TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/11/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2740 / 2023
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.11.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2740 del R.G. dell'anno 2023 vertente tra la in Parte_1
persona del l.r.p.t. (c.f. – p.IVA: domiciliata come in atti;
Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa anche disgiuntamente per procura in calce al ricorso dall'Avv. Natale
Polimeni del Foro di Reggio Calabria e dall'Avv. Gianni Toscano del Foro di Messina) e l (già Controparte_1 Controparte_2
) in persona del l.r.p.t. (C.F. – domiciliato come in
[...] P.IVA_2
atti; rappresentato e difeso dal dirigente dott. Massimiliano Mura unitamente e disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati ex art. 6 co. 9 D. Lgs. 150/2011).
1. Il ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione nr. 264 – 264/1/2023 - prot. nr. 10671 del
3.5.2023 proposto dalla in persona del proprio l.r.p.t. è infondato e non merita Parte_1
accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Ai fini dell'accoglimento di tale opposizione, la predetta società ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
1 - che a seguito di accesso ispettivo del 28.10.2020 le è stato notificato in data 7.3.2022 il
Verbale unico di accertamento e notificazione (di qui in avanti: VUAN) n. RC00000/2022-
237-01 dell'1.3.2022, con il quale veniva contestata la sussistenza di un appalto di servizi non genuino tra la stessa e la Parte_1 Controparte_3
- che in data 8.5.2023 l'allora le ha Controparte_2
notificato ordinanza ingiunzione nr. 264/2023 e 264/1/2023, prot. nr. 10671 del 3.5.2023, con la quale le ha irrogato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di € 50.050,10;
- che tale ordinanza ingiunzione deve in realtà ritenersi illegittima già sul piano procedurale per violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981, essendo stato violato il termine decadenziale di novanta giorni intercorrente tra il primo accesso ispettivo e la notifica del VUAN;
per carenza di motivazione ex art. 3 L.241/1990 e, infine, per l'omessa indicazione delle fonti di prova in violazione dell'art. 13 D.Lgs. 124/2004;
- che, quanto al merito, l'appalto stipulato in data 1.11.2019 doveva ritenersi genuino giacché la committente, contrariamente a quanto sostenuto dal personale ispettivo, non ha esercitato alcuna ingerenza, neppure indiretta, sull'attività dell'appaltatore ( CP_3
e/o sulla gestione dei rapporti di lavoro, risultando peraltro il contratto stipulato in data
[...]
1.11.2019 del tutto conforme alla normativa.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Costituendosi in giudizio, l'allora Controparte_4
– oggi – ha contestato le avverse Controparte_1 argomentazioni concludendo per la reiezione dell'opposizione.
Con riguardo alla presunta violazione dell'art. 14 L.689/81, ha difatti rilevato l'infondatezza dell'eccezione decorrendo a suo dire il termine di novanta giorni dal momento della conclusione delle indagini ispettive, che in ragione della complessità nel caso in esame sarebbe avvenuto in data 31.1.2022, con l'audizione dell'ultimo teste.
In riferimento alla dedotta violazione dell'art. 13 ha contrariamente evidenziato che “gli esiti dettagliati dell'accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati” sono in realtà rinvenibili nel VUAN, così come previsto dalla normativa.
Nel merito, ha da ultimo sostenuto che l'appalto realizzato dalla nella Controparte_3
sue concrete modalità di espletamento, si era in realtà tradotto in una mera somministrazione di manodopera in violazione dell'art. 29 co. 1 D. Lgs, n. 276/2003 essendo stata riscontrata la totale assenza degli elementi caratterizzanti l'appalto di servizi.
In particolare – sempre secondo le prospettazioni di parte resistente – sarebbe emerso all'esito
2 dell'attività ispettiva che i lavoratori formalmente dipendenti della Controparte_3
svolgevano in realtà le proprie mansioni sottostando alle direttive della Parte_1
utilizzando strutture, mezzi e abbigliamento da lavoro forniti da quest'ultima: il tutto, quindi, in assenza di una vera e propria organizzazione funzionale del servizio, e senza che la società appaltatrice - che otteneva una somma mensile fissa scollegata dai servizi di volta in volta resi - assumesse alcun reale rischio di impresa.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso della fase istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
Il thema decidendum della controversia è costituito dalla contestata legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa all'esito di accertamento della dedotta non genuinità di un appalto di servizi intercorso tra la società opponente e la Controparte_3
Seguendo l'ordine logico-giuridico della domanda attorea, occorre in tale ottica analizzare in primo luogo i motivi di opposizione di ordine procedurale.
