Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 504
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per crediti non tributari

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario per i carichi non tributari.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per giudicato pregresso

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per le cartelle già oggetto di precedente contenzioso, in ossequio al principio del ne bis in idem.

  • Accolto
    Nullità della notifica via PEC per crediti personali

    La Corte accoglie il ricorso, ritenendo la notifica radicalmente nulla in quanto eseguita tramite PEC aziendale per carichi tributari personali, non essendo stato provato il consenso del contribuente a ricevere tali comunicazioni su tale canale.

  • Altro
    Prescrizione dei crediti

    L'accoglimento del motivo relativo alla nullità della notifica comporta l'assorbimento di ogni altra censura, ivi compresa l'eccezione di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 504
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 504
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo