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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/07/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 351 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con atto di citazione spedito per la notifica il 09.05.2024 da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.10.1954 e residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Barbara Bisoffi ed elettivamente domiciliata presso lo studio difensora in Arco (TN), via Negrelli n. 31;
PARTE ATTRICE contro nato a [...] il [...] ed ivi residente in frazione CP_1
Moscheri n. 4 – cod. fisc. ; CodiceFiscale_2 nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_2 frazione Vanza n. 73 – cod. fisc. ; CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_3
(TN), frazione Vanza n. 73 – cod. fisc. ; CodiceFiscale_4 nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_4
(TN), frazione Vanza n. 73 – cod. fisc. CodiceFiscale_5 fu;
Controparte_2 Per_1
PARTE CONVENUTA-contumace
E con la chiamata in causa di
(c.f. ) nato a [...] il [...] e CP_3 C.F._6 residente in MB (TN), frazione Vanza n. 95; rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di costituzione, dall'avv. Barbara Bisoffi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arco (TN), via Negrelli, n. 31;
In punto di: usucapione immobiliare
Conclusioni
1 Parte attrice: come da atto di citazione.
Parte convenuta-contumace: --
Parte terza chiamata: come da memoria di costituzione.
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione spedito per la notifica il 09.05.2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo:
- che con scrittura privata autenticata d.d. 27.11.2017 ha venduto a CP_3 alcuni immobili in C.C. MB, fra i quali la p.ed. 241/2 in C.C. MB, di cui è proprietaria intavolata per la quota di 18/48;
- di aver usucapito la restante quota di 30/48, avendola posseduta unitamente al fratello in via esclusiva, e al quale sarebbe poi succeduta mortis Persona_2 causa;
- che i proprietari intavolati della quota di 30/48 della p.ed. 241/2 sarebbero
, e oltre a fu;
Pt_2 CP_1 Persona_3 Controparte_2 Per_1
- che sarebbe deceduto ed eredi sarebbero i figli e Persona_3 Pt_3 Pt_4
[...]
- che, quanto a fu , pur certamente deceduta, sarebbe Controparte_2 Per_1 impossibile individuare i suoi eredi non essendo possibile, a monte, reperire informazioni relativamente a tale soggetto e pertanto sussisterebbero i presupposti per la notifica per pubblici proclami.
1.1. Sulla base di quanto esposto l'attrice ha chiesto di accertare l'avvenuto acquisto per usucapione, a proprio favore, della quota di 30/48 della p.ed. 241/2 in C.C.
MB, ordinando al competete conservatore l'intavolazione del diritto di proprietà della quota indivisa di 30/48 in capo all'acquirente CP_3
2. Dichiarata la contumacia dei convenuti e integrato il contraddittorio nei confronti dell'acquirente quest'ultimo si è costituito con atto depositato il CP_3
15.01.2025, aderendo alle domande attoree e confermando quando allegato dall'attrice nel proprio atto introduttivo.
2.1. in via subordinata, ha insistito per l'accertamento dell'usucapione CP_3
a suo favore della particella oggetto di causa ai sensi dell'art. 1146, comma 2 c.c..
2 3. Ammessa la prova testimoniale, all'udienza del 03.07.2025 sono stati assunti i testi e, ritenuta matura la causa, la giudice se è riservata la sua conclusione.
4. Tanto premesso in ordine alle difese di parte attrice e allo svolgimento del processo, si deve passare ad esaminare la domanda di usucapione;
detta domanda è fondata e va pertanto accolta.
4.1. I testi escussi hanno infatti confermato che l'attrice e il fratello deceduto Per_2 hanno esercitato sulla p.ed. 241/2 in C.C. MB, sia mediante
[...] successione nel possesso al padre sia in proprio, un possesso esclusivo, pacifico, continuo e ininterrotto, per il tempo necessario all'usucapione.
4.1.1. In particolare, il teste ha confermato di aver visto solo e soltanto Testimone_1
l'attrice e il defunto fratello abitare l'immobile oggetto di causa,
Analogamente ha dichiarato la teste la quale ha confermato tutti i Testimone_2 capitoli sulla quale è stata sentita.
4.2. Dimostrato il corpus, ai sensi dell'art. 1141 c.c. scatta la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'"animus rem sibi habendi", non superata nel caso di specie da alcuna prova contraria.
4.3. Sulla scorta di questi elementi può quindi affermarsi che il possesso ha tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'acquisto della quota di 30/48 della p.ed. 241/2 in C.C. MB per intervenuta usucapione in capo a Parte_1
e con la quota di 15/48 ciascuno. Persona_2
5. Dalla documentazione depositata da in allegato alla sua memoria di CP_3 costituzione e in specie dal doc. 4, risulta inoltre che è unica erede Parte_1 del fratello deceduto il 14.04.2017, al quale quindi è succeduta Persona_2 mortis causa anche nella quota usucapita dal fratello (pari a 30/48 : 2 = 30/96 =
15/48).
