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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3957/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3957/2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/03/1973 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in
Siracusa, via Adda n. 33, presso lo studio dell'avv. LA ROCCA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato a Bagheria,
Via D. Sciortino n. 25, presso lo studio dell'avv. QUAGLIANA MANUELA, rappresentato e difeso per procura in atti;
- convenuto con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 8 posta in decisione all'esito dell'udienza del 16.1.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza assegnazione dei termini di legge, sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 02/09/2022, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito , sposato Controparte_1
a SIRACUSA il 05/10/1996 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
SIRACUSA anno 1996, n. 449, Parte II, Serie A), dalla cui unione sono nati i figli Per_1
il 7.9.1998, il 27.8.2002 e il 14.10.2005. Per_2 Persona_3
Chiedeva, poi, di assegnare alla stessa la casa coniugale, di disporre l'affidamento condiviso della minore , con collocamento presso il padre e regolamentazione Persona_3
del diritto di visita materno secondo liberi accordi tra le parti o, in mancanza, secondo le modalità indicate in ricorso. Quanto alle questioni economiche, chiedeva di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e collocati Per_1 Per_2
invece presso la stessa, nella misura mensile di € 300,00, oltre al pagamento del 50% percento delle spese straordinarie necessarie, nonché l'obbligo di provvedere in maniera esclusiva al mantenimento ordinario della GL , oltre al pagamento del 50% Persona_3
delle spese straordinarie necessarie per la stessa. Chiedeva, inoltre, di prevedere l'obbligo del resistente di documentare il pagamento della tassa di proprietà e dell'assicurazione di ciclomotori o altri mezzi in uso ai di loro figli e per gli anni 2021 e Per_2 Persona_3
2022 e dal 2023 di provvedere esclusivamente al pagamento di quanto dovuto per il ciclomotore in uso alla GL nonché di disporre il trasferimento della Persona_3
proprietà del garage sito in Siracusa in via Randazzo n. 19 in suo favore, in quanto acquistato con denaro della madre della ricorrente e di condannare il sig. a CP_1 consegnare alla ricorrente l'autovettura Alfa Romeo Giulia – targata FJ252PE, in quanto di proprietà della stessa ed illegittimamente utilizzata dal resistente. Infine, chiedeva di porre a carico del l'obbligo di pagare direttamente agli enti di competenza il 50% delle CP_1
spese relative alla casa coniugale maturate fino al mese di luglio 2021 (data in cui lo stesso pagina 2 di 8 avrebbe trasferito la propria residenza in altro luogo), di pagare tutte le cartelle esattoriali e tutti i debiti a qualsiasi titolo contratti della gestita unicamente dallo Parte_2
stesso, e di cambiare la denominazione di detta società con altra non contenente il cognome della ricorrente, e, da ultimo, condannare il resistente a rimborsarle le somme prelevate dal conto corrente intestato alla stessa.
Con comparsa depositata in data 5.1.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alle domande di separazione personale dei coniugi, di assegnazione della casa coniugale, di collocamento dei figli e presso la madre e di affidamento Per_1 Per_2
condiviso ad entrambi i genitori della GL minore con collocamento presso Persona_3
il padre e regolamentazione del diritto di visita materno secondo liberi accordi o, in mancanza, secondo le modalità indicate in comparsa. Quanto alle questioni economiche, chiedeva di porre a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL minore nella misura mensile di € 400,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa, rendendosi, altresì, disponibile a contribuire al mantenimento della GL , maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_1 nella misura mensile di € 150,00. Chiedeva, inoltre, di dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avente ad oggetto l'autovettura Alfa Romeo e di rigettare il resto delle domande avanzate dalla ricorrente. In via riconvenzionale, chiedeva di condannare la RA alla restituzione della somma di € 15.000,00 pagate dal Pt_1
medesimo al dipendente , oltre interessi come per legge, nonché della somma di € CP_2
2.800,00 pagate alla colf-badante alle dipendenze della RA RA Pt_1 Per_4
[...]
