenti, affermato da numerose pronunce di Cassazione (ex multis Cass. 14.10.2011, n. 21253 “In tema di competenza territoriale derogabile, la parte che sollevi l'eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza”).
L'eccezione è in ogni caso infondata e da respingere, laddove il credito risulta esattamente determinato nel suo ammontare, in misura corrispondente alle fatture emesse in relazione al rapporto di fornitura intercorso tra le parti.
4 In base quindi al combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. e 1182 3° comma c.c., deve ritenersi competente il Tribunale adito in ragione della sede legale della società creditrice.
Nel merito, la domanda di pagamento dell'opposta è fondata e va accolta.
In tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento del danno o - come nel caso di specie - per l'adempimento del contratto, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis Cass. SS.UU.
13533/2001, Corte di Cass., sent. n. 826/2015; Corte di Cass., sent. n. 13643/2014).
Nel caso di specie, è incontestata, e quindi da ritenersi provata, non solo l'esistenza del contratto ma anche la sua esecuzione da parte di laddove non è CP_1
specificamente contestata l'avvenuta fornitura dell'energia di cui si chiede il pagamento.
L'opponente si è infatti limitata a dedurre genericamente l'infondatezza del credito, senza neanche allegare di aver provveduto al pagamento o aver contestato la quantificazione e la debenza delle somme, ed ha sollevato eccezione di prescrizione da ritenersi infondata per i motivi che seguono.
Il termine di prescrizione per i contratti a prestazioni periodiche, tra i quali rientra il contratto di fornitura di energia, è di cinque anni, secondo il disposto di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. Deve invece escludersi l'applicabilità, all'odierna fattispecie, del termine prescrizionale ridotto di due anni di cui all'art. 1, comma 4° della legge di bilancio 2018, trattandosi di fatture relative a consumi precedenti l'entrata in vigore della detta previsione.
Tanto premesso, va evidenziato da un lato come neanche sia contestata la regolare ricezione delle fatture riportanti i consumi come contabilizzati dal contatore, la cui misurazione è contrattualmente accettata dalle parti salvi guasti o mal funzionamenti;
5 dall'altro come parte opposta abbia prodotto una serie di diffide di pagamento datate:
30.8.2010, 10.10.2011, 18.6.2012, 25.1.2013, 23.11.2012, 7.5.2014, 1.6.2015 e
27.3.2020, tutte spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno (ad eccezione di quelle del 7.5.2014 e del 1.6.2015), presso quella che anche con l'atto di opposizione viene indicata quale sede legale della seppure le stesse non risultino Pt_1
ritirate.
Le suindicate diffide, di cui neanche viene contestato il regolare invio, presentano i requisiti della messa in mora, così da doversi ritenere la prescrizione regolarmente interrotta ex art. 2943 n. 4.
Per pacifica e stratificata giurisprudenza, infatti, “L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi
e non richiedenti una specifica dimostrazione” (ex multis Cass. 19.4.2025, n. 10374).
La sollevata eccezione di prescrizione deve quindi ritenersi infondata al pari dell'opposizione proposta che va quindi respinta.
Rilevato tuttavia come, in questa sede, l'opposta abbia ridotto la propria pretesa creditoria, dando atto di aver già ottenuto altro titolo quanto all'importo di €
39.369,17, occorre revocare il decreto ingiuntivo e condannare l'opponente al pagamento della differenza, pari ad € 135.802,25, oltre interessi nella misura di cui al
D.Lgs 132 del 2002, dalla prima messa in mora al saldo, ex art. 1224 c.c., in difetto di prova della data di invio delle fatture per la decorrenza ex art. 4 commi 1 e 2 lett. a) del richiamato decreto.
Le spese sia della fase monitoria che del presente giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto della fondatezza della pretesa creditoria sin dal ricorso monitorio, ridotta in questa sede solo in quanto l'opposta ha ottenuto nel frattempo altro titolo per la differenza.