6. Si accerta pertanto che ha acquistato per usucapione la quota di Parte_1
15/48 e per successione ereditaria al fratello la quota di 15/48 della Persona_2
p.ed. 241/2 in C.C. MB.
7. Infine, va rilevato che dal documento n. 1 di parte attrice risulta che in data
27.11.2017, dunque successivamente alla morte del fratello, ha Parte_1 venduto a oltre alla quota di cui era già proprietaria della p.ed. 241/2 in CP_3
3 C.C. MB e pari a 18/48, anche la quota di 30/48 della p.ed. 241/2 in C.C.
MB, dando atto della sussistenza dei presupposti per l'usucapione.
8. Si accerta pertanto che già proprietario di 18/48 della p.ed. 241/2 in CP_3
C.C. MB in forza di compravendita del 27.11.2017, ha acquistato da
[...] anche la residua quota di 30/48 della p.ed. 241/2 in C.C. MB, Parte_1 sempre in forza del medesimo contratto di compravendita del 27.11.2017, da quest'ultima usucapita e acquistata iure hereditatis in data certamente anteriore all'atto di compravendita. che, per quella parte, aveva efficacia reale differita e subordinata all'accertamento della proprietà di detta residua quota in capo alla propria dante causa.
9. Nulla sulle spese non essendovi stata opposizione e trattandosi di attività giurisdizionale necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. ACCERTA che (c.f. ) ha Parte_1 C.F._1 acquistato per usucapione la quota di 15/48 e per successione ereditaria al fratello la quota di 15/48 della p.ed. 241/2 in C.C. Persona_2
MB, in data certamente anteriore al 27.11.2017, con le relative consortalità, pertinenze e comproprietà collegate come risultanti dal Libro
Fondiario e che si hanno qui per integralmente riportate;
2. ACCERTA che (c.f. ), in forza di CP_3 C.F._6 compravendita del 27.11.2017, è divenuto proprietario della p.ed. 241/2 in
C.C. MB;
3. AUTORIZZA il competente Conservatore del Libro Fondiario ad eseguire le relative cancellazioni e intavolazioni.
Così deciso in Rovereto 18.07.2025.
La giudice
Giulia Paoli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 351 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con atto di citazione spedito per la notifica il 09.05.2024 da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.10.1954 e residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Barbara Bisoffi ed elettivamente domiciliata presso lo studio difensora in Arco (TN), via Negrelli n. 31;
PARTE ATTRICE contro nato a [...] il [...] ed ivi residente in frazione CP_1
Moscheri n. 4 – cod. fisc. ; CodiceFiscale_2 nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_2 frazione Vanza n. 73 – cod. fisc. ; CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_3
(TN), frazione Vanza n. 73 – cod. fisc. ; CodiceFiscale_4 nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_4
(TN), frazione Vanza n. 73 – cod. fisc. CodiceFiscale_5 fu;
Controparte_2 Per_1
PARTE CONVENUTA-contumace
E con la chiamata in causa di
(c.f. ) nato a [...] il [...] e CP_3 C.F._6 residente in MB (TN), frazione Vanza n. 95; rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di costituzione, dall'avv. Barbara Bisoffi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arco (TN), via Negrelli, n. 31;
In punto di: usucapione immobiliare
Conclusioni
1 Parte attrice: come da atto di citazione.
Parte convenuta-contumace: --
Parte terza chiamata: come da memoria di costituzione.
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione spedito per la notifica il 09.05.2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo:
- che con scrittura privata autenticata d.d. 27.11.2017 ha venduto a CP_3 alcuni immobili in C.C. MB, fra i quali la p.ed. 241/2 in C.C. MB, di cui è proprietaria intavolata per la quota di 18/48;
- di aver usucapito la restante quota di 30/48, avendola posseduta unitamente al fratello in via esclusiva, e al quale sarebbe poi succeduta mortis Persona_2 causa;
- che i proprietari intavolati della quota di 30/48 della p.ed. 241/2 sarebbero
, e oltre a fu;
Pt_2 CP_1 Persona_3 Controparte_2 Per_1
- che sarebbe deceduto ed eredi sarebbero i figli e Persona_3 Pt_3 Pt_4
[...]
- che, quanto a fu , pur certamente deceduta, sarebbe Controparte_2 Per_1 impossibile individuare i suoi eredi non essendo possibile, a monte, reperire informazioni relativamente a tale soggetto e pertanto sussisterebbero i presupposti per la notifica per pubblici proclami.
1.1. Sulla base di quanto esposto l'attrice ha chiesto di accertare l'avvenuto acquisto per usucapione, a proprio favore, della quota di 30/48 della p.ed. 241/2 in C.C.
MB, ordinando al competete conservatore l'intavolazione del diritto di proprietà della quota indivisa di 30/48 in capo all'acquirente CP_3
2. Dichiarata la contumacia dei convenuti e integrato il contraddittorio nei confronti dell'acquirente quest'ultimo si è costituito con atto depositato il CP_3
15.01.2025, aderendo alle domande attoree e confermando quando allegato dall'attrice nel proprio atto introduttivo.
2.1. in via subordinata, ha insistito per l'accertamento dell'usucapione CP_3
a suo favore della particella oggetto di causa ai sensi dell'art. 1146, comma 2 c.c..
2 3. Ammessa la prova testimoniale, all'udienza del 03.07.2025 sono stati assunti i testi e, ritenuta matura la causa, la giudice se è riservata la sua conclusione.
4. Tanto premesso in ordine alle difese di parte attrice e allo svolgimento del processo, si deve passare ad esaminare la domanda di usucapione;
detta domanda è fondata e va pertanto accolta.
4.1. I testi escussi hanno infatti confermato che l'attrice e il fratello deceduto Per_2 hanno esercitato sulla p.ed. 241/2 in C.C. MB, sia mediante
[...] successione nel possesso al padre sia in proprio, un possesso esclusivo, pacifico, continuo e ininterrotto, per il tempo necessario all'usucapione.
4.1.1. In particolare, il teste ha confermato di aver visto solo e soltanto Testimone_1
l'attrice e il defunto fratello abitare l'immobile oggetto di causa,
Analogamente ha dichiarato la teste la quale ha confermato tutti i Testimone_2 capitoli sulla quale è stata sentita.
4.2. Dimostrato il corpus, ai sensi dell'art. 1141 c.c. scatta la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'"animus rem sibi habendi", non superata nel caso di specie da alcuna prova contraria.
4.3. Sulla scorta di questi elementi può quindi affermarsi che il possesso ha tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'acquisto della quota di 30/48 della p.ed. 241/2 in C.C. MB per intervenuta usucapione in capo a Parte_1
e con la quota di 15/48 ciascuno. Persona_2
5. Dalla documentazione depositata da in allegato alla sua memoria di CP_3 costituzione e in specie dal doc. 4, risulta inoltre che è unica erede Parte_1 del fratello deceduto il 14.04.2017, al quale quindi è succeduta Persona_2 mortis causa anche nella quota usucapita dal fratello (pari a 30/48 : 2 = 30/96 =
15/48).
6. Si accerta pertanto che ha acquistato per usucapione la quota di Parte_1
15/48 e per successione ereditaria al fratello la quota di 15/48 della Persona_2
p.ed. 241/2 in C.C. MB.
7. Infine, va rilevato che dal documento n. 1 di parte attrice risulta che in data
27.11.2017, dunque successivamente alla morte del fratello, ha Parte_1 venduto a oltre alla quota di cui era già proprietaria della p.ed. 241/2 in CP_3
3 C.C. MB e pari a 18/48, anche la quota di 30/48 della p.ed. 241/2 in C.C.
MB, dando atto della sussistenza dei presupposti per l'usucapione.
8. Si accerta pertanto che già proprietario di 18/48 della p.ed. 241/2 in CP_3
C.C. MB in forza di compravendita del 27.11.2017, ha acquistato da
[...] anche la residua quota di 30/48 della p.ed. 241/2 in C.C. MB, Parte_1 sempre in forza del medesimo contratto di compravendita del 27.11.2017, da quest'ultima usucapita e acquistata iure hereditatis in data certamente anteriore all'atto di compravendita. che, per quella parte, aveva efficacia reale differita e subordinata all'accertamento della proprietà di detta residua quota in capo alla propria dante causa.
9. Nulla sulle spese non essendovi stata opposizione e trattandosi di attività giurisdizionale necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. ACCERTA che (c.f. ) ha Parte_1 C.F._1 acquistato per usucapione la quota di 15/48 e per successione ereditaria al fratello la quota di 15/48 della p.ed. 241/2 in C.C. Persona_2
MB, in data certamente anteriore al 27.11.2017, con le relative consortalità, pertinenze e comproprietà collegate come risultanti dal Libro
Fondiario e che si hanno qui per integralmente riportate;
2. ACCERTA che (c.f. ), in forza di CP_3 C.F._6 compravendita del 27.11.2017, è divenuto proprietario della p.ed. 241/2 in
C.C. MB;
3. AUTORIZZA il competente Conservatore del Libro Fondiario ad eseguire le relative cancellazioni e intavolazioni.
Così deciso in Rovereto 18.07.2025.
La giudice
Giulia Paoli
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