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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/11/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7993 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), ammessa al patrocinio a spese dello Stato Parte_1 C.F._1 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari prot. n. 6760/2016 del
02.11.2016, con il patrocinio dell'avv. Marcella CABRAS (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliata in via Besta, 2, Cagliari, presso il difensore, attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paoloefisio Controparte_1 P.IVA_1
OR (C.F. ), elettivamente domiciliato in via S. Lucifero, 77, C.F._3
Cagliari, presso il difensore, convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 26.08.2017, ha Parte_1 convenuto in giudizio il per ottenerne la condanna al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, di natura patrimoniale e non patrimoniale, quantificati “in misura non inferiore ad € 18.000,00”, a lei derivati dal sinistro occorso il
18.12.2014 alle ore 8,45 circa, a Cagliari, in via Ciociaria;
a tal fine ha esposto e sostenuto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7993/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 quanto segue:
a. il giorno del fatto, dopo essere scesa dall'autobus CTM linea 3, l'attrice stava percorrendo la via Is Mirrionis in direzione piazza San Michele quando, giunta all'intersezione con via Ciociaria, inciampò sul bordo del marciapiede, cadendo rovinosamente al suolo;
b. la caduta fu causata da un'insidia costituita da un “dislivello”, imprevedibile e inevitabile in quanto non segnalato, presente sul bordo del marciapiede che risultava sconnesso e dissestato;
tale situazione di fatto non risultava accertata nella relazione di servizio degli agenti della Polizia Municipale di Cagliari (doc.
2), ma appariva “evidente” dalla documentazione fotografica registrata dall'attrice nell'immediatezza del fatto (doc. 1);
c. nel periodo successivo all'incidente, il effettuò lavori di Controparte_1 ripristino del manto stradale nel tratto di marciapiede interessato, come risultava dalla documentazione fotografica prodotta (doc. 3);
d. in conseguenza del sinistro, la riportò una frattura scomposta Pt_1 sovramalleolare del perone sinistro e gravi lesioni personali per le quali venne ricoverata per 6 giorni al Pronto Soccorso dell'Ospedale Marino di Cagliari, come confermato dalla documentazione medica prodotta (doc. 4) e dalla relazione medica del Dott. (doc. 5) nella quale erano indicati: periodo di Persona_1 incapacità temporanea totale di gg. 20 di cui 6 di ricovero, ITP 100 gg. al 75%,
ITP gg. 30 al 50%, ITP 40 gg. al 25%, percentuale di invalidità permanente pari al
9%;
e. la responsabilità del sinistro era da imputarsi al ai sensi degli artt. 2051 CP_1
e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver il omesso di CP_1 vigilare sulle condizioni del bene (marciapiede) sottoposto alla sua custodia e aver omesso di adottare le misure necessarie alla sua manutenzione e tenuta in sicurezza;
f. l'attrice aveva presentato una richiesta di risarcimento danni al CP_1 il 3.03.2015 (doc. 7), riscontrata dalla compagnia REALE MUTUA
[...]
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7993/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 ASSICURAZIONI dapprima, in data 13.03.2015, con richiesta di integrazione della documentazione (doc. 8) e, in seguito, in data 02.09.2015, con invito a sottoporsi a visita medico legale davanti al perito assicurativo (doc. 9);
g. con comunicazione del 07.10.2015, da ultimo, la compagnia assicurativa aveva negato il risarcimento richiesto (doc. 10);
h. in data 19.05.2016, l'attrice, per il tramite del suo difensore, aveva invitato il alla negoziazione assistita (doc. 11), senza però ricevere alcuna CP_1 risposta.