3. In tal senso, deve in primo luogo ritenersi infondata l'eccezione di decadenza ex art. 14
L.689/1981 formulata dalla Parte_1
La costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass., 29068/2023) ha chiarito che “(…) il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981 non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione”.
Occorre quindi effettuare in tale ottica una verifica caso per caso sulle connotazioni oggettive degli accertamenti istruttori prodromici all'emissione dell'ordinanza ingiunzione: non senza però avere evidenziato come tale interpretazione costituisca a ben vedere una garanzia per lo stesso soggetto potenzialmente destinatario di quest'ultima, nel senso di garantirgli un'istruttoria doverosamente approfondita.
Nella fattispecie in esame non è ravvisabile alcuna violazione del termine de quo posto che - come correttamente evidenziato dall' resistente - il termine di 90 giorni per la CP_1 contestazione dell'illecito è stato rispettato mediante la notifica del VUAN avvenuta in data
2.3.2022, e quindi in maniera tempestiva rispetto al termine di conclusione degli accertamenti, coincidente con il 31.1.2022 (documentata data di escussione dell'ultimo soggetto sentito a s.i.t.).
3 L'eccezione di decadenza non merita, pertanto, accoglimento.
3.1. Vanno altresì rigettate anche le doglianze relative: a) all'asserita carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata;
b) alla dedotta omessa indicazione delle fonti di prova.
Nell'ordinanza di ingiunzione impugnata non si riscontra infatti alcun difetto di motivazione, atteso che il suo contenuto risulta determinato anche – ma non solo – per relationem dal
VUAN, a sua volta correttamente notificato agli opponenti: provvedimento, va sottolineato, all'interno del quale non solo è illustrato il percorso logico seguito per la contestazione dell'esistenza di un appalto non genuino, ma – soprattutto – sono indicati i criteri utilizzati ai fini dell'individuazione dei tratti sintomatici della fattispecie negoziale illecita e al contempo le fonti di prova su cui tale valutazione si fonda.
4. Occorre quindi procedere all'esame nel merito della questione oggetto di causa, e quindi alla valutazione in termini di genuinità o meno dell'appalto concluso tra la società opponente e la
Controparte_3
Sul punto, va preliminarmente osservato che a mente dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto con cui una parte - appaltatore - assume l'obbligo, verso un corrispettivo in danaro, di realizzare un'opera o un servizio commissionati da un'altra parte – committente –, attraverso un'organizzazione di mezzi e di risorse umane con assunzione, a proprio carico, del rischio imprenditoriale.
L'art. 29 D.Lgs. 276/2003, operando una distinzione rispetto alla somministrazione di lavoro, dispone che “l'appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del Codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”
Il compimento, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro costituisce la caratteristica qualificante l'appalto.
La più recente giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto ha ribadito che la distinzione tra appalto genuino ex art. 1655 c.c. e somministrazione vietata di manodopera si individua proprio per la presenza – nel caso di appalto genuino – di elementi quali “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, con la precisazione, però, che l'organizzazione dell'appaltatore può anche essere minima [...]; esercizio del potere organizzativo e direttivo
4 nei confronti dei lavoratori utilizzati, da parte dell'appaltatore; assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa. (...)” (cfr. tra le tante Cass., 13413/2021).
In particolare, ha proseguito la Corte nella sentenza da ultimo indicata, “ciò che caratterizza
l'appalto non genuino non è tanto la mancanza di una organizzazione (...), ma soprattutto
l'eterodirezione, ancora prima della assenza di rischio di impresa (...); eterodirezione si ha quando appaltante interponente, non solo organizza, ma anche dirige i dipendenti dell'appaltatore, utilizzandoli in prima persona. Si ha eterodirezione quando restano in capo all'appaltatore solo i compiti di gestione amministrativa, quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, senza una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo (Cass.,13413/2021, cit.).
