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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 660/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
SO ST NC EUG, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5034/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250012897364000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 297/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 09420250012897364000, notificata in data 06.05.2025 da Agenzie della Entrate Riscossione su ruolo iscritto dalla Regione Calabria, in relazione alla tassa di possesso automobili relativi all'annualità 2020 e 2022.
A sostegno delle sue ragioni, ha eccepito la prescrizione del credito, nonchè l'omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Si costituivano la Regione Calabria e Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentavano in ordine alla ritualità delle procedure e legittimità della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La cartella esattoriale impugnata, ai sensi della L.R. n. 56/2023, accorpa due annualità. In relazione alla prima, la Regione Calabria ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento, ricevuto amni dal contribuente in una data indicata nel 16.06.2023. Tuttavia, annota la Corte come nella cartolina di ricevimento dell'atto, allegata alla memoria della Regione Calabria, non si deduca la data sopra indicata;
in ogni caso,
l'atto è stato recapitato al destinatario che lo ha ritualmente sottoscritto, sicché le omissioni poste in essere dal messo notificatore, pur rendendo l'atto imperfetto, non ne pregiudicano la capacità ricognitiva del raggiungimento dello scopo;
sicché, non essendo stata impugnato l'avviso di accertamento, neanche in relazione alle modalità della notifica, nè essendo state svolte puntuali eccezioni in questa sede processuale sul punto, si deve ritenere che la successiva cartella sia intervenuta tempestivamente a perfezionare il recupero di quanto dovuto.
In relazione alla tassa relativa all'annualità 2022, invece, l'accertamento della pretesa tributaria è avvenuto in un uno con l'iscrizione a ruolo della stessa, sulla base di una Legge regionale è stata vagliata positivamente da Corte Cost. n 152/2018. L'applicazione intertemporale della norma è corretta, giacchè la stessa introduce una disciplina generale che si applica a tutte le procedure di accertamento della Regione Calabria, comprese quelle ancora vigenti (nel senso che non erano spirati i termini triennali per la loro definizione) al momento di entrata in vigore della legge. Ove la volontà legislativa fosse stata diversa, infatti, sarebbe stato indicato un termine temporale puntuale a decorrere dalla quale applicare la nuova disciplina.
L'atto impugnato contiene puntuale riferimento agli estremi del fatto costitutivo della pretesa e delle ragioni di diritto che la sorreggono, sicchè non necessita di alcun ulteriore atto preliminare e presupposto per raggiungere lo scopo preteso. Ed infatti, parte ricorrente dimostra di avere ben inteso la pretesa e le sue ragioni e non oppone alcun pregiudizio concreto ed effettivo ai suoi diritti. Infondata è, poi, l'eccezione di irretroattività della norma sfavorevole, in conseguenza dell'accorpamento all'imposta anche delle sanzioni, giacchè si tratta di tassa in autoliquidazione che parte ricorrente non ha puntualmente onorato;
sicché, le sanzioni non conseguono alla nuova disciplina procedimentale, ma alla condotta negligente del contribuente che non può lamentare la natura retroattiva della norma, poiché questa non introduce una nuova sanzione o aggrava la precedente, quanto piuttosto modifica la modalità di accertamento e riscossione. In conseguenza, sino a quando permane il potere di accertamento da parte dell'ente regionale, si applica la disciplina che regola la modalità procedimentale vigente;
e quest'ultima, nel caso di specie, è pacificamente la L.R. n. 56/2023. L'omesso avviso di accertamento, peraltro, non crea alcun nocumento alla difesa del contribuente, trattandosi di obbligo tributario scaturente direttamente dall'esistenza di un titolo registrato al
PRA; sicché, il suo omesso pagamento in autoliquidazione, consolida un debito erariale che non ha bisogno di ulteriori verifiche e che, perciò, può essere destinato immediatamente alla riscossione.
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quelle convenute le spese di lite che liquida in € 150,00, per ciascuna.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
SO ST NC EUG, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5034/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250012897364000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 297/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 09420250012897364000, notificata in data 06.05.2025 da Agenzie della Entrate Riscossione su ruolo iscritto dalla Regione Calabria, in relazione alla tassa di possesso automobili relativi all'annualità 2020 e 2022.
A sostegno delle sue ragioni, ha eccepito la prescrizione del credito, nonchè l'omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Si costituivano la Regione Calabria e Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentavano in ordine alla ritualità delle procedure e legittimità della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La cartella esattoriale impugnata, ai sensi della L.R. n. 56/2023, accorpa due annualità. In relazione alla prima, la Regione Calabria ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento, ricevuto amni dal contribuente in una data indicata nel 16.06.2023. Tuttavia, annota la Corte come nella cartolina di ricevimento dell'atto, allegata alla memoria della Regione Calabria, non si deduca la data sopra indicata;
in ogni caso,
l'atto è stato recapitato al destinatario che lo ha ritualmente sottoscritto, sicché le omissioni poste in essere dal messo notificatore, pur rendendo l'atto imperfetto, non ne pregiudicano la capacità ricognitiva del raggiungimento dello scopo;
sicché, non essendo stata impugnato l'avviso di accertamento, neanche in relazione alle modalità della notifica, nè essendo state svolte puntuali eccezioni in questa sede processuale sul punto, si deve ritenere che la successiva cartella sia intervenuta tempestivamente a perfezionare il recupero di quanto dovuto.
In relazione alla tassa relativa all'annualità 2022, invece, l'accertamento della pretesa tributaria è avvenuto in un uno con l'iscrizione a ruolo della stessa, sulla base di una Legge regionale è stata vagliata positivamente da Corte Cost. n 152/2018. L'applicazione intertemporale della norma è corretta, giacchè la stessa introduce una disciplina generale che si applica a tutte le procedure di accertamento della Regione Calabria, comprese quelle ancora vigenti (nel senso che non erano spirati i termini triennali per la loro definizione) al momento di entrata in vigore della legge. Ove la volontà legislativa fosse stata diversa, infatti, sarebbe stato indicato un termine temporale puntuale a decorrere dalla quale applicare la nuova disciplina.
L'atto impugnato contiene puntuale riferimento agli estremi del fatto costitutivo della pretesa e delle ragioni di diritto che la sorreggono, sicchè non necessita di alcun ulteriore atto preliminare e presupposto per raggiungere lo scopo preteso. Ed infatti, parte ricorrente dimostra di avere ben inteso la pretesa e le sue ragioni e non oppone alcun pregiudizio concreto ed effettivo ai suoi diritti. Infondata è, poi, l'eccezione di irretroattività della norma sfavorevole, in conseguenza dell'accorpamento all'imposta anche delle sanzioni, giacchè si tratta di tassa in autoliquidazione che parte ricorrente non ha puntualmente onorato;
sicché, le sanzioni non conseguono alla nuova disciplina procedimentale, ma alla condotta negligente del contribuente che non può lamentare la natura retroattiva della norma, poiché questa non introduce una nuova sanzione o aggrava la precedente, quanto piuttosto modifica la modalità di accertamento e riscossione. In conseguenza, sino a quando permane il potere di accertamento da parte dell'ente regionale, si applica la disciplina che regola la modalità procedimentale vigente;
e quest'ultima, nel caso di specie, è pacificamente la L.R. n. 56/2023. L'omesso avviso di accertamento, peraltro, non crea alcun nocumento alla difesa del contribuente, trattandosi di obbligo tributario scaturente direttamente dall'esistenza di un titolo registrato al
PRA; sicché, il suo omesso pagamento in autoliquidazione, consolida un debito erariale che non ha bisogno di ulteriori verifiche e che, perciò, può essere destinato immediatamente alla riscossione.
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quelle convenute le spese di lite che liquida in € 150,00, per ciascuna.