All'udienza del 16.1.2023 i coniugi comparivano personalmente innanzi al Presidente, il quale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, li autorizzava a vivere separatamente e con ordinanza riservata adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti di propria competenza affidando ad entrambi i genitori la GL minore con Persona_3
collocamento presso il padre e regolamentazione del diritto di visita materno secondo liberi accordi tra le parti, e ponendo a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL minore nella misura mensile di € 150,00, oltre al pagamento del 50% delle pagina 3 di 8 spese straordinarie necessarie per la stessa. Assegnava, poi, la casa coniugale alla ricorrente per abitarvi insieme ai figli e e poneva a carico del resistente l'obbligo di Per_1 Per_2 contribuire al mantenimento di entrambi i figli nella misura mensile di € 500,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per gli stessi. Nominava, quindi, il Giudice
Istruttore e fissava l'udienza del 15.6.2023 per l'ulteriore trattazione della causa.
Con il deposito degli scritti integrativi entrambe le parti insistevano nelle domande originarie e con istanza depositata in data 26.7.2023 (reiterata, poi, nelle note d'udienza del
25.1.2024) parte resistente chiedeva la modifica dei provvedimenti assunti con l'ordinanza presidenziale nella parte in cui poneva a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli e nella misura mensile di € 500,00, da Per_1 Per_2 rideterminare nella misura di € 150,00 da corrispondere per il mantenimento della sola GL , con revoca del mantenimento previsto in favore del figlio chiedeva, Per_5 Per_2
inoltre, di rideterminare il contributo al mantenimento della GL nella Persona_3 misura di € 400,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza riservata il Giudice Istruttore, quindi, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 20.1.2023 rideterminava l'importo del contributo mensile dovuto dalla per il mantenimento della GL nella misura mensile di € Pt_1 Persona_3
350,00, rigettato nel resto l'istanza di modifica proposta dal ricorrente.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 16.1.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della lite:
1-I coniugi convertono la separazione giudiziale in separazione consensuale alle seguenti condizioni: con separato atto notarile per la stipula del quale ci si avvarrà della Parte_3 esenzione di cui all'art. 9 della legge 74/1987, da rogarsi entro e non oltre un mese dall'omologa della separazione consensuale, a spese della RA , Parte_1
trasferirà alla GL il 50% indiviso di sua proprietà del garage in Siracusa Persona_6
via Randazzo n.19 (già via Paternò 81), riportato in catasto al foglio 30, p.lla 574 subalterno 6; pervenuto per atto in notaio del 17.3.2005; Persona_7
pagina 4 di 8
3-A decorrere dalla presentazione della presente domanda contestuale di separazione consensuale, provvederà da solo al mantenimento, anche per spese Controparte_1
straordinarie, della GL , fino a che questa non raggiunga la maturità Persona_3
economica, da corrispondersi, finchè perduri la convivenza con la madre, RA
, a quest'ultima, nella misura di euro 250,00 mensili entro il 10 di Parte_1
ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie concordate preventivamente tra le parti.
Parimenti la RA provvederà da sola al mantenimento, anche per Parte_1
spese straordinarie, della GL e del figlio entrambi seco viventi, finchè Per_1 Per_2
questi non raggiungano la maturità economica. ha pagato a in un'unica soluzione, prima della Controparte_3 Parte_1
rinuncia alla esecuzione immobiliare n.50/2024, la somma di euro 15.000,00 portata da assegno circolare emesso in data 3 maggio 2024 da Banca Intesa San paolo S.p.A. in favore di essa dell'importo di euro 15.000,00 a tacitazione delle Parte_1
somme pretese da nella esecuzione immobiliare n.50/2024. Parte_1 ha pagato all'avv. Giuseppe La Rocca in un'unica soluzione, prima Parte_4
della rinuncia alla esecuzione immobiliare, la somma di euro 2.500,00 portata da assegno circolare emesso in data 3 maggio 2024 da Banca Unicredit in favore di esso Avvocato
Giuseppe La Rocca dell'importo di euro 2.500,00 a titolo di contributo alle spese legali per l'assistenza della RA nei giudizi di cui in premessa. Parte_1
si obbliga di manlevare da ogni spesa futura per Controparte_4 Parte_1
il periodo in cui la stessa è stata amministratrice o socia della Parte_2
rinuncia alla somma di euro 6.000,00, pari alla metà della Parte_5
differenza tra la somma pagata da in forza della transazione con il Parte_1
dipendente e quella pagata da come da punto 11 del Piaccia del CP_2 Controparte_1
ricorso per separazione;
8-Largia rinuncia alla richiesta del rimborso di somme anticipate per la CP_1
transazione con il dipendente . CP_2
pagina 5 di 8
9-Le eventuali altre diverse istanze e domande proposte da ambo le parti, di cui al ricorso per separazione, ricorso per modifica condizioni di separazione ed esecuzione immobiliare
n.50/2024 R.G.E. Tribunale di Siracusa, si hanno per rinunciate.
10-Spese del giudizio di separazione compensate. Gli avvocati delle parti rinunciano al vincolo solidale di cui alla legge professionale.
AL EP è intervenuta davanti il notaio incaricato della vendita della villa, ha prestato il consenso alla cancellazione del pignoramento immobiliare ed alla estinzione della procedura esecutiva immobiliare a carico di Le spese Controparte_1
notarili per autentica firma e quelle per la cancellazione del pignoramento a carico di
Controparte_1
12-Entro quindici giorni dalla omologa della separazione si obbliga Parte_1
a rimettere la querela per omesso mantenimento proposta nei confronti di Controparte_1
e questi si obbliga ad accettare contestualmente la rimessione. Spese di rimessione a carico di Controparte_1
I difensori delle parti, quindi, autorizzati dal Giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia delle parti.
Venivano, altresì, acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero (visto del 21.7.2023).
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto. La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La responsabilità genitoriale
pagina 6 di 8 Nessuna statuizione va, invece, adottata in merito al regime di responsabilità genitoriale sui figli, attesa la maggiore età raggiunta dagli stessi.
Le statuizioni economiche
Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura del contributo del genitore non convivente al mantenimento della GL , nonché sull'obbligo della sig.ra di provvedere da sola al Persona_3 Pt_1
mantenimento dei figli e nonché al pagamento integrale delle spese Per_1 Per_2
straordinarie necessarie per questi ultimi, deve ritenersi rispondente all'interesse della prole, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi e , sposati a Parte_1 Controparte_1
SIRACUSA il 05/10/1996 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di SIRACUSA anno 1996, n. 449, Parte II, Serie A), alle condizioni dagli stessi concordate, da intendersi qui integralmente riportate;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
4. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 23.01.2025
pagina 7 di 8 IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3957/2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/03/1973 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in
Siracusa, via Adda n. 33, presso lo studio dell'avv. LA ROCCA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato a Bagheria,
Via D. Sciortino n. 25, presso lo studio dell'avv. QUAGLIANA MANUELA, rappresentato e difeso per procura in atti;
- convenuto con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 8 posta in decisione all'esito dell'udienza del 16.1.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza assegnazione dei termini di legge, sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 02/09/2022, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito , sposato Controparte_1
a SIRACUSA il 05/10/1996 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
SIRACUSA anno 1996, n. 449, Parte II, Serie A), dalla cui unione sono nati i figli Per_1
il 7.9.1998, il 27.8.2002 e il 14.10.2005. Per_2 Persona_3
Chiedeva, poi, di assegnare alla stessa la casa coniugale, di disporre l'affidamento condiviso della minore , con collocamento presso il padre e regolamentazione Persona_3
del diritto di visita materno secondo liberi accordi tra le parti o, in mancanza, secondo le modalità indicate in ricorso. Quanto alle questioni economiche, chiedeva di porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e collocati Per_1 Per_2
invece presso la stessa, nella misura mensile di € 300,00, oltre al pagamento del 50% percento delle spese straordinarie necessarie, nonché l'obbligo di provvedere in maniera esclusiva al mantenimento ordinario della GL , oltre al pagamento del 50% Persona_3
delle spese straordinarie necessarie per la stessa. Chiedeva, inoltre, di prevedere l'obbligo del resistente di documentare il pagamento della tassa di proprietà e dell'assicurazione di ciclomotori o altri mezzi in uso ai di loro figli e per gli anni 2021 e Per_2 Persona_3
2022 e dal 2023 di provvedere esclusivamente al pagamento di quanto dovuto per il ciclomotore in uso alla GL nonché di disporre il trasferimento della Persona_3
proprietà del garage sito in Siracusa in via Randazzo n. 19 in suo favore, in quanto acquistato con denaro della madre della ricorrente e di condannare il sig. a CP_1 consegnare alla ricorrente l'autovettura Alfa Romeo Giulia – targata FJ252PE, in quanto di proprietà della stessa ed illegittimamente utilizzata dal resistente. Infine, chiedeva di porre a carico del l'obbligo di pagare direttamente agli enti di competenza il 50% delle CP_1
spese relative alla casa coniugale maturate fino al mese di luglio 2021 (data in cui lo stesso pagina 2 di 8 avrebbe trasferito la propria residenza in altro luogo), di pagare tutte le cartelle esattoriali e tutti i debiti a qualsiasi titolo contratti della gestita unicamente dallo Parte_2
stesso, e di cambiare la denominazione di detta società con altra non contenente il cognome della ricorrente, e, da ultimo, condannare il resistente a rimborsarle le somme prelevate dal conto corrente intestato alla stessa.
Con comparsa depositata in data 5.1.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alle domande di separazione personale dei coniugi, di assegnazione della casa coniugale, di collocamento dei figli e presso la madre e di affidamento Per_1 Per_2
condiviso ad entrambi i genitori della GL minore con collocamento presso Persona_3
il padre e regolamentazione del diritto di visita materno secondo liberi accordi o, in mancanza, secondo le modalità indicate in comparsa. Quanto alle questioni economiche, chiedeva di porre a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL minore nella misura mensile di € 400,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa, rendendosi, altresì, disponibile a contribuire al mantenimento della GL , maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_1 nella misura mensile di € 150,00. Chiedeva, inoltre, di dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avente ad oggetto l'autovettura Alfa Romeo e di rigettare il resto delle domande avanzate dalla ricorrente. In via riconvenzionale, chiedeva di condannare la RA alla restituzione della somma di € 15.000,00 pagate dal Pt_1
medesimo al dipendente , oltre interessi come per legge, nonché della somma di € CP_2
2.800,00 pagate alla colf-badante alle dipendenze della RA RA Pt_1 Per_4
[...]
All'udienza del 16.1.2023 i coniugi comparivano personalmente innanzi al Presidente, il quale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, li autorizzava a vivere separatamente e con ordinanza riservata adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti di propria competenza affidando ad entrambi i genitori la GL minore con Persona_3
collocamento presso il padre e regolamentazione del diritto di visita materno secondo liberi accordi tra le parti, e ponendo a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL minore nella misura mensile di € 150,00, oltre al pagamento del 50% delle pagina 3 di 8 spese straordinarie necessarie per la stessa. Assegnava, poi, la casa coniugale alla ricorrente per abitarvi insieme ai figli e e poneva a carico del resistente l'obbligo di Per_1 Per_2 contribuire al mantenimento di entrambi i figli nella misura mensile di € 500,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per gli stessi. Nominava, quindi, il Giudice
Istruttore e fissava l'udienza del 15.6.2023 per l'ulteriore trattazione della causa.
Con il deposito degli scritti integrativi entrambe le parti insistevano nelle domande originarie e con istanza depositata in data 26.7.2023 (reiterata, poi, nelle note d'udienza del
25.1.2024) parte resistente chiedeva la modifica dei provvedimenti assunti con l'ordinanza presidenziale nella parte in cui poneva a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli e nella misura mensile di € 500,00, da Per_1 Per_2 rideterminare nella misura di € 150,00 da corrispondere per il mantenimento della sola GL , con revoca del mantenimento previsto in favore del figlio chiedeva, Per_5 Per_2
inoltre, di rideterminare il contributo al mantenimento della GL nella Persona_3 misura di € 400,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza riservata il Giudice Istruttore, quindi, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 20.1.2023 rideterminava l'importo del contributo mensile dovuto dalla per il mantenimento della GL nella misura mensile di € Pt_1 Persona_3
350,00, rigettato nel resto l'istanza di modifica proposta dal ricorrente.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 16.1.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della lite:
1-I coniugi convertono la separazione giudiziale in separazione consensuale alle seguenti condizioni: con separato atto notarile per la stipula del quale ci si avvarrà della Parte_3 esenzione di cui all'art. 9 della legge 74/1987, da rogarsi entro e non oltre un mese dall'omologa della separazione consensuale, a spese della RA , Parte_1
trasferirà alla GL il 50% indiviso di sua proprietà del garage in Siracusa Persona_6
via Randazzo n.19 (già via Paternò 81), riportato in catasto al foglio 30, p.lla 574 subalterno 6; pervenuto per atto in notaio del 17.3.2005; Persona_7
pagina 4 di 8
3-A decorrere dalla presentazione della presente domanda contestuale di separazione consensuale, provvederà da solo al mantenimento, anche per spese Controparte_1
straordinarie, della GL , fino a che questa non raggiunga la maturità Persona_3
economica, da corrispondersi, finchè perduri la convivenza con la madre, RA
, a quest'ultima, nella misura di euro 250,00 mensili entro il 10 di Parte_1
ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie concordate preventivamente tra le parti.