In sintesi, quindi, se nel contratto di appalto i lavoratori devono restare nella disponibilità della società appaltatrice destinata a curarne la direzione e il controllo, nella somministrazione è
l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli: a) nella richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
b) nell'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
c) nell'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
d) nella proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività dedotte in contratto;
e) nell'organizzazione diretta, da parte del committente, di queste ultime.
Si configura così un contratto di appalto fittizio, idoneo ad occultare un'interposizione illecita di manodopera, in tutte le ipotesi in cui l'appaltatore si limiti a mettere a disposizione del committente esclusivamente mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti i quali, quindi, si ritrovano alle dipendenze dello pseudo committente che esercita su di essi i tipici poteri datoriali.
Nell'ambito della messa a disposizione della propria capacità gestionale e organizzativa dei dipendenti è di conseguenza requisito imprescindibile per la configurabilità di un appalto lecito che sia l'appaltatore medesimo a organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando sui propri lavoratori un potere direttivo effettivo e non meramente formale.
Al contrario sono integrati gli estremi di una intermediazione illecita "ogni volta che
l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della
5 prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass., 7898/2011; Cass.. 27213/2018; Cass., 27105/2018).
L'elemento della direzione non può quindi esprimersi esclusivamente sotto il mero profilo amministrativo (retribuzione, ferie, permessi, ecc.), ma deve concretizzarsi nel senso dell'organizzazione dell'intero processo produttivo attraverso un apporto autonomo rispetto a quello del committente, caratterizzato dall'utilizzo di manodopera, quantomeno in parte, propria.
Nel caso di specie ritiene il Tribunale che dall'esame e dalla valutazione dell'intero materiale probatorio emergano circostanze e dati del tutto contrastanti con i criteri dell'appalto genuino per come sopra individuati.
La prestazione dei dipendenti coinvolti nell'appalto concluso tra la e la Parte_1 [...]
infatti, risulta essere stata demandata a quest'ultima solo per i profili formali e Controparte_3
amministrativi afferenti al rapporto di lavoro, mentre al contempo veniva concretamente resa sotto l'eterodirezione della stessa committente e del suo legale rappresentante Parte_1
Parte_2
I testimoni sentiti nel corso dell'udienza del 4.5.2024 nipote del l.r.p.t. Testimone_1
della e , formalmente inquadrati come Parte_1 Testimone_2 Testimone_3
dipendenti per il periodo oggetto di causa della società appaltatrice, da un lato hanno in effetti escluso che fossero sotto le direttive di ma dall'altro non hanno saputo Parte_2
indicare con sicurezza chi impartisse loro le direttive.
Gli stessi hanno infatti molto poco credibilmente dedotto l'esistenza di una sorta di integrale autogestione, individuando come riferimento della un soggetto terzo - Controparte_3
tale - ammettendo però di aver interloquito con quest'ultimo solo Controparte_5
raramente.
In tal senso è pienamente esemplificativa la testimonianza di Testimone_3
A detta di quest'ultima infatti “a un certo punto, in particolare, ci fu presentato un avvocato, tale – di cui non ricordo il nome, forse – che ci spiegò cosa sarebbe cambiato CP_5 Pt_3
per noi lavoratori;
da quel momento io, in quanto dipendente più anziana in servizio, sono stata il riferimento dei miei colleghi per quanto riguarda l'organizzazione dei turni, delle ferie
o per altre necessità organizzative;
in ogni occasione in cui poi avevo bisogno di confrontarmi sul punto mi rivolgevo, via telefono, a una certa , per come mi era stato indicato Per_1
proprio dallo;
le ho solo parlato telefonicamente, e mi dicevano che era a Roma anche CP_5
se non so per quale società lavorasse formalmente;
in altre parole, noi di fatto ci autogestivamo da soli, e io come lavoratrice con maggior esperienza e in quanto tale
6 denominata “preposta” dallo stesso , gestivo la quotidianità organizzativa come turni, CP_5
ferie od altro, assieme a;
specifico ulteriormente che fu proprio lo a Persona_2 CP_5 indicarmi ai miei colleghi di lavoro come “preposta” nei termini che ho appena spiegato”.
Da tali dichiarazioni emerge quindi che: a) a nominare il “preposto” presso i locali della sarebbe stato un soggetto terzo, non meglio identificato;
b) che tale soggetto era Parte_1
così estraneo alla puntuale organizzazione del lavoro quotidiano da far sì che la teste neanche ne ricordasse con certezza il nome;
c) l'organizzazione di tale lavoro ricadeva sulle lavoratrici più anziane, indicate per l'appunto come “preposte” della Controparte_3
Tali affermazioni, già poco credibili in sé in quanto testimonianti una sorta di autogestione pressoché integrale del locale, contrastano però in modo del tutto insanabile con quelle rese nel corso dell'attività ispettiva dagli stessi dipendenti e (cfr. all. 6 memoria Tes_2 Tes_3
Con costituzione ), oltre che da tutti gli altri loro colleghi sentiti in tale frangente.
Tutti, infatti, in quella sede hanno sostanzialmente riportato che il loro datore di lavoro di fatto era rimasto e, quindi, la di cui quest'ultimo era legale Parte_2 Parte_1
rappresentante.
In particolare, sempre evidenziandone la portata esemplificativa, la stessa teste ha Tes_3
dichiarato in tale sede che era il l.r.p.t. della a operare come suo diretto datore di Parte_1 lavoro (“faccio riferimento al signor per ogni problematica lavorativa (…) non Pt_2
Contro conosco nessuno della ), senza menzionare in alcun modo il proprio ruolo di preposta emerso solo in sede di escussione testimoniale (ruolo, va sottolineato, parimenti neanche menzionato dall'altra presunta lavoratrice operante come tale, ). Persona_2
Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02) (…) in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari (…) sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass., 11900/2003; Cass., 3527/2001; Cass., 9384/1995, richiamate da ultimo da Cass., 10634/2025).
Depongono nel senso della totale inattendibilità delle dichiarazioni rese in udienza dai testimoni una serie di indici sintomatici dell'appalto non genuino quali: a) la preesistenza di un
7 rapporto di lavoro di alcuni dei dipendenti con la alle cui dipendenze poi sono Parte_1
tornati al termine del contratto di appalto continuando a svolgere le stesse mansioni in precedenza disimpegnate;
b) l'assenza – mai espressamente contestata e quindi da ritenersi provata ex art.115 c.p.c. - di mezzi propri dell'appaltatrice.
E' anche sulla base di tali elementi estrinseci – oltre che sulla già evidenziata poco credibilità intrinseca - che si ritiene quindi maggiormente attendibile quanto dichiarato dai testi in sede di accesso ispettivo, e quindi nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quanto espresso nel corso della fase istruttoria.
Dal compendio probatorio presente, quindi, non emergono dati e indizi relativi all'esistenza di un'effettiva assunzione di rischio d'impresa da parte dell'appaltatrice né di un apporto gestionale e risultato produttivo autonomo riferibile a quest'ultima.
Da ciò discende la reiezione del ricorso sul punto.
5. Analogo mancato accoglimento deve pronunciarsi con riferimento alla chiesta riduzione del quantum della sanzione – oggetto di apposita domanda subordinata di parte opponente.
Alla luce delle giornate di operatività dell'appalto non genuino contestate e riferite al periodo
1.11.2019 – 31.10.2020 nonché del cospicuo numero di lavoratori impiegati (ben undici), non si ravvisano infatti gli estremi per la richiesta riduzione della sanzione inflitta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (riduzione ex art.4 co.1 attesa la non eccessiva complessità in punto di diritto delle questioni oggetto di causa;
attività: studio, introduzione, istruzione/trattazione, decisione;
scaglione di valore della causa: fino a
€52.000,00).
Al compenso così determinato va applicata la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9 co.2 D.Lgs.
149/2015, che disciplina la liquidazione delle spese nel caso in cui l' si difenda in CP_1
giudizio – come nel caso in esame - a mezzo di propri funzionari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona del l.r.p.t. Parte_1
nei confronti dell' (già Controparte_1 [...]
) in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente soccombente alla rifusione delle spese di lite di controparte, che si
8 liquidano in complessivi € 2.032,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
9
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.11.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2740 del R.G. dell'anno 2023 vertente tra la in Parte_1
persona del l.r.p.t. (c.f. – p.IVA: domiciliata come in atti;
Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa anche disgiuntamente per procura in calce al ricorso dall'Avv. Natale
Polimeni del Foro di Reggio Calabria e dall'Avv. Gianni Toscano del Foro di Messina) e l (già Controparte_1 Controparte_2
) in persona del l.r.p.t. (C.F. – domiciliato come in
[...] P.IVA_2
atti; rappresentato e difeso dal dirigente dott. Massimiliano Mura unitamente e disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati ex art. 6 co. 9 D. Lgs. 150/2011).
1. Il ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione nr. 264 – 264/1/2023 - prot. nr. 10671 del
3.5.2023 proposto dalla in persona del proprio l.r.p.t. è infondato e non merita Parte_1
accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Ai fini dell'accoglimento di tale opposizione, la predetta società ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
1 - che a seguito di accesso ispettivo del 28.10.2020 le è stato notificato in data 7.3.2022 il
Verbale unico di accertamento e notificazione (di qui in avanti: VUAN) n. RC00000/2022-
237-01 dell'1.3.2022, con il quale veniva contestata la sussistenza di un appalto di servizi non genuino tra la stessa e la Parte_1 Controparte_3
- che in data 8.5.2023 l'allora le ha Controparte_2
notificato ordinanza ingiunzione nr. 264/2023 e 264/1/2023, prot. nr. 10671 del 3.5.2023, con la quale le ha irrogato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di € 50.050,10;
- che tale ordinanza ingiunzione deve in realtà ritenersi illegittima già sul piano procedurale per violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981, essendo stato violato il termine decadenziale di novanta giorni intercorrente tra il primo accesso ispettivo e la notifica del VUAN;
per carenza di motivazione ex art. 3 L.241/1990 e, infine, per l'omessa indicazione delle fonti di prova in violazione dell'art. 13 D.Lgs. 124/2004;
- che, quanto al merito, l'appalto stipulato in data 1.11.2019 doveva ritenersi genuino giacché la committente, contrariamente a quanto sostenuto dal personale ispettivo, non ha esercitato alcuna ingerenza, neppure indiretta, sull'attività dell'appaltatore ( CP_3
e/o sulla gestione dei rapporti di lavoro, risultando peraltro il contratto stipulato in data
[...]
1.11.2019 del tutto conforme alla normativa.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Costituendosi in giudizio, l'allora Controparte_4
– oggi – ha contestato le avverse Controparte_1 argomentazioni concludendo per la reiezione dell'opposizione.
Con riguardo alla presunta violazione dell'art. 14 L.689/81, ha difatti rilevato l'infondatezza dell'eccezione decorrendo a suo dire il termine di novanta giorni dal momento della conclusione delle indagini ispettive, che in ragione della complessità nel caso in esame sarebbe avvenuto in data 31.1.2022, con l'audizione dell'ultimo teste.
In riferimento alla dedotta violazione dell'art. 13 ha contrariamente evidenziato che “gli esiti dettagliati dell'accertamento con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati” sono in realtà rinvenibili nel VUAN, così come previsto dalla normativa.
Nel merito, ha da ultimo sostenuto che l'appalto realizzato dalla nella Controparte_3
sue concrete modalità di espletamento, si era in realtà tradotto in una mera somministrazione di manodopera in violazione dell'art. 29 co. 1 D. Lgs, n. 276/2003 essendo stata riscontrata la totale assenza degli elementi caratterizzanti l'appalto di servizi.
In particolare – sempre secondo le prospettazioni di parte resistente – sarebbe emerso all'esito
2 dell'attività ispettiva che i lavoratori formalmente dipendenti della Controparte_3
svolgevano in realtà le proprie mansioni sottostando alle direttive della Parte_1
utilizzando strutture, mezzi e abbigliamento da lavoro forniti da quest'ultima: il tutto, quindi, in assenza di una vera e propria organizzazione funzionale del servizio, e senza che la società appaltatrice - che otteneva una somma mensile fissa scollegata dai servizi di volta in volta resi - assumesse alcun reale rischio di impresa.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso della fase istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
Il thema decidendum della controversia è costituito dalla contestata legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa all'esito di accertamento della dedotta non genuinità di un appalto di servizi intercorso tra la società opponente e la Controparte_3
Seguendo l'ordine logico-giuridico della domanda attorea, occorre in tale ottica analizzare in primo luogo i motivi di opposizione di ordine procedurale.
3. In tal senso, deve in primo luogo ritenersi infondata l'eccezione di decadenza ex art. 14
L.689/1981 formulata dalla Parte_1
La costante giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass., 29068/2023) ha chiarito che “(…) il termine di novanta giorni di cui all'art. 14 L. n. 689 del 1981 non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione”.
Occorre quindi effettuare in tale ottica una verifica caso per caso sulle connotazioni oggettive degli accertamenti istruttori prodromici all'emissione dell'ordinanza ingiunzione: non senza però avere evidenziato come tale interpretazione costituisca a ben vedere una garanzia per lo stesso soggetto potenzialmente destinatario di quest'ultima, nel senso di garantirgli un'istruttoria doverosamente approfondita.
Nella fattispecie in esame non è ravvisabile alcuna violazione del termine de quo posto che - come correttamente evidenziato dall' resistente - il termine di 90 giorni per la CP_1 contestazione dell'illecito è stato rispettato mediante la notifica del VUAN avvenuta in data
2.3.2022, e quindi in maniera tempestiva rispetto al termine di conclusione degli accertamenti, coincidente con il 31.1.2022 (documentata data di escussione dell'ultimo soggetto sentito a s.i.t.).
3 L'eccezione di decadenza non merita, pertanto, accoglimento.
3.1. Vanno altresì rigettate anche le doglianze relative: a) all'asserita carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata;
b) alla dedotta omessa indicazione delle fonti di prova.
Nell'ordinanza di ingiunzione impugnata non si riscontra infatti alcun difetto di motivazione, atteso che il suo contenuto risulta determinato anche – ma non solo – per relationem dal
VUAN, a sua volta correttamente notificato agli opponenti: provvedimento, va sottolineato, all'interno del quale non solo è illustrato il percorso logico seguito per la contestazione dell'esistenza di un appalto non genuino, ma – soprattutto – sono indicati i criteri utilizzati ai fini dell'individuazione dei tratti sintomatici della fattispecie negoziale illecita e al contempo le fonti di prova su cui tale valutazione si fonda.
4. Occorre quindi procedere all'esame nel merito della questione oggetto di causa, e quindi alla valutazione in termini di genuinità o meno dell'appalto concluso tra la società opponente e la
Controparte_3
Sul punto, va preliminarmente osservato che a mente dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto con cui una parte - appaltatore - assume l'obbligo, verso un corrispettivo in danaro, di realizzare un'opera o un servizio commissionati da un'altra parte – committente –, attraverso un'organizzazione di mezzi e di risorse umane con assunzione, a proprio carico, del rischio imprenditoriale.
L'art. 29 D.Lgs. 276/2003, operando una distinzione rispetto alla somministrazione di lavoro, dispone che “l'appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del Codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”
Il compimento, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro costituisce la caratteristica qualificante l'appalto.
La più recente giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto ha ribadito che la distinzione tra appalto genuino ex art. 1655 c.c. e somministrazione vietata di manodopera si individua proprio per la presenza – nel caso di appalto genuino – di elementi quali “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, con la precisazione, però, che l'organizzazione dell'appaltatore può anche essere minima [...]; esercizio del potere organizzativo e direttivo
4 nei confronti dei lavoratori utilizzati, da parte dell'appaltatore; assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa. (...)” (cfr. tra le tante Cass., 13413/2021).
In particolare, ha proseguito la Corte nella sentenza da ultimo indicata, “ciò che caratterizza
l'appalto non genuino non è tanto la mancanza di una organizzazione (...), ma soprattutto
l'eterodirezione, ancora prima della assenza di rischio di impresa (...); eterodirezione si ha quando appaltante interponente, non solo organizza, ma anche dirige i dipendenti dell'appaltatore, utilizzandoli in prima persona. Si ha eterodirezione quando restano in capo all'appaltatore solo i compiti di gestione amministrativa, quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, senza una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo (Cass.,13413/2021, cit.).
In sintesi, quindi, se nel contratto di appalto i lavoratori devono restare nella disponibilità della società appaltatrice destinata a curarne la direzione e il controllo, nella somministrazione è
l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli: a) nella richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
b) nell'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
c) nell'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
d) nella proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività dedotte in contratto;
e) nell'organizzazione diretta, da parte del committente, di queste ultime.
Si configura così un contratto di appalto fittizio, idoneo ad occultare un'interposizione illecita di manodopera, in tutte le ipotesi in cui l'appaltatore si limiti a mettere a disposizione del committente esclusivamente mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti i quali, quindi, si ritrovano alle dipendenze dello pseudo committente che esercita su di essi i tipici poteri datoriali.
Nell'ambito della messa a disposizione della propria capacità gestionale e organizzativa dei dipendenti è di conseguenza requisito imprescindibile per la configurabilità di un appalto lecito che sia l'appaltatore medesimo a organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando sui propri lavoratori un potere direttivo effettivo e non meramente formale.
Al contrario sono integrati gli estremi di una intermediazione illecita "ogni volta che
l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della
5 prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass., 7898/2011; Cass.. 27213/2018; Cass., 27105/2018).
L'elemento della direzione non può quindi esprimersi esclusivamente sotto il mero profilo amministrativo (retribuzione, ferie, permessi, ecc.), ma deve concretizzarsi nel senso dell'organizzazione dell'intero processo produttivo attraverso un apporto autonomo rispetto a quello del committente, caratterizzato dall'utilizzo di manodopera, quantomeno in parte, propria.
Nel caso di specie ritiene il Tribunale che dall'esame e dalla valutazione dell'intero materiale probatorio emergano circostanze e dati del tutto contrastanti con i criteri dell'appalto genuino per come sopra individuati.
La prestazione dei dipendenti coinvolti nell'appalto concluso tra la e la Parte_1 [...]
infatti, risulta essere stata demandata a quest'ultima solo per i profili formali e Controparte_3
amministrativi afferenti al rapporto di lavoro, mentre al contempo veniva concretamente resa sotto l'eterodirezione della stessa committente e del suo legale rappresentante Parte_1
Parte_2
I testimoni sentiti nel corso dell'udienza del 4.5.2024 nipote del l.r.p.t. Testimone_1
della e , formalmente inquadrati come Parte_1 Testimone_2 Testimone_3
dipendenti per il periodo oggetto di causa della società appaltatrice, da un lato hanno in effetti escluso che fossero sotto le direttive di ma dall'altro non hanno saputo Parte_2
indicare con sicurezza chi impartisse loro le direttive.
Gli stessi hanno infatti molto poco credibilmente dedotto l'esistenza di una sorta di integrale autogestione, individuando come riferimento della un soggetto terzo - Controparte_3
tale - ammettendo però di aver interloquito con quest'ultimo solo Controparte_5
raramente.
In tal senso è pienamente esemplificativa la testimonianza di Testimone_3
A detta di quest'ultima infatti “a un certo punto, in particolare, ci fu presentato un avvocato, tale – di cui non ricordo il nome, forse – che ci spiegò cosa sarebbe cambiato CP_5 Pt_3
per noi lavoratori;
da quel momento io, in quanto dipendente più anziana in servizio, sono stata il riferimento dei miei colleghi per quanto riguarda l'organizzazione dei turni, delle ferie
o per altre necessità organizzative;
in ogni occasione in cui poi avevo bisogno di confrontarmi sul punto mi rivolgevo, via telefono, a una certa , per come mi era stato indicato Per_1
proprio dallo;
le ho solo parlato telefonicamente, e mi dicevano che era a Roma anche CP_5
se non so per quale società lavorasse formalmente;
in altre parole, noi di fatto ci autogestivamo da soli, e io come lavoratrice con maggior esperienza e in quanto tale
6 denominata “preposta” dallo stesso , gestivo la quotidianità organizzativa come turni, CP_5
ferie od altro, assieme a;
specifico ulteriormente che fu proprio lo a Persona_2 CP_5 indicarmi ai miei colleghi di lavoro come “preposta” nei termini che ho appena spiegato”.
