CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 504/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
GA RO, TO
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1079/2024 depositato il 23/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi Palazzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239005284763000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010747733000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010747733000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010747733000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010747733000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010747733000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110018212300000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019361519000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150008449446000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015803524000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160007688344000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170000290375000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170007766464000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160009271263000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170005257989000 RECUPERO TICKET 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
, impugnava l'intimazione di pagamento n. 030 2023 9005284763000, notificata il 23.01.2024, afferente diverse cartelle di pagamento (n. 03020110010747733000; n. 03020110018212300000; n.
03020130019361519000; n. 03020150008449446000; n. 03020150015803524000; n. 03020160009271263000;
n. 03020170000290375000; n. 03020170005257989000; n. 03020170007766464000; e cartella n.
03020160007688344000), per un importo complessivo di oltre 64.000 euro, deducendo:
Inesistenza/Nullità della notifica: eseguita tramite PEC aziendale (Email_3) per crediti riferibili esclusivamente alla persona fisica e non all'attività d'impresa.
Prescrizione: intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle sottostanti.
Difetto di giurisdizione: per i carichi di natura non tributaria (multe codice della strada, contributi INPS, ecc.).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) resistendo al ricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dello stesso per le cartelle già oggetto di precedente contenzioso (Sent. di questa CGT di
Catanzaro, n. 168/2023) e difendendo nel merito la regolarità della notifica telematica, nonché l'interruzione della prescrizione tramite i precedenti atti.
La Corte, all' udienza dell'11.02.2026, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulle eccezioni preliminari e la Giurisdizione.
Preliminarmente, questa Corte deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario per tutti i carichi inseriti nell'intimazione che non hanno natura tributaria (es. sanzioni Codice della Strada, contributi previdenziali INPS), in conformità a quanto già statuito tra le medesime parti nella sentenza n. 168/2023.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per le cartelle su cui si è già formato il giudicato (punti già decisi nella citata sentenza 168/2023), in ossequio al principio del ne bis in idem.
2. Sul merito: Illegittimità della notifica via PEC.
Per quanto riguarda le cartelle di natura tributaria residue (IVA, IRAP, Registro, ecc.), il ricorso è fondato.
Risulta documentato che l'Agente della Riscossione ha eseguito la notifica dell'intimazione all'indirizzo
PEC riferibile alla ditta individuale del ricorrente. Tuttavia, i debiti tributari contestati riguardano annualità
e vicende estranee all'attuale partita IVA attiva (aperta nel 2021 e cessata poco dopo).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (ripreso anche dalla sentenza 168/2023 prodotta), la notifica di atti impositivi o della riscossione mediante PEC aziendale è valida solo se il debito è inerente all'attività professionale o d'impresa. Qualora il destinatario sia un "privato cittadino", la notifica deve avvenire presso il domicilio fisico o tramite l'indirizzo PEC personale (INAD), non potendosi presumere l'obbligo di consultazione della casella professionale per atti di natura privata.
Nel caso di specie, l'uso della PEC "Email_3" per carichi tributari personali del Sig. Ricorrente_1 rende la notifica radicalmente nulla, non essendo stato provato il consenso del contribuente a ricevere tali comunicazioni su tale canale.
3. Assorbimento.
L'accoglimento del motivo relativo alla nullità della notifica dell'atto impugnato comporta l'assorbimento di ogni altra censura, ivi compresa l'eccezione di prescrizione.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, sez. 3, definitivamente pronunciando:
-Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario per le cartelle recanti crediti non tributari.
-Dichiara l'inammissibilità del ricorso per i carichi già oggetto della sentenza n. 168/2023.
-Accoglie il ricorso per la restante parte e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 030 2023
9005284763000 limitatamente ai carichi tributari.
-Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 5.000 oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, in data 11 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
GA RO, TO
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1079/2024 depositato il 23/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi Palazzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239005284763000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010747733000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010747733000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010747733000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010747733000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110010747733000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110018212300000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019361519000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150008449446000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015803524000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160007688344000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170000290375000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170007766464000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160009271263000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170005257989000 RECUPERO TICKET 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
, impugnava l'intimazione di pagamento n. 030 2023 9005284763000, notificata il 23.01.2024, afferente diverse cartelle di pagamento (n. 03020110010747733000; n. 03020110018212300000; n.
03020130019361519000; n. 03020150008449446000; n. 03020150015803524000; n. 03020160009271263000;
n. 03020170000290375000; n. 03020170005257989000; n. 03020170007766464000; e cartella n.
03020160007688344000), per un importo complessivo di oltre 64.000 euro, deducendo:
Inesistenza/Nullità della notifica: eseguita tramite PEC aziendale (Email_3) per crediti riferibili esclusivamente alla persona fisica e non all'attività d'impresa.
Prescrizione: intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle sottostanti.
Difetto di giurisdizione: per i carichi di natura non tributaria (multe codice della strada, contributi INPS, ecc.).
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) resistendo al ricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dello stesso per le cartelle già oggetto di precedente contenzioso (Sent. di questa CGT di
Catanzaro, n. 168/2023) e difendendo nel merito la regolarità della notifica telematica, nonché l'interruzione della prescrizione tramite i precedenti atti.
La Corte, all' udienza dell'11.02.2026, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulle eccezioni preliminari e la Giurisdizione.
Preliminarmente, questa Corte deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario per tutti i carichi inseriti nell'intimazione che non hanno natura tributaria (es. sanzioni Codice della Strada, contributi previdenziali INPS), in conformità a quanto già statuito tra le medesime parti nella sentenza n. 168/2023.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso per le cartelle su cui si è già formato il giudicato (punti già decisi nella citata sentenza 168/2023), in ossequio al principio del ne bis in idem.
2. Sul merito: Illegittimità della notifica via PEC.
Per quanto riguarda le cartelle di natura tributaria residue (IVA, IRAP, Registro, ecc.), il ricorso è fondato.
Risulta documentato che l'Agente della Riscossione ha eseguito la notifica dell'intimazione all'indirizzo
PEC riferibile alla ditta individuale del ricorrente. Tuttavia, i debiti tributari contestati riguardano annualità
e vicende estranee all'attuale partita IVA attiva (aperta nel 2021 e cessata poco dopo).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (ripreso anche dalla sentenza 168/2023 prodotta), la notifica di atti impositivi o della riscossione mediante PEC aziendale è valida solo se il debito è inerente all'attività professionale o d'impresa. Qualora il destinatario sia un "privato cittadino", la notifica deve avvenire presso il domicilio fisico o tramite l'indirizzo PEC personale (INAD), non potendosi presumere l'obbligo di consultazione della casella professionale per atti di natura privata.
Nel caso di specie, l'uso della PEC "Email_3" per carichi tributari personali del Sig. Ricorrente_1 rende la notifica radicalmente nulla, non essendo stato provato il consenso del contribuente a ricevere tali comunicazioni su tale canale.
3. Assorbimento.
L'accoglimento del motivo relativo alla nullità della notifica dell'atto impugnato comporta l'assorbimento di ogni altra censura, ivi compresa l'eccezione di prescrizione.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, sez. 3, definitivamente pronunciando:
-Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario per le cartelle recanti crediti non tributari.
-Dichiara l'inammissibilità del ricorso per i carichi già oggetto della sentenza n. 168/2023.
-Accoglie il ricorso per la restante parte e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 030 2023
9005284763000 limitatamente ai carichi tributari.
-Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 5.000 oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, in data 11 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Il Presidente