2. Nel medesimo atto di citazione l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via principale accertata e dichiarata la responsabilità del in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o 20143 c.c., condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla signora , di natura sia Pt_1 patrimoniale che non patrimoniale, in misura non inferiore ad € 18.000,00
(diciottomila/00) o nella misura maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
3. Con comparsa di risposta, depositata il 17.01.2018, si è costituito in giudizio il
[...]
il quale: CP_1
a. ha contestato la ricostruzione in fatto effettuata dall'attrice, esponendo che dagli atti in causa non risultava alcun “dislivello” o altra anomalia nel marciapiede, e ha sostenuto che il sinistro fosse quindi avvenuto a causa della condotta non diligente della stessa danneggiata, la quale non aveva prestato la dovuta attenzione mentre percorreva il tratto di strada in questione;
b. ha evidenziato che dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice risultava, invero, che proprio nel punto in cui la sosteneva di essere caduta, vi Pt_1 fosse “un leggero ribassamento della cordonata del marciapiede, finalizzato a rendere più agevole il vicino attraversamento pedonale” (doc. 3 convenuto) e ha aggiunto che gli stessi agenti della Polizia Municipale intervenuti non avevano rilevato alcuna anomalia “nel marciapiedi nel tratto segnalato, né in prossimità dell'attraversamento pedonale” (doc. 4 convenuto);
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7993/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 c. ha esposto che, peraltro, l'incidente era avvenuto in un orario (8,45 della mattina) che avrebbe consentito a qualunque pedone mediamente diligente di individuare eventuali imperfezioni del manto stradale, ove presenti;
d. ha sostenuto che l'assenza di anomalie nel tratto stradale in questione escludesse qualsiasi responsabilità a suo carico e che, in subordine, la condotta non diligente della danneggiata:
- avesse interrotto, o ridotto fino ad annullarlo, il nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso;
- comportasse un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
e. ha contestato la quantificazione del danno effettuata dall'attrice sostenendo che non corrispondeva a quanto accertato dalla relazione del consulente tecnico di parte della dott. (doc. 5 convenuto). Parte_2 Per_2
4. Nella medesima comparsa di costituzione e risposta il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa,
l'insussistenza della responsabilità dell'Ente convenuto in relazione al sinistro occorso e, per l'effetto, rigettare ogni domanda attorea e mandare assolto l'Ente da qualsiasi avversa pretesa;
- in subordine, ove codesto Ill.mo Giudice reputasse la sussistenza di una qualche responsabilità del in relazione al sinistro occorso, accertare e Controparte_1 dichiarare il grado di detta responsabilità tenendo conto dell'apporto causale nell'evento dannoso della danneggiata e, per l'effetto CP_
- riquantificare l'importo richiesto a titolo risarcitorio dall'attrice all convenuto in ragione del grado di colpa alla stessa ascrivibile per il sinistro occorso;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, riquantificare gli importi richiesti dall'attrice a titolo di risarcimento per il danno biologico sofferto, nonché per le spese sostenute, nella somma che sia ritenuta di giustizia, anche, se del caso, alla luce delle risultanze della deducenda CTU.
- Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7993/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 5. Nessuna delle parti ha depositato la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c..
6. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 07.03.2018,
: Parte_1
a. ha sostenuto che le fotografie a colori prodotte dal (doc. 3 convenuto) CP_1 comprovassero ulteriormente la circostanza dei lavori di ripristino del bordo del marciapiede effettuati dal convenuto subito dopo il sinistro;
b. ha contestato il contenuto della CTP del dott. evidenziando “che il medico Per_2 legale, dopo avere accertato sia la sussistenza di una frattura che di un ricovero ospedaliero, contro ogni indicazione medico legale riporti una percentuale pari a
0% quali punti di danno biologico e un numero pari a 0 di giorni per inabilità temporanea, a qualsiasi percentuale”;
c. ha chiesto l'ammissione di prova per testi.
7. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 16.03.2018, il ha insistito nelle precedenti difese e ha chiesto ammissione di prova per testi. CP_1
8. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 09.04.2018,
ha insistito nelle precedenti difese e ha chiesto ammissione di prova per Parte_1 testi in materia contraria rispetto ai capitoli indicati dal convenuto.
9. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 09.04.2018, il
CP_1
a. ha contestato di aver effettuato alcun lavoro di rifacimento del manto stradale sul marciapiede in oggetto e ha sostenuto che, “quand'anche vi fosse stato un siffatto intervento, ciò non inficerebbe in alcun modo la complessiva portata probatoria dei documenti versati in atti (ivi incluse le riproduzioni fotografiche di controparte che nulla dimostrano circa le presunte anomalie del marciapiede) né, tantomeno, quella del contenuto del verbale di accertamento della Polizia Municipale intervenuta sul luogo nell'immediatezza del fatto”;
b. si è opposto alle istanze istruttorie formulate dall'attrice.
10. Con deposito telematico del 04.09.2020, l'avv. Matteo PERRA, originario difensore di
, ha comunicato l'avvenuta revoca del mandato da parte dell'attrice e ha Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7993/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 formulato istanza di liquidazione della parcella allegata, relativamente alle fasi di studio e introduttiva della presente causa.
11. Con comparsa del 01.02.2021, l'avv. Marcella CABRAS si è costituita quale nuova difensora di . Parte_1
12. Con ordinanza del 16.02.2021, la giudice allora assegnataria della causa ha disposto quanto segue in relazione all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti:
“sulla prova testimoniale dedotta nell'interesse dell'attrice nelle memorie istruttorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. : ritenuta ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale dedotta, ai fini del decidere, limitatamente ai capi 1 e 2, attesa:
- la genericità del capo 3 e la presenza di giudizi inibiti dal mezzo istruttorio
(un'asperità);
- la genericità del capo 4 (vennero fatti dei lavori);
- la genericità del capo 5 (almeno altre 5 cadute da parte di persone diverse ...); sui mezzi istruttori dedotti nell'interesse del convenuto nelle memorie istruttorie ex art.
183 n. 2 c.p.c. : ritenuta ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale dedotta, ai fini del decidere, ritenuta, altresì, l'ammissibilità della prova contraria dedotta dall'attrice nelle memorie istruttorie ex art. 183 n. 3 c.p.c., ritenuta ammissibilità e rilevanza della contraria dedotta dal convenuto nelle memorie istruttorie ex art. 183 n. 3 c.p.c., nei limiti di ammissione della prova attrice;
riservata ogni decisione sulla ctu dedotta dal convenuto, all'esito della prova orale, fissa per l'espletamento della prova diretta di parte attrice l'udienza del 20.10.2022, ore 9,45, davanti al g.o. […]”.
13. Con ordinanza della Presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale, resa in data
21.07.2023, la causa è stata assegnata al giudice scrivente.
14. La causa è stata istruita mediante prove documentali e prova per testi in seguito ad accompagnamento coattivo (udienza del 04.07.2024).
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7993/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 15. Con decreto del 12.09.2025 il Giudice ha fissato l'udienza del 09.10.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., assegnando termine a ritroso di 15 giorni per il deposito di memorie conclusive scritte;
inoltre ha invitato parte attrice a depositare l'atto di citazione in formato nativo digitale.
16. Entrambe le parti hanno depositato le memorie autorizzate.
17. Nell'udienza del 09/10/2025 le parti hanno confermato le rispettive conclusioni e rinunciato alla discussione orale. Il giudice si è riservato di depositare sentenza ex art. 281 sexies cpc.
****
18. La domanda di risarcimento del danno è infondata per i motivi che seguono.
18.1 L'attrice, a fronte delle contestazioni formulate dal non è stata in grado di CP_1 dimostrare l'esistenza dell'insidia presente nel bene posto sotto la custodia del convenuto.
18.2 Nella relazione (doc. 2 attrice) redatta dagli agenti della Polizia Municipale di
Cagliari, intervenuti nell'immediatezza del fatto, si legge che “giunti sul posto gli scriventi accertavano l'inesistenza nel tratto di marciapiede interessato e, specie nella parte più prossima all'attraversamento pedonale, dell'anomalia segnalata”. Tale circostanza risulta, peraltro comprovata dalle foto allegate alla relazione.
18.3 Le fotografie prodotte dalla (doc. 1 attrice) non consentono di accertare né Pt_1
l'effettivo stato dei luoghi né, tanto meno, la presenza della lamentata anomalia
(“dislivello”) sul bordo del marciapiede al momento del fatto, in quanto si tratta di documentazione in bianco e nero, di bassa qualità e priva di punti di riferimento esterni da usare come termine di paragone rispetto all'asserita anomalia. Di conseguenza, non vale a confutare quanto indicato nella relazione della Polizia Municipale.
18.4 Neppure le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 04.07.2024 aggiungono nuovi elementi a favore delle tesi dell'attrice, in quanto irrilevanti o comunque generiche e prive di riferimenti temporali certi. In particolare:
- ha dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti di causa;
Tes_1
- riferendosi ad un fatto avvenuto “circa dieci anni fa, ma non so dire la Tes_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7993/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 data esatta”, non ha neppure assistito alla caduta (“ho sentito un tonfo e mi sono subito voltato”) e ha genericamente riferito di un “rialzo presente nella pavimentazione del marciapiede” senza precisarne in alcun modo posizione, caratteri e profondità;
- – l'unico ad aver dichiarato di aver assistito alla caduta e sempre Tes_3 riferendosi ad un fatto avvenuto “circa dieci anni fa, ma non ricordo la data esatta” – si è limitato ad osservare, del tutto genericamente, che “nel punto in cui è inciampata la predetta signora era presente un avvallamento della larghezza di circa 50 cm, ossia un dislivello del manto stradale”; anche in questo caso il teste non ha fornito alcuna precisazione riguardo a tale circostanza e tenuto conto di quanto si vede nelle foto prodotte in giudizio da entrambe le parti, il teste sembrerebbe riferirsi banalmente alla presenza dell'ordinario ribassamento della cordonata del marciapiede, finalizzato a rendere più agevole l'attraversamento pedonale soprattutto ai soggetti portatori di handicap (come ad es. quelli che deambulano in sedia a rotelle).
18.5 Alla luce delle precedenti motivazioni, la circostanza allegata dall'attrice secondo cui, in seguito al sinistro, sono stati effettuati dei lavori di rifacimento del manto stradale nel tratto in questione, oltre che non provata, risulta irrilevante in assenza di alcun elemento di prova o indizio della effettiva presenza di un'anomalia collegata causalmente all'evento di danno occorso all'attrice.
18.6 Ciò chiarito, si deve ritenere che la caduta della sia imputabile a mera Pt_1 disattenzione del pedone nell'approcciarsi all'attraversamento stradale e quindi a un fatto che esclude qualsivoglia nesso causale tra la cosa (o la condotta del e il CP_1 danno, così da non rendere possibile il soddisfacimento dei requisiti previsti né dall'art. 2051 c.c. né dall'art. 2043 c.c..
19. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi poste a carico di , non Parte_1 ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
20. Alla liquidazione dei compensi del difensore del convenuto, contenuta nel dispositivo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7993/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto
Ministeriale n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal
23/10/2022 (scaglione da 5.201 euro a 26.000 euro di valore), con riduzione del 50% per quelli delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto del livello basso di difficoltà della questioni in fatto e in diritto trattate, senza aumenti né riduzioni per quelli delle fasi istruttoria, nella quale è stata espletata prova testimoniale, e riduzione del 50% per quelli della fase decisionale, nella quale i difensori hanno ripetuto gli argomenti già svolti nei precedenti atti.
PER QUESTI MOTIVI
21. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. rigetta la domanda;
b. condanna a rifondere il delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, così liquidate:
€ 460,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 389,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.680,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 851,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 3.380,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge.
Cagliari, 12/11/2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7993/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7993 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), ammessa al patrocinio a spese dello Stato Parte_1 C.F._1 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari prot. n. 6760/2016 del
02.11.2016, con il patrocinio dell'avv. Marcella CABRAS (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliata in via Besta, 2, Cagliari, presso il difensore, attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paoloefisio Controparte_1 P.IVA_1
OR (C.F. ), elettivamente domiciliato in via S. Lucifero, 77, C.F._3
Cagliari, presso il difensore, convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 26.08.2017, ha Parte_1 convenuto in giudizio il per ottenerne la condanna al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, di natura patrimoniale e non patrimoniale, quantificati “in misura non inferiore ad € 18.000,00”, a lei derivati dal sinistro occorso il
18.12.2014 alle ore 8,45 circa, a Cagliari, in via Ciociaria;
a tal fine ha esposto e sostenuto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7993/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 quanto segue:
a. il giorno del fatto, dopo essere scesa dall'autobus CTM linea 3, l'attrice stava percorrendo la via Is Mirrionis in direzione piazza San Michele quando, giunta all'intersezione con via Ciociaria, inciampò sul bordo del marciapiede, cadendo rovinosamente al suolo;
b. la caduta fu causata da un'insidia costituita da un “dislivello”, imprevedibile e inevitabile in quanto non segnalato, presente sul bordo del marciapiede che risultava sconnesso e dissestato;
tale situazione di fatto non risultava accertata nella relazione di servizio degli agenti della Polizia Municipale di Cagliari (doc.
2), ma appariva “evidente” dalla documentazione fotografica registrata dall'attrice nell'immediatezza del fatto (doc. 1);
c. nel periodo successivo all'incidente, il effettuò lavori di Controparte_1 ripristino del manto stradale nel tratto di marciapiede interessato, come risultava dalla documentazione fotografica prodotta (doc. 3);
d. in conseguenza del sinistro, la riportò una frattura scomposta Pt_1 sovramalleolare del perone sinistro e gravi lesioni personali per le quali venne ricoverata per 6 giorni al Pronto Soccorso dell'Ospedale Marino di Cagliari, come confermato dalla documentazione medica prodotta (doc. 4) e dalla relazione medica del Dott. (doc. 5) nella quale erano indicati: periodo di Persona_1 incapacità temporanea totale di gg. 20 di cui 6 di ricovero, ITP 100 gg. al 75%,
ITP gg. 30 al 50%, ITP 40 gg. al 25%, percentuale di invalidità permanente pari al
9%;
e. la responsabilità del sinistro era da imputarsi al ai sensi degli artt. 2051 CP_1
e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver il omesso di CP_1 vigilare sulle condizioni del bene (marciapiede) sottoposto alla sua custodia e aver omesso di adottare le misure necessarie alla sua manutenzione e tenuta in sicurezza;
f. l'attrice aveva presentato una richiesta di risarcimento danni al CP_1 il 3.03.2015 (doc. 7), riscontrata dalla compagnia REALE MUTUA
[...]
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7993/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 ASSICURAZIONI dapprima, in data 13.03.2015, con richiesta di integrazione della documentazione (doc. 8) e, in seguito, in data 02.09.2015, con invito a sottoporsi a visita medico legale davanti al perito assicurativo (doc. 9);
g. con comunicazione del 07.10.2015, da ultimo, la compagnia assicurativa aveva negato il risarcimento richiesto (doc. 10);
h. in data 19.05.2016, l'attrice, per il tramite del suo difensore, aveva invitato il alla negoziazione assistita (doc. 11), senza però ricevere alcuna CP_1 risposta.
