Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00153/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05003/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5003 del 2022, proposto da
RE DE TE, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Torrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Ugo Niutta 36;
contro
Comune di Ercolano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato OL Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. 38648 dell'8 luglio 2022 notificato il 14 luglio 2022, con cui il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica - Ufficio Condono Edilizio del Comune di Ercolano ha rigettato l'istanza di condono presentata ai sensi della L. n. 724/1994 (prat. 1011/bis prot. n. 8812 del 22.2.1995);
b) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente ivi comprese la nota prot. n. 30375 del 27 maggio 2022 di comunicazione di avvio del procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4 -bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 il dott. OL CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento, emarginato in oggetto, con il quale il Comune di Ercolano ha rigettato l’istanza di condono da egli formulata ai sensi dell’art.39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, deducendo, in diritto, un unico motivo, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art.31 L. 47/1985 e s.m.i. nonché violazione dell’art.39 L. 724/1994 -Violazione della circolare del Ministero dei ll.pp. 17.6.1995 n.2241/UL. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e diritto. Sviamento – Erronea rappresentazione dei fatti – Motivazione stereotipa, preconcetta, astrattamente articolata in dispregio della effettività della fattispecie e della posizione soggettiva del richiedente ”.
2. Il Comune, ritualmente evocato in giudizio, si è costituito, sostenendo la infondatezza dell’impugnazione.
3. All’udienza di merito straordinaria del 25 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, il ricorso è infondato.
4.1. Muovendo dall’esame del provvedimento gravato, il Comune ha respinto l’istanza rilevando, in primo luogo, che il volume del complesso immobiliare edificato senza titolo è maggiore dei 750 mc previsti per le nuove costruzioni dall’art. 39 comma 1 della citata legge n.724/94, e, in secondo luogo, che sull’immobile sono state inoltre realizzate ulteriori opere non comprese nell’istanza di concessione in sanatoria.
Quanto al primo rilievo, in particolare, ha rilevato che l’istanza è stata presentata dal ricorrente per la sanatoria di una abitazione che è parte di un fabbricato edificato su un fondo che, all’epoca della costruzione e della presentazione della richiesta di condono, era in proprietà indivisa del ricorrente e dei suoi fratelli germani, PA e CE.
Questi ultimi due, a loro volta, hanno presentato, ciascuno, autonome istanze di condono per altre parti del riferito fabbricato.
Il Comune, pertanto, ritenuto di dover considerare, ai fini del condono, l’intero edificio, ha respinto la richiesta del ricorrente rilevando che la costruzione, unitariamente intesa, ha un volume complessivo superiore a 750 mc e quindi al limite imposto dall’art.39, co.1, della legge n.724/94.
4.2. Contestando tale ricostruzione, il ricorrente ha rappresentato che nel 1982 ha acquistato, insieme ai fratelli, PA e CE, il terreno sito in Ercolano, sul quale i tre, nel 1985, hanno edificato un fabbricato di due piani fuori terra, precisando che, i tre fratelli, “ terminata la costruzione, immediatamente e bonariamente si divisero quanto edificato utilizzandolo per le proprie [rispettive] esigenze abitative ”.
Secondo la tesi difensiva, il fabbricato sarebbe quindi composto, sin dalla sua costruzione, di tre unità immobiliari “ distinte, autonome e separate, ciascuna ab origine progettata e destinata ad assolvere le esigenze abitative del ricorrente, dei suoi fratelli e dei rispettivi nuclei familiari ”.
Nel 2014, poi, con atto notarile, i tre fratelli hanno provveduto “ a dividersi in diritto quanto già tra loro diviso de facto attribuendosi la piena proprietà dei rispettivi immobili, realizzati nel 1986 su suolo di proprietà comune e di cui avevano avuto il pieno ed esclusivo possesso ”.
A fronte di ciò, il ricorrente sostiene che la presentazione di tre distinte istanze di condono “ non costituisce di certo un fittizio frazionamento delle domande di sanatoria finalizzato ad aggirare il limite volumetrico di mc. 750 di cui all’art.39 L. n. 724/1994, bensì costituiva diretta e naturale conseguenza di tre distinte autonome esigenze abitative, a carico di tre soggetti titolari di diritti reali sul bene, relative a tre distinti appartamenti e concretatesi ben prima dell’entrata in vigore della legge ”.
Quanto poi alle ulteriori opere non incluse nell’istanza di condono, il predetto ha sostenuto che, per una parte di esse, risultano già volontariamente rimosse, per il resto, “ non hanno peso urbanistico-edilizio ”.
4.3. Limitando l’esame alla prima delle due ragioni poste dal Comune a fondamento del rigetto, avente natura assorbente, in quanto atto plurimotivato, deve rilevarsi che la questione è già stata affrontata da questo Tribunale, il quale, facendo riferimento alla giurisprudenza dominante, ha chiarito che il limite di 750 mc. posto dall’art. 39 della L. n. 724/1994 “ deve essere individuato con riferimento all’immobile unitariamente considerato e nella titolarità di un unico soggetto al momento della presentazione della domanda di condono, senza che sia possibile suddividere la consistenza del bene in più porzioni, ognuna delle quali inferiore al limite medesimo ” (cfr. Tar Campania, III, 30 novembre 2021, n.7669; 21 gennaio 2019 n. 627).
Si è così precisato che “ in materia di condono edilizio disciplinato dalla L. 24 novembre 1994, n. 724, ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo a un unico soggetto legittimato e le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono essere riferite ad un'unica concessione in sanatoria che riguarda quest'ultimo nella sua totalità, perché la ratio della norma è di non consentire l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera per la concedibilità della sanatoria, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso edificatorio (cfr. Cass. pen., sez. 3, 26.4.1999 n. 8584; idem., 19.4.2005, n. 20161; idem, 2.10.2013, n. 12353). Secondo la giurisprudenza, ciò comporta che, in ipotesi, è ben possibile la sanabilità di singole porzioni di immobile consistenti in autonome entità abitative, ma la loro cubatura va considerata rispetto al limite massimo consentito dalla legge per l'intero edificio di qui quella singola unità faccia parte. Non basta quindi che la singola unità non ecceda i 750 mc., ma occorre che, globalmente considerato, l'intero edificio che ospita quelle singole unità non superi quei limiti massimi» (Cass. pen., n. 12353/13 cit., in un caso in cui erano state presentate sei istanze di sanatoria da parte dei figli - comproprietari - dell’autore della violazione urbanistica riferita all'intero edificio) ” (Tar Campania, II, 30 luglio 2018, n. 5039).
Si è altresì sottolineato che “ sarebbe comunque illecito l’espediente di frazionare un complesso immobiliare in una pluralità di unità immobiliari allo scopo di suddividere surrettiziamente le richieste di sanatoria (cfr. Cass. pen., sez. III, 8/4/2015, n. 20420) per cui, al fine di impedire l’elusione della normativa, si ritiene illegittimo utilizzare separate domande per aggirare il limite di volumetria previsto di 750 mc, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell’intero complesso, trattandosi di limite inderogabile per la sanatoria di opere abusive (cfr. Cons. St., sez. VI, 5/9/2012 n. 4711) ” (Tar Campania, III, 16 novembre 2017, n.5415).
Quanto al richiamo, operato dal ricorrente, al terzo comma dell’art. 31 della legge n. 47 del 1985, (applicabile al condono regolato dalla legge n. 724 del 1994, in virtù del rinvio operato dal primo comma dell’art. 39), secondo cui “ [a]lla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima ”, deve rimarcarsi che, in virtù dei principi espressi dalla Corte costituzionale, con la sentenza n.702/96, parimenti richiamata dal ricorrente, la possibilità di scindere la domanda di sanatoria è comunque da ritenersi “ derogatoria e, come tale, di stretta interpretazione ”, presupponendo “ ipotesi di legittima ed ammissibile scissione della domanda di sanatoria per effetto della suddivisione della costruzione o limitazione quantitativa del titolo che abilita la presentazione della domanda di sanatoria ”, conseguendone che “ è questa l'unica possibilità, cui logicamente può riferirsi la deroga, in quanto la concessione edilizia deve essere necessariamente unica per tutte le opere riguardanti un edificio o un complesso unitario, quando si riferisce a nuova costruzione, e solo eccezionalmente può operarsi una scissione quando esiste una norma che legittima in maniera differenziata soggetti diversi dal costruttore ”.
Per tali ragioni, l’art. 39 della legge n. 724 del 1994 non si presta a legittimare richieste separate di condono per un fabbricato unico nella sua fisicità, fatte salve le sole ipotesi in cui la scissione dell’unico edificio possa farsi derivare dalla coesistenza di distinte e “titolate” posizioni (escludendo in radice la calcolata volontà dei richiedenti di ottenere il condono, eludendo il limite fissato dalla legge), poiché solo in tali casi è rinvenibile (in via eccezionale) l’imputabilità delle richieste di condono non ad un unico sostanziale centro di interessi, bensì a situazioni di diritto differenziate.
Nella vicenda in esame, il ricorrente, al momento della presentazione della istanza, era proprietario, pro quota , dell’intero edificio, acquistato, in virtù del principio di accessione, quale proprietario del fondo sul quale il bene è stato realizzato (art.934 c.c.). Rispetto ad una istanza di sanatoria formulata nel 1995, solo diversi anni dopo, precisamente nel 2014, è intervenuto l’atto di divisione fra i tre fratelli e l’abitazione oggetto dell’istanza è divenuta di proprietà esclusiva del ricorrente.
Sicché, dovendosi ritenere irrilevante la situazione di fatto, come da quest’ultimo rappresentata, risulta che, al momento della presentazione della istanza, non sussistesse alcun titolo che legittimasse, in diritto, la presentazione di una istanza autonoma per l’abitazione, solo diversi anni dopo divenuta di proprietà esclusiva del ricorrente.
Pertanto, non rinvenendosi, nel caso di specie, una delle fattispecie derogatorie individuate dalla Corte costituzionale nella riferita sentenza n.320/1996, il Comune, nel decidere la domanda di sanatoria, ha correttamente considerato l’intero fabbricato, e quindi il volume complessivo dallo stesso espresso, determinandosi, quindi, legittimamente, per il diniego della stessa.
5. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del Comune resistente, nella misura di €2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO ER, Presidente
Donatella Testini, Consigliere
OL CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL CO | LO ER |
IL SEGRETARIO