Da tali dichiarazioni emerge quindi che: a) a nominare il “preposto” presso i locali della sarebbe stato un soggetto terzo, non meglio identificato;
b) che tale soggetto era Parte_1
così estraneo alla puntuale organizzazione del lavoro quotidiano da far sì che la teste neanche ne ricordasse con certezza il nome;
c) l'organizzazione di tale lavoro ricadeva sulle lavoratrici più anziane, indicate per l'appunto come “preposte” della Controparte_3
Tali affermazioni, già poco credibili in sé in quanto testimonianti una sorta di autogestione pressoché integrale del locale, contrastano però in modo del tutto insanabile con quelle rese nel corso dell'attività ispettiva dagli stessi dipendenti e (cfr. all. 6 memoria Tes_2 Tes_3
Con costituzione ), oltre che da tutti gli altri loro colleghi sentiti in tale frangente.
Tutti, infatti, in quella sede hanno sostanzialmente riportato che il loro datore di lavoro di fatto era rimasto e, quindi, la di cui quest'ultimo era legale Parte_2 Parte_1
rappresentante.
In particolare, sempre evidenziandone la portata esemplificativa, la stessa teste ha Tes_3
dichiarato in tale sede che era il l.r.p.t. della a operare come suo diretto datore di Parte_1 lavoro (“faccio riferimento al signor per ogni problematica lavorativa (…) non Pt_2
Contro conosco nessuno della ), senza menzionare in alcun modo il proprio ruolo di preposta emerso solo in sede di escussione testimoniale (ruolo, va sottolineato, parimenti neanche menzionato dall'altra presunta lavoratrice operante come tale, ). Persona_2
Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02) (…) in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari (…) sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass., 11900/2003; Cass., 3527/2001; Cass., 9384/1995, richiamate da ultimo da Cass., 10634/2025).
Depongono nel senso della totale inattendibilità delle dichiarazioni rese in udienza dai testimoni una serie di indici sintomatici dell'appalto non genuino quali: a) la preesistenza di un
7 rapporto di lavoro di alcuni dei dipendenti con la alle cui dipendenze poi sono Parte_1
tornati al termine del contratto di appalto continuando a svolgere le stesse mansioni in precedenza disimpegnate;
b) l'assenza – mai espressamente contestata e quindi da ritenersi provata ex art.115 c.p.c. - di mezzi propri dell'appaltatrice.
E' anche sulla base di tali elementi estrinseci – oltre che sulla già evidenziata poco credibilità intrinseca - che si ritiene quindi maggiormente attendibile quanto dichiarato dai testi in sede di accesso ispettivo, e quindi nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quanto espresso nel corso della fase istruttoria.
Dal compendio probatorio presente, quindi, non emergono dati e indizi relativi all'esistenza di un'effettiva assunzione di rischio d'impresa da parte dell'appaltatrice né di un apporto gestionale e risultato produttivo autonomo riferibile a quest'ultima.
Da ciò discende la reiezione del ricorso sul punto.
5. Analogo mancato accoglimento deve pronunciarsi con riferimento alla chiesta riduzione del quantum della sanzione – oggetto di apposita domanda subordinata di parte opponente.
Alla luce delle giornate di operatività dell'appalto non genuino contestate e riferite al periodo
1.11.2019 – 31.10.2020 nonché del cospicuo numero di lavoratori impiegati (ben undici), non si ravvisano infatti gli estremi per la richiesta riduzione della sanzione inflitta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (riduzione ex art.4 co.1 attesa la non eccessiva complessità in punto di diritto delle questioni oggetto di causa;
attività: studio, introduzione, istruzione/trattazione, decisione;
scaglione di valore della causa: fino a
€52.000,00).
Al compenso così determinato va applicata la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9 co.2 D.Lgs.
149/2015, che disciplina la liquidazione delle spese nel caso in cui l' si difenda in CP_1
giudizio – come nel caso in esame - a mezzo di propri funzionari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona del l.r.p.t. Parte_1
nei confronti dell' (già Controparte_1 [...]
) in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente soccombente alla rifusione delle spese di lite di controparte, che si
8 liquidano in complessivi € 2.032,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
9