Parimenti la RA provvederà da sola al mantenimento, anche per Parte_1
spese straordinarie, della GL e del figlio entrambi seco viventi, finchè Per_1 Per_2
questi non raggiungano la maturità economica. ha pagato a in un'unica soluzione, prima della Controparte_3 Parte_1
rinuncia alla esecuzione immobiliare n.50/2024, la somma di euro 15.000,00 portata da assegno circolare emesso in data 3 maggio 2024 da Banca Intesa San paolo S.p.A. in favore di essa dell'importo di euro 15.000,00 a tacitazione delle Parte_1
somme pretese da nella esecuzione immobiliare n.50/2024. Parte_1 ha pagato all'avv. Giuseppe La Rocca in un'unica soluzione, prima Parte_4
della rinuncia alla esecuzione immobiliare, la somma di euro 2.500,00 portata da assegno circolare emesso in data 3 maggio 2024 da Banca Unicredit in favore di esso Avvocato
Giuseppe La Rocca dell'importo di euro 2.500,00 a titolo di contributo alle spese legali per l'assistenza della RA nei giudizi di cui in premessa. Parte_1
si obbliga di manlevare da ogni spesa futura per Controparte_4 Parte_1
il periodo in cui la stessa è stata amministratrice o socia della Parte_2
rinuncia alla somma di euro 6.000,00, pari alla metà della Parte_5
differenza tra la somma pagata da in forza della transazione con il Parte_1
dipendente e quella pagata da come da punto 11 del Piaccia del CP_2 Controparte_1
ricorso per separazione;
8-Largia rinuncia alla richiesta del rimborso di somme anticipate per la CP_1
transazione con il dipendente . CP_2
pagina 5 di 8
9-Le eventuali altre diverse istanze e domande proposte da ambo le parti, di cui al ricorso per separazione, ricorso per modifica condizioni di separazione ed esecuzione immobiliare
n.50/2024 R.G.E. Tribunale di Siracusa, si hanno per rinunciate.
10-Spese del giudizio di separazione compensate. Gli avvocati delle parti rinunciano al vincolo solidale di cui alla legge professionale.
AL EP è intervenuta davanti il notaio incaricato della vendita della villa, ha prestato il consenso alla cancellazione del pignoramento immobiliare ed alla estinzione della procedura esecutiva immobiliare a carico di Le spese Controparte_1
notarili per autentica firma e quelle per la cancellazione del pignoramento a carico di
Controparte_1
12-Entro quindici giorni dalla omologa della separazione si obbliga Parte_1
a rimettere la querela per omesso mantenimento proposta nei confronti di Controparte_1
e questi si obbliga ad accettare contestualmente la rimessione. Spese di rimessione a carico di Controparte_1
I difensori delle parti, quindi, autorizzati dal Giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia delle parti.
Venivano, altresì, acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero (visto del 21.7.2023).
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto. La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La responsabilità genitoriale
pagina 6 di 8 Nessuna statuizione va, invece, adottata in merito al regime di responsabilità genitoriale sui figli, attesa la maggiore età raggiunta dagli stessi.
Le statuizioni economiche
Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura del contributo del genitore non convivente al mantenimento della GL , nonché sull'obbligo della sig.ra di provvedere da sola al Persona_3 Pt_1
mantenimento dei figli e nonché al pagamento integrale delle spese Per_1 Per_2
straordinarie necessarie per questi ultimi, deve ritenersi rispondente all'interesse della prole, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi e , sposati a Parte_1 Controparte_1
SIRACUSA il 05/10/1996 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di SIRACUSA anno 1996, n. 449, Parte II, Serie A), alle condizioni dagli stessi concordate, da intendersi qui integralmente riportate;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
4. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 23.01.2025
pagina 7 di 8 IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8