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8 maggio 2021
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1 febbraio 2022
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Art. 19. Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE 1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge n. 234 del 2012 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (UE) 2019/941 , con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, tenendo conto dei seguenti indirizzi specifici:
1) prevedere l'avvio di un processo per il graduale superamento del prezzo unico nazionale (PUN);
2) prevedere una semplificazione e una modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilita' del sistema e della necessita' di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal fine, prevedere, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attivita' di dispacciamento locale e auto-dispacciamento in sinergia con quanto disposto all'articolo 12, comma 1, lettera f), nonche' la possibilita' di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato;
b) nell'opera di riordino di cui alla lettera a), attribuire all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze in materia di esenzione dell'accesso ai terzi per gli interconnettori ai sensi di quanto disposto dall' articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943 , al fine di semplificare la gestione delle procedure di richiesta di esenzione;
c) in materia di ricorso al ridispacciamento della generazione, allo stoccaggio dell'energia e alla gestione della domanda non basati sul mercato di cui all' articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943 , conferire all'ARERA le competenze finalizzate alla deroga all'obbligo di ridispacciare gli impianti di generazione;
d) stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2019/943 , l'irrogazione da parte dell'ARERA di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.
Note all'art. 19:
- Il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158.
- Il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge n. 234 del 2012 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (UE) 2019/941 , con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, tenendo conto dei seguenti indirizzi specifici:
1) prevedere l'avvio di un processo per il graduale superamento del prezzo unico nazionale (PUN);
2) prevedere una semplificazione e una modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilita' del sistema e della necessita' di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal fine, prevedere, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attivita' di dispacciamento locale e auto-dispacciamento in sinergia con quanto disposto all'articolo 12, comma 1, lettera f), nonche' la possibilita' di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato;
b) nell'opera di riordino di cui alla lettera a), attribuire all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze in materia di esenzione dell'accesso ai terzi per gli interconnettori ai sensi di quanto disposto dall' articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943 , al fine di semplificare la gestione delle procedure di richiesta di esenzione;
c) in materia di ricorso al ridispacciamento della generazione, allo stoccaggio dell'energia e alla gestione della domanda non basati sul mercato di cui all' articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943 , conferire all'ARERA le competenze finalizzate alla deroga all'obbligo di ridispacciare gli impianti di generazione;
d) stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2019/943 , l'irrogazione da parte dell'ARERA di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.
Note all'art. 19:
- Il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158.
- Il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.
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