6 Le dette spese sono liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez.
Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa, delle attività svolte e delle spese risultanti dal fascicolo quanto alla fase monitoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 2660/2021 emesso in data 4.2.2021 dal
Tribunale di Roma nel procedimento R.G. n. 4142/2021;
• Condanna in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di della Controparte_1
somma di € 135.802,25 oltre interessi nella misura di cui al D.lgs 131/2002 dalla prima messa in mora al saldo;
• Condanna in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese nella misura di € 406,50 per esborsi della fase monitoria e € 10.000,00 per compensi (di cui € 2.000.00 relativi alla fase monitoria e € 8.000,00 al giudizio di opposizione) oltre il 15%
a titolo di spesa IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma in data 11.12.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Beatrice Stella Marini.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26023 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 15.9.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
in persona dell'amministratore Parte_1
unico, con sede in San Giorgio a Liri, Località Acquasanta XXX, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Angelosanto ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec e presso il suo studio in Cassino, Via Gaetano Di Biasio n. 24, per procura allegata all'atto di citazione;
opponente
E
con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n 125, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pavolini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale via Gavinana 4, per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pavolini ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec, per procura allegata alla comparsa di intervento volontario ex art. 11 c.p.c. depositata in data 27.11.2025 intervenuta 1 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di somministrazione di energia.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.9.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2660/2021 Parte_1
emesso dal Tribunale di Roma in favore di per la somma di Controparte_1
€ 175.171,42 più interessi.
La società opponente sollevava preliminarmente eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito, sostenendo che il combinato disposto degli articoli 20
c.p.c. e 1182, 3 comma, c.c. trova applicazione esclusivamente nel caso in cui la somma richiesta in giudizio sia determinata. Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione del credito e la mancanza di prova, attesa l'inidoneità delle fatture a provare il rapporto contrattuale e la debenza delle somme.
Concludeva quindi chiedendo:
“Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, in via preliminare dichiarare la propria incompetenza per territorio per essere Territorialmente competente a decidere la causa il Tribunale Ordinario di
Cassino; in via via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare la prescrizione del credito azionato in via monitoria;
nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla opponente in favore della per difetto assoluto di Controparte_1
prova in ordine alla esistenza e legittimità del credito azionato in via monitoria;
in ogni caso, revocare e dichiarare improduttivo di effetti l'opposto decreto ingiuntivo
n. 2660/2021 del 4 febbraio 2021 RG n. 4142/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma perché illegittimo, infondato ed ingiusto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, oneri fiscali e previdenziali, da attribuirsi al sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”
2 Si costituiva eccependo l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza CP_1
sollevata dall'opponente, in quanto non articolata con riferimento a tutti i concorrenti criteri e profili previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c. e, comunque, la sussistenza della competenza in capo al Tribunale adito quale domicilio del creditore ex artt. 20 c.p.c.
e 1182 c.c.
Deduceva inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce delle plurime diffide inviate (del 30.8.2010, 10.10.2011; 18.6.2012; 25.1.2013; 23.11.2012;
7.5.2014; 1.6.2015 e 27.3.2020) e la fondatezza del credito.
Concludeva quindi chiedendo:
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis,
• In via principale confermare il decreto ingiuntivo n. 2660/2020 (Rg.
4142/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 04.02.2021 e, comunque,
• condannare la (c.f. Parte_1
- P.I. ), in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
Sig. e/o altri pro tempore, con sede in San Giorgio a Liri Parte_2
(Fr), Località Acquasanta, al pagamento della complessiva somma di €
175.171,42 oltre interessi dovuti dalle scadenze delle singole fatture;
• In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della presente opposizione, accertare e dichiarare l'esatto importo delle somme dovute dalla società Opponente ad con condanna al Controparte_1
pagamento delle stesse.
• In ogni caso concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per le ragioni indicate al punto 8 che precede.”
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.; respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 15.9.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali scaduti in data 4.12.2025.
3 In data 27.11.2025 depositava comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. la
[...]
quale cessionaria del credito aderendo alle domande ed eccezioni già svolte Parte_3
dalla opposta Controparte_1
********
Preliminarmente, va evidenziato che, nonostante la cessione del credito e l'intervento della cessionaria, parte del giudizio rimane (in assenza di sua CP_1
estromissione, possibile solo alle condizioni di cui all'art. 111 3° comma con il consenso delle altre parti) seppure l'odierna pronuncia sia destinata ad avere effetto anche verso il successore a titolo particolare in base al 4° comma dell'art. 111 c.p.c.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa creditoria di (ceduta poi CP_1
all'intervenuta 2 ) nei confronti di , per la somma di € 175.171,42, CP_2 Pt_1
ridotta in prima udienza ad € 135.802,25, risultando la restante parte del credito, richiesta anche con altro decreto ingiuntivo la cui opposizione è stata respinta con sentenza passata in giudicato.
In particolare, non è in contestazione l'esistenza del rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica, da cui è scaturita l'odierna pretesa creditoria per consumi relativi al periodo 2008-2010, né è contestato che il rapporto contrattuale si sia concluso in data 21.10.2010.
Quanto all'eccepita incompetenza territoriale, si osserva preliminarmente come difetti in questo caso la contestazione della competenza con riguardo a tutti i fori alternativamente concorrenti, affermato da numerose pronunce di Cassazione (ex multis Cass. 14.10.2011, n. 21253 “In tema di competenza territoriale derogabile, la parte che sollevi l'eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza”).