2. Nel medesimo atto di citazione l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via principale accertata e dichiarata la responsabilità del in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o 20143 c.c., condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla signora , di natura sia Pt_1 patrimoniale che non patrimoniale, in misura non inferiore ad € 18.000,00
(diciottomila/00) o nella misura maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
3. Con comparsa di risposta, depositata il 17.01.2018, si è costituito in giudizio il
[...]
il quale: CP_1
a. ha contestato la ricostruzione in fatto effettuata dall'attrice, esponendo che dagli atti in causa non risultava alcun “dislivello” o altra anomalia nel marciapiede, e ha sostenuto che il sinistro fosse quindi avvenuto a causa della condotta non diligente della stessa danneggiata, la quale non aveva prestato la dovuta attenzione mentre percorreva il tratto di strada in questione;
b. ha evidenziato che dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice risultava, invero, che proprio nel punto in cui la sosteneva di essere caduta, vi Pt_1 fosse “un leggero ribassamento della cordonata del marciapiede, finalizzato a rendere più agevole il vicino attraversamento pedonale” (doc. 3 convenuto) e ha aggiunto che gli stessi agenti della Polizia Municipale intervenuti non avevano rilevato alcuna anomalia “nel marciapiedi nel tratto segnalato, né in prossimità dell'attraversamento pedonale” (doc. 4 convenuto);
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7993/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 c. ha esposto che, peraltro, l'incidente era avvenuto in un orario (8,45 della mattina) che avrebbe consentito a qualunque pedone mediamente diligente di individuare eventuali imperfezioni del manto stradale, ove presenti;
d. ha sostenuto che l'assenza di anomalie nel tratto stradale in questione escludesse qualsiasi responsabilità a suo carico e che, in subordine, la condotta non diligente della danneggiata:
- avesse interrotto, o ridotto fino ad annullarlo, il nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso;
- comportasse un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
e. ha contestato la quantificazione del danno effettuata dall'attrice sostenendo che non corrispondeva a quanto accertato dalla relazione del consulente tecnico di parte della dott. (doc. 5 convenuto). Parte_2 Per_2
4. Nella medesima comparsa di costituzione e risposta il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa,
l'insussistenza della responsabilità dell'Ente convenuto in relazione al sinistro occorso e, per l'effetto, rigettare ogni domanda attorea e mandare assolto l'Ente da qualsiasi avversa pretesa;
- in subordine, ove codesto Ill.mo Giudice reputasse la sussistenza di una qualche responsabilità del in relazione al sinistro occorso, accertare e Controparte_1 dichiarare il grado di detta responsabilità tenendo conto dell'apporto causale nell'evento dannoso della danneggiata e, per l'effetto CP_
- riquantificare l'importo richiesto a titolo risarcitorio dall'attrice all convenuto in ragione del grado di colpa alla stessa ascrivibile per il sinistro occorso;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, riquantificare gli importi richiesti dall'attrice a titolo di risarcimento per il danno biologico sofferto, nonché per le spese sostenute, nella somma che sia ritenuta di giustizia, anche, se del caso, alla luce delle risultanze della deducenda CTU.
- Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7993/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 5. Nessuna delle parti ha depositato la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c..
6. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 07.03.2018,
: Parte_1
a. ha sostenuto che le fotografie a colori prodotte dal (doc. 3 convenuto) CP_1 comprovassero ulteriormente la circostanza dei lavori di ripristino del bordo del marciapiede effettuati dal convenuto subito dopo il sinistro;
b. ha contestato il contenuto della CTP del dott. evidenziando “che il medico Per_2 legale, dopo avere accertato sia la sussistenza di una frattura che di un ricovero ospedaliero, contro ogni indicazione medico legale riporti una percentuale pari a
0% quali punti di danno biologico e un numero pari a 0 di giorni per inabilità temporanea, a qualsiasi percentuale”;
c. ha chiesto l'ammissione di prova per testi.
7. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 16.03.2018, il ha insistito nelle precedenti difese e ha chiesto ammissione di prova per testi. CP_1
8. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 09.04.2018,
ha insistito nelle precedenti difese e ha chiesto ammissione di prova per Parte_1 testi in materia contraria rispetto ai capitoli indicati dal convenuto.
9. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 09.04.2018, il
CP_1
a. ha contestato di aver effettuato alcun lavoro di rifacimento del manto stradale sul marciapiede in oggetto e ha sostenuto che, “quand'anche vi fosse stato un siffatto intervento, ciò non inficerebbe in alcun modo la complessiva portata probatoria dei documenti versati in atti (ivi incluse le riproduzioni fotografiche di controparte che nulla dimostrano circa le presunte anomalie del marciapiede) né, tantomeno, quella del contenuto del verbale di accertamento della Polizia Municipale intervenuta sul luogo nell'immediatezza del fatto”;
b. si è opposto alle istanze istruttorie formulate dall'attrice.
10. Con deposito telematico del 04.09.2020, l'avv. Matteo PERRA, originario difensore di
, ha comunicato l'avvenuta revoca del mandato da parte dell'attrice e ha Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7993/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 formulato istanza di liquidazione della parcella allegata, relativamente alle fasi di studio e introduttiva della presente causa.
11. Con comparsa del 01.02.2021, l'avv. Marcella CABRAS si è costituita quale nuova difensora di . Parte_1
12. Con ordinanza del 16.02.2021, la giudice allora assegnataria della causa ha disposto quanto segue in relazione all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti:
“sulla prova testimoniale dedotta nell'interesse dell'attrice nelle memorie istruttorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. : ritenuta ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale dedotta, ai fini del decidere, limitatamente ai capi 1 e 2, attesa:
- la genericità del capo 3 e la presenza di giudizi inibiti dal mezzo istruttorio
(un'asperità);
- la genericità del capo 4 (vennero fatti dei lavori);
- la genericità del capo 5 (almeno altre 5 cadute da parte di persone diverse ...); sui mezzi istruttori dedotti nell'interesse del convenuto nelle memorie istruttorie ex art.
183 n. 2 c.p.c. : ritenuta ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale dedotta, ai fini del decidere, ritenuta, altresì, l'ammissibilità della prova contraria dedotta dall'attrice nelle memorie istruttorie ex art. 183 n. 3 c.p.c., ritenuta ammissibilità e rilevanza della contraria dedotta dal convenuto nelle memorie istruttorie ex art. 183 n. 3 c.p.c., nei limiti di ammissione della prova attrice;
riservata ogni decisione sulla ctu dedotta dal convenuto, all'esito della prova orale, fissa per l'espletamento della prova diretta di parte attrice l'udienza del 20.10.2022, ore 9,45, davanti al g.o. […]”.
13. Con ordinanza della Presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale, resa in data
21.07.2023, la causa è stata assegnata al giudice scrivente.
14. La causa è stata istruita mediante prove documentali e prova per testi in seguito ad accompagnamento coattivo (udienza del 04.07.2024).
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7993/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 15. Con decreto del 12.09.2025 il Giudice ha fissato l'udienza del 09.10.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., assegnando termine a ritroso di 15 giorni per il deposito di memorie conclusive scritte;
inoltre ha invitato parte attrice a depositare l'atto di citazione in formato nativo digitale.
16. Entrambe le parti hanno depositato le memorie autorizzate.
17. Nell'udienza del 09/10/2025 le parti hanno confermato le rispettive conclusioni e rinunciato alla discussione orale. Il giudice si è riservato di depositare sentenza ex art. 281 sexies cpc.
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18. La domanda di risarcimento del danno è infondata per i motivi che seguono.
18.1 L'attrice, a fronte delle contestazioni formulate dal non è stata in grado di CP_1 dimostrare l'esistenza dell'insidia presente nel bene posto sotto la custodia del convenuto.
18.2 Nella relazione (doc. 2 attrice) redatta dagli agenti della Polizia Municipale di
Cagliari, intervenuti nell'immediatezza del fatto, si legge che “giunti sul posto gli scriventi accertavano l'inesistenza nel tratto di marciapiede interessato e, specie nella parte più prossima all'attraversamento pedonale, dell'anomalia segnalata”. Tale circostanza risulta, peraltro comprovata dalle foto allegate alla relazione.
18.3 Le fotografie prodotte dalla (doc. 1 attrice) non consentono di accertare né Pt_1
l'effettivo stato dei luoghi né, tanto meno, la presenza della lamentata anomalia
(“dislivello”) sul bordo del marciapiede al momento del fatto, in quanto si tratta di documentazione in bianco e nero, di bassa qualità e priva di punti di riferimento esterni da usare come termine di paragone rispetto all'asserita anomalia. Di conseguenza, non vale a confutare quanto indicato nella relazione della Polizia Municipale.
18.4 Neppure le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 04.07.2024 aggiungono nuovi elementi a favore delle tesi dell'attrice, in quanto irrilevanti o comunque generiche e prive di riferimenti temporali certi. In particolare:
- ha dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti di causa;
Tes_1
- riferendosi ad un fatto avvenuto “circa dieci anni fa, ma non so dire la Tes_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7993/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 data esatta”, non ha neppure assistito alla caduta (“ho sentito un tonfo e mi sono subito voltato”) e ha genericamente riferito di un “rialzo presente nella pavimentazione del marciapiede” senza precisarne in alcun modo posizione, caratteri e profondità;
- – l'unico ad aver dichiarato di aver assistito alla caduta e sempre Tes_3 riferendosi ad un fatto avvenuto “circa dieci anni fa, ma non ricordo la data esatta” – si è limitato ad osservare, del tutto genericamente, che “nel punto in cui è inciampata la predetta signora era presente un avvallamento della larghezza di circa 50 cm, ossia un dislivello del manto stradale”; anche in questo caso il teste non ha fornito alcuna precisazione riguardo a tale circostanza e tenuto conto di quanto si vede nelle foto prodotte in giudizio da entrambe le parti, il teste sembrerebbe riferirsi banalmente alla presenza dell'ordinario ribassamento della cordonata del marciapiede, finalizzato a rendere più agevole l'attraversamento pedonale soprattutto ai soggetti portatori di handicap (come ad es. quelli che deambulano in sedia a rotelle).
18.5 Alla luce delle precedenti motivazioni, la circostanza allegata dall'attrice secondo cui, in seguito al sinistro, sono stati effettuati dei lavori di rifacimento del manto stradale nel tratto in questione, oltre che non provata, risulta irrilevante in assenza di alcun elemento di prova o indizio della effettiva presenza di un'anomalia collegata causalmente all'evento di danno occorso all'attrice.
18.6 Ciò chiarito, si deve ritenere che la caduta della sia imputabile a mera Pt_1 disattenzione del pedone nell'approcciarsi all'attraversamento stradale e quindi a un fatto che esclude qualsivoglia nesso causale tra la cosa (o la condotta del e il CP_1 danno, così da non rendere possibile il soddisfacimento dei requisiti previsti né dall'art. 2051 c.c. né dall'art. 2043 c.c..
19. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi poste a carico di , non Parte_1 ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
20. Alla liquidazione dei compensi del difensore del convenuto, contenuta nel dispositivo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7993/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto
Ministeriale n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal
23/10/2022 (scaglione da 5.201 euro a 26.000 euro di valore), con riduzione del 50% per quelli delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto del livello basso di difficoltà della questioni in fatto e in diritto trattate, senza aumenti né riduzioni per quelli delle fasi istruttoria, nella quale è stata espletata prova testimoniale, e riduzione del 50% per quelli della fase decisionale, nella quale i difensori hanno ripetuto gli argomenti già svolti nei precedenti atti.
PER QUESTI MOTIVI
21. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. rigetta la domanda;
b. condanna a rifondere il delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, così liquidate:
€ 460,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 389,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.680,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 851,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 3.380,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge.
Cagliari, 12/11/2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 7993/2017 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9