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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 4985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4985 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°8458 /2023
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 2 dicembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 09/12/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8458 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra
P. VA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Palermo, Via Emerico Amari
n. 94, presso lo studio dell'Avv.to Daniele Delfino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti attrice opponente contro
P. VA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Riccardo
Zandonai n. 23, presso lo studio dell'Avv.to Gioacchino Adrignola, che la difende unitamente all'Avv.to Anna Papa giusta procura in atti convenuta resistente
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del
02.12.2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 26.06.2023, Parte_1 proponeva opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. nei confronti della al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia Controparte_1 esecutiva del titolo azionato, la declaratoria di inesistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto notificato in data
16.03.2023, con il quale veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di €
641.903,54 di cui € 265.751,16 a titolo di interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c.
In particolare, l'opponente deduceva che il precetto era stato notificato in forza della sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 614/2023, divenuta esecutiva, che aveva condannato la banca alla restituzione di determinate somme “oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo”; il titolo, tuttavia, non conteneva alcuna indicazione espressa circa l'applicazione del tasso previsto dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., né consentiva di ricavarne implicitamente la spettanza in tale misura maggiorata, con conseguente illegittimità della voce intimata in precetto.
L'opponente contestava inoltre la correttezza del calcolo operato dall'opposta, rilevando l'incertezza del dies a quo degli interessi e la computazione di periodi nei quali l'obbligazione restitutoria doveva ritenersi inesigibile per effetto di provvedimenti di sospensione resi nel giudizio di appello.
3. Con ordinanza del 17.08.2023, il Tribunale sospendeva <l'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto (…) limitatamente all'importo di € 265.751,16 intimato quale interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.>>, ritenendo sussistenti, ad un esame sommario, la verosimiglianza della censura relativa alla mancata desumibilità dal titolo della misura degli interessi precettati e il periculum in mora, riservando ogni ulteriore statuizione al merito.
4. Costituitasi in giudizio, la sosteneva la piena Controparte_1 legittimità del precetto opposto e la correttezza dell'applicazione del tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che propugna la spettanza automatica degli interessi maggiorati dalle domande giudiziali. Indi, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali.
5. La causa, istruita per via documentale, allo scadere del termine perentorio del 02.12.2025, assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MERITO DELLA LITE
L'opposizione di risulta fondata nei limiti di seguito Parte_1 precisati.
1. Ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., il debitore può contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, deducendo l'inesistenza originaria o sopravvenuta del diritto stesso. Nel giudizio così instaurato, l'opponente assume la posizione sostanziale e processuale di attore, con conseguente onere di dimostrare, secondo i criteri ordinari, i fatti su cui fonda la domanda;
ne discende che l'accertamento del giudice dovrà avere ad oggetto la verifica della sussistenza del titolo esecutivo e dell'esatta corrispondenza tra quanto in esso previsto e quanto intimato nel precetto.
Nella specie, l'opposizione investe esclusivamente la parte del precetto relativa alla somma di € 265.751,16, richiesta a titolo di interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c. sulla base della sentenza della Corte d'Appello di Palermo
n. 614/2023. Tale sentenza, per quanto rilevante in questa sede, condanna l'opponente alla restituzione di determinate somme «oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo». Occorre dunque stabilire se una simile formula consenta al creditore, in sede esecutiva, di pretendere il tasso ultralegale previsto dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., operante – come noto – soltanto una volta introdotto il giudizio di merito.
La giurisprudenza ha elaborato sul punto orientamenti non sempre univoci.
L'indirizzo consolidatosi, tuttavia, ritiene che, quando il titolo giudiziale si limita a prescrivere la corresponsione degli “interessi legali”, senza ulteriori precisazioni, essi debbano essere intesi nella misura ordinaria prevista dal primo comma dell'art. 1284 c.c., non essendo consentito al giudice dell'esecuzione né alle parti integrare il titolo con criteri diversi o ulteriori. Tra le molte, si rammenta il principio affermato da Cass. n. 22457.2017, secondo cui l'interpretazione del titolo esecutivo non può mai comportare una sua integrazione, né può desumersi la spettanza di un tasso diverso da quello espressamente indicato nella sentenza, neppure quando il creditore invochi l'automatica applicazione del saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c.