L'eccezione è in ogni caso infondata e da respingere, laddove il credito risulta esattamente determinato nel suo ammontare, in misura corrispondente alle fatture emesse in relazione al rapporto di fornitura intercorso tra le parti.
4 In base quindi al combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. e 1182 3° comma c.c., deve ritenersi competente il Tribunale adito in ragione della sede legale della società creditrice.
Nel merito, la domanda di pagamento dell'opposta è fondata e va accolta.
In tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento del danno o - come nel caso di specie - per l'adempimento del contratto, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis Cass. SS.UU.
13533/2001, Corte di Cass., sent. n. 826/2015; Corte di Cass., sent. n. 13643/2014).
Nel caso di specie, è incontestata, e quindi da ritenersi provata, non solo l'esistenza del contratto ma anche la sua esecuzione da parte di laddove non è CP_1
specificamente contestata l'avvenuta fornitura dell'energia di cui si chiede il pagamento.
L'opponente si è infatti limitata a dedurre genericamente l'infondatezza del credito, senza neanche allegare di aver provveduto al pagamento o aver contestato la quantificazione e la debenza delle somme, ed ha sollevato eccezione di prescrizione da ritenersi infondata per i motivi che seguono.
Il termine di prescrizione per i contratti a prestazioni periodiche, tra i quali rientra il contratto di fornitura di energia, è di cinque anni, secondo il disposto di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. Deve invece escludersi l'applicabilità, all'odierna fattispecie, del termine prescrizionale ridotto di due anni di cui all'art. 1, comma 4° della legge di bilancio 2018, trattandosi di fatture relative a consumi precedenti l'entrata in vigore della detta previsione.
Tanto premesso, va evidenziato da un lato come neanche sia contestata la regolare ricezione delle fatture riportanti i consumi come contabilizzati dal contatore, la cui misurazione è contrattualmente accettata dalle parti salvi guasti o mal funzionamenti;
5 dall'altro come parte opposta abbia prodotto una serie di diffide di pagamento datate:
30.8.2010, 10.10.2011, 18.6.2012, 25.1.2013, 23.11.2012, 7.5.2014, 1.6.2015 e
27.3.2020, tutte spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno (ad eccezione di quelle del 7.5.2014 e del 1.6.2015), presso quella che anche con l'atto di opposizione viene indicata quale sede legale della seppure le stesse non risultino Pt_1
ritirate.
Le suindicate diffide, di cui neanche viene contestato il regolare invio, presentano i requisiti della messa in mora, così da doversi ritenere la prescrizione regolarmente interrotta ex art. 2943 n. 4.
Per pacifica e stratificata giurisprudenza, infatti, “L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi
e non richiedenti una specifica dimostrazione” (ex multis Cass. 19.4.2025, n. 10374).
La sollevata eccezione di prescrizione deve quindi ritenersi infondata al pari dell'opposizione proposta che va quindi respinta.
Rilevato tuttavia come, in questa sede, l'opposta abbia ridotto la propria pretesa creditoria, dando atto di aver già ottenuto altro titolo quanto all'importo di €
39.369,17, occorre revocare il decreto ingiuntivo e condannare l'opponente al pagamento della differenza, pari ad € 135.802,25, oltre interessi nella misura di cui al
D.Lgs 132 del 2002, dalla prima messa in mora al saldo, ex art. 1224 c.c., in difetto di prova della data di invio delle fatture per la decorrenza ex art. 4 commi 1 e 2 lett. a) del richiamato decreto.
Le spese sia della fase monitoria che del presente giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto della fondatezza della pretesa creditoria sin dal ricorso monitorio, ridotta in questa sede solo in quanto l'opposta ha ottenuto nel frattempo altro titolo per la differenza.
6 Le dette spese sono liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez.
Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa, delle attività svolte e delle spese risultanti dal fascicolo quanto alla fase monitoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 2660/2021 emesso in data 4.2.2021 dal
Tribunale di Roma nel procedimento R.G. n. 4142/2021;
• Condanna in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di della Controparte_1
somma di € 135.802,25 oltre interessi nella misura di cui al D.lgs 131/2002 dalla prima messa in mora al saldo;
• Condanna in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese nella misura di € 406,50 per esborsi della fase monitoria e € 10.000,00 per compensi (di cui € 2.000.00 relativi alla fase monitoria e € 8.000,00 al giudizio di opposizione) oltre il 15%
a titolo di spesa IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma in data 11.12.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Beatrice Stella Marini.
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