È vero che un diverso orientamento, valorizzato dall'opposta, ha riconosciuto in alcune occasioni l'applicabilità del tasso maggiorato ex art. 1284, c. 4, c.c. alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, fondando tale conclusione sul carattere generale della norma e sulla sua funzione compensativa. Tra gli arresti richiamabili, l'ordinanza della Suprema Corte n.
61.2023 ha affermato che il quarto comma può operare ogniqualvolta l'obbligazione pecuniaria sia oggetto di domanda giudiziale, salvo diversa determinazione, trattandosi di una norma destinata a regolare la fase contenziosa del credito.
Tuttavia, anche secondo tale indirizzo, l'operatività del comma 4 richiede che il titolo consenta quanto meno di individuare la base fattuale e temporale cui riferire il calcolo degli interessi maggiorati, non potendosi colmare lacune mediante integrazioni d'ufficio o presunzioni non ricavabili dal tenore del provvedimento.
Non è quindi sufficiente che esista un giudizio: occorre che il titolo consenta, senza margini di incertezza, di determinare il tasso e il dies a quo.
In questa direzione volge il più recente orientamento della Cassazione, a tenore del quale «La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere» (così Cass. n. 3499.2025, ma poco prima le SS.UU. della Cassazione n. 12449.2024: «Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di
"interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo»).
Nel caso in esame, la sentenza della Corte d'Appello non contiene alcuna indicazione che possa essere interpretata quale applicazione del tasso ultralegale, né menziona il quarto comma dell'art. 1284 c.c., né utilizza espressioni che possano far supporre l'intenzione del giudicante di discostarsi dal tasso legale ordinario.
L'espressione “interessi legali” è, per costante interpretazione, riferita al saggio previsto dal primo comma dell'art. 1284 c.c., salvo espressa diversa determinazione, diversa determinazione che, nel caso di specie, è assente.
A ciò si aggiunga che il calcolo allegato dall'opposta presenta evidenti margini di incertezza quanto al dies a quo degli interessi. Mentre il precetto assume il
30.06.2016 quale data iniziale, la sentenza di appello colloca la notifica della domanda giudiziale al 28.02.2017. Tale discrasia impedisce di ritenere incontestabile il calcolo degli interessi così come intimato e conferma che la voce di
€ 265.751,16 non è desumibile con certezza dal titolo esecutivo. In applicazione del divieto di integrazione del titolo, il giudice dell'opposizione non può supplire a tali lacune attraverso accertamenti officiosi.
L'inidoneità del titolo a sostenere la pretesa relativa agli interessi costituisce ragione sufficiente per accogliere la domanda dell'opponente, nei limiti della voce contestata. Non assumono rilievo, per contro, le deduzioni dell'opposta secondo cui la Corte d'Appello avrebbe voluto applicare la disciplina del quarto comma dell'art. 1284 c.c.: tale intento non è desumibile né dal dispositivo, né dalla motivazione del provvedimento, sicché nessuna integrazione può essere operata in sede esecutiva.
Ne consegue che l'opposizione va accolta, nei limiti della domanda, e va dichiarata l'inesistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata in relazione all'importo di € 265.751,16 preteso a titolo di interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c.
Con il che va provveduto come in dispositivo.
2. In considerazione dell'acceso dibattito giurisprudenziale formatosi sul tema in contesa, esemplificato da pronunciamenti contrastanti (anche in sede locale), sussistono eccezionali ragioni per provvedere alla compensazione degli onorari di difesa, con onere per l'opposta di corrispondere alla controparte unicamente le spese vive (c.u. e bollo).
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di €
265.751,16 – parte della maggior somma di € 641.903,54 – di cui al precetto opposto;
- compensa integralmente le spese di lite (i compensi) tra le parti, con onere a carico di di corrispondere a le spese Controparte_1 Parte_1 vive, che si liquidano in € 1.241,00.
Così deciso, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°8458 /2023
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 2 dicembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 09/12/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8458 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra
P. VA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Palermo, Via Emerico Amari
n. 94, presso lo studio dell'Avv.to Daniele Delfino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti attrice opponente contro
P. VA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Riccardo
Zandonai n. 23, presso lo studio dell'Avv.to Gioacchino Adrignola, che la difende unitamente all'Avv.to Anna Papa giusta procura in atti convenuta resistente
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del
02.12.2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 26.06.2023, Parte_1 proponeva opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. nei confronti della al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia Controparte_1 esecutiva del titolo azionato, la declaratoria di inesistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto notificato in data
16.03.2023, con il quale veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di €
641.903,54 di cui € 265.751,16 a titolo di interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c.
In particolare, l'opponente deduceva che il precetto era stato notificato in forza della sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 614/2023, divenuta esecutiva, che aveva condannato la banca alla restituzione di determinate somme “oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo”; il titolo, tuttavia, non conteneva alcuna indicazione espressa circa l'applicazione del tasso previsto dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., né consentiva di ricavarne implicitamente la spettanza in tale misura maggiorata, con conseguente illegittimità della voce intimata in precetto.
L'opponente contestava inoltre la correttezza del calcolo operato dall'opposta, rilevando l'incertezza del dies a quo degli interessi e la computazione di periodi nei quali l'obbligazione restitutoria doveva ritenersi inesigibile per effetto di provvedimenti di sospensione resi nel giudizio di appello.
3. Con ordinanza del 17.08.2023, il Tribunale sospendeva <l'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto opposto (…) limitatamente all'importo di € 265.751,16 intimato quale interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.>>, ritenendo sussistenti, ad un esame sommario, la verosimiglianza della censura relativa alla mancata desumibilità dal titolo della misura degli interessi precettati e il periculum in mora, riservando ogni ulteriore statuizione al merito.
4. Costituitasi in giudizio, la sosteneva la piena Controparte_1 legittimità del precetto opposto e la correttezza dell'applicazione del tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che propugna la spettanza automatica degli interessi maggiorati dalle domande giudiziali. Indi, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali.
5. La causa, istruita per via documentale, allo scadere del termine perentorio del 02.12.2025, assegnato alle parti per il deposito di note sostitutive d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MERITO DELLA LITE
L'opposizione di risulta fondata nei limiti di seguito Parte_1 precisati.
1. Ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., il debitore può contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, deducendo l'inesistenza originaria o sopravvenuta del diritto stesso. Nel giudizio così instaurato, l'opponente assume la posizione sostanziale e processuale di attore, con conseguente onere di dimostrare, secondo i criteri ordinari, i fatti su cui fonda la domanda;
ne discende che l'accertamento del giudice dovrà avere ad oggetto la verifica della sussistenza del titolo esecutivo e dell'esatta corrispondenza tra quanto in esso previsto e quanto intimato nel precetto.
Nella specie, l'opposizione investe esclusivamente la parte del precetto relativa alla somma di € 265.751,16, richiesta a titolo di interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c. sulla base della sentenza della Corte d'Appello di Palermo
n. 614/2023. Tale sentenza, per quanto rilevante in questa sede, condanna l'opponente alla restituzione di determinate somme «oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo». Occorre dunque stabilire se una simile formula consenta al creditore, in sede esecutiva, di pretendere il tasso ultralegale previsto dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., operante – come noto – soltanto una volta introdotto il giudizio di merito.
La giurisprudenza ha elaborato sul punto orientamenti non sempre univoci.
L'indirizzo consolidatosi, tuttavia, ritiene che, quando il titolo giudiziale si limita a prescrivere la corresponsione degli “interessi legali”, senza ulteriori precisazioni, essi debbano essere intesi nella misura ordinaria prevista dal primo comma dell'art. 1284 c.c., non essendo consentito al giudice dell'esecuzione né alle parti integrare il titolo con criteri diversi o ulteriori. Tra le molte, si rammenta il principio affermato da Cass. n. 22457.2017, secondo cui l'interpretazione del titolo esecutivo non può mai comportare una sua integrazione, né può desumersi la spettanza di un tasso diverso da quello espressamente indicato nella sentenza, neppure quando il creditore invochi l'automatica applicazione del saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c.
È vero che un diverso orientamento, valorizzato dall'opposta, ha riconosciuto in alcune occasioni l'applicabilità del tasso maggiorato ex art. 1284, c. 4, c.c. alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, fondando tale conclusione sul carattere generale della norma e sulla sua funzione compensativa. Tra gli arresti richiamabili, l'ordinanza della Suprema Corte n.
61.2023 ha affermato che il quarto comma può operare ogniqualvolta l'obbligazione pecuniaria sia oggetto di domanda giudiziale, salvo diversa determinazione, trattandosi di una norma destinata a regolare la fase contenziosa del credito.
Tuttavia, anche secondo tale indirizzo, l'operatività del comma 4 richiede che il titolo consenta quanto meno di individuare la base fattuale e temporale cui riferire il calcolo degli interessi maggiorati, non potendosi colmare lacune mediante integrazioni d'ufficio o presunzioni non ricavabili dal tenore del provvedimento.
Non è quindi sufficiente che esista un giudizio: occorre che il titolo consenta, senza margini di incertezza, di determinare il tasso e il dies a quo.
In questa direzione volge il più recente orientamento della Cassazione, a tenore del quale «La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere» (così Cass. n. 3499.2025, ma poco prima le SS.UU. della Cassazione n. 12449.2024: «Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di
"interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo»).
Nel caso in esame, la sentenza della Corte d'Appello non contiene alcuna indicazione che possa essere interpretata quale applicazione del tasso ultralegale, né menziona il quarto comma dell'art. 1284 c.c., né utilizza espressioni che possano far supporre l'intenzione del giudicante di discostarsi dal tasso legale ordinario.
L'espressione “interessi legali” è, per costante interpretazione, riferita al saggio previsto dal primo comma dell'art. 1284 c.c., salvo espressa diversa determinazione, diversa determinazione che, nel caso di specie, è assente.
A ciò si aggiunga che il calcolo allegato dall'opposta presenta evidenti margini di incertezza quanto al dies a quo degli interessi. Mentre il precetto assume il
30.06.2016 quale data iniziale, la sentenza di appello colloca la notifica della domanda giudiziale al 28.02.2017. Tale discrasia impedisce di ritenere incontestabile il calcolo degli interessi così come intimato e conferma che la voce di
€ 265.751,16 non è desumibile con certezza dal titolo esecutivo. In applicazione del divieto di integrazione del titolo, il giudice dell'opposizione non può supplire a tali lacune attraverso accertamenti officiosi.
L'inidoneità del titolo a sostenere la pretesa relativa agli interessi costituisce ragione sufficiente per accogliere la domanda dell'opponente, nei limiti della voce contestata. Non assumono rilievo, per contro, le deduzioni dell'opposta secondo cui la Corte d'Appello avrebbe voluto applicare la disciplina del quarto comma dell'art. 1284 c.c.: tale intento non è desumibile né dal dispositivo, né dalla motivazione del provvedimento, sicché nessuna integrazione può essere operata in sede esecutiva.
Ne consegue che l'opposizione va accolta, nei limiti della domanda, e va dichiarata l'inesistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata in relazione all'importo di € 265.751,16 preteso a titolo di interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c.
Con il che va provveduto come in dispositivo.
2. In considerazione dell'acceso dibattito giurisprudenziale formatosi sul tema in contesa, esemplificato da pronunciamenti contrastanti (anche in sede locale), sussistono eccezionali ragioni per provvedere alla compensazione degli onorari di difesa, con onere per l'opposta di corrispondere alla controparte unicamente le spese vive (c.u. e bollo).
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di €
265.751,16 – parte della maggior somma di € 641.903,54 – di cui al precetto opposto;
- compensa integralmente le spese di lite (i compensi) tra le parti, con onere a carico di di corrispondere a le spese Controparte_1 Parte_1 vive, che si liquidano in € 1.241,00.
Così